TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2800/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2800/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Parte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 11.20, innanzi al Giudice dott.ssa IN UG sono comparsi:
Per 'avv.to BIGIARINI JACOPO Parte_1
Per l'avv.to BERTACCINI CRISTINA Parte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bigiarini si riporta alla memoria depositata ed alle conclusioni di cui all'atto di opposizione
L'avv. Bertaccini si riporta alla memoria di discussione ed alle conclusioni rese in atti
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. ssa IN UG
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN UG ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2800/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGIARINI JACOPO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BIGIARINI JACOPO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTACCINI Parte_2 C.F._2
CRISTINA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERTACCINI CRISTINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: in via preliminare;
non concedere la provvisoria esecuzione del ricorso per decreto ingiuntivo n. 138/2023 Rg. 1496/2022 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 11/01/2023 in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta con la conseguenza che il credito ingiunto non risulta oggi essere certo nel suo ammontare;
nel merito, per i motivi esposti in premessa dichiarare nullo ed inefficace nei confronti del sig. il Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo n. 138/2023 Rg. 1496/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
pagina 3 di 8 11/01/2023; in via subordinata, accertare la violazione da parte del DOTT. dei Parte_2
principi di correttezza e buona fede nei confronti del sig. relativamente al Parte_1
contratto di fideiussione del 05/09/2019 e conseguentemente dichiarare risolto il contratto stesso determinando la somma ritenuta di giustizia che avrebbe dovuto garantire quest'ultimo in favore del ricorrente condannando il sig. al pagamento della medesima in favore del DOTT. Parte_1
sempre in via sudordinata accertare la violazione dell'art. 1956 c.c. e Controparte_1
conseguentemente dichiarare risolto il contratto di fideiussione già dal 2020 condannando il sig.
a corrispondere al DOTT. quella somma ritenuta di Parte_1 Parte_2 giustizia. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.”
parte opposta ha così concluso: “Che la S. V. Ill.ma voglia, per i motivi sopra esposti: IN VIA
PRELIMINARE NEL RITO - concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto
n.138/2023 (RG 1496/2022) atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova, né scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata.
NEL MERITO - In tesi, respingere le domande ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In ipotesi, respingere le domande ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nel presente atto;
conseguentemente, condannare il signor al pagamento nei confronti del Dr dell'importo Parte_1 Parte_2 di € 14.334,96 come sopra indicate (ovvero insoluto ad oggi) oltre le spese di registro per € 422,00 quindi complessivi € 14.756,96, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo, ovvero la diversa somma di giustizia, ed oltre le spese e competenze tutte maturate e maturande;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”.
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è
pagina 4 di 8 sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opponente e l' opposto.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del
pagina 5 di 8 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame è emersa la infondatezza dell'opposizione.
L'opponente ha sostanzialmente sostenuto, sin dall'atto introduttivo, il venir meno dell'obbligazione di garanzia, dal momento che l'opposto, ben consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del conduttore dell'immobile di sua proprietà, non avrebbe agito in alcun modo, non dando seguito alla risoluzione del contratto e con ciò violando ogni obbligo di buona fede contrattuale, cioè in sostanza risulterebbe violato l'art. 1956 cc che sancisce l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia .
La Cassazione con sentenza n. 32478 del 12 dicembre 2019 ha precisato che “la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. n. 10182/2009), atteso che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. n. 22819/2010);
In continuità con tali arresti, ha affermato che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.
In merito a tale questione si è espresso Tribunale Milano sez. VI, 14/01/2020, n.242, ad avviso del quale “Nella fideiussione per obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 del Cc, l'onere del
pagina 6 di 8 creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.”.
Orbene, il fideiussore che chieda la liberazione dalla garanzia prestata invocando la violazione del dovere di correttezza e buona fede e dunque conseguentemente l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (in questi termini si veda Cass. 23422/16).
L'applicazione del principio di cui all'art. 1956 c.c. deve essere dunque rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che il creditore abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
Nel caso di specie non sembrano sussistere i presupposti per la applicazione dell'art. 1956 c.c. e quindi per il venir meno della garanzia prestata.
Ed infatti risulta provato da parte dell'opposto e non smentito da prove di tenore contrario, che Pt_1
è sempre stato informato circa i debiti via via maturati dal come dimostra lo
[...] Persona_1 scambio di email, prodotte in atti dall'opposto e non contestate dall'opponente, avvenuto tra Parte_2
e l'Avv. Bigiarini a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 12 gennaio 2022. Tra l'altro nella
[...]
e-mail del dicembre 2021 il dott. scrive: “come avevamo concordato ho atteso la fine Pt_2 dell'anno per quantificare la posizione arretrata del conduttore” con ciò lasciando intendere che tra le parti vi fossero state già precedentemente altre comunicazioni probabilmente via cavo o di persona, circostanza che non risulta contestata dall'opponente il quale nel riscontrare una successiva email chiede solo di visionare la documentazione relativa alla fideiussione.
