Sentenza 6 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2025, proposto da
NN TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Gavoni e Giacomo Galazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 412/24 emessa dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, del 15 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto a corrispondere in favore della parte attrice il “beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici di riferimento di cui al ricorso”, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Nel ricorso presentato davanti al giudice ordinario, depositato agli atti del presente giudizi, a cui la sentenza n. 412/24 cit. ha rinviato, l’istante aveva indicato gli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23.
Ulteriormente, la sentenza n. 412/24 cit. ha altresì condannato il Ministero
a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza della successione di contratti a termine, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994;
a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio in base alla successione dei contratti a tempo determinato, al pari di quella riconosciuta, per il medesimo periodo, al personale di ruolo, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994;
a risarcire il danno alla ricorrente a titolo di reiterazione dei contratti a termine per il periodo indicato, liquidato nella misura di 11 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.600,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a.
Espone la ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione che riceveva la notificazione in data 19.10.24 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Nella propria memoria depositata in data 31.12.25, la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto i seguenti pagamenti
bonifico di euro 1766,11 in data 17 novembre 2025 con causale Pag. Rpd + CU ricorrente;
bonifico di euro 24.935,57 in data 21 novembre 2025, con causale Risarcimento danni ricorrente TE NN;
bonifico bancario di euro 9.245,24 in data 21 novembre 2025, con causale Accredito Emolumenti;
Euro 10.199,70 e 27,93 nella busta paga di novembre.
Non avendo tuttavia ricevuto alcun prospetto riepilogativo dei pagamenti e dei relativi conteggi, la ricorrente chiede la nomina di Commissario ad acta per l’adempimento di quanto ancora insoluto e per la verifica della correttezza dei conteggi eseguiti dall’Amministrazione per i pagamenti sopra evidenziati.
Alla camera di consiglio del 23.1.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, in mancanza di un prospetto riepilogativo dei pagamenti e dei relativi conteggi, non è allo stato possibile accertare a quali causali corrispondono i pagamenti effettuati, e pertanto, se gli stessi siano esaustivi o meno, fatta eccezione per la carta del docente, che non è stata sicuramente accreditata.
Si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione.
In particolare, alla luce dei pagamenti già effettuati, il Commissario provvederà a quantificare quelli residui, e a procedere ai versamenti ancora dovuti in favore della ricorrente
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti concessivi della liquidazione dei benefici statuiti nella sentenza n. 412/24 emessa dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, del 15 ottobre 2024, nei termini di cui in motivazione;
2) nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento), da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AT | CH GO |
IL SEGRETARIO