CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1566/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. ALFREDO BRAGAGNI, elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA FOMMEI e dell'avv. SILVIA FALCONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Controparte_2 C.F._3
CARDOSELLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f.e P.Iva: , con il patrocinio degli Controparte_3 P.IVA_3 avv.ti LUCIANO GIORGI e LUCIA CAPACCIOLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza per i motivi di appello dedotti e, per l'effetto, condannare la e la Controparte_1 rag. a risarcire, con il vincolo della solidarietà tra loro, i danni Controparte_2 arrecati a quantificati nella misura di €. Parte_1
43.748,01 oltre interessi e rivalutazione dal 14.2.2012 al saldo relativamente all'accertamento degli anni 2008 e 2009, nonché ai soci e Parte_2 Pt_1
, quantificati rispettivamente nella misura di €. 19.921,61 e 19.029,21, oltre
[...] interessi e rivalutazione dal 14.2.2012 per l'accertamento degli anni 2008 e 2009, in ogni caso, salvo il più o il meno di giustizia.
Con vittoria di spese di giudizio.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- In via principale: respingere l'appello proposto da Parte_1
e dai sig.ri e avverso la sentenza n.ro
[...] Parte_2 Parte_1
471/2022 emessa dal Tribunale Civile di Grosseto in data 26.7.2022 nel giudizio iscritto al n. 2917/2014 R.G., pubblicata in data 06.08.2022 e notificata il 30.08.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato per i motivi tutti di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni sua parte.
- In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, dichiarare in persona del suo legale rappresentante, tenuta Controparte_3
a garantire, manlevare e tenere indenne la dalla Controparte_4 eventuale condanna e, quindi, di quanto la dovesse essere Controparte_4 tenuta a pagare. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, ferma restando la manleva da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 liquidare a titolo di risarcimento del danno la sola somma che risulterà provata e dovuta per come accertata in corso di causa, ulteriormente ridotta in misura da quantificarsi tenuto conto del concorso di colpa degli appellanti.
Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
- in via principale rigettare il gravame proposto da Parte_1
[... (P.IVA. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
e i sig.ri e , perché infondato in Parte_2 Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, liquidare a titolo di risarcimento danni la somma accertata di euro 18.251,10 ulteriormente ridotta in misura da quantificarsi per concorso di colpa degli appellanti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1) respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , questi ultimi in proprio e in qualità di soci di
[...] Parte_1 Parte_1
perché infondato e non provato, rigettando le relative domande di risarcimento
[...] dei danni dagli stessi proposte nei confronti dell'assicurato e di CP_3 [...] perché infondate, in fatto ed in diritto;
Controparte_4
2) nell'ipotesi, assolutamente denegata, in caso di accertamento di responsabilità della accertare e dichiarare la non operatività della Controparte_4 garanzia assicurativa contestata da relativamente alla Controparte_3 domanda proposta dalla convenuta assicurata;
3) nelle denegata ipotesi, di ritenuta sussistenza del diritto degli appellanti al risarcimento del danno e di operatività della garanzia assicurativa, liquidare il danno nella misura effettivamente provata, se provata, ponendolo a carico di Controparte_3 nei limiti della sola eventuale responsabilità del proprio assicurato, tenendo conto
[...] delle condizioni e dei limiti tutti della polizza per il massimale assicurato ed il relativo scoperto come puntualmente richiamati in narrativa. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 471/2022 del Tribunale di Grosseto, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La in persona del suo l.r.p.t., ed i suoi soci Parte_3 illimitatamente responsabili e avevano convenuto Parte_2 Parte_1 davanti al Tribunale di Grosseto la e , per Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare a risarcire loro tutti i danni patiti in conseguenza di un'errata e negligente gestione della contabilità societaria e, nello specifico, della redazione delle rispettive dichiarazioni dei redditi, da cui erano scaturiti avvisi di accertamento consolidatisi nel loro contenuto.
A fondamento delle loro domande avevano dedotto: - di aver affidato la cura della propria contabilità fino al gennaio 2008 al rag.
[...]
e dal febbraio 2008 fino al 2011 alla ove la CP_2 Controparte_1
era stata assunta;
CP_2
- di aver ricevuto nel settembre 2011 un avviso di accertamento dall'Agenzia delle
Entrate di Grosseto, che aveva riscontrato alcune irregolarità e anomalie nella contabilità societaria (all. 14 di parte attrice);
- che il suddetto avviso di accertamento, come i due poi successivamente notificati (all.ti
15 e 16), erano il frutto dell'errata e negligente cura e gestione della contabilità da parte degli odierni convenuti, com'era emerso dalla relazione peritale del ctu dott. Per_1 redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 705/2013 promosso da essi danneggiati.
In particolare, gli attori avevano sostenuto che i professionisti avevano inserito senza continuità né giustificazione contabile l'importo di € 95.000,00 nel “conto economico” per il 2008, qualificandolo come “rimanenza iniziale”, mentre nell'anno precedente tale importo era indicato nel conto di credito ”clienti da fatturare”, di conseguenza la somma di € 95.000,00, rappresentata quale componente negativa di reddito per l'anno 2008 e dedotta fiscalmente nella dichiarazione, era stata disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate
e ritenuta indeducibile, con accertamento di un'omessa fatturazione per servizi e una presunta evasione di IVA di tale somma.
I danni subiti dagli attori, quindi, consistevano tanto nelle maggiori imposte ingiustamente addebitate loro sulla scorta dei redditi emersi a seguito dell'accertamento, quanto nelle sanzioni e negli interessi applicati con gli avvisi di accertamento sopra descritti, impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria e integralmente confermati.
Si erano costituite in giudizio entrambe le convenute, addebitandosi reciprocamente l'eventuale responsabilità dell'accaduto e contestando ad ogni modo la domanda risarcitoria di parte attrice, di cui avevano chiesto la reiezione.
In particolare, e la sua Compagnia Assicuratrice avevano eccepito che la prima CP_4 non poteva essere responsabile del pregiudizio subito da e dai suoi soci Parte_1 perché la dichiarazione dei redditi del 2008 era stata inviata dalla Rag. ; la , CP_2 CP_2 dal canto suo, aveva contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che, per effetto del contratto di “cessione di studio professionale dell'11.2.2008”, depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (doc.4), ella aveva ceduto tutto il suo studio ed il “parco clienti” a tanto da non poter essere considerata responsabile CP_4 della tenuta della contabilità di per il periodo successivo alla suddetta Parte_1 cessione.
Inoltre la previa autorizzazione del Giudice, aveva chiamato in causa ai fini CP_1 dell'eventuale manleva il suo assicuratore per la responsabilità civile,
[...] , che si era costituita in giudizio aderendo alle difese svolte Controparte_3 dall'assicurata, ma anche contestando la copertura assicurativa ed opponendo i limiti della polizza.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse nonché
l'espletamento di una CTU integrativa dell'elaborato redatto in sede di ATP, sempre a firma del dott. e, all'esito, il tribunale pronunciava sentenza n. 471/22 con cui Per_1 rigettava la domanda risarcitoria formulata dagli attori sia per quanto riguardava le somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, sia per quanto riguardava gli importi versati per i maggiori redditi accertati, e condannava gli stessi a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate nella misura di € 7.795,00 ciascuno, oltre accessori.
La società ed i suoi soci e premesso di voler prestare Parte_1 Parte_2 Pt_1 acquiescenza al capo della sentenza riguardante il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria per le imposte calcolate sui maggiori redditi individuati negli avvisi di accertamento, hanno impugnato tutti quelli ulteriori, facendo valere le seguenti doglianze:
I Motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1227 c.c.
Nell'affermare che il danno avrebbe potuto essere integralmente evitato dagli attori, il tribunale aveva effettuato un rilievo che, pur non essendo stato espressamente qualificato, era riconducibile all'art. 1227 comma secondo c.p.c.; dal momento che in primo grado alcuna delle controparti aveva ritualmente eccepito il concorso di colpa degli attori per non aver tenuto un contegno che avrebbe potuto impedire l'emissione degli avvisi di accertamento da parte di tale rilievo era illegittimo, perché trattandosi di CP_5 eccezione in senso stretto il giudice non avrebbe potuto rilevarla d'ufficio.
II Motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c.
Poiché lo stesso tribunale aveva ritenuto sussistente l'errore professionale, ma affermato che il versamento delle maggiori imposte e tasse emerse a seguito dell'accertamento non costituiva voce di danno perché si trattava di somme dovute in quanto calcolate su redditi realmente percepiti da e dai suoi soci e non generati fittiziamente, Parte_1 non si capiva allora quali documenti avrebbero potuto fornire gli appellanti per giustificare le operazioni contabili accertate dall'Agenzia delle Entrate emendando l'errore contenuto nella dichiarazione dei redditi;
dunque, tanto le sanzioni quanto gli interessi costituivano una voce di danno direttamente correlata all'errore professionale, posto che ove fossero fin da principio state indicate le corrette voci contabili tali sanzioni e tali interessi non sarebbero stati richiesti;
anche le somme pagate per impugnare gli avvisi d'accertamento per l'anno d'imposta 2008 e/o per la consulenza e la definizione mediante adesione agli avvisi d'accertamento per l'anno di imposta 2009 costituivano voce di danno imputabile ai convenuti.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. ha anche riproposto le proprie difese secondo cui alcuna responsabilità CP_1 avrebbe potuto esserle imputata, dal momento che il c.t.u. aveva precisato che “il modello Unico S.P. 2008/redditi 2007 è stato predisposto ed inviato telematicamente dalla rag. , mentre il modello Unico S.P. 2009/redditi 2008 è stato Controparte_2 predisposto ed inviato telematicamente dalla ” (cfr. pag. 7 c.t.u) e che, però, CP_6 anche per l'anno 2009 (redditi 2008) essa società di servizi aveva redatto la dichiarazione sulla base dei dati elaborati dalla rag. fino alla data del 31 gennaio CP_2
2008 compresa.
La , parimenti, ha riproposto le proprie deduzioni secondo cui sarebbe da escludere CP_2 una sua responsabilità dato che gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, che avevano individuato le differenze di imposta per cui era causa, si riferivano agli anni 2008 e 2009, quando la non era più cliente sua, ma della Parte_1 Controparte_4
(avendo essa professionista elaborato la contabilità e l'assistenza fiscale di
[...] parte attrice solo fino al 31 gennaio 2008); l'anno 2007, d'altro canto, era stato preso in considerazione dall'Agenzia delle Entrate solo per rilevare la mancanza di continuità nel metodo della tenuta contabile per gli anni seguenti, senza mai divenire oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
dal canto suo, ha riproposto le eccezioni in punto di difetto e/o limitazione CP_3 della copertura assicurativa, deducendo che la garanzia non era operativa per “i danni derivanti dalla scelta del regime di imposta e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta”, qual era quello di specie, e che comunque la garanzia contrattualmente prestata aveva un massimale di € 51.645,69 (£
100.000.000) per ciascun sinistro (art. 4 condizioni particolari), fermo uno scoperto del
10% a carico dell'assicurato con un minimo di € 516,46.
Con ordinanza in data 19.3.2024 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. per mancanza del requisito del cd. periculum in mora.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
2. Il primo motivo d'appello: il concorso colposo degli attori.
Il primo giudice ha così motivato il rigetto di tutte le domande risarcitorie: “Orbene, in disparte i rilievi inerenti ai rapporti interni tra le convenute, si rammenta che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.
Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto da parte degli attori.
Va premesso che alcun pregiudizio astrattamente risarcibile potrebbe configurarsi in merito alla differenza tra le imposte versate dall'utente e quelle maggiori effettivamente dovute a seguito del ricalcolo fiscale, in quanto trattasi di somme che il medesimo avrebbe comunque dovuto sostenere.
Di conseguenza, il danno ristorabile ai sensi dell'art. 1223 c.c. andrebbe circoscritto alle sanzioni e agli interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate per effetto dei suoi accertamenti, trattandosi di importi che l'utente avrebbe infatti risparmiato nel caso di correttezza nelle dichiarazioni reddituali pregresse.
Ciò nonostante, come chiarito dal CTU: “gli avvisi di accertamento in oggetto, scaturiscono dalla segnalazione ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate dovuta ad anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta
2007/2009; precisamente tali anomalie riguardavano l'incongruenza tra le rimanenze finali dell'anno 2007, non indicate nei prospetti delle dichiarazioni della società, e le rimanenze iniziali dell'anno 2008 indicate pari ad euro
95.000,00; l'Agenzia delle Entrate, eseguiva un accesso presso la sede della , a seguito del quale Parte_1 venivano richiesti “chiarimenti” alle anomalie riscontrate in fase di controllo della dichiarazione;
l'amministratore della società, in occasione dell'accesso dell'Agenzia delle Entrate, come emerge dagli avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 e per l'anno di imposta 2009, non era stato in condizione di fornire alcun elemento probatorio della consistenza economica delle rimanenze;
infatti non aveva redatto l'inventario né aveva fornito documentazione giustificativa che consentisse la ricostruzione dello stesso;
inoltre l'amministratore della società, aveva dichiarato che gli importi indicati quali rimanenze finali, in realtà, dovevano essere considerati lavori ultrannuali, di cui però aveva fornito un prospetto generico non idoneo a suffragare il dettaglio dei lavori”.
