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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4856/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA Parte_1 nata il [...] a [...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Grazia Cesarano, presso il cui studio elett.te domicilia in Via R. Rajola
n. 19 - Castellammare di Stabia (NA); nonché presso l'indirizzo telematico pec:
Email_1
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Mauro Elberti, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n.
55, presso l'Avvocatura CP_1 nonché presso l'indirizzo telematico pec: Email_2 t resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' CP_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 12/08/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
5149/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 14/08/2023.
L CP_1 si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata, alla stregua degli esaurienti chiarimenti depositati dal CTU precedentemente nominato nel giudizio per
ATP.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, il dott. Persona_1 ha confermato,
-con argomentazioni logiche ed esaustive, il giudizio medico legale già precedentemente espresso nel procedimento per ATP, affermando, in maniera netta e inequivoca, che "la perizianda non presenta in alcun modo i requisiti medico-legali previsti dalla norma per il riconoscimento del beneficio richiesto." (cfr. chiarimenti in atti).
Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto fondate su una scrupolosa indagine clinica condotta alla stregua di accreditati principi medico - legale.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali, in mancanza sia di pregnanti e qualificate censure, sia di idonea prova di un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. documentazione medica in atti).
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 con ricorso del 12/08/2024 nei confronti dell' CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 11/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4856/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA Parte_1 nata il [...] a [...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Grazia Cesarano, presso il cui studio elett.te domicilia in Via R. Rajola
n. 19 - Castellammare di Stabia (NA); nonché presso l'indirizzo telematico pec:
Email_1
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Mauro Elberti, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n.
55, presso l'Avvocatura CP_1 nonché presso l'indirizzo telematico pec: Email_2 t resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' CP_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 12/08/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
5149/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 14/08/2023.
L CP_1 si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata, alla stregua degli esaurienti chiarimenti depositati dal CTU precedentemente nominato nel giudizio per
ATP.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, il dott. Persona_1 ha confermato,
-con argomentazioni logiche ed esaustive, il giudizio medico legale già precedentemente espresso nel procedimento per ATP, affermando, in maniera netta e inequivoca, che "la perizianda non presenta in alcun modo i requisiti medico-legali previsti dalla norma per il riconoscimento del beneficio richiesto." (cfr. chiarimenti in atti).
Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto fondate su una scrupolosa indagine clinica condotta alla stregua di accreditati principi medico - legale.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali, in mancanza sia di pregnanti e qualificate censure, sia di idonea prova di un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. documentazione medica in atti).
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 con ricorso del 12/08/2024 nei confronti dell' CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 11/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco