Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/1979, n. 6257
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Sentenza 28 novembre 1979

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Il principio, in forza del quale, nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennita espropriativa, devono trovare applicazione le norme in base a cui l'espropriazione e stata decretata (nella specie, legge 18 aprile 1962 n 167, modificata ed integrata dalla legge 21 luglio 1965 n 904), mentre resta preclusa l'operativita di norme sopravvenute, non subisce deroga con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge 22 ottobre 1971 n 865, la cui applicabilita ai procedimenti non ancora definiti (art 36 della legge medesima) va intesa nel senso di procedimenti per i quali non sia stato emesso il decreto di espropriazione, ne con riguardo alle nuove Disposizioni dettate dall'art 14 della legge 28 gennaio 1977 n 10, che hanno carattere modificativo della citata legge n 865 del 1971, e, quindi, non possono operare in espropriazioni effettuate alla stregua di leggi diverse e da queste regolate. ( V 3590/78, mass n 393092; ( V 2988/78, mass n 392428; ( V 2119/78, mass n 391503; ( V 1908/78, mass n 391270).*

In tema di espropriazioni di aree fabbricabili da destinare alla edilizia economica e popolare, disposte ai sensi della legge 18 aprile 1962 n 167 (modificata dalla legge 21 luglio 1965 n 904), e prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n 865, il valore venale dei beni, da prendere a base per la Determinazione dell'indennita, deve corrispondere al giusto prezzo che i beni medesimi avrebbero in una libera contrattazione, ove conclusa indipendentemente dall'influenza, positiva o negativa, del piano edilizio di zona compilato ed approvato in attuazione della stessa legge n 167 del 1962. ( Conf 1152/77, mass n 384818; ( Conf 3179/72, mass n 360967).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/1979, n. 6257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6257
    Data del deposito : 28 novembre 1979

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