Quindi, la verifica compiuta dall'Agenzia dell'Entrate scaturì da un errore apparentemente “formale” procurato dall'errata compilazione dei prospetti dichiarativi, il quale avrebbe potuto correggersi documentando con idonea e probante documentazione (inventario di magazzino, documenti attestanti i lavori in corso) la reale situazione economico/patrimoniale, evitando l'emissione degli avvisi di accertamento che portarono alle violazioni contestate, accertando maggiori redditi, che generarono maggiori imposte IRAP, IRPEF, IVA nonché maggiori contributi INPS e tutte le relative sanzioni.
Anche i rigetti contenuti nelle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale muovono dal mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei ricorrenti, avendo gli stessi omesso di fornire elementi dimostrativi delle ragioni reclamate. Ne segue che il solo lamentato inadempimento delle convenute nella gestione contabile societaria e nella compilazione delle dichiarazioni reddituali, di per sé è insuscettibile di condurre all'accoglimento della pretesa risarcitoria di parte attrice, la quale non può ottenere il ristoro di un danno, eziologicamente riconducibile alla condotta dei professionisti, che non ha dimostrato di aver subito e che avrebbe altrimenti evitato.”
Il tribunale, dunque, non ha escluso l'erroneità delle dichiarazioni reddituali;
non l'ha neppure espressamente affermata, ma tuttavia parrebbe averla presupposta.
Ad ogni modo, se anche così non fosse l'errore in sede di redazione delle dichiarazioni dei redditi degli appellanti è indubbio alla luce delle risultanze peritali e sarà meglio descritto nel prossimo paragrafo;
si dovrà poi, soprattutto, decidere a chi tale errore sia imputabile, se alla società di servizi, alla rag. o ad entrambi, perché sul punto CP_2 indubbiamente il tribunale non si è in alcun modo pronunciato, ritenendo la questione assorbita dagli argomenti, che ha ritenuto dirimenti, in punto di concorso colposo dei danneggiati.
Prima, però, di passare alla disamina del contegno degli appellati, ci si deve occupare del primo motivo d'appello della e dei suoi volto a contrastare l'affermazione Pt_1 Pt_4 del tribunale secondo cui il danno lamentato non potrebbe essere risarcito perché gli attori, odierni appellanti, avrebbero potuto evitarlo “documentando con idonea e probante documentazione (inventario di magazzino, documenti attestanti i lavori in corso) la reale situazione economico/patrimoniale”, così da impedire “l'emissione degli avvisi di accertamento che portarono alle violazioni contestate, accertando maggiori redditi, che generarono maggiori imposte IRAP, IRPEF, IVA nonché maggiori contributi
INPS e tutte le relative sanzioni”.
Come correttamente rilevato dagli appellanti, il giudice di prime cure non ha qualificato tale suo rilievo, e tuttavia esso è obiettivamente riconducibile al secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Invero, è indiscusso per il tribunale ed è comunque indiscutibile sulla base della ctu del dott. (ovvero dell'elaborato da lui redatto in sede di atp, del supplemento redatto Per_1 in sede di merito e dei chiarimenti forniti dal ctu all'udienza del 22.3.2022) - le cui motivazioni, logiche e fondate su dati obiettivi, si debbono integralmente recepire - che ciò che ha condotto all'accertamento ed alle contestazioni è stata la discontinuità contabile tra l'anno 2007 (nel quale l'importo di €. 95.000,00 era stato indicato nel conto
”clienti da fatturare” avente come contropartita il conto di ricavo qualificato come
“corrispettivi da rimessaggio”) e l'anno 2008 (nel quale la medesima somma era stata inserita nel conto economico” e qualificata come “rimanenza iniziale”), dunque un errore di compilazione della dichiarazione dei redditi del 2008 (Unico 2009 per redditi del 2008). Quello che il tribunale imputa agli attori è di non aver emendato (addirittura, integralmente eliso) le conseguenze dannose di tale errore professionale dimostrando che nella sostanza non vi era un maggior reddito non dichiarato.
Dunque, è indubbio che l'evento dannoso che ha condotto all'accertamento, alle sanzioni ed al maturare degli interessi (le maggiori imposte pretese sono ormai estranee al thema decidendum) è stato determinato da errore professionale e ciò significa che il rilievo operato dal tribunale è riconducibile appunto all'art. 1227 comma secondo c.c.
Benvero, il discrimine tra l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., e quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo è proprio questo (v. tra le tante pronunce sul punto Cass. 21/01/2020 n. 1165): il primo comma riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (la causalità materiale), mentre il secondo comma riguarda il caso in cui l'evento dannoso s'è già verificato, e il danneggiato ha prodotto un aggravamento del danno o non ha provveduto ad eliminarlo o ridurne l'entità (la causalità giuridica).
Ma se così è, ovvero se la norma applicabile è quella del secondo comma dell'art. 1227
c.c., non si può dubitare (contrariamente a quanto ipotizza la che quella CP_1 disciplinata da tale norma sia un'eccezione in senso stretto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per tutte Cass.
19/07/2018 n. 19218; 27.7.2015 n. 15750; 25.5.2010 n. 12714), “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Si deve, allora, verificare se tale eccezione fosse stata, o non, ritualmente proposta da taluna delle parti.
Ebbene, esaminando gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, si deve escludere che sia ravvisabile una tempestiva e specifica eccezione in tal senso.
La infatti, si era limitata a dedurre la necessità che il Tribunale adito CP_1 valutasse se le somme domandate dall'amministrazione finanziaria avrebbero potuto essere evitate, anche solo in parte, con una diversa e più attenta difesa innanzi alla Commissione Tributaria. La sua eccezione aveva dunque un tenore ben diverso da quello del rilievo effettuato dal primo giudice, che ha imputato agli attori di non aver evitato l'emissione delle cartelle (poi impugnate), mostrando agli ispettori di documenti CP_5 giustificativi di minori redditi.
D'altro canto, trattandosi di eccezione in senso stretto è evidente che essa poteva essere esaminata nei limiti in cui era stata specificamente proposta.
dal canto suo, aveva invece compiutamente eccepito che :“ ed i CP_3 Parte_1 suoi soci e avevano specifico onere, ex art. 1227 c.c. di Parte_5 Parte_1 dimostrare all'Agenzia delle Entrate l'errore di contabilizzazione che avrebbe, appunto, generato un apparente (ed a loro avviso insussistente) maggior reddito per Euro
95.000,00 ed ottenere lo sgravio della corrispondente imposta applicata, ma non dovuta oltre i relativi accessori”, ma tale parte si era costituita tardivamente ed era dunque decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Invero, la prima udienza, fissata con l'atto di citazione per il giorno 16.1.2015, era stata differita in virtù della chiamata in causa da parte di della propria compagnia CP_4 assicuratrice al 19.6.2015; a tale udienza, che veniva rinviata per consentire al giudice di verificare se la controversia fosse tabellarmente di sua competenza, non era CP_3 ancora costituita in giudizio, e si costituiva poi in cancelleria con comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2016, due giorni prima dell'udienza successiva rispetto a quella in cui era stata evocata in giudizio. Di nessuna rilevanza (contrariamente a quanto sostenuto dalla ) è che alla prima udienza non fosse stata svolta attività di CP_2 trattazione, perché le eccezioni in senso stretto non devono essere proposte entro tale udienza ma, a mente del combinato disposto degli artt. 163 bis e 167 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), almeno 20 giorni prima di essa.
Dunque, conclusivamente è precluso addebitare ai pretesi danneggiati di non aver collaborato con l'Agenzia delle Entrate nel chiarire l'errore commesso in sede di compilazione della denuncia dei redditi da parte del professionista all'uopo incaricato.
Ad abundantiam, si deve rilevare che, come correttamente dedotto dagli appellanti, se anche per tale eccezione fosse stato consentito l'esame nel merito, comunque l'esito di tale esame avrebbe dovuto essere quello di rigetto dell'eccezione.
Benvero, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., parte convenuta era onerata di dimostrare il contegno colposo di parte attrice e come esso avesse inciso sul danno risarcibile;
dunque, era onerata d'indicare quale avrebbe dovuto essere il contegno degli attori al momento dell'accesso di e come ciò avrebbe inciso sul CP_5 procedimento di accertamento.
I convenuti, invece, sul punto sono stati quanto mai sfuggenti, non avendo neppure chiarito se effettivamente esistesse della documentazione (quale?) che, ove mostrata, avrebbe potuto evitare l'emissione degli avvisi di accertamento. Il che appare particolarmente rilevante ove si consideri che tanto la che era l'incaricata CP_1 di effettuare le dichiarazioni dei redditi nel 2008 e nel 2009, quanto la , che aveva CP_2 svolto gli adempimenti contabili fino al gennaio 2008 e che anche successivamente aveva continuato per conto di a occuparsi della avevano le CP_1 Parte_1 cognizioni tecniche e le informazioni fattuali necessarie ad interloquire efficacemente sul punto.
E' poi vero che l'amministratore della società, al momento dell'accesso degli ispettori di aveva dichiarato che l'importo di 95.000,00 euro inserito nel bilancio 2007 della CP_5 società come “clienti da fatturare”, e invece in quello del 2008 come “rimanenze finali”, in realtà, doveva essere considerato relativo a lavori ultrannuali, di cui però non aveva fornito documentazione idonea a suffragare il dettaglio dei lavori, ma è vero anche che l'efficacia di tale dichiarazione non è affatto - come invece sostenuto dalla - quella CP_2 di piena prova che ciò corrispondesse alla realtà, ovvero che veramente le somme indicate in chiusura della dichiarazione dei redditi 2007 come “clienti da fatturare” fossero per lavori ultrannuali.
La pretesa confessione, infatti, è stata effettuata ad un soggetto terzo ed è quindi, ex art. 2735 c.c., liberamente apprezzabile;
nello specifico, considerato che essa venne effettuata da un soggetto privo di competenze tecnico-contabili (tanto che affidava alle appellate gli adempimenti fiscali), con l'unico scopo di tentare di giustificare ex post un'evidente anomalia, per non incorrere in sanzioni e maggiori oneri, si deve dubitare tanto della veridicità della dichiarazione - perché effettuata con la convinzione che fosse favorevole, e non sfavorevole, al dichiarante - quanto della capacità del dichiarante di comprenderne fino in fondo il significato.
Del resto, lo stesso ctu dott. ha ben evidenziato che una volta indicato nel bilancio Per_1 al 31/12/2007 l'importo di euro 95.000,00 sotto la voce "clienti da fatturare", nello stato patrimoniale in fase di apertura dei conti al 1/01/2008 tale importo avrebbe dovuto essere diminuito con l'emissione, via via, delle relative ricevute/fatture, e così facendo non si sarebbe generata una componente positivo di reddito per l'esercizio 2008 e successivi.
Il ctu non ha invece rilevato alcun elemento per affermare che ad essere errata fosse l'indicazione al 31.12.2007 che vi erano crediti già sorti, ma ancora da fatturare, per euro
95.000,00, ed ha anzi evidenziato che ad essi avrebbe dovuto corrispondere nel periodo d'imposta successivo, quello chiuso al 31/12/2008, la relativa scrittura contabile.
Gli originari convenuti, d'altro canto, non hanno non solo documentato, ma ancor prima neppure allegato, elementi a suffragio della correttezza della scelta di indicare nelle dichiarazioni reddituali per l'anno 2008 tale importo nel conto patrimoniale, tra le rimanenze iniziali.
Neppure hanno mai dimostrato che vi fosse effettivamente una tale rimanenza e/o che essa risultasse da un qualche documento in loro possesso. Se veramente, poi, l'erroneità di tale indicazione fosse dipesa dal fatto che la non disponeva di un Parte_1 inventario che giustificasse tale dichiarazione, ciò lungi dal giustificare chi era incaricato di effettuare le dichiarazioni reddituali ne evidenzia invece ancor più la responsabilità, essendo suo preciso obbligo verificare che i dati dichiarati avessero un riscontro documentale.
Ma v'è di più: alcuno degli appellati ha allegato e provato la sussistenza di concreti elementi idonei a giustificare la bontà della dichiarazione del 2008, ciascuno di essi nascondendosi dietro un preteso contegno colposo dei clienti o addossandosi vicendevolmente la colpa per quanto accaduto.
E questo rileva anche in punto di prova del fatto dannoso, che costituisce l'oggetto del secondo motivo d'appello.
3. Il secondo motivo d'appello: la prova del fatto dannoso.
Per ben comprendere cosa sia accaduto dal punto di vista fattuale, si deve muovere dal contenuto della relazione peritale svolta dal dott. in sede di ATP. Per_1
In particolare, il CTU ha evidenziato la sussistenza di una discontinuità tra le dichiarazioni del 2007 (presentata con il modello Unico 2008) e del 2008 (presentata con il modello
Unico 2009), rilevando che, nel bilancio della società chiuso al Parte_1
31.12.2007, risultavano indicati nell'attivo di impresa €. 95.000,00 riferiti ai c.d. “clienti da fatturare” ovvero alle “fatture da emettere”, sezione nella quale vengono indicati i ricavi per la vendita di merci o per le prestazioni di servizi rese nel periodo di imposta, ma che contabilmente non sono stati ancora registrati perché non è stata emessa la relativa fattura e conseguentemente non costituiscono una posta di reddito attiva soggetta ad imposizione.
