Legge 29 ottobre 1997, n. 374

Commentari5

  • 1Elusione di un obbligo internazionale di incriminazione: il
    Gian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2A proposito della Sentenza del 23/3/2012 del Giudice di Pace di Napoli che nega la improcedibilità per mancato esperimento della mediazione per i procedimenti…
    Belluardo Serena · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2012

  • 3Il rapporto tra il 322 c.p.c. e il decreto legislativo 28/2010
    Caldarazzo Raffaello · https://www.diritto.it/ · 30 maggio 2012

  • 4Sinistri stradali: GdP di Napoli ''aggira'' la mediazione obbligatoriaAccesso limitato
    Vittorio Raeli · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2012

  • 5Il procedimento di mediazione ex Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 non si applica al giudizio avanti il giudice di pace
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 10 aprile 2012

    Con sentenza del 23 marzo 2012, il Giudice di Pace di Napoli, avv. Felice A. D'Onofrio, esamina il tema dell'applicabilità al giudizio avanti il giudice di pace del procedimento di media-conciliazione di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Preliminarmente il Giudice di Pace richiama l'art 311 c.p.c., secondo cui “il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili”. Ne consegue, in coerenza …

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Giurisprudenza4

  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17068
    Provvedimento: NTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI 170 68/11 ESE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Iscrizione albo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avvocati SEZIONI UNITE CIVILI R. G. N. 16433/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 17068 Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. Rep. Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Presidente Sezione Ud. 16/11/2010 Dott. FRANCESCO FELICETTI - PU Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA Consigliere Consigliere -Dott. ETTORE BUCCIANTE Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere - Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA …
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    • giudice tributario·
    • iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati·
    • fondamento·
    • esercizio delle funzioni relative·
    • esclusione·
    • conseguenze·
    • avvocato e procuratore·
    • iscrizione·
    • albo

  • 2Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 454
    Provvedimento: N. 09403/2013 REG.RIC. N. 00454/2016REG.PROV.COLL. N. 09403/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9403 del 2013, proposto da: LO TI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t.,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei …
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    • compensazione delle spese·
    • revoca dall'incarico di giudice di pace·
    • sanzione disciplinare·
    • risarcimento del danno·
    • art. 9 legge n. 374 del 1991·
    • prova dell'accordo tra giudici·
    • errore tecnico-giuridico·
    • competenza territoriale·
    • annullamento provvedimento disciplinare·
    • principio di proporzionalità delle sanzioni

  • 3Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2012, n. 1489
    Provvedimento: N. 08825/2009 REG.RIC. N. 01489/2012REG.PROV.COLL. N. 08825/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2009, proposto da: TO AV, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, 180; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di OS Di RR; per …
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    • compensazione delle spese·
    • validità delle prove d'esame·
    • esclusione da concorso·
    • procedura concorsuale·
    • sinossi di preparazione al concorso·
    • valutazione dei titoli·
    • legittimità delle decisioni amministrative·
    • sospensione della par condicio·
    • formulazione dei quesiti·
    • disamina delle risposte·
    • sindacato sulle scelte discrezionali dell'amministrazione

  • 4TAR Brescia, sez. I, sentenza 17/01/2011, n. 65
    Provvedimento: N. 01730/1996 REG.RIC. N. 00065/2011 REG.PROV.COLL. N. 01730/1996 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1730 del 1996, proposto da: RO RE, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zaninelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Zaninelli in Brescia, via Romanino, 1/D; contro COMUNE DI COLLEBEATO, rappresentato e difeso dall'avv. Tarcisio Gitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Tarcisio Gitti in Brescia, p.za Loggia, 5; per l'annullamento …
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    • inammissibilità del ricorso·
    • irricevibilità del ricorso·
    • demolizione opere abusive·
    • notifica del provvedimento amministrativo·
    • acquisizione coattiva del bene·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • accertamento dell'inottemperanza·
    • ordinanza di demolizione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del giudice amministrativo

Versioni del testo

  • Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
    2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. ((2)) 3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
    3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
    --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) che il Ministero della difesa provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.
  • Art. 2. Definizione 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.
  • Art. 3. Obblighi a carico dei detentori
    di mine antipersona 1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.