Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3515/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3515/2020 avente ad oggetto: Noleggio
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. COMMODO STEFANO MARIA e dall'avv. GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
POLI CARLO
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Con la chiamata di c.f. ) CP_2 C.F._1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte_1
La MA ha precisato le conclusioni richiamando quelle di cui in atto di citazione in opposizione e di memoria 10.07.2022
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: contrariis rejectis previa le declaratorie di fatto e di rito del caso;
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 649 c.pc., inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza di voler sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1361/2020 del 27/10/2020 RG n.2875/2020 emesso dal medesimo Tribunale per le ragioni e i gravi motivi esposti in narrativa;
- In via istruttoria: previa ammissione dei mezzi di prova che ci si riserva di compiutamente produrre, dedurre, aggiungere, integrare, modificare e precisare nei
1
- Nel merito:
1.1. in via principale dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.1361/2020 Trib. Cuneo opposto per le ragioni di cui in narrativa, e in via principale accertare e dichiarare che la ha compiutamente e correttamente Parte_1 adempiuto la propria obbligazione creditoria restituendo tutte le somme dovute alle coordinate BArie indicate dal sig. rappresentante della società, e pertanto CP_2 accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dalla alla Parte_1 CP_1
1.2 in via principale, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse - all'esito di compiuta istruttoria - che la società esponente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto a soggetto legittimato, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.1361/2020 Trib. Cuneo opposto per le ragioni di cui in narrativa, e in via principale accertare e dichiarare, che la ha compiutamente e Parte_1 correttamente adempiuto la propria obbligazione creditoria restituendo in buona fede le somme dovute al creditore apparente sig. e pertanto accertare e dichiarare che CP_2 nulla è più dovuto dalla alla Parte_1 CP_1
2. in subordine , nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse non adempiuta l'obbligazione creditoria della società esponente, autorizzare la a chiamare in causa il terzo sig. al fine di poter accertare Parte_1 CP_2 che il sig. ha indebitamente percepito le somme di cui al bonifico del CP_2
14/11/2019, e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla oltre interessi, rivalutazione e Parte_1 risarcimento dei danni tutti patiti dalla nonché a manlevare Parte_1
l'esponente e/o tenerla indenne da ogni e qualsiasi richiesta avanzata da parte convenuta in opposizione, per i fatti di cui in narrativa.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.
CP_1
“Voglia l'Ill.mo, Tribunale di Cuneo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decidere:
In via principale: rigettare l'opposizione di controparte in quanto non fondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1361/2020 e in ogni caso condannare parte attrice opponente a pagare la somma di €
17.253,00, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per diritti, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.a.p., oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/2012 dalla domanda al saldo effettivo, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1361/2020 di € 252,00, alle spese del deposito dell'istanza ex art. 492bis c.p.c di € 43,00 e alle spese a titolo di tributi speciali richiesti dall' _3
, Direzione provinciale di Cuneo di €56,32.
[...]
2 In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie di parte opponente per i motivi già formulati nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. terzo termine del 28.09.2022.