In sostanza, detta scrittura contabile (che il CTU qualifica come “un conto numerario”) è diretta ad evidenziare la sussistenza di un credito vantato nei confronti del cliente cui è già stata consegnata la merce o verso il quale è stato reso il servizio, ma che non ha provveduto ancora al pagamento.
La dichiarazione dei redditi Unico 2008 per i redditi percepiti nel 2007, contenente i dati descritti, è stata ritenuta corretta e non è divenuta oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto del contenuto di tale dichiarazione dei redditi “da cui emergeva il conto
“clienti da fatturare” per un ammontare di €. 95.000,00”, il bilancio del nuovo esercizio, relativo cioè ai redditi 2008 da confluire nell'Unico 2009, avrebbe dovuto aprirsi in continuità con il precedente e contenere la riapertura del conto “fatture da emettere”, eventualmente da “neutralizzare” con l'emissione delle relative ricevute/fatture in modo da generare un componente positivo di reddito per l'esercizio in corso.
Invece, all'1/1/2008 non risulta né la riapertura del conto “fatture da emettere”, né la sua movimentazione durante tale esercizio, con la conseguenza che “la contabilizzazione delle fatture da emettere del 2007 non ha trovato la corretta contropartita nel periodo
d'imposta successivo”.
Invece, tale posta di 95.000,00 euro nel 2008 è stata qualificata come “rimanenza iniziale” e spostata nel “conto economico” senza che documenti quali “l'inventario di magazzino ed i documenti attestanti i lavori in corso” lo giustificassero, così generando un costo che non era di competenza di tale esercizio” e determinando un'evidente incongruenza tra le rimanenze finali dell'anno 2007, non indicate nei prospetti delle dichiarazioni della società, e le rimanenze iniziali dell'anno 2008 indicate pari ad euro
95.000,00” (cfr. CTU pag. 6).
Ciò ha determinato che la somma di € 95.000,00, rappresentante una componente negativa di reddito per l'anno 2008 e, per questo, fiscalmente dedotta in dichiarazione, sia stata invece disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate e ritenuta a tutti gli effetti non deducile, con conseguente accertamento di una corrispondente mancata fatturazione per servizi (per € 95.000,00 appunto) ed una presunta evasione di iva su tale somma.
Dunque, a determinare il danno non è la circostanza che l'amministratore della società
al momento della verifica da parte delle Agenzia delle Entrate, non Parte_1 avesse redatto l'inventario di magazzino, ma che il professionista incaricato avesse indicato rimanenze di magazzino che non trovavano riscontro in alcun documento - e si ribadisce che della prova della sussistenza di un documento giustificativo del proprio operato era onerato tale professionista.
Dagli accertamenti dell dalle risultanze peritali e dall'assoluta mancanza di elementi CP_5 idonei a giustificare la mancanza di continuità tra le dichiarazioni per l'anno 2007 e quelle per il 2008 ed il 2009 - ed in particolare a smentire l'effettiva produzione di redditi maggiori di quelli dichiarati - deve poi conseguire l'affermazione che l'errore non era meramente formale, ma sostanziale.
Invero, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità ex contractu gli attori in primo grado avevano il solo onere di dimostrare il conferimento dell'incarico professionale (si vedrà nel prossimo paragrafo a favore di chi, tra i due presunti responsabili) e il danno patito, mentre era onere del professionista dimostrare di aver correttamente adempiuto o, quantomeno, circoscrivere la portata del proprio inadempimento, dimostrando che l'errore non era stato sostanziale, ma meramente formale. Poiché nessuno degli appellati ha offerto elementi in questo senso, e poiché lo stesso ctu non ha rilevato documentazione a supporto dell'errore solo formale, si deve concludere che l'errore fu sostanziale, nel senso che la mancanza di continuità tra la dichiarazione del 2008 e le successive è significativa della mancata denuncia di redditi effettivamente percepiti.
D'altro canto, consapevoli di tale complessivo quadro probatorio, gli appellanti, che in primo grado avevano domandato quale voce risarcitoria anche le maggiori imposte pagate, sostenendo che l'errore professionale, avendo natura formale, avesse condotto a far apparire come dovute imposte che altrimenti non lo sarebbero state, oltre che a causare maggiori oneri ed imposte, hanno in questo grado aderito alla ricostruzione data dal tribunale secondo cui l'errore era stato invece sostanziale, perché le imposte erano dovute e non erano state dichiarate per colpa dei convenuti. ha eccepito che ciò avrebbe costituito un mutamento inammissibile della CP_3 domanda, ma tale eccezione è destituita di fondamento.
Intanto, la domanda proposta con l'atto d'impugnazione appare ricompresa in quella proposta in primo grado, condividendone gli elementi salienti - ovvero la mancanza di continuità tra le dichiarazioni reddituali per l'anno 2007 e quelle per gli anni 2008 e 2009, ed in particolare lo spostamento della somma di €. 95.000,00 da una posta all'altra nella dichiarazione dei redditi 2008 rispetto all'anno precedente, senza che vi fosse alcuna giustificazione - e riducendo il petitum.
Poi, se anche si volesse ritenere ravvisabile un “mutamento del tiro” da parte degli appellanti lo si dovrebbe giustificare alla luce dell'indubbia complessità tecnica della materia, che nel caso di specie trova straordinario riscontro sia nei dubbi residuati all'esito delle ctu in merito a quale fosse l'effettiva situazione sostanziale sottostante alle contestazioni sia nello stesso contegno degli appellati, che non hanno in alcun modo saputo dare indicazioni al riguardo.
Peraltro, proprio perché quella fatta valere dalla e dai suoi soci era Parte_1 un'ipotesi di responsabilità contrattuale dei convenuti, gli attori, una volta allegati e documentati gli addebiti mossi loro dall non avevano alcun onere di dover anche CP_5 indicare cosa di diverso avrebbero dovuto fare i professionisti, avendo comunque allegato un loro inadempimento qualificato, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 10901/2024 e 7074/24, ma anche, già, Cass. 13269/2012), a tale riguardo, ha infatti chiarito (in tema di responsabilità sanitaria, ma formulando principi idonei a trovare piena applicazione anche nel caso in esame) che il fatto costitutivo della pretesa, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, va considerato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze tecniche da parte del danneggiato. La varietà delle inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadempiente del debitore, specie nell'ambito di prestazioni composite, dunque, non corrisponde a diversi titoli di responsabilità, essendo univoco il giudizio di inadempimento e presupponendo esso esclusivamente il riscontro del mancato o non integrale soddisfacimento dell'interesse del creditore.
Pertanto, al fine di completare la disamina dell'an debeatur occorre sciogliere il nodo in punto di individuazione del responsabile del fatto dannoso, stabilendo se l'accertamento sia imputabile alla alla o ad entrambi. CP_1 CP_2
4. Le responsabilità.
Per rispondere a tale quesito, si deve partire dalla considerazione che l'avviso di accertamento n. T8F020100946 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Grosseto ha accertato un maggior reddito di €. 95.000,00 in capo alla società Parte_1 richiedendole, conseguentemente, il versamento della corrispondente IVA e dell'IRAP, oltre interessi e sanzioni (doc.14), e sulla scorta del quale sono stati generati gli avvisi di accertamento n. T8F010100132/2012 verso il sig. ed il n. Parte_2
T8F010100133/2012 verso la sig.ra (docc.15-16), riguarda i redditi maturati nel Pt_1 corso dell'anno fiscale 2008 e non dichiarati nella denuncia dei redditi 2009.
La circostanza è documentale: l'avviso di accertamento n. T8F020100946 “per l'anno
2008” specifica che “il contribuente ( ha indicato nella dichiarazione dei Parte_1 redditi Unico 2009 per l'anno di imposta 2008 esistenze iniziali per €. 95.000,00” (cfr. doc. 14 pag. 3, quarto cpv) e, dopo la descrizione dei rilievi mossi alla dichiarazione dei redditi della società, l'Agenzia delle Entrate propone inequivocabilmente “di procedere, ai sensi degli artt. 39 del DPR n. 600/73 e 54 del DPR 633/72, al recupero delle maggiori imposte dovute (IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA ed eventuali contributi) oltre alle sanzioni ed agli intessi in relazione all'anno di imposta 2008” (cfr. doc. 12 pag. 5, ultimo cpv).
Identiche indicazioni sono contenute anche nei due avvisi di accertamento n.
T8F010100132/2012 per il sig. e n. T8F010100133/2012 per la Parte_2 sig.ra entrambi relativi all'anno fiscale 2008 (docc.15-16), nel frontespizio dei Pt_1 quali si legge chiaramente che l'anno di riferimento dell'accertamento (cfr. pag. 1 di entrambi i documenti richiamati) è l'anno 2008; anche le sanzioni irrogate riguardano il medesimo periodo di imposta (cfr. pag. 7 di entrambi i documenti richiamati).
Dai maggiori redditi accertati con i predetti avvisi risultano generati i due avvisi di accertamento n. T8F020100946 e n. T8F02101327/2012 nei confronti di Parte_1
(doc.28) e quelli n. 351 2013 00006830 53 000 nei confronti del sig. (doc.29) Parte_2
e n. 351 2013 00006845 68 000 nei confronti della sig.ra (doc.30), tutti Pt_1 inequivocabilmente relativi all'anno di imposta 2009 (cfr. il frontespizio di ognuno di essi pag. 1). In particolare, a pag. 2 dei suddetti avvisi di contestazione per l'anno 2009, viene ricostruita la vicenda che ha condotto alla formazione dei predetti avvisi, specificando che
“l'ufficio contestava come il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi
Unico 2009 per l'anno di imposta 2008 esistenze iniziali per €. 95.000,00” (docc.28, 29 e
30 pag. 3), non lasciando in tal modo spazio ad alcun dubbio.
Gli accertamenti eseguiti da parte della Agenzia delle Entrate nei confronti della
[...]
e dei suoi soci e nel corso del 2011 si riferiscono agli Parte_6 Parte_2 Pt_1 anni 2008 e 2009, e non 2007. L'anno 2007 è stato preso in considerazione dall'Agenzia dell'Entrate solo per rilevare la mancanza di continuità nel metodo della tenuta contabile dell'anno 2008 e seguenti, ma è ininfluente ai fini dell'accertamento, come si rileva dall'Avviso di accertamento n.T8F020100946/11 (cfr. doc.14 prodotto dagli attori).
Ma se gli errori nella tenuta della contabilità e nella formazione della denuncia dei redditi sono relativi all'anno di imposta 2008, appare evidente la sussistenza della responsabilità della , che ebbe a presentare tanto la dichiarazione dei redditi Unico 2009 (per i CP_6 redditi 2008) quanto la successiva.
Come evidenziato anche dal c.t.u., “il modello Unico S.P. 2008/redditi 2007 è stato predisposto ed inviato telematicamente dalla rag. , mentre il modello Controparte_2
Unico S.P. 2009/redditi 2008 è stato predisposto ed inviato telematicamente dalla
” (cfr. pag. 7 c.t.u). CP_6
A seguito del contratto di cessione di studio professionale (depositato dalla sub CP_2 doc. 4), dal febbraio 2008 la rag. , come consulente esterno della CP_2 CP_1 non era più depositaria delle scritture contabili dei clienti ceduti, e non aveva più il controllo, la supervisione ed il placet finale sulla contabilità, che oramai spettavano solo alla Controparte_4
D'altro canto, poiché ed i suoi soci hanno fatto valere una responsabilità Parte_1 squisitamente contrattuale, e poiché dal 12/2/2008 il rapporto contrattuale è intercorso unicamente con quand'anche la quale collaboratrice di avesse CP_6 CP_2 CP_6 materialmente concorso all'errore ciò sarebbe irrilevante in questo giudizio, posto che da un canto i danneggiati non hanno proposto alcuna domanda ex art. 2043 c.c. nei suoi riguardi e, dall'altro, non ha agito in via di rivalsa nei confronti di tale CP_6 professionista.
D'altro canto, evidenziato che né gli attori, né (che pure vi aveva interesse) hanno CP_4 chiarito quale sarebbe stato il contegno colposo tenuto dalla prima di dismettere i CP_2 clienti, ad abundantiam si deve rilevare che questa, per ammissione di ha tenuto CP_4 la contabilità della fino alla fine di gennaio 2008 (al più, all'11.2.2008), Parte_1 ma certamente a tale data non poteva aver provveduto alla redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi per tale anno (che sono adempimenti che avvengono ad anno concluso); anche l'errore consistente nel fatto che al 1/1/2008 non sia stata disposta la riapertura del conto “fatture da emettere” e la sua movimentazione durante tale esercizio, ed invece il relativo importo di euro 95.000,00 sia stato contabilizzato a mezzo giroconto all'1/1/2008, nel conto economico, sono attività compiute ben dopo la fine di gennaio o l'inizio di febbraio del 2008, e che dunque, se anche in ipotesi riconducibili a scelte della , ormai collaboratrice della sono tuttavia imputabili a CP_2 CP_1 quest'ultima (addirittura, prima della dismissione dell'incarico si deve escludere che la avesse fatto in tempo finanche a ricevere dai clienti e comunque lavorare le CP_2 scritture contabili del gennaio 2008).
