Art. 3.
Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneita' della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.
Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneita' della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.