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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 302/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Donatella Bolognini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 4
Per le Parti private: “1) I signori e continueranno a vivere separati Parte_1 CP_1
portandosi reciproco rispetto.
2) La ex abitazione coniugale di Prato, Via Mayer 5, di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà definitivamente mantenuta ad abitazione di quest'ultimo, che continuerà CP_1
ad abitarvi.
3) Tutti i beni mobili, suppellettili e quant'altro, arredanti l'immobile di cui sopra, rimarranno in proprietà esclusiva del sig. avendo la signora già ritirato CP_1 Parte_1
i propri effetti personali e rinunciando per ora e per sempre al ritiro di qualunque altro bene mobile.
4) Nessun contributo al mantenimento dei figli viene previsto essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, già dal tempo della separazione.
5) Il sig. a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa CP_1
vita familiare si obbliga a versare come verserà alla sig.ra , che accetta, un Parte_1 assegno divorzile una tantum di €.5.000,00.= (cinquemila/00.=). Il versamento di tale somma avverrà con le seguenti modalità : a) euro 2.000,00 vengono corrisposti dal sig. alla sig.ra contestualmente alla firma del presente atto che ne CP_1 Parte_1
costituisce quietanza liberatoria a mezzo assegno bancario intestato alla sig.ra Parte_1
b) euro 3.000,00 (tremila//00) entro e non oltre due mesi dalla comunicazione da parte della Cancelleria della sentenza di divorzio che recepisce le condizioni di cui al presente atto, a mezzo di bonifico bancario. La corresponsione della somma di euro 5.000,00
(cinquemila/00) a favore della sig.ra viene effettuata dal sig. a Parte_1 CP_1 titolo di pagamento una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.
898/70 a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale e pertanto la sig.ra , beneficiaria di detta somma, con Parte_1
l'effettiva percezione della stessa rinuncia fin d'ora ad avanzare rivendicazioni o richieste aventi contenuto patrimoniale nei confronti del sig. ; CP_1
6) Le parti danno atto che tutti i rapporti economici tra loro pendenti sono stati già definiti con precedenti accordi e con il presente atto e, subordinatamente all'integrale adempimento degli obblighi assunti dal sig. con i pregressi accordi ed al totale CP_1
pagina 2 di 4 pagamento dell'assegno divorzile una tantum di cui al punto che precede, le parti stesse rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento, nonche' ad ogni ed ulteriore diritto nascente dal matrimonio tra gli stessi contratto e conseguente separazione dei coniugi, dichiarando dunque di non avere reciprocamente altro da pretendere per i titoli di cui al presente atto.
7) Per accordo fra le parti, il sig. provvederà a rimborsare alla sig.ra CP_1 Parte_1
le spese legali del presente giudizio limitatamente alla somma di euro 1.000,00
[...]
(mille//00) a mezzo rate di 100 euro al mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto”.
Per il Pubblico Ministero: «Visto» del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2025, e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Prato il 08.12.1988, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione sottoscritto in data 20.01.2022 a seguito di convenzione di negoziazione assistita per il quale il
Procuratore della Repubblica in data 26.01.2022 ha emesso nulla osta, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nulla Per_ deve essere disposto in quanto i figli ed , sono ormai maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti.
Il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di versamento dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti a carico del in favore della CP_1 Parte_1
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e sposati a Prato il 08.12.1988 con atto Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 553 P II S. A anno 1988 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa tutte le condizioni relative all'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) ordina alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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