Gli stessi attori, del resto, non hanno individuato una chiara ragione di responsabilità di lei ed anche che, invece, tale ragione l'ha individuata nel fatto che fino all'inizio CP_3 di febbraio 2008 essa era ancora la professionista incaricata deli adempimenti fiscali, non ha, però, evidenziato in che modo ciò avrebbe concorso a dar vita alla dichiarazione reddituale errata, presentata unicamente da sulla base di dati lavorati da tale CP_6 società - tanto che l'impressione complessiva è che nel coinvolgimento della sia CP_2 stato determinante, da un canto, l'equivoco tra il periodo reddituale oggetto d'errore e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nel senso che l'Unico 2008 è effettivamente depositato dalla , ma riguarda i redditi del 2007, irrilevanti, e non CP_2 quelli del 2008, rilevanti) e, dall'altro, che la abbia continuato in altra veste ad CP_2 occuparsi della contabilità di parte attrice, benché il suo operato dovesse imputarsi a
CP_4
Dunque, unica responsabile dei danni è tale società.
5. I danni patiti.
Passando all'esame del quantum debeatur, si deve affermare che conseguenza regolare dell'errore commesso dalla società di servizi è tanto l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, quanto il costo affrontato per tentare di evitare tali nocumenti, ricorrendo al giudice tributario.
A) La prima voce di danno, dunque, é costituita dalle sanzioni e dagli interessi applicati per il mancato tempestivo pagamento delle tasse e delle imposte calcolati sul maggior reddito accertato, nonché dai costi riconosciuti ad Equitalia per il recupero degli importi non pagati.
Esaminando gli avvisi di accertamento per l'anno 2008 (modello Unico 2009), avverso i quali é stata proposta opposizione, definita giudizialmente a seguito del rigetto del ricorso (e, quindi, non mediante adesione), gli attori hanno dovuto corrispondere i suddetti importi:
- Parte_1
- avviso accertamento n. T8F020100946 (doc.14) a) sanzioni (pag.11) 28.500,00
b) interessi IRAP (pag.12) 163,82
c) interessi IVA (pag.12) 1.582,73
d) spese di notifica (pag.8) 5,16
LI EURO 30.351,71
- il socio Parte_2
- avviso di accertamento n. T8F010100132/2012 (doc.15)
a) sanzioni (pag.7 e 10) 15.785,00
b) interessi IRPEF (pag.8 e 10) 1.650,08
c) spese di notifica (pag.8 e 10) 5,16
LI (pag.8 e 10) EURO 17.440,24
- il socio Parte_1
Avviso di accertamento n. T8F010100133/2012 (doc.16)
a) sanzioni (pag.7) 15.787,00
b) interessi IRPEF (pag.8 e 12) 1.439,53
c) interessi addizionale regionale (pag.8 e 12) 468,12
d) spese di notifica (pag.8 e 12) 5,16
LI (pag.8 e 12) EURO 17.231,69
Esaminando gli avvisi di accertamento per l'anno 2009 (modello Unico 2010), avverso i quali non è stata proposta opposizione, essendo essi stati definiti per adesione, gli appellanti hanno dovuto corrispondere i suddetti importi, comprovati dalle liquidazioni prodotte in atti con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 ai documenti 41/A, 41/B
e 41/C:
- Parte_1
- avvisi accertamento nn. T8F020100946 e T8F02101327/2012 (doc.28)
a) sanzioni IRAP 313,33
b) interessi IRAP (22,59 +6,87) 29,46
c) sanzioni IVA 3.083,33
d) interessi (179,34 + 67,63) 247,30
LI (cfr. doc. 41/A all. memoria 183 co. VI n. 2 cpc) EURO 3.673,42
- Parte_2
- avvisi accertamento n. 351 2013 00006830 53 000 (doc.30)
a) sanzioni 447,84
b) interessi (60,39 + 3,95 + 1,64 + 9,80) 74,78
e) spese di notifica 8,75
LI (cfr. doc. 41/B all. memoria 183 co. VI n. 2 cpc) EURO 531,37
- Parte_1 - avvisi accertamento n. 351 2013 00006845 68 000 (doc.31)
a) sanzioni 461,67
b) interessi (62,37 + 2,97 + 1,64 + 10,12) 77,10
e) spese di notifica 8,75
LI (cfr. doc. 41/C all. memoria 183 co. VI n. 2 cpc) EURO 547,52
Le somme appena individuate dovranno quindi essere aggiunte a quelle descritte in precedenza per complessivi:
- 30.351,71 + 3.673,42 = EURO 34.025,13 Parte_1
- : 17.440,24 + 531,37 = EURO 17.971,61 Parte_2
- : 17.231,69 + 547,52 = EURO 17.779,21. Parte_1
Che, poi, tali somme avrebbero potuto essere più contenute ove i clienti avessero tenuto una diversa difesa innanzi alle commissione tributaria, come sostenuto dalla è CP_6 deduzione tanto generica quanto inconsistente: sarebbe, invero, stato onere di tale società allegare (e poi dimostrare) quale avrebbe dovuto essere la difesa diversa e più efficace omessa dalle clienti, mentre la stessa né ante causam né nel corso del giudizio ha mai indicato strategie alternative.
Addirittura, poi, la nella propria comparsa conclusionale in questo grado ha CP_2 sostenuto che se la società ed i soci non avessero scelto di proporre ricorso per l'anno di imposta 2008 e accertamento con adesione per l'anno di imposta 2009 avrebbero pagato, per sanzioni ed interessi, un importo complessivo di Euro 18.251,10 che rappresenterebbe il tetto del danno totale risarcibile, dovendosi escludere anche le spese legali affrontate per azioni infondate.
Tuttavia, si tratta anche in questo caso di difesa nuova, in quanto tale inammissibile, ex art. 345 c.p.c., posto che in primo grado la si era accodata all'eccezione (tardiva) CP_2 di deducendo che l'errore della era stato di proporre CP_3 Parte_1 ricorso/accertamento con adesione avverso tali atti, anziché fornire la documentazione giustificativa ad CP_5
Alle somme suddette si debbono poi aggiungere i costi sostenuti per tali azioni
(documentati e comunque non contestati nella loro entità), di cui sub B.
B) In conseguenza della notificazione degli avvisi di accertamento gli appellanti hanno sostenuto i costi per la loro impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria (cfr. doc. da 32 a 38 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), nonché per la definizione degli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2009 mediante adesione
(doc.39 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).
Le spese per l'assistenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale sono le seguenti:
- Parte_1
Spese di giudizio 2.662,88 Consulenze 7.040,00
Per LI EURO 9.722,88
- Parte_2
Spese di giudizio EURO 1.250,00
- Parte_1
Spese di giudizio EURO 1.250,00
Sommando la varie voci di danno, deve quindi corrispondere a titolo risarcitorio CP_6 agli appellanti le seguenti somme:
a Parte_1
34.025,13 + 9.722,88 = EURO 43.748,01;
a Parte_2
17.971,61 + 1.250,00 = EURO 19.921,61;
a Parte_1
17.779,21 + 1.250,00 = EURO 19.029,21
Trattandosi di debiti di valore, tali somme devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria intervenuta dai singoli esborsi fino ad oggi e sulle somme rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi cd. compensativi, ovvero gli interessi al tasso legale, volti ad emendare il danno derivante dalla mancanza di disponibilità da parte dei creditori di tali somme.
Sui crediti così incrementati fino ad oggi degli accessori sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
6. La copertura assicurativa.
La aveva stipulato con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Grosseto una polizza CP_1 per la responsabilità civile avente n. 1/2471/65/17816505 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado). ha riproposto le proprie eccezioni in punto di inoperatività della polizza e/o CP_3 limitazione di essa, deducendo, in particolare:
a) che la garanzia non era operativa per “i danni derivanti dalla scelta del regime di imposta
e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta”, così come risultava dalle Condizioni particolari allegate alla polizza n. 17816505 (doc. 2);
b) che la garanzia contrattualmente prestata aveva il limite massimale di € 51.645,69 (£
100.000.000) per ciascun sinistro (art. 4 condizioni particolari);
c) che vi era comunque uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato con un minimo di €
516,46.
a) La prima eccezione è infondata, come ben emerge dalla lettura dell'invocato art. 3 della condizioni particolari di assicurazione. La polizza in esame (specificamente le condizioni particolari ad essa allegate), infatti, non esclude affatto dalla copertura i danni derivanti da errori commessi dall'assicurata in sede di dichiarazioni ai fini fiscali, bensì, soltanto, i danni derivanti dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta.
Nel caso di specie è pacifico che l'errore nella dichiarazione non attiene in alcun modo all'inquadramento della società.
b) Quanto al massimale, la clausola che lo regola è la n. 4:
Dunque, il massimale è di 500.000.000 lire, mentre l'importo di 100.000.000 lire attiene al singolo sinistro.
Nel caso in esame, tuttavia, i sinistri sono tre.
Gli errori sono infatti stati commessi in sede di redazione della denuncia dei redditi non solo di ma anche di e di , soci Parte_1 Parte_2 Parte_1 illimitatamente responsabili della snc;
se certamente l'errore principale è stato compiuto nella redazione del Modello Unico 2009 (relativo ai redditi del 2008) di Parte_1 tuttavia sulla scorta di tale dichiarazione sono stati poi stati compilati anche i Modelli
Unici dei soci illimitatamente responsabili e ed anche Parte_2 Parte_1 tali modelli, annoverando in favore dei beneficiari redditi errati, hanno dato luogo a sanzioni ed interessi, come dimostrano gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei singoli soci e le sanzioni applicate loro. Se l'errore professionale avesse riguardato solo la compilazione di una dichiarazioni dei redditi della società e quindi le conseguenze in sede tributaria avessero investito i soci di s.n.c. come tali, il sinistro sarebbe unico, ma nel caso di specie vi sono tre clienti e soprattutto tre dichiarazioni reddituali distinte, e dunque i sinistri sono ontologicamente tre.
Dunque, poiché ognuno dei tre sinistri singolarmente considerato è di importo inferiore al massimale, ciascuno dei tre sinistri è coperto dalla polizza azionata da CP_1
c) Per converso, è fondata l'eccezione di scoperto del 10% a carico dell'assicurato con un minimo di € 516,46. Proprio perché si tratta di tre sinistri separati, tale scoperto è applicabile ad ogni sinistro, di talché l'assicuratore deve rifondere all'assicurato i seguenti importi:
per il sinistro relativo a del complessivo valore di euro 43.748,01 oltre Parte_1 accessori (dato uno scoperto di euro 4.374,80), è dovuto l'importo di euro 39.373,21 oltre accessori;
per il sinistro relativo a del complessivo valore di euro 19.921,61 oltre Parte_2 accessori (dato uno scoperto di euro 1.992,16), è dovuto l'importo di euro 17.929,45 oltre accessori;
per il sinistro relativo a del complessivo valore di euro 19.029,21 oltre accessori Pt_1
(dato uno scoperto di euro 1.902,92), è dovuto l'importo di euro 17.126,29 oltre accessori.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che gli appellanti all'esito dei due gradi sono risultati vittoriosi verso la e soccombenti verso la . La dal CP_4 CP_2 CP_4 canto suo, è risultata vittoriosa verso il proprio assicuratore. A ciò consegue che le spese dei due gradi tra gli appellanti e l'appellata debbano CP_4 essere poste a carico di quest'ultima e liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, secondo i valori medi, e con la maggiorazione del 60% (30% per ogni parte oltre alla prima) spettante ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.M. 55/14, sono dovuti:
per il primo grado, euro 12.185,60 (7.616 + 60%);
per il secondo grado, stante l'assenza di attività di trattazione-istruttoria, euro 11.113,60
(6.946 + 60%).
In favore della , invece, le spese dei due gradi debbono essere liquidate, sulla base CP_2 del medesimo scaglione e sempre secondo i valori medi, nella somma di:
euro 7.616,00 per il primo grado;
euro 6.946,00 per il secondo grado.
è poi tenuta a rifondere le spese di lite alla propria assicurata che vanno CP_3 CP_4 liquidate nella misura di:
euro 7.616,00 per il primo grado;
euro 6.946,00 per il secondo grado.
Inoltre, le deve rifondere quanto da lei pagato a titolo di spese di lite agli attori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza 471/22 del Tribunale di
[...] Parte_1
Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, condanna a corrispondere a titolo CP_6 risarcitorio alla la somma di euro 43.748,01, a la Parte_1 Parte_2 somma di euro 19.921,61 e a la somma di euro 19.029,21, oltre Pt_1 accessori come meglio indicato in motivazione;
respinge l'appello nei confronti di;
CP_2 condanna a tenere indenne dalle conseguenze della condanna CP_3 CP_6 in favore della nei limiti della somma di euro 39.373,21, della Parte_1 condanna in favore di nei limiti della somma di euro 17.929,45 e Parte_2 della condanna in favore nei limiti della somma di euro 17.126,29; Pt_1 condanna a corrispondere agli appellanti le spese di lite, che liquida nella CP_6 somma di euro 12.185,60 per il primo grado e di euro 11.113,60 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a tenere indenne l'assicurata anche da quanto questa è CP_3 stata condannata a pagare agli appellanti a titolo di spese legali;
condanna gli appellanti a corrispondere a le spese di lite, che liquida nella CP_2 somma di euro 7.616,00 per il primo grado e di euro 6.946,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida nella CP_3 CP_6 somma di euro 7.616,00 per il primo grado e di euro 6.946,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1566/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. ALFREDO BRAGAGNI, elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA FOMMEI e dell'avv. SILVIA FALCONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Controparte_2 C.F._3
CARDOSELLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f.e P.Iva: , con il patrocinio degli Controparte_3 P.IVA_3 avv.ti LUCIANO GIORGI e LUCIA CAPACCIOLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza per i motivi di appello dedotti e, per l'effetto, condannare la e la Controparte_1 rag. a risarcire, con il vincolo della solidarietà tra loro, i danni Controparte_2 arrecati a quantificati nella misura di €. Parte_1
43.748,01 oltre interessi e rivalutazione dal 14.2.2012 al saldo relativamente all'accertamento degli anni 2008 e 2009, nonché ai soci e Parte_2 Pt_1
, quantificati rispettivamente nella misura di €. 19.921,61 e 19.029,21, oltre
[...] interessi e rivalutazione dal 14.2.2012 per l'accertamento degli anni 2008 e 2009, in ogni caso, salvo il più o il meno di giustizia.
