Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 30 della Legge 29 luglio 2015, n. 115
Articolo 29
Articolo 30 della Legge 29 luglio 2015, n. 115
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18 agosto 2015
18 agosto 2015