Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 novembre 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 6
- 1. Elusione di un obbligo internazionale di incriminazione: ilGian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17068Provvedimento: NTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI 170 68/11 ESE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Iscrizione albo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avvocati SEZIONI UNITE CIVILI R. G. N. 16433/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 17068 Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. Rep. Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Presidente Sezione Ud. 16/11/2010 Dott. FRANCESCO FELICETTI - PU Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA Consigliere Consigliere -Dott. ETTORE BUCCIANTE Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere - Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. ((2)) 3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) che il Ministero della difesa provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine. - Art. 2. Definizione 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.
- Art. 3. Obblighi a carico dei detentori
di mine antipersona 1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.