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29 marzo 2001
29 marzo 2001
Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261 . 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 261 , recante "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), e' il seguente:
"1.1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) (omissis);
c) per gli interventi di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.".
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 261 , recante "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), e' il seguente:
"1.1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) (omissis);
c) per gli interventi di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/01/2023, n. 1167Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8396/2014 R.G. proposto da: UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., incorporante di Aurora assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via della Scrofa n. 57 presso l'avv. Giancarlo Zoppini dal quale è difesa, unitamente all'avv. PP SO CO ed all'avv. PP Pizzonia, in forza di procura a margine del ricorso; – ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato; – controricorrente– Riserve tecniche di assicurazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 1167 Anno 2023 Presidente: …Leggi di più...
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