Né poteva essere ammessa la prova come richiesta dall'opponente poiché vertente in parte su circostanze pacifiche, in parte documentali, in parte smentite dalla produzione documentale versata in atti dall'opposto.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo va confermato. Ogni altra questione è assorbita.
pagina 7 di 8 Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte opposta, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., con applicazione dei valori minimi considerato il numero limitato di udienze, l'assenza di istruttoria ed il limitato thema decidendum.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa IN UG, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 138/2023
Tribunale di Firenze;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17,00 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa IN UG
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2800/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Parte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 11.20, innanzi al Giudice dott.ssa IN UG sono comparsi:
Per 'avv.to BIGIARINI JACOPO Parte_1
Per l'avv.to BERTACCINI CRISTINA Parte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bigiarini si riporta alla memoria depositata ed alle conclusioni di cui all'atto di opposizione
L'avv. Bertaccini si riporta alla memoria di discussione ed alle conclusioni rese in atti
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. ssa IN UG
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN UG ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2800/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGIARINI JACOPO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BIGIARINI JACOPO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTACCINI Parte_2 C.F._2
CRISTINA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERTACCINI CRISTINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: in via preliminare;
non concedere la provvisoria esecuzione del ricorso per decreto ingiuntivo n. 138/2023 Rg. 1496/2022 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 11/01/2023 in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta con la conseguenza che il credito ingiunto non risulta oggi essere certo nel suo ammontare;
nel merito, per i motivi esposti in premessa dichiarare nullo ed inefficace nei confronti del sig. il Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo n. 138/2023 Rg. 1496/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
pagina 3 di 8 11/01/2023; in via subordinata, accertare la violazione da parte del DOTT. dei Parte_2
principi di correttezza e buona fede nei confronti del sig. relativamente al Parte_1
contratto di fideiussione del 05/09/2019 e conseguentemente dichiarare risolto il contratto stesso determinando la somma ritenuta di giustizia che avrebbe dovuto garantire quest'ultimo in favore del ricorrente condannando il sig. al pagamento della medesima in favore del DOTT. Parte_1
sempre in via sudordinata accertare la violazione dell'art. 1956 c.c. e Controparte_1
conseguentemente dichiarare risolto il contratto di fideiussione già dal 2020 condannando il sig.
a corrispondere al DOTT. quella somma ritenuta di Parte_1 Parte_2 giustizia. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.”
parte opposta ha così concluso: “Che la S. V. Ill.ma voglia, per i motivi sopra esposti: IN VIA
PRELIMINARE NEL RITO - concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto
n.138/2023 (RG 1496/2022) atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova, né scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata.
NEL MERITO - In tesi, respingere le domande ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In ipotesi, respingere le domande ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nel presente atto;
conseguentemente, condannare il signor al pagamento nei confronti del Dr dell'importo Parte_1 Parte_2 di € 14.334,96 come sopra indicate (ovvero insoluto ad oggi) oltre le spese di registro per € 422,00 quindi complessivi € 14.756,96, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo, ovvero la diversa somma di giustizia, ed oltre le spese e competenze tutte maturate e maturande;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”.
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è
pagina 4 di 8 sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opponente e l' opposto.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del
pagina 5 di 8 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame è emersa la infondatezza dell'opposizione.
L'opponente ha sostanzialmente sostenuto, sin dall'atto introduttivo, il venir meno dell'obbligazione di garanzia, dal momento che l'opposto, ben consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del conduttore dell'immobile di sua proprietà, non avrebbe agito in alcun modo, non dando seguito alla risoluzione del contratto e con ciò violando ogni obbligo di buona fede contrattuale, cioè in sostanza risulterebbe violato l'art. 1956 cc che sancisce l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia .
La Cassazione con sentenza n. 32478 del 12 dicembre 2019 ha precisato che “la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. n. 10182/2009), atteso che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. n. 22819/2010);
In continuità con tali arresti, ha affermato che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.
In merito a tale questione si è espresso Tribunale Milano sez. VI, 14/01/2020, n.242, ad avviso del quale “Nella fideiussione per obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 del Cc, l'onere del
pagina 6 di 8 creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.”.
Orbene, il fideiussore che chieda la liberazione dalla garanzia prestata invocando la violazione del dovere di correttezza e buona fede e dunque conseguentemente l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (in questi termini si veda Cass. 23422/16).
L'applicazione del principio di cui all'art. 1956 c.c. deve essere dunque rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che il creditore abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
Nel caso di specie non sembrano sussistere i presupposti per la applicazione dell'art. 1956 c.c. e quindi per il venir meno della garanzia prestata.
Ed infatti risulta provato da parte dell'opposto e non smentito da prove di tenore contrario, che Pt_1
è sempre stato informato circa i debiti via via maturati dal come dimostra lo
[...] Persona_1 scambio di email, prodotte in atti dall'opposto e non contestate dall'opponente, avvenuto tra Parte_2
e l'Avv. Bigiarini a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 12 gennaio 2022. Tra l'altro nella
[...]
e-mail del dicembre 2021 il dott. scrive: “come avevamo concordato ho atteso la fine Pt_2 dell'anno per quantificare la posizione arretrata del conduttore” con ciò lasciando intendere che tra le parti vi fossero state già precedentemente altre comunicazioni probabilmente via cavo o di persona, circostanza che non risulta contestata dall'opponente il quale nel riscontrare una successiva email chiede solo di visionare la documentazione relativa alla fideiussione.
Né poteva essere ammessa la prova come richiesta dall'opponente poiché vertente in parte su circostanze pacifiche, in parte documentali, in parte smentite dalla produzione documentale versata in atti dall'opposto.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo va confermato. Ogni altra questione è assorbita.
pagina 7 di 8 Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte opposta, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., con applicazione dei valori minimi considerato il numero limitato di udienze, l'assenza di istruttoria ed il limitato thema decidendum.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa IN UG, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 138/2023
Tribunale di Firenze;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17,00 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa IN UG
pagina 8 di 8