In denegata ipotesi di ammissione di ulteriori capitoli di prova, si chiede di essere ammessi alla controprova, con il testimone SI.ra , residente in Testimone_1
Romania, Cluj Napoca.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate da parte opponente, in quanto inammissibili e tardive.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione notificato il 4.12.2020, la società con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Annachiara Ghione, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1361/2020 (r.g.n. 2875/2020), emesso in data 27.10.2020, con il quale
Tribunale di Cuneo le aveva ingiunto l'immediato pagamento della somma di euro
17.253,00 oltre interessi, accessori e spese, su ricorso di la Controparte_4 quale aveva lamentato la mancata restituzione del deposito cauzionale (euro 16.000) e dell'eccesso di incasso (euro 1.253) in relazione a due contratti di noleggio di mezzi conclusi il 2 e il 9.09.2019, contratti eseguiti con la restituzione dei mezzi in data
3.10.2019; la ricorrente aveva esposto che la , pur avendo ammesso di essere Pt_1 debitrice nei suoi confronti di tali importi, aveva infine (solo in data 16.12.2019) inviato contabile di pagamento effettuato tuttavia a favore di una società svizzera CP_5
e a seguito di reiterati solleciti della si era limitata a chiedere la
[...] CP_1 restituzione delle somme corrisposte alla società svizzera con mail peraltro indirizzata a tale che non era mai stato né dipendente, né agente, né tanto meno legale CP_2 rappresentante della CP_1
Nell'atto di opposizione, la chiedeva (i) in via preliminare inaudita Parte_1 altera parte la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo perché il pagamento era stato eseguito al creditore alle coordinate BArie indicate dal sig. rappresentante CP_1 CP_2 della società; (iii) in subordine, la revoca del decreto ingiuntivo perché il pagamento era stato eseguito in buona fede al creditore apparente sig. (iii) in via di ulteriore CP_2 subordine, la autorizzazione alla chiamata in causa di per sentirlo CP_2 condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Parte_2
[...]
2. Previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, il Giudice con ordinanza
[...]
19.01.2021 respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3. In data 26.03.2021 si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
3 4. Con ordinanza 13.05.2021 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo CP_2 per l'udienza del 16.11.2021; in esito a tale udienza, il Giudice, rilevato che il terzo chiamato non si era costituito e che non risultava concesso il termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., in specie costituito dai 150 giorni liberi previsti per la notifica all'estero, dichiarava la nullità della citazione del terzo e ordinava la rinnovazione della citazione entro il termine (perentorio) del 23.12.2021 rinviando l'udienza al 7.06.2022.
Con ordinanza 8.06.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_2 concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In esito all'udienza del 22.11.2022 il Giudice ammetteva la prova orale per interpello di parte opposta e del terzo chiamato e per testimoni sui capitoli n. 26, 27 e 28 nonché
l'interpello del legale rappresentante di parte opposta sul capitolo n. 29, dedotti da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
4.1. In data 3.01.2023 l'avv. Annalisa Ghione depositava dismissione del mandato difensivo e per la società opponente in data 17.01.2023 si costituivano gli avv. Stefano
Commodo e Chiara Ghibaudo.
4.2. All'udienza del 14.03.2023 venivano escussi i testimoni di parte opponente Tes_2
e ; con ordinanza in pari data il Giudice disponeva che
[...] Testimone_3
l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società sig. CP_1 [...]
e la testimonianza di entrambi sul capo n. 29 Controparte_6 Testimone_1 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte opponente venissero assunti ai sensi degli artt. 1 e 4 del “Regolamento CE n. 1206/2001 del Consiglio del
28/5/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale”, nominando interprete per la traduzione della relativa richiesta e dell'ordinanza la sig. Controparte_7
.
[...]
Con ordinanza 23.06.2023 il Giudice mandava alla Cancelleria di trasmettere all'autorità competente per l'assunzione della prova orale delegata:
1. il Modulo A, CP_4 compilato in lingua rumena, redatto e sottoscritto da questo Giudice conformemente alla traduzione eseguita, da allegare al presente fascicolo telematico;
2. copia della traduzione dell'ordinanza del 13.4.2023 e rinviava per la verifica circa l'assunzione della prova orale delegata all'udienza del 1°.02.2024
Con ordinanza 2.02.2024 il Giudice disponeva il richiamo dell'interprete Controparte_7
affinché provvedesse alla traduzione del verbale di prova orale delegata alla
[...] competente autorità e trasmesso in data 16.01.2024 e rinviava per la CP_4 precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2024, nella quale il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termine fino al 5.01.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4 IN DIRITTO
Il credito di CP_1
È documentale e non contestato: -che in data 2.09.2019 la società di diritto rumeno in persona del suo legale rappresentante , concludeva con CP_1 Controparte_6 un contratto di noleggio di un camion 4 assi Iveco con gru e in data Parte_1
9.09.2019 analogo contratto di noleggio per un escavatore cingolato;
- che in data
4.09.2019 la corrispondeva la somma di euro 16.000 a titolo di deposito CP_1 cauzionale ed euro 11.770 a titolo di anticipo per i due contratti;
-che il 10.09.2019 corrispondeva ancora la somma di euro 700 a titolo di differenza sull'escavatore; -che i contratti si concludevano il 26.09.2019 e il 3.10.2019 i mezzi venivano regolarmente restituiti alla società - che la vantava a quel punto un Parte_1 CP_1 credito di euro 16.000 per il deposito cauzionale e di euro 1.253 pari alla differenza tra quanto corrisposto e il costo effettivo del noleggio.
