Art. 4.
Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.
Bestiame suino
Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.
Bestiame suino