Con vittoria di spese di giudizio.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- In via principale: respingere l'appello proposto da Parte_1
e dai sig.ri e avverso la sentenza n.ro
[...] Parte_2 Parte_1
471/2022 emessa dal Tribunale Civile di Grosseto in data 26.7.2022 nel giudizio iscritto al n. 2917/2014 R.G., pubblicata in data 06.08.2022 e notificata il 30.08.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato per i motivi tutti di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni sua parte.
- In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, dichiarare in persona del suo legale rappresentante, tenuta Controparte_3
a garantire, manlevare e tenere indenne la dalla Controparte_4 eventuale condanna e, quindi, di quanto la dovesse essere Controparte_4 tenuta a pagare. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, ferma restando la manleva da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 liquidare a titolo di risarcimento del danno la sola somma che risulterà provata e dovuta per come accertata in corso di causa, ulteriormente ridotta in misura da quantificarsi tenuto conto del concorso di colpa degli appellanti.
Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
- in via principale rigettare il gravame proposto da Parte_1
[... (P.IVA. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
e i sig.ri e , perché infondato in Parte_2 Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, liquidare a titolo di risarcimento danni la somma accertata di euro 18.251,10 ulteriormente ridotta in misura da quantificarsi per concorso di colpa degli appellanti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1) respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , questi ultimi in proprio e in qualità di soci di
[...] Parte_1 Parte_1
perché infondato e non provato, rigettando le relative domande di risarcimento
[...] dei danni dagli stessi proposte nei confronti dell'assicurato e di CP_3 [...] perché infondate, in fatto ed in diritto;
Controparte_4
2) nell'ipotesi, assolutamente denegata, in caso di accertamento di responsabilità della accertare e dichiarare la non operatività della Controparte_4 garanzia assicurativa contestata da relativamente alla Controparte_3 domanda proposta dalla convenuta assicurata;
3) nelle denegata ipotesi, di ritenuta sussistenza del diritto degli appellanti al risarcimento del danno e di operatività della garanzia assicurativa, liquidare il danno nella misura effettivamente provata, se provata, ponendolo a carico di Controparte_3 nei limiti della sola eventuale responsabilità del proprio assicurato, tenendo conto
[...] delle condizioni e dei limiti tutti della polizza per il massimale assicurato ed il relativo scoperto come puntualmente richiamati in narrativa. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 471/2022 del Tribunale di Grosseto, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La in persona del suo l.r.p.t., ed i suoi soci Parte_3 illimitatamente responsabili e avevano convenuto Parte_2 Parte_1 davanti al Tribunale di Grosseto la e , per Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare a risarcire loro tutti i danni patiti in conseguenza di un'errata e negligente gestione della contabilità societaria e, nello specifico, della redazione delle rispettive dichiarazioni dei redditi, da cui erano scaturiti avvisi di accertamento consolidatisi nel loro contenuto.
A fondamento delle loro domande avevano dedotto: - di aver affidato la cura della propria contabilità fino al gennaio 2008 al rag.
[...]
e dal febbraio 2008 fino al 2011 alla ove la CP_2 Controparte_1
era stata assunta;
CP_2
- di aver ricevuto nel settembre 2011 un avviso di accertamento dall'Agenzia delle
Entrate di Grosseto, che aveva riscontrato alcune irregolarità e anomalie nella contabilità societaria (all. 14 di parte attrice);
- che il suddetto avviso di accertamento, come i due poi successivamente notificati (all.ti
15 e 16), erano il frutto dell'errata e negligente cura e gestione della contabilità da parte degli odierni convenuti, com'era emerso dalla relazione peritale del ctu dott. Per_1 redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 705/2013 promosso da essi danneggiati.
In particolare, gli attori avevano sostenuto che i professionisti avevano inserito senza continuità né giustificazione contabile l'importo di € 95.000,00 nel “conto economico” per il 2008, qualificandolo come “rimanenza iniziale”, mentre nell'anno precedente tale importo era indicato nel conto di credito ”clienti da fatturare”, di conseguenza la somma di € 95.000,00, rappresentata quale componente negativa di reddito per l'anno 2008 e dedotta fiscalmente nella dichiarazione, era stata disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate
e ritenuta indeducibile, con accertamento di un'omessa fatturazione per servizi e una presunta evasione di IVA di tale somma.
I danni subiti dagli attori, quindi, consistevano tanto nelle maggiori imposte ingiustamente addebitate loro sulla scorta dei redditi emersi a seguito dell'accertamento, quanto nelle sanzioni e negli interessi applicati con gli avvisi di accertamento sopra descritti, impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria e integralmente confermati.
Si erano costituite in giudizio entrambe le convenute, addebitandosi reciprocamente l'eventuale responsabilità dell'accaduto e contestando ad ogni modo la domanda risarcitoria di parte attrice, di cui avevano chiesto la reiezione.
In particolare, e la sua Compagnia Assicuratrice avevano eccepito che la prima CP_4 non poteva essere responsabile del pregiudizio subito da e dai suoi soci Parte_1 perché la dichiarazione dei redditi del 2008 era stata inviata dalla Rag. ; la , CP_2 CP_2 dal canto suo, aveva contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che, per effetto del contratto di “cessione di studio professionale dell'11.2.2008”, depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (doc.4), ella aveva ceduto tutto il suo studio ed il “parco clienti” a tanto da non poter essere considerata responsabile CP_4 della tenuta della contabilità di per il periodo successivo alla suddetta Parte_1 cessione.
Inoltre la previa autorizzazione del Giudice, aveva chiamato in causa ai fini CP_1 dell'eventuale manleva il suo assicuratore per la responsabilità civile,
[...] , che si era costituita in giudizio aderendo alle difese svolte Controparte_3 dall'assicurata, ma anche contestando la copertura assicurativa ed opponendo i limiti della polizza.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse nonché
l'espletamento di una CTU integrativa dell'elaborato redatto in sede di ATP, sempre a firma del dott. e, all'esito, il tribunale pronunciava sentenza n. 471/22 con cui Per_1 rigettava la domanda risarcitoria formulata dagli attori sia per quanto riguardava le somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, sia per quanto riguardava gli importi versati per i maggiori redditi accertati, e condannava gli stessi a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate nella misura di € 7.795,00 ciascuno, oltre accessori.
La società ed i suoi soci e premesso di voler prestare Parte_1 Parte_2 Pt_1 acquiescenza al capo della sentenza riguardante il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria per le imposte calcolate sui maggiori redditi individuati negli avvisi di accertamento, hanno impugnato tutti quelli ulteriori, facendo valere le seguenti doglianze:
I Motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1227 c.c.
Nell'affermare che il danno avrebbe potuto essere integralmente evitato dagli attori, il tribunale aveva effettuato un rilievo che, pur non essendo stato espressamente qualificato, era riconducibile all'art. 1227 comma secondo c.p.c.; dal momento che in primo grado alcuna delle controparti aveva ritualmente eccepito il concorso di colpa degli attori per non aver tenuto un contegno che avrebbe potuto impedire l'emissione degli avvisi di accertamento da parte di tale rilievo era illegittimo, perché trattandosi di CP_5 eccezione in senso stretto il giudice non avrebbe potuto rilevarla d'ufficio.
II Motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c.
Poiché lo stesso tribunale aveva ritenuto sussistente l'errore professionale, ma affermato che il versamento delle maggiori imposte e tasse emerse a seguito dell'accertamento non costituiva voce di danno perché si trattava di somme dovute in quanto calcolate su redditi realmente percepiti da e dai suoi soci e non generati fittiziamente, Parte_1 non si capiva allora quali documenti avrebbero potuto fornire gli appellanti per giustificare le operazioni contabili accertate dall'Agenzia delle Entrate emendando l'errore contenuto nella dichiarazione dei redditi;
dunque, tanto le sanzioni quanto gli interessi costituivano una voce di danno direttamente correlata all'errore professionale, posto che ove fossero fin da principio state indicate le corrette voci contabili tali sanzioni e tali interessi non sarebbero stati richiesti;
anche le somme pagate per impugnare gli avvisi d'accertamento per l'anno d'imposta 2008 e/o per la consulenza e la definizione mediante adesione agli avvisi d'accertamento per l'anno di imposta 2009 costituivano voce di danno imputabile ai convenuti.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. ha anche riproposto le proprie difese secondo cui alcuna responsabilità CP_1 avrebbe potuto esserle imputata, dal momento che il c.t.u. aveva precisato che “il modello Unico S.P. 2008/redditi 2007 è stato predisposto ed inviato telematicamente dalla rag. , mentre il modello Unico S.P. 2009/redditi 2008 è stato Controparte_2 predisposto ed inviato telematicamente dalla ” (cfr. pag. 7 c.t.u) e che, però, CP_6 anche per l'anno 2009 (redditi 2008) essa società di servizi aveva redatto la dichiarazione sulla base dei dati elaborati dalla rag. fino alla data del 31 gennaio CP_2
2008 compresa.
La , parimenti, ha riproposto le proprie deduzioni secondo cui sarebbe da escludere CP_2 una sua responsabilità dato che gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, che avevano individuato le differenze di imposta per cui era causa, si riferivano agli anni 2008 e 2009, quando la non era più cliente sua, ma della Parte_1 Controparte_4
(avendo essa professionista elaborato la contabilità e l'assistenza fiscale di
[...] parte attrice solo fino al 31 gennaio 2008); l'anno 2007, d'altro canto, era stato preso in considerazione dall'Agenzia delle Entrate solo per rilevare la mancanza di continuità nel metodo della tenuta contabile per gli anni seguenti, senza mai divenire oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
dal canto suo, ha riproposto le eccezioni in punto di difetto e/o limitazione CP_3 della copertura assicurativa, deducendo che la garanzia non era operativa per “i danni derivanti dalla scelta del regime di imposta e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta”, qual era quello di specie, e che comunque la garanzia contrattualmente prestata aveva un massimale di € 51.645,69 (£
100.000.000) per ciascun sinistro (art. 4 condizioni particolari), fermo uno scoperto del
10% a carico dell'assicurato con un minimo di € 516,46.
Con ordinanza in data 19.3.2024 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. per mancanza del requisito del cd. periculum in mora.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
2. Il primo motivo d'appello: il concorso colposo degli attori.
Il primo giudice ha così motivato il rigetto di tutte le domande risarcitorie: “Orbene, in disparte i rilievi inerenti ai rapporti interni tra le convenute, si rammenta che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.
Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto da parte degli attori.
Va premesso che alcun pregiudizio astrattamente risarcibile potrebbe configurarsi in merito alla differenza tra le imposte versate dall'utente e quelle maggiori effettivamente dovute a seguito del ricalcolo fiscale, in quanto trattasi di somme che il medesimo avrebbe comunque dovuto sostenere.
Di conseguenza, il danno ristorabile ai sensi dell'art. 1223 c.c. andrebbe circoscritto alle sanzioni e agli interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate per effetto dei suoi accertamenti, trattandosi di importi che l'utente avrebbe infatti risparmiato nel caso di correttezza nelle dichiarazioni reddituali pregresse.
Ciò nonostante, come chiarito dal CTU: “gli avvisi di accertamento in oggetto, scaturiscono dalla segnalazione ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate dovuta ad anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta
2007/2009; precisamente tali anomalie riguardavano l'incongruenza tra le rimanenze finali dell'anno 2007, non indicate nei prospetti delle dichiarazioni della società, e le rimanenze iniziali dell'anno 2008 indicate pari ad euro
95.000,00; l'Agenzia delle Entrate, eseguiva un accesso presso la sede della , a seguito del quale Parte_1 venivano richiesti “chiarimenti” alle anomalie riscontrate in fase di controllo della dichiarazione;
l'amministratore della società, in occasione dell'accesso dell'Agenzia delle Entrate, come emerge dagli avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 e per l'anno di imposta 2009, non era stato in condizione di fornire alcun elemento probatorio della consistenza economica delle rimanenze;
infatti non aveva redatto l'inventario né aveva fornito documentazione giustificativa che consentisse la ricostruzione dello stesso;
inoltre l'amministratore della società, aveva dichiarato che gli importi indicati quali rimanenze finali, in realtà, dovevano essere considerati lavori ultrannuali, di cui però aveva fornito un prospetto generico non idoneo a suffragare il dettaglio dei lavori”.
Quindi, la verifica compiuta dall'Agenzia dell'Entrate scaturì da un errore apparentemente “formale” procurato dall'errata compilazione dei prospetti dichiarativi, il quale avrebbe potuto correggersi documentando con idonea e probante documentazione (inventario di magazzino, documenti attestanti i lavori in corso) la reale situazione economico/patrimoniale, evitando l'emissione degli avvisi di accertamento che portarono alle violazioni contestate, accertando maggiori redditi, che generarono maggiori imposte IRAP, IRPEF, IVA nonché maggiori contributi INPS e tutte le relative sanzioni.
Anche i rigetti contenuti nelle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale muovono dal mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei ricorrenti, avendo gli stessi omesso di fornire elementi dimostrativi delle ragioni reclamate. Ne segue che il solo lamentato inadempimento delle convenute nella gestione contabile societaria e nella compilazione delle dichiarazioni reddituali, di per sé è insuscettibile di condurre all'accoglimento della pretesa risarcitoria di parte attrice, la quale non può ottenere il ristoro di un danno, eziologicamente riconducibile alla condotta dei professionisti, che non ha dimostrato di aver subito e che avrebbe altrimenti evitato.”
Il tribunale, dunque, non ha escluso l'erroneità delle dichiarazioni reddituali;
non l'ha neppure espressamente affermata, ma tuttavia parrebbe averla presupposta.
Ad ogni modo, se anche così non fosse l'errore in sede di redazione delle dichiarazioni dei redditi degli appellanti è indubbio alla luce delle risultanze peritali e sarà meglio descritto nel prossimo paragrafo;
si dovrà poi, soprattutto, decidere a chi tale errore sia imputabile, se alla società di servizi, alla rag. o ad entrambi, perché sul punto CP_2 indubbiamente il tribunale non si è in alcun modo pronunciato, ritenendo la questione assorbita dagli argomenti, che ha ritenuto dirimenti, in punto di concorso colposo dei danneggiati.
Prima, però, di passare alla disamina del contegno degli appellati, ci si deve occupare del primo motivo d'appello della e dei suoi volto a contrastare l'affermazione Pt_1 Pt_4 del tribunale secondo cui il danno lamentato non potrebbe essere risarcito perché gli attori, odierni appellanti, avrebbero potuto evitarlo “documentando con idonea e probante documentazione (inventario di magazzino, documenti attestanti i lavori in corso) la reale situazione economico/patrimoniale”, così da impedire “l'emissione degli avvisi di accertamento che portarono alle violazioni contestate, accertando maggiori redditi, che generarono maggiori imposte IRAP, IRPEF, IVA nonché maggiori contributi
INPS e tutte le relative sanzioni”.
Come correttamente rilevato dagli appellanti, il giudice di prime cure non ha qualificato tale suo rilievo, e tuttavia esso è obiettivamente riconducibile al secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Invero, è indiscusso per il tribunale ed è comunque indiscutibile sulla base della ctu del dott. (ovvero dell'elaborato da lui redatto in sede di atp, del supplemento redatto Per_1 in sede di merito e dei chiarimenti forniti dal ctu all'udienza del 22.3.2022) - le cui motivazioni, logiche e fondate su dati obiettivi, si debbono integralmente recepire - che ciò che ha condotto all'accertamento ed alle contestazioni è stata la discontinuità contabile tra l'anno 2007 (nel quale l'importo di €. 95.000,00 era stato indicato nel conto
”clienti da fatturare” avente come contropartita il conto di ricavo qualificato come
“corrispettivi da rimessaggio”) e l'anno 2008 (nel quale la medesima somma era stata inserita nel conto economico” e qualificata come “rimanenza iniziale”), dunque un errore di compilazione della dichiarazione dei redditi del 2008 (Unico 2009 per redditi del 2008). Quello che il tribunale imputa agli attori è di non aver emendato (addirittura, integralmente eliso) le conseguenze dannose di tale errore professionale dimostrando che nella sostanza non vi era un maggior reddito non dichiarato.
Dunque, è indubbio che l'evento dannoso che ha condotto all'accertamento, alle sanzioni ed al maturare degli interessi (le maggiori imposte pretese sono ormai estranee al thema decidendum) è stato determinato da errore professionale e ciò significa che il rilievo operato dal tribunale è riconducibile appunto all'art. 1227 comma secondo c.c.
Benvero, il discrimine tra l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., e quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo è proprio questo (v. tra le tante pronunce sul punto Cass. 21/01/2020 n. 1165): il primo comma riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (la causalità materiale), mentre il secondo comma riguarda il caso in cui l'evento dannoso s'è già verificato, e il danneggiato ha prodotto un aggravamento del danno o non ha provveduto ad eliminarlo o ridurne l'entità (la causalità giuridica).
Ma se così è, ovvero se la norma applicabile è quella del secondo comma dell'art. 1227
c.c., non si può dubitare (contrariamente a quanto ipotizza la che quella CP_1 disciplinata da tale norma sia un'eccezione in senso stretto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per tutte Cass.
19/07/2018 n. 19218; 27.7.2015 n. 15750; 25.5.2010 n. 12714), “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Si deve, allora, verificare se tale eccezione fosse stata, o non, ritualmente proposta da taluna delle parti.
Ebbene, esaminando gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, si deve escludere che sia ravvisabile una tempestiva e specifica eccezione in tal senso.
La infatti, si era limitata a dedurre la necessità che il Tribunale adito CP_1 valutasse se le somme domandate dall'amministrazione finanziaria avrebbero potuto essere evitate, anche solo in parte, con una diversa e più attenta difesa innanzi alla Commissione Tributaria. La sua eccezione aveva dunque un tenore ben diverso da quello del rilievo effettuato dal primo giudice, che ha imputato agli attori di non aver evitato l'emissione delle cartelle (poi impugnate), mostrando agli ispettori di documenti CP_5 giustificativi di minori redditi.
D'altro canto, trattandosi di eccezione in senso stretto è evidente che essa poteva essere esaminata nei limiti in cui era stata specificamente proposta.
dal canto suo, aveva invece compiutamente eccepito che :“ ed i CP_3 Parte_1 suoi soci e avevano specifico onere, ex art. 1227 c.c. di Parte_5 Parte_1 dimostrare all'Agenzia delle Entrate l'errore di contabilizzazione che avrebbe, appunto, generato un apparente (ed a loro avviso insussistente) maggior reddito per Euro
95.000,00 ed ottenere lo sgravio della corrispondente imposta applicata, ma non dovuta oltre i relativi accessori”, ma tale parte si era costituita tardivamente ed era dunque decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Invero, la prima udienza, fissata con l'atto di citazione per il giorno 16.1.2015, era stata differita in virtù della chiamata in causa da parte di della propria compagnia CP_4 assicuratrice al 19.6.2015; a tale udienza, che veniva rinviata per consentire al giudice di verificare se la controversia fosse tabellarmente di sua competenza, non era CP_3 ancora costituita in giudizio, e si costituiva poi in cancelleria con comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2016, due giorni prima dell'udienza successiva rispetto a quella in cui era stata evocata in giudizio. Di nessuna rilevanza (contrariamente a quanto sostenuto dalla ) è che alla prima udienza non fosse stata svolta attività di CP_2 trattazione, perché le eccezioni in senso stretto non devono essere proposte entro tale udienza ma, a mente del combinato disposto degli artt. 163 bis e 167 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), almeno 20 giorni prima di essa.
Dunque, conclusivamente è precluso addebitare ai pretesi danneggiati di non aver collaborato con l'Agenzia delle Entrate nel chiarire l'errore commesso in sede di compilazione della denuncia dei redditi da parte del professionista all'uopo incaricato.
Ad abundantiam, si deve rilevare che, come correttamente dedotto dagli appellanti, se anche per tale eccezione fosse stato consentito l'esame nel merito, comunque l'esito di tale esame avrebbe dovuto essere quello di rigetto dell'eccezione.
Benvero, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., parte convenuta era onerata di dimostrare il contegno colposo di parte attrice e come esso avesse inciso sul danno risarcibile;
dunque, era onerata d'indicare quale avrebbe dovuto essere il contegno degli attori al momento dell'accesso di e come ciò avrebbe inciso sul CP_5 procedimento di accertamento.
I convenuti, invece, sul punto sono stati quanto mai sfuggenti, non avendo neppure chiarito se effettivamente esistesse della documentazione (quale?) che, ove mostrata, avrebbe potuto evitare l'emissione degli avvisi di accertamento. Il che appare particolarmente rilevante ove si consideri che tanto la che era l'incaricata CP_1 di effettuare le dichiarazioni dei redditi nel 2008 e nel 2009, quanto la , che aveva CP_2 svolto gli adempimenti contabili fino al gennaio 2008 e che anche successivamente aveva continuato per conto di a occuparsi della avevano le CP_1 Parte_1 cognizioni tecniche e le informazioni fattuali necessarie ad interloquire efficacemente sul punto.
E' poi vero che l'amministratore della società, al momento dell'accesso degli ispettori di aveva dichiarato che l'importo di 95.000,00 euro inserito nel bilancio 2007 della CP_5 società come “clienti da fatturare”, e invece in quello del 2008 come “rimanenze finali”, in realtà, doveva essere considerato relativo a lavori ultrannuali, di cui però non aveva fornito documentazione idonea a suffragare il dettaglio dei lavori, ma è vero anche che l'efficacia di tale dichiarazione non è affatto - come invece sostenuto dalla - quella CP_2 di piena prova che ciò corrispondesse alla realtà, ovvero che veramente le somme indicate in chiusura della dichiarazione dei redditi 2007 come “clienti da fatturare” fossero per lavori ultrannuali.
La pretesa confessione, infatti, è stata effettuata ad un soggetto terzo ed è quindi, ex art. 2735 c.c., liberamente apprezzabile;
nello specifico, considerato che essa venne effettuata da un soggetto privo di competenze tecnico-contabili (tanto che affidava alle appellate gli adempimenti fiscali), con l'unico scopo di tentare di giustificare ex post un'evidente anomalia, per non incorrere in sanzioni e maggiori oneri, si deve dubitare tanto della veridicità della dichiarazione - perché effettuata con la convinzione che fosse favorevole, e non sfavorevole, al dichiarante - quanto della capacità del dichiarante di comprenderne fino in fondo il significato.
Del resto, lo stesso ctu dott. ha ben evidenziato che una volta indicato nel bilancio Per_1 al 31/12/2007 l'importo di euro 95.000,00 sotto la voce "clienti da fatturare", nello stato patrimoniale in fase di apertura dei conti al 1/01/2008 tale importo avrebbe dovuto essere diminuito con l'emissione, via via, delle relative ricevute/fatture, e così facendo non si sarebbe generata una componente positivo di reddito per l'esercizio 2008 e successivi.
Il ctu non ha invece rilevato alcun elemento per affermare che ad essere errata fosse l'indicazione al 31.12.2007 che vi erano crediti già sorti, ma ancora da fatturare, per euro
95.000,00, ed ha anzi evidenziato che ad essi avrebbe dovuto corrispondere nel periodo d'imposta successivo, quello chiuso al 31/12/2008, la relativa scrittura contabile.
Gli originari convenuti, d'altro canto, non hanno non solo documentato, ma ancor prima neppure allegato, elementi a suffragio della correttezza della scelta di indicare nelle dichiarazioni reddituali per l'anno 2008 tale importo nel conto patrimoniale, tra le rimanenze iniziali.
Neppure hanno mai dimostrato che vi fosse effettivamente una tale rimanenza e/o che essa risultasse da un qualche documento in loro possesso. Se veramente, poi, l'erroneità di tale indicazione fosse dipesa dal fatto che la non disponeva di un Parte_1 inventario che giustificasse tale dichiarazione, ciò lungi dal giustificare chi era incaricato di effettuare le dichiarazioni reddituali ne evidenzia invece ancor più la responsabilità, essendo suo preciso obbligo verificare che i dati dichiarati avessero un riscontro documentale.
Ma v'è di più: alcuno degli appellati ha allegato e provato la sussistenza di concreti elementi idonei a giustificare la bontà della dichiarazione del 2008, ciascuno di essi nascondendosi dietro un preteso contegno colposo dei clienti o addossandosi vicendevolmente la colpa per quanto accaduto.
E questo rileva anche in punto di prova del fatto dannoso, che costituisce l'oggetto del secondo motivo d'appello.
3. Il secondo motivo d'appello: la prova del fatto dannoso.
Per ben comprendere cosa sia accaduto dal punto di vista fattuale, si deve muovere dal contenuto della relazione peritale svolta dal dott. in sede di ATP. Per_1
In particolare, il CTU ha evidenziato la sussistenza di una discontinuità tra le dichiarazioni del 2007 (presentata con il modello Unico 2008) e del 2008 (presentata con il modello
Unico 2009), rilevando che, nel bilancio della società chiuso al Parte_1
31.12.2007, risultavano indicati nell'attivo di impresa €. 95.000,00 riferiti ai c.d. “clienti da fatturare” ovvero alle “fatture da emettere”, sezione nella quale vengono indicati i ricavi per la vendita di merci o per le prestazioni di servizi rese nel periodo di imposta, ma che contabilmente non sono stati ancora registrati perché non è stata emessa la relativa fattura e conseguentemente non costituiscono una posta di reddito attiva soggetta ad imposizione.
In sostanza, detta scrittura contabile (che il CTU qualifica come “un conto numerario”) è diretta ad evidenziare la sussistenza di un credito vantato nei confronti del cliente cui è già stata consegnata la merce o verso il quale è stato reso il servizio, ma che non ha provveduto ancora al pagamento.
La dichiarazione dei redditi Unico 2008 per i redditi percepiti nel 2007, contenente i dati descritti, è stata ritenuta corretta e non è divenuta oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto del contenuto di tale dichiarazione dei redditi “da cui emergeva il conto
“clienti da fatturare” per un ammontare di €. 95.000,00”, il bilancio del nuovo esercizio, relativo cioè ai redditi 2008 da confluire nell'Unico 2009, avrebbe dovuto aprirsi in continuità con il precedente e contenere la riapertura del conto “fatture da emettere”, eventualmente da “neutralizzare” con l'emissione delle relative ricevute/fatture in modo da generare un componente positivo di reddito per l'esercizio in corso.
Invece, all'1/1/2008 non risulta né la riapertura del conto “fatture da emettere”, né la sua movimentazione durante tale esercizio, con la conseguenza che “la contabilizzazione delle fatture da emettere del 2007 non ha trovato la corretta contropartita nel periodo
d'imposta successivo”.
Invece, tale posta di 95.000,00 euro nel 2008 è stata qualificata come “rimanenza iniziale” e spostata nel “conto economico” senza che documenti quali “l'inventario di magazzino ed i documenti attestanti i lavori in corso” lo giustificassero, così generando un costo che non era di competenza di tale esercizio” e determinando un'evidente incongruenza tra le rimanenze finali dell'anno 2007, non indicate nei prospetti delle dichiarazioni della società, e le rimanenze iniziali dell'anno 2008 indicate pari ad euro
95.000,00” (cfr. CTU pag. 6).
Ciò ha determinato che la somma di € 95.000,00, rappresentante una componente negativa di reddito per l'anno 2008 e, per questo, fiscalmente dedotta in dichiarazione, sia stata invece disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate e ritenuta a tutti gli effetti non deducile, con conseguente accertamento di una corrispondente mancata fatturazione per servizi (per € 95.000,00 appunto) ed una presunta evasione di iva su tale somma.
Dunque, a determinare il danno non è la circostanza che l'amministratore della società
al momento della verifica da parte delle Agenzia delle Entrate, non Parte_1 avesse redatto l'inventario di magazzino, ma che il professionista incaricato avesse indicato rimanenze di magazzino che non trovavano riscontro in alcun documento - e si ribadisce che della prova della sussistenza di un documento giustificativo del proprio operato era onerato tale professionista.
Dagli accertamenti dell dalle risultanze peritali e dall'assoluta mancanza di elementi CP_5 idonei a giustificare la mancanza di continuità tra le dichiarazioni per l'anno 2007 e quelle per il 2008 ed il 2009 - ed in particolare a smentire l'effettiva produzione di redditi maggiori di quelli dichiarati - deve poi conseguire l'affermazione che l'errore non era meramente formale, ma sostanziale.
Invero, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità ex contractu gli attori in primo grado avevano il solo onere di dimostrare il conferimento dell'incarico professionale (si vedrà nel prossimo paragrafo a favore di chi, tra i due presunti responsabili) e il danno patito, mentre era onere del professionista dimostrare di aver correttamente adempiuto o, quantomeno, circoscrivere la portata del proprio inadempimento, dimostrando che l'errore non era stato sostanziale, ma meramente formale. Poiché nessuno degli appellati ha offerto elementi in questo senso, e poiché lo stesso ctu non ha rilevato documentazione a supporto dell'errore solo formale, si deve concludere che l'errore fu sostanziale, nel senso che la mancanza di continuità tra la dichiarazione del 2008 e le successive è significativa della mancata denuncia di redditi effettivamente percepiti.
D'altro canto, consapevoli di tale complessivo quadro probatorio, gli appellanti, che in primo grado avevano domandato quale voce risarcitoria anche le maggiori imposte pagate, sostenendo che l'errore professionale, avendo natura formale, avesse condotto a far apparire come dovute imposte che altrimenti non lo sarebbero state, oltre che a causare maggiori oneri ed imposte, hanno in questo grado aderito alla ricostruzione data dal tribunale secondo cui l'errore era stato invece sostanziale, perché le imposte erano dovute e non erano state dichiarate per colpa dei convenuti. ha eccepito che ciò avrebbe costituito un mutamento inammissibile della CP_3 domanda, ma tale eccezione è destituita di fondamento.
Intanto, la domanda proposta con l'atto d'impugnazione appare ricompresa in quella proposta in primo grado, condividendone gli elementi salienti - ovvero la mancanza di continuità tra le dichiarazioni reddituali per l'anno 2007 e quelle per gli anni 2008 e 2009, ed in particolare lo spostamento della somma di €. 95.000,00 da una posta all'altra nella dichiarazione dei redditi 2008 rispetto all'anno precedente, senza che vi fosse alcuna giustificazione - e riducendo il petitum.
Poi, se anche si volesse ritenere ravvisabile un “mutamento del tiro” da parte degli appellanti lo si dovrebbe giustificare alla luce dell'indubbia complessità tecnica della materia, che nel caso di specie trova straordinario riscontro sia nei dubbi residuati all'esito delle ctu in merito a quale fosse l'effettiva situazione sostanziale sottostante alle contestazioni sia nello stesso contegno degli appellati, che non hanno in alcun modo saputo dare indicazioni al riguardo.
Peraltro, proprio perché quella fatta valere dalla e dai suoi soci era Parte_1 un'ipotesi di responsabilità contrattuale dei convenuti, gli attori, una volta allegati e documentati gli addebiti mossi loro dall non avevano alcun onere di dover anche CP_5 indicare cosa di diverso avrebbero dovuto fare i professionisti, avendo comunque allegato un loro inadempimento qualificato, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 10901/2024 e 7074/24, ma anche, già, Cass. 13269/2012), a tale riguardo, ha infatti chiarito (in tema di responsabilità sanitaria, ma formulando principi idonei a trovare piena applicazione anche nel caso in esame) che il fatto costitutivo della pretesa, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, va considerato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze tecniche da parte del danneggiato. La varietà delle inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadempiente del debitore, specie nell'ambito di prestazioni composite, dunque, non corrisponde a diversi titoli di responsabilità, essendo univoco il giudizio di inadempimento e presupponendo esso esclusivamente il riscontro del mancato o non integrale soddisfacimento dell'interesse del creditore.
Pertanto, al fine di completare la disamina dell'an debeatur occorre sciogliere il nodo in punto di individuazione del responsabile del fatto dannoso, stabilendo se l'accertamento sia imputabile alla alla o ad entrambi. CP_1 CP_2
4. Le responsabilità.
Per rispondere a tale quesito, si deve partire dalla considerazione che l'avviso di accertamento n. T8F020100946 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Grosseto ha accertato un maggior reddito di €. 95.000,00 in capo alla società Parte_1 richiedendole, conseguentemente, il versamento della corrispondente IVA e dell'IRAP, oltre interessi e sanzioni (doc.14), e sulla scorta del quale sono stati generati gli avvisi di accertamento n. T8F010100132/2012 verso il sig. ed il n. Parte_2
T8F010100133/2012 verso la sig.ra (docc.15-16), riguarda i redditi maturati nel Pt_1 corso dell'anno fiscale 2008 e non dichiarati nella denuncia dei redditi 2009.
La circostanza è documentale: l'avviso di accertamento n. T8F020100946 “per l'anno
2008” specifica che “il contribuente ( ha indicato nella dichiarazione dei Parte_1 redditi Unico 2009 per l'anno di imposta 2008 esistenze iniziali per €. 95.000,00” (cfr. doc. 14 pag. 3, quarto cpv) e, dopo la descrizione dei rilievi mossi alla dichiarazione dei redditi della società, l'Agenzia delle Entrate propone inequivocabilmente “di procedere, ai sensi degli artt. 39 del DPR n. 600/73 e 54 del DPR 633/72, al recupero delle maggiori imposte dovute (IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA ed eventuali contributi) oltre alle sanzioni ed agli intessi in relazione all'anno di imposta 2008” (cfr. doc. 12 pag. 5, ultimo cpv).
Identiche indicazioni sono contenute anche nei due avvisi di accertamento n.
T8F010100132/2012 per il sig. e n. T8F010100133/2012 per la Parte_2 sig.ra entrambi relativi all'anno fiscale 2008 (docc.15-16), nel frontespizio dei Pt_1 quali si legge chiaramente che l'anno di riferimento dell'accertamento (cfr. pag. 1 di entrambi i documenti richiamati) è l'anno 2008; anche le sanzioni irrogate riguardano il medesimo periodo di imposta (cfr. pag. 7 di entrambi i documenti richiamati).
Dai maggiori redditi accertati con i predetti avvisi risultano generati i due avvisi di accertamento n. T8F020100946 e n. T8F02101327/2012 nei confronti di Parte_1
(doc.28) e quelli n. 351 2013 00006830 53 000 nei confronti del sig. (doc.29) Parte_2
e n. 351 2013 00006845 68 000 nei confronti della sig.ra (doc.30), tutti Pt_1 inequivocabilmente relativi all'anno di imposta 2009 (cfr. il frontespizio di ognuno di essi pag. 1). In particolare, a pag. 2 dei suddetti avvisi di contestazione per l'anno 2009, viene ricostruita la vicenda che ha condotto alla formazione dei predetti avvisi, specificando che
“l'ufficio contestava come il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi
Unico 2009 per l'anno di imposta 2008 esistenze iniziali per €. 95.000,00” (docc.28, 29 e
30 pag. 3), non lasciando in tal modo spazio ad alcun dubbio.
Gli accertamenti eseguiti da parte della Agenzia delle Entrate nei confronti della
[...]
e dei suoi soci e nel corso del 2011 si riferiscono agli Parte_6 Parte_2 Pt_1 anni 2008 e 2009, e non 2007. L'anno 2007 è stato preso in considerazione dall'Agenzia dell'Entrate solo per rilevare la mancanza di continuità nel metodo della tenuta contabile dell'anno 2008 e seguenti, ma è ininfluente ai fini dell'accertamento, come si rileva dall'Avviso di accertamento n.T8F020100946/11 (cfr. doc.14 prodotto dagli attori).
Ma se gli errori nella tenuta della contabilità e nella formazione della denuncia dei redditi sono relativi all'anno di imposta 2008, appare evidente la sussistenza della responsabilità della , che ebbe a presentare tanto la dichiarazione dei redditi Unico 2009 (per i CP_6 redditi 2008) quanto la successiva.
Come evidenziato anche dal c.t.u., “il modello Unico S.P. 2008/redditi 2007 è stato predisposto ed inviato telematicamente dalla rag. , mentre il modello Controparte_2
Unico S.P. 2009/redditi 2008 è stato predisposto ed inviato telematicamente dalla
” (cfr. pag. 7 c.t.u). CP_6
A seguito del contratto di cessione di studio professionale (depositato dalla sub CP_2 doc. 4), dal febbraio 2008 la rag. , come consulente esterno della CP_2 CP_1 non era più depositaria delle scritture contabili dei clienti ceduti, e non aveva più il controllo, la supervisione ed il placet finale sulla contabilità, che oramai spettavano solo alla Controparte_4
D'altro canto, poiché ed i suoi soci hanno fatto valere una responsabilità Parte_1 squisitamente contrattuale, e poiché dal 12/2/2008 il rapporto contrattuale è intercorso unicamente con quand'anche la quale collaboratrice di avesse CP_6 CP_2 CP_6 materialmente concorso all'errore ciò sarebbe irrilevante in questo giudizio, posto che da un canto i danneggiati non hanno proposto alcuna domanda ex art. 2043 c.c. nei suoi riguardi e, dall'altro, non ha agito in via di rivalsa nei confronti di tale CP_6 professionista.
D'altro canto, evidenziato che né gli attori, né (che pure vi aveva interesse) hanno CP_4 chiarito quale sarebbe stato il contegno colposo tenuto dalla prima di dismettere i CP_2 clienti, ad abundantiam si deve rilevare che questa, per ammissione di ha tenuto CP_4 la contabilità della fino alla fine di gennaio 2008 (al più, all'11.2.2008), Parte_1 ma certamente a tale data non poteva aver provveduto alla redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi per tale anno (che sono adempimenti che avvengono ad anno concluso); anche l'errore consistente nel fatto che al 1/1/2008 non sia stata disposta la riapertura del conto “fatture da emettere” e la sua movimentazione durante tale esercizio, ed invece il relativo importo di euro 95.000,00 sia stato contabilizzato a mezzo giroconto all'1/1/2008, nel conto economico, sono attività compiute ben dopo la fine di gennaio o l'inizio di febbraio del 2008, e che dunque, se anche in ipotesi riconducibili a scelte della , ormai collaboratrice della sono tuttavia imputabili a CP_2 CP_1 quest'ultima (addirittura, prima della dismissione dell'incarico si deve escludere che la avesse fatto in tempo finanche a ricevere dai clienti e comunque lavorare le CP_2 scritture contabili del gennaio 2008).
Gli stessi attori, del resto, non hanno individuato una chiara ragione di responsabilità di lei ed anche che, invece, tale ragione l'ha individuata nel fatto che fino all'inizio CP_3 di febbraio 2008 essa era ancora la professionista incaricata deli adempimenti fiscali, non ha, però, evidenziato in che modo ciò avrebbe concorso a dar vita alla dichiarazione reddituale errata, presentata unicamente da sulla base di dati lavorati da tale CP_6 società - tanto che l'impressione complessiva è che nel coinvolgimento della sia CP_2 stato determinante, da un canto, l'equivoco tra il periodo reddituale oggetto d'errore e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nel senso che l'Unico 2008 è effettivamente depositato dalla , ma riguarda i redditi del 2007, irrilevanti, e non CP_2 quelli del 2008, rilevanti) e, dall'altro, che la abbia continuato in altra veste ad CP_2 occuparsi della contabilità di parte attrice, benché il suo operato dovesse imputarsi a
CP_4
Dunque, unica responsabile dei danni è tale società.
5. I danni patiti.
Passando all'esame del quantum debeatur, si deve affermare che conseguenza regolare dell'errore commesso dalla società di servizi è tanto l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, quanto il costo affrontato per tentare di evitare tali nocumenti, ricorrendo al giudice tributario.
A) La prima voce di danno, dunque, é costituita dalle sanzioni e dagli interessi applicati per il mancato tempestivo pagamento delle tasse e delle imposte calcolati sul maggior reddito accertato, nonché dai costi riconosciuti ad Equitalia per il recupero degli importi non pagati.
Esaminando gli avvisi di accertamento per l'anno 2008 (modello Unico 2009), avverso i quali é stata proposta opposizione, definita giudizialmente a seguito del rigetto del ricorso (e, quindi, non mediante adesione), gli attori hanno dovuto corrispondere i suddetti importi:
- Parte_1
- avviso accertamento n. T8F020100946 (doc.14) a) sanzioni (pag.11) 28.500,00
b) interessi IRAP (pag.12) 163,82
c) interessi IVA (pag.12) 1.582,73
d) spese di notifica (pag.8) 5,16
LI EURO 30.351,71
- il socio Parte_2
- avviso di accertamento n. T8F010100132/2012 (doc.15)
a) sanzioni (pag.7 e 10) 15.785,00
b) interessi IRPEF (pag.8 e 10) 1.650,08
c) spese di notifica (pag.8 e 10) 5,16
LI (pag.8 e 10) EURO 17.440,24
- il socio Parte_1
Avviso di accertamento n. T8F010100133/2012 (doc.16)
a) sanzioni (pag.7) 15.787,00
b) interessi IRPEF (pag.8 e 12) 1.439,53
c) interessi addizionale regionale (pag.8 e 12) 468,12
d) spese di notifica (pag.8 e 12) 5,16
LI (pag.8 e 12) EURO 17.231,69
Esaminando gli avvisi di accertamento per l'anno 2009 (modello Unico 2010), avverso i quali non è stata proposta opposizione, essendo essi stati definiti per adesione, gli appellanti hanno dovuto corrispondere i suddetti importi, comprovati dalle liquidazioni prodotte in atti con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 ai documenti 41/A, 41/B
e 41/C:
- Parte_1
- avvisi accertamento nn. T8F020100946 e T8F02101327/2012 (doc.28)
a) sanzioni IRAP 313,33
b) interessi IRAP (22,59 +6,87) 29,46
c) sanzioni IVA 3.083,33
d) interessi (179,34 + 67,63) 247,30
LI (cfr. doc. 41/A all. memoria 183 co. VI n. 2 cpc) EURO 3.673,42
- Parte_2
- avvisi accertamento n. 351 2013 00006830 53 000 (doc.30)
a) sanzioni 447,84
b) interessi (60,39 + 3,95 + 1,64 + 9,80) 74,78
e) spese di notifica 8,75
LI (cfr. doc. 41/B all. memoria 183 co. VI n. 2 cpc) EURO 531,37
- Parte_1 - avvisi accertamento n. 351 2013 00006845 68 000 (doc.31)
a) sanzioni 461,67
b) interessi (62,37 + 2,97 + 1,64 + 10,12) 77,10
e) spese di notifica 8,75
LI (cfr. doc. 41/C all. memoria 183 co. VI n. 2 cpc) EURO 547,52
Le somme appena individuate dovranno quindi essere aggiunte a quelle descritte in precedenza per complessivi:
- 30.351,71 + 3.673,42 = EURO 34.025,13 Parte_1
- : 17.440,24 + 531,37 = EURO 17.971,61 Parte_2
- : 17.231,69 + 547,52 = EURO 17.779,21. Parte_1
Che, poi, tali somme avrebbero potuto essere più contenute ove i clienti avessero tenuto una diversa difesa innanzi alle commissione tributaria, come sostenuto dalla è CP_6 deduzione tanto generica quanto inconsistente: sarebbe, invero, stato onere di tale società allegare (e poi dimostrare) quale avrebbe dovuto essere la difesa diversa e più efficace omessa dalle clienti, mentre la stessa né ante causam né nel corso del giudizio ha mai indicato strategie alternative.
Addirittura, poi, la nella propria comparsa conclusionale in questo grado ha CP_2 sostenuto che se la società ed i soci non avessero scelto di proporre ricorso per l'anno di imposta 2008 e accertamento con adesione per l'anno di imposta 2009 avrebbero pagato, per sanzioni ed interessi, un importo complessivo di Euro 18.251,10 che rappresenterebbe il tetto del danno totale risarcibile, dovendosi escludere anche le spese legali affrontate per azioni infondate.
Tuttavia, si tratta anche in questo caso di difesa nuova, in quanto tale inammissibile, ex art. 345 c.p.c., posto che in primo grado la si era accodata all'eccezione (tardiva) CP_2 di deducendo che l'errore della era stato di proporre CP_3 Parte_1 ricorso/accertamento con adesione avverso tali atti, anziché fornire la documentazione giustificativa ad CP_5
Alle somme suddette si debbono poi aggiungere i costi sostenuti per tali azioni
(documentati e comunque non contestati nella loro entità), di cui sub B.
B) In conseguenza della notificazione degli avvisi di accertamento gli appellanti hanno sostenuto i costi per la loro impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria (cfr. doc. da 32 a 38 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), nonché per la definizione degli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2009 mediante adesione
(doc.39 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).
Le spese per l'assistenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale sono le seguenti:
- Parte_1
Spese di giudizio 2.662,88 Consulenze 7.040,00
Per LI EURO 9.722,88
- Parte_2
Spese di giudizio EURO 1.250,00
- Parte_1
Spese di giudizio EURO 1.250,00
Sommando la varie voci di danno, deve quindi corrispondere a titolo risarcitorio CP_6 agli appellanti le seguenti somme:
a Parte_1
34.025,13 + 9.722,88 = EURO 43.748,01;
a Parte_2
17.971,61 + 1.250,00 = EURO 19.921,61;
a Parte_1
17.779,21 + 1.250,00 = EURO 19.029,21
Trattandosi di debiti di valore, tali somme devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria intervenuta dai singoli esborsi fino ad oggi e sulle somme rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi cd. compensativi, ovvero gli interessi al tasso legale, volti ad emendare il danno derivante dalla mancanza di disponibilità da parte dei creditori di tali somme.
Sui crediti così incrementati fino ad oggi degli accessori sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
6. La copertura assicurativa.
La aveva stipulato con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Grosseto una polizza CP_1 per la responsabilità civile avente n. 1/2471/65/17816505 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado). ha riproposto le proprie eccezioni in punto di inoperatività della polizza e/o CP_3 limitazione di essa, deducendo, in particolare:
a) che la garanzia non era operativa per “i danni derivanti dalla scelta del regime di imposta
e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta”, così come risultava dalle Condizioni particolari allegate alla polizza n. 17816505 (doc. 2);
b) che la garanzia contrattualmente prestata aveva il limite massimale di € 51.645,69 (£
100.000.000) per ciascun sinistro (art. 4 condizioni particolari);
c) che vi era comunque uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato con un minimo di €
516,46.
a) La prima eccezione è infondata, come ben emerge dalla lettura dell'invocato art. 3 della condizioni particolari di assicurazione. La polizza in esame (specificamente le condizioni particolari ad essa allegate), infatti, non esclude affatto dalla copertura i danni derivanti da errori commessi dall'assicurata in sede di dichiarazioni ai fini fiscali, bensì, soltanto, i danni derivanti dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta.
Nel caso di specie è pacifico che l'errore nella dichiarazione non attiene in alcun modo all'inquadramento della società.
b) Quanto al massimale, la clausola che lo regola è la n. 4:
Dunque, il massimale è di 500.000.000 lire, mentre l'importo di 100.000.000 lire attiene al singolo sinistro.
Nel caso in esame, tuttavia, i sinistri sono tre.
Gli errori sono infatti stati commessi in sede di redazione della denuncia dei redditi non solo di ma anche di e di , soci Parte_1 Parte_2 Parte_1 illimitatamente responsabili della snc;
se certamente l'errore principale è stato compiuto nella redazione del Modello Unico 2009 (relativo ai redditi del 2008) di Parte_1 tuttavia sulla scorta di tale dichiarazione sono stati poi stati compilati anche i Modelli
Unici dei soci illimitatamente responsabili e ed anche Parte_2 Parte_1 tali modelli, annoverando in favore dei beneficiari redditi errati, hanno dato luogo a sanzioni ed interessi, come dimostrano gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei singoli soci e le sanzioni applicate loro. Se l'errore professionale avesse riguardato solo la compilazione di una dichiarazioni dei redditi della società e quindi le conseguenze in sede tributaria avessero investito i soci di s.n.c. come tali, il sinistro sarebbe unico, ma nel caso di specie vi sono tre clienti e soprattutto tre dichiarazioni reddituali distinte, e dunque i sinistri sono ontologicamente tre.
Dunque, poiché ognuno dei tre sinistri singolarmente considerato è di importo inferiore al massimale, ciascuno dei tre sinistri è coperto dalla polizza azionata da CP_1
c) Per converso, è fondata l'eccezione di scoperto del 10% a carico dell'assicurato con un minimo di € 516,46. Proprio perché si tratta di tre sinistri separati, tale scoperto è applicabile ad ogni sinistro, di talché l'assicuratore deve rifondere all'assicurato i seguenti importi:
per il sinistro relativo a del complessivo valore di euro 43.748,01 oltre Parte_1 accessori (dato uno scoperto di euro 4.374,80), è dovuto l'importo di euro 39.373,21 oltre accessori;
per il sinistro relativo a del complessivo valore di euro 19.921,61 oltre Parte_2 accessori (dato uno scoperto di euro 1.992,16), è dovuto l'importo di euro 17.929,45 oltre accessori;
per il sinistro relativo a del complessivo valore di euro 19.029,21 oltre accessori Pt_1
(dato uno scoperto di euro 1.902,92), è dovuto l'importo di euro 17.126,29 oltre accessori.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che gli appellanti all'esito dei due gradi sono risultati vittoriosi verso la e soccombenti verso la . La dal CP_4 CP_2 CP_4 canto suo, è risultata vittoriosa verso il proprio assicuratore. A ciò consegue che le spese dei due gradi tra gli appellanti e l'appellata debbano CP_4 essere poste a carico di quest'ultima e liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, secondo i valori medi, e con la maggiorazione del 60% (30% per ogni parte oltre alla prima) spettante ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.M. 55/14, sono dovuti:
per il primo grado, euro 12.185,60 (7.616 + 60%);
per il secondo grado, stante l'assenza di attività di trattazione-istruttoria, euro 11.113,60
(6.946 + 60%).
In favore della , invece, le spese dei due gradi debbono essere liquidate, sulla base CP_2 del medesimo scaglione e sempre secondo i valori medi, nella somma di:
euro 7.616,00 per il primo grado;
euro 6.946,00 per il secondo grado.
è poi tenuta a rifondere le spese di lite alla propria assicurata che vanno CP_3 CP_4 liquidate nella misura di:
euro 7.616,00 per il primo grado;
euro 6.946,00 per il secondo grado.
Inoltre, le deve rifondere quanto da lei pagato a titolo di spese di lite agli attori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza 471/22 del Tribunale di
[...] Parte_1
Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, condanna a corrispondere a titolo CP_6 risarcitorio alla la somma di euro 43.748,01, a la Parte_1 Parte_2 somma di euro 19.921,61 e a la somma di euro 19.029,21, oltre Pt_1 accessori come meglio indicato in motivazione;
respinge l'appello nei confronti di;
CP_2 condanna a tenere indenne dalle conseguenze della condanna CP_3 CP_6 in favore della nei limiti della somma di euro 39.373,21, della Parte_1 condanna in favore di nei limiti della somma di euro 17.929,45 e Parte_2 della condanna in favore nei limiti della somma di euro 17.126,29; Pt_1 condanna a corrispondere agli appellanti le spese di lite, che liquida nella CP_6 somma di euro 12.185,60 per il primo grado e di euro 11.113,60 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a tenere indenne l'assicurata anche da quanto questa è CP_3 stata condannata a pagare agli appellanti a titolo di spese legali;
condanna gli appellanti a corrispondere a le spese di lite, che liquida nella CP_2 somma di euro 7.616,00 per il primo grado e di euro 6.946,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida nella CP_3 CP_6 somma di euro 7.616,00 per il primo grado e di euro 6.946,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.