Dunque, è incontestato che dal 3.10.2019 la fosse creditrice della somma CP_1 complessiva di euro 17.253,00
Eccezione di esatto adempimento.
Ugualmente documentata è la circostanza che in data 14.11.2019 alle ore 17:22:30 la effettuava un bonifico per la somma di cui sopra ordinandone Parte_1
l'accredito su conto corrente svizzero n. CH86084900001712001 intestato alla società
IN SA DR (società di diritto svizzero) con causale reso cauzione + eccesso di incasso.
Gli estremi (Iban e intestazione del conto corrente di destinazione del pagamento) venivano indicati da nella mail dell'8.11.2019; in particolare il CP_2 CP_2 rispondeva alla richiesta dell'Ufficio Clienti MASSUCCO e poi inoltrava la sua risposta a
(responsabile commerciale della ) chiedendo l'inoltro della Testimone_3 Pt_1 contabile del bonifico.
assume di avere adempiuto alla sua obbligazione avendo pagato “al soggetto Pt_1 legittimato” ex art. 1188 c.c.; assume infatti di avere effettuato il pagamento al codice
Iban indicato dal sig. che ha contattato la società esponente, condotto la CP_2 trattativa, concluso il contratto concordando modalità e tempistica di consegna e riconsegna dei mezzi ed è sempre stato l'unico interlocutore della con CP_1
l'esponente (pag. 9 atto di opposizione), dubitando dell'esistenza di una società
e della non corrispondenza del conto corrente di destinazione a quello Controparte_5 intestato alla (In verità allo stato non è neppure chiaro il ruolo della c.d. CP_1 nella presente vicenda, non essendo chiaro se sia una società veramente Controparte_5 esistente ed eventualmente dove abbia sede, se la abbia (o abbia avuto) una CP_1 quota in questa società, se i soci della siano (o siano stati) gli stessi della CP_1
5 se vi siano (o vi siano stati all'epoca dei fatti per cui è causa) rapporti Controparte_5 commerciali tra la e la pag. 11 atto di opposizione) Controparte_5 CP_1
Orbene, è del tutto evidente che il pagamento mediante bonifico non è stato fatto al creditore società che, come si dirà, aveva effettuato i pagamenti per CP_1 CP_4
i noleggi da BA , né al suo rappresentante, né a persona indicata dal CP_4 creditore.
Il pagamento è stato fatto a favore di un soggetto giuridico palesemente diverso dalla ossia a società svizzera su conto corrente svizzero, che non è stata neppure CP_1 indicata dalla atteso che formalmente e documentalmente il sig. non CP_1 CP_2 era legale rappresentante della creditrice. Risulta quindi infondata l'allegazione difensiva dell'opponente secondo cui non poteva accorgersi che le coordinate BArie indicate dal fossero quelle di altra società diversa dalla o che non fossero relative CP_2 CP_1
a conto corrente a quella intestata che ben poteva avere un conto in svizzera. Oltre che infondate, sono anche poco rilevanti, una volta chiarito e appurato che esiste una società svizzera titolare di quel conto corrente. Controparte_5
Né rilevano, sotto il profilo dell'art. 1188 c.c. i rapporti commerciali o societari tra la e la posto che anche se i soci fossero in ipotesi i medesimi, CP_1 Controparte_5 le due società hanno personalità giuridica autonoma e distinta e solo la era CP_1 legittimata a ricevere il pagamento come creditrice della . Pt_1
Dunque, il pagamento non è stato eseguito al creditore effettivo.
Pagamento al creditore apparente.
In via subordinata, assume di avere effettuato il pagamento al creditore Pt_1 apparente, avendo bonificato l'importo sull'Iban che credeva fosse della CP_1 perché così le era stato comunicato dal il quale si era sempre comportato CP_2 durante le trattative e nel corso dell'esecuzione del contratto come rappresentante della che agiva in nome e per conto della stessa. CP_1
Assume quindi l'opponente che qualora venisse accertato in corso di causa che il bonifico disposto dalla sia stato effettuato a favore di un soggetto diverso dal vero Parte_1 creditore, il pagamento predetto dovrà essere considerato, ai sensi dell'art. 1189 c.c., effettuato a favore del creditore apparente, con conseguente effetto liberatorio della società esponente e conseguente onere della di richiedere il pagamento al sig. CP_1 in applicazione dell'art. 1189 comma 2 c.c. (pag. 14 opposizione). CP_2
A fronte di tale allegazione va subito chiarito che il pagamento è stato effettuato, si ripete, a favore non della ma neppure di;
il beneficiario del CP_1 CP_2 bonifico fu infatti la società svizzera a responsabilità limitata;
quindi, Controparte_5 qualsiasi fosse (se c'era) il rapporto tra detta società e il l'autonomia patrimoniale CP_2 della prima esclude che possa discettarsi di diritto alla ripetizione dell'indebito della nei confronti del ex art. 1189 c.c. CP_1 CP_2
6 In diritto va osservato che il debitore, ex art. 1189 c.c., è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede. Secondo la giurisprudenza di legittimità il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel
"solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' "accipiens" (cfr. Cass. civ. sez. III n.14028 del 4 giugno 2013; n.
15339 del 13 settembre 2012; n. 17484 del 9 agosto 2007 e n. 17742 del 3 settembre
2005; n. 9758 del 19 aprile 2018); la valutazione della scusabilità e della ragionevolezza dell'affidamento spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale valutazione positiva non può addivenirsi se si accerti che chi invoca l'affidamento versa in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza consistente nell'aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, se facilmente controllabile (cfr. di recente Cass. civ. sez. I n. 6563 del 5 aprile 2016)
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie
- deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. n. 18345 del 4.07.2024)
Alla luce di tali principi va escluso che abbia potuto in buona fede confidare Pt_1 nel fatto che il fosse legittimato a indicare, in nome e per conto della CP_2 CP_1 il destinatario del pagamento diverso dal creditore.
In primo luogo, non è affatto vero che il sia stata l'unica persona di riferimento CP_2 della con cui abbia avuto contatti e comunicazioni in relazione ai due CP_1 Pt_1 contratti di noleggio e che le “poche comunicazioni che ha ricevuto da Pt_1 soggetti che non sono il hanno riguardato l'invio della distinta di bonifico ad affare CP_2 già concluso trattandosi comunque di pochissime mail in cui il è sempre stato CP_2 inserito come co-destinatario”.
7 Infatti, a distanza di pochi giorni dalla presa di contatto del (che pur parlando al CP_2 plurale non spese peraltro il nome della ) con la (vedi mail del CP_1 Pt_1
28.08.2019) , legale rappresentante di , riceveva due distinte Controparte_6 CP_1 proposte contrattuali da parte della (doc. 1 e 2 opposta); in data 3.09.2019 Pt_1 contattava personalmente , responsabile commerciale della Testimone_3
, confermando il noleggio e inviando, a mezzo e-mail, copia del contratto n. Pt_1
2250 da lui regolarmente sottoscritto con l'ulteriore richiesta di ricevere “fatture senza iva” per poter procedere ai pagamenti (doc. 21); in pari data la tramite il Pt_1
, riscontrava la richiesta di e inviava a lui direttamente le fatture Tes_3 Tes_1 proforma ed il proprio numero di cellulare (doc. 22); il 4.09.2019 inviava al Tes_1
copia delle contabili dei pagamenti effettuati in forza dei contratti di noleggio Tes_3 sottoscritti (docc. 23a, 23b, 23c, 23d), tutti eseguiti tramite la AKCENTA CZ A.S., un istituto di pagamento rumeno. Con riferimento al secondo contratto di noleggio n.
2326/OF, relativo all'escavatore cingolato zx240n-6, lo stesso veniva sottoscritto in data
9.09.2019 e anche questo contratto era inviato al dall'email personale di Tes_3
(doc. 24) Tes_1
Quindi, fu direttamente il legale rappresentante della a sottoscrivere i CP_1 contratti di noleggio, a inviare la copia firmata, a trasmettere le contabili dei bonifici eseguiti, a sollecitare l'invio dei macchinari (doc. 23a) e a rappresentare le esigenze del cantiere (l'escavatore, ti preghiamo di equipaggiarlo per martello. Il martello sarà necessario solo dopo il 20 settembre. Abbiamo bisogno urgentemente dell'escavatore, quando arriverà a Crozet?” -doc. 25), a sollecitare infine l'invio delle fatture (doc. 26).
Finito il noleggio, era sempre a comunicare alla di avere finito i Tes_1 Pt_1 lavori con l'escavatore e a chiedere come fare per ottenere il pagamento delle somme trattenute a titolo di deposito cauzionale (doc. 27:
8 Non avendo ricevuto alcuna risposta, , in data 14.11.2019, inviava nuovo Tes_1 sollecito di pagamento in cui riassumeva i termini degli accordi contrattuali tra loro intercorsi, i pagamenti effettuati ribadendo il riferimento BArio per il pagamento: va osservato che detta mail veniva inviata alle ore 12:48:10 e quindi poche ore prima che la eseguisse il bonifico a favore della società sul conto Pt_1 Controparte_5 svizzero indicato dal in data 8.11.2019. Se detta mail non è pervenuta all'ufficio CP_2 clienti della per errata indicazione dell'indirizzo mail certamente la stessa è Pt_1 pervenuta al , ossia al responsabile commerciale a cui era anche pervenuta Tes_3
l'8.11.2019 la mail del indicante l'Iban della diversa società. CP_2
Sempre al arrivò anche la mail priva di testo del 18.10.2019 con il seguente Tes_3 oggetto: Ciao, . Ricordati il discorso fatto ieri x restituzione caparra, mail che Tes_3 quantomeno avrebbe dovuto insospettire la , che non solo non aveva risposto Pt_1 alla richiesta del 30.09.2019 proveniente dal legale rappresentante della sulle CP_1 modalità per ottenere la restituzione della cauzione, ma che provvide ad effettuare il bonifico della cauzione a una società diversa dalla su un conto corrente svizzero CP_1 senza neppure avvertire la creditrice o chiedere conferma dei dati forniti dal CP_2 direttamente al legale rappresentante che oltre un mese prima aveva chiesto ragguagli.
Quindi, al momento dell'esecuzione del bonifico sicuramente aveva a Pt_1 disposizione l'indicazione degli estremi per il pagamento sia del (che indicava un CP_2 soggetto destinatario non corrispondente al creditore e un conto corrente CP_1 svizzero) sia del legale rappresentante della creditrice e, ciononostante, decise CP_1 coscientemente di dar maggior credito al primo ignorando il secondo.
Atteso che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede a condizione che il debitore, che
9 invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens (Cass. Sez. 1 n. 9758 del 19.04.2018), si ritiene che non abbia dimostrato né la sua buona fede nell'aver confidato nella Pt_1 indicazione del (anziché del legale rappresentante della ) né che tale suo CP_2 CP_1 erroneo convincimento (circa il fatto che il avesse titolo per indicare gli estremi CP_2 del bonifico BArio a favore della ) sia stato determinato da un comportamento CP_1 colposo della che gli abbia fatto presumere la sussistenza di tale titolo in capo al CP_1
CP_2
E che tale prova non sia stata raggiunta neppure indiziariamente è comprovato dalle allegazioni difensive di parte opponente contenute nella comparsa conclusionale laddove ci si domanda: In che modo e perché avrebbe dovuto attribuire maggior Pt_1 importanza o riporre maggior fiducia nel che ha sempre avallato in tutto e per Tes_1 tutto l'operato del ? anche lui in nessun modo direttamente CP_2 Tes_1 collegabile a , se proprio si vuole ragione su questo piano… E ciò perché le mail CP_1 inviate dal legale rappresentante della (ossia il soggetto che aveva sottoscritto i CP_1 contratti inoltrandoli alla una volta da lui firmati) per inoltrare la conferma di Pt_1 pagamento dei canoni ed il versamento della caparra a garanzia, giungevano da un account di posta in alcun modo collegato alla società rumena e che per quanto CP_1 concerne la non facevano altro che confermare la bontà dell'operato del Pt_1 CP_2
e la sua titolarità a svolgere in nome e per conto della ogni genere di attività CP_1 commerciale e decisionale.
Dunque, la ha preferito confidare nella legittimazione ad agire in nome e per Pt_1 conto della piuttosto che del soggetto che aveva sottoscritto i Parte_3 contratti, aveva effettuato i pagamenti per la società, aveva richiesto le fatture, aveva concordato la restituzione dei mezzi, aveva chiesto informazioni su come ottenere la restituzione del deposito. Ciò riassume la infondatezza della opposizione.
Domanda nei confronti del terzo chiamato contumace . CP_2
L'opponente, in via subordinata, in caso di rigetto della opposizione, ha chiesto che si accerti che il sig. ha indebitamente percepito le somme di cui al bonifico CP_2 del 14/11/2019, e per l'effetto che lo si dichiari tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla oltre interessi, rivalutazione e Parte_1 risarcimento dei danni tutti patiti dalla nonché a manlevare Parte_1
l'esponente e/o tenerla indenne da ogni e qualsiasi richiesta avanzata da parte convenuta in opposizione.
10 La domanda non è fondata: il sig. non ha percepito personalmente alcuna CP_2 somma di denaro, visto che, si ripete, per negligenza (quantomeno) della , il Pt_1 bonifico è stato indirizzato e percepito dalla società che è soggetto Controparte_5 giuridico distinto dal sig. (quando anche egli per mera ipotesi fosse legato a detta CP_2 società da rapporti organici) e non vi è alcuna prova che il terzo chiamato se ne sia giovato.
La domanda, peraltro, nella contumacia del non è stata ulteriormente coltivata CP_2 dalla che anche nelle difese conclusionali non spende parola per motivare la Pt_1 richiesta di condanna/manleva.
Spese di lite
Le spese di lite tra parte opponente e parte opposta seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 18.959,43), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, della nota spese presentata dalla difesa della opposta, le spese di lite di parte opposta sono liquidate in euro 5.077 di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria ed euro 1701 per la fase decisoria, oltre euro 1.015,40 per aumento del 20% ex art. 4 comma 1 bis tariffe professionali per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
Nella contumacia del terzo chiamato, nulla sulle spese tra chiamante e terzo chiamato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3515/2020 R.G.T. promossa da nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 CP_1 CP_2
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
[...]
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1361/2020 emesso dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo;
2) respinge le domande formulate da nei confronti del terzo Parte_1 chiamato;
3) dichiara tenuta e condanna al rimborso, in favore della Parte_1 controparte costituita, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
6.092,40 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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