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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12960/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Sabato Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0359414 CATASTO-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22222/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor ricorrente e la signora Rappresentante_2, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore Ricorrente_1, rappresentati e difesi, dall'avv. Difensore_2,
contro
Agenzia Delle Entrate, Ufficio Provinciale – Territorio Di Napoli, impugnano l'Avviso di accertamento catastale in epigrafe.
Eccepiscono:
- difetto di motivazione;
- infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento.
Chiedono:
- annullare l'avviso di accertamento impugnato;
- spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli.
Chiede:
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondato il motivo del ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Su tale punto la Corte precisa che la procedura DOCFA non può essere utilizzata dall'Ufficio applicando i criteri del D.
M. 2 agosto 1969 per recuperare delle scelte pregresse, in quanto sono finalizzate esclusivamente a precludere l'accesso a determinate agevolazioni fiscali, ma deve considerare solo gli effetti prodotti, procedendo ad una compiuta indicazione delle caratteristiche concrete degli immobili;
- che è fondato il motivo del ricorso relativo alla infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento. Parte ricorrente ha depositato la relazione tecnica asseverata redatta dall'arch. Nominativo_1, con relativa planimetria, indicazione della destinazione d'uso e documentazione fotografica. Tale perizia di parte non risulta contestata nelle cotrodeduzioni di Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli.
Pertanto il ricorso è accolto.
Le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia Entrate di Napoli al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in 1.000,00 euro per compensi, 150,00 euro per rimborso spese forfettarie, oltre cp e iva , se douti, nonchè rimborso del contributo unificato se effettivamente versato, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12960/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Sabato Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0359414 CATASTO-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22222/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor ricorrente e la signora Rappresentante_2, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore Ricorrente_1, rappresentati e difesi, dall'avv. Difensore_2,
contro
Agenzia Delle Entrate, Ufficio Provinciale – Territorio Di Napoli, impugnano l'Avviso di accertamento catastale in epigrafe.
Eccepiscono:
- difetto di motivazione;
- infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento.
Chiedono:
- annullare l'avviso di accertamento impugnato;
- spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli.
Chiede:
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondato il motivo del ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Su tale punto la Corte precisa che la procedura DOCFA non può essere utilizzata dall'Ufficio applicando i criteri del D.
M. 2 agosto 1969 per recuperare delle scelte pregresse, in quanto sono finalizzate esclusivamente a precludere l'accesso a determinate agevolazioni fiscali, ma deve considerare solo gli effetti prodotti, procedendo ad una compiuta indicazione delle caratteristiche concrete degli immobili;
- che è fondato il motivo del ricorso relativo alla infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento. Parte ricorrente ha depositato la relazione tecnica asseverata redatta dall'arch. Nominativo_1, con relativa planimetria, indicazione della destinazione d'uso e documentazione fotografica. Tale perizia di parte non risulta contestata nelle cotrodeduzioni di Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli.
Pertanto il ricorso è accolto.
Le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia Entrate di Napoli al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in 1.000,00 euro per compensi, 150,00 euro per rimborso spese forfettarie, oltre cp e iva , se douti, nonchè rimborso del contributo unificato se effettivamente versato, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.