Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 17.03.2017 al numero 2543/2017 R.G., avente ad oggetto: nullità compravendita;
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Montera;
Parte_4
ATTORI
E
e Controparte_1 Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
[...]
TEMPORE, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmine Natella e Michele Montone;
CONVENUTI
E
, evocata in giudizio solo per conoscenza, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Antonio Gorga;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 09.03.2017 i signori , Parte_1 Parte_2
, e , gli ultimi tre anche nella qualità di eredi del sig.
[...] Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del Persona_1
20.07.2017 la società ed il sig. , nonché la sig.ra Controparte_2 Controparte_1 [...]
quale pretesa comproprietaria, lamentando gli attori che la non Controparte_4 Controparte_2
1
Racc. 4196 del 17.12.99 e concludevano per sentir dichiarare la nullità e/o l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto di compravendita per Notaio del 15 maggio 2006, rep. Persona_3
n.44197, racc. n. 6933, registrato in Eboli il 16.05.2006 e trascritto a Salerno il 09 maggio 2007 e per l'effetto dichiarare proprietari del 25% dei fabbricati de quo essi attori;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di trascrivere in favore degli attori l'emittenda sentenza;
condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze e spese generali del giudizio. Si costituivano ritualmente i convenuti contestando le avverse pretese concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. In particolare, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità e/o l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto di compravendita per notaio
[...]
del 15 maggio 2006, rep. n. 44197, racc. n. 6933, registrato ad Eboli il 16.5.2006 e Per_3
trascritto a Salerno il 9 maggio 2007 con il quale la Controparte_2
ha venduto l'intera proprietà dei beni immobili sopra indicati al sig.
[...] CP_1
; per l'effetto dichiarare proprietari gli attori del 25% della particella 1958 subalterni
[...]
35 (ora 73) e 37 (ora 74); ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di trascrivere in favore degli attori l'emittenda sentenza;
condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze e spese generali del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 29.06.2017 si costituiva che chiedeva di Controparte_4 essere estromessa dal giudizio non ritenendo sussistenti i presupposti per l'assunzione, da parte della medesima, la qualità di litisconsortile dal lato attivo, con compensazione di spese.
Con comparsa depositata in data 14.09.2017 si costituivano e Controparte_1 [...]
che instavano per il rigetto della domanda. Controparte_2
Ritenute inconferente l'espletamento di CTU ai fini del decidere, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 22.10.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla base della documentazione versata in atti e delle allegazioni delle parti la vicenda per cui è causa può essere ricostruita nel modo seguente.
La società convenuta già denominata Controparte_2
svolgeva attività di costruzione Controparte_5
di immobili ad uso residenziale e commerciale.
I sigg.ri e erano proprietari di un Parte_5 Controparte_4 Controparte_6
terreno sito nel comune di Serre (SA) alla via Tempone-Siepegrande riportato nel catasto terreni del
2 comune di Serre alla partita n.2872 foglio 18 particella 1034 e 1035 per una estensione di 3.500 mq ca. di cui 2.500 mq edificabili così come da Piano Regolatore Comunale e con un indice di edificabilità di tre metri cubi per ogni metro quadro di estensione del terreno.
In data 27.08.1994 i sigg.ri CP_5 Controparte_5 Controparte_5 [...]
e stipularono un contratto denominato “preliminare di Parte_5 CP_4 Parte_1 permuta di bene immobile presente e futuro” per la costruzione di edifici residenziali e commerciali sul terreno di proprietà degli attori ad opera dell'impresa convenuta, la quale si impegnava a costruire un edificio per civile abitazione costituito da una parte seminterrato da adibirsi a garage, una parte a piano terra da adibirsi ad attività commerciali da un primo e secondo piano da adibirsi ad appartamenti per civile abitazione e da sottotetto.
In data 03.07.1995 tra le parti in causa veniva formalizzato il contratto definitivo di permuta immobiliare. In particolare, con atto di permuta di cosa presente con cosa futura per notar
[...]
del 3.7.1995, rep. 16813, racc. 2210, registrato ad Eboli il 19.7.1995 e trascritto a Per_3
Salerno il 6.7.1995 al n. 14610, i germani , e Controparte_3 Parte_1 CP_2
Con quest'ultimo dante causa degli attori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, cedettero alla il su descritto
[...] Controparte_2
appezzamento di terreno. A sua volta la Controparte_2
con il medesimo atto cedette ai germani tra gli altri, anche i diritti sul locale sottotetto e Parte_3
relativa copertura pari al 25% degli stessi.
I fabbricati per civile abitazione, costituiti da tre complessi strutturali sono stati completati dalla società attrice. In conseguenza dell'inserimento in mappa del nuovo fabbricato, il 24 aprile 1998 venne presentato all' di Salerno il modello 3/SPC, al n. 1693, con il quale dalle predette CP_7
particelle ebbe