Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2472 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. STRAFACE PATRIZIA '
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
'La parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di ottenere la corresponsione della indennità omnicomprensiva di cui all'art. 9 della L.
104\2020 e art. 10 L. 41\2020.
L'CP 1 ha chiesto il rigetto della domanda.
§§§§
L'art. 9, della legge 104\2020, ha previsto la possibilità, per alcune categorie di lavoratori, di richiedere una ulteriore indennità onnicomprensiva pari a €
1000,00, per le seguenti categorie di soggetti:
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione,
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro,
Per quest'ultima categoria, i richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione.
il Decreto Sostegni bis (art. 42, comma 1, D.L. n. 73/2021) riconosce un'ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro per soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dal Decreto Sostegni (art. 10, D.L. n. 41/2021) che, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del beneficio, cioè:
lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo.
Nel caso di specie, la parte ricorrente risulta avere presentato le seguenti n. 3 domande (circostanza non contestata):
1) in data 11/11/2020, domanda n.5782099: Tipo domanda : ART.9 co.1 DL
104/2020 - Stagionali turismo e stabilimenti termali Esito della domanda
RESPINTA con causale LAV- DIP. per la presenza di rapporto di lavoro dipendente al 15/08/2020 che rende incompatibile il pagamento dell'indennità sopra indicata così come previsto dalla circolare n. 125 del 28/10/2020 - punto n.1 comma n.
3 che stabilisce che "Ai fini dell'accesso all'indennità onnicomprensiva, la richiamata disposizione normativa prevede altresì che i predetti lavoratori - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto legge n. 104 del 2020 non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo
-
paragrafo 8), non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano, inoltre, titolari di indennità di disoccupazione NASPI". L'CP_1 ha rappresentato che il motivo della reiezione della domanda n. 5782099 non è dovuto dalla presenza di lavoro dipendente alla data di presentazione della stessa domanda al 11/11/2020, ma al rapporto di lavoro dipendente in essere al 15/08/2020.
2) in data 22/4/2021, domanda n. 6703331. Tipo domanda : ART.10 DL
41/2021 Lavoratori a tempo determinato. c/o imprese turismo/stab.termali.
l'CP_1 ha rappresentato che la domanda n. 6703331 è stata respinta per errata indicazione della tipologia e della qualifica del rapporto di lavoro. 3) il 06/09/2021, il ricorrente presentava ulteriore domanda n. 7736831 con l'indicazione della tipologia giusta: -Tipo domanda: ART.42 DL 73/2021
Lavoratori stagionali presso imprese dei settori turismo/stab.termali.
L'CP 1 ha rappresentato che a stessa è stata ACCOLTA con pagamento di €
1600,00- valuta 20/09/2021.
Nessuna di queste circostanze, peraltro documentate, è stata specificamente contestata, sicchè la domanda non può essere accolta.
Le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro così provvede:
Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di causa.
Castrovillari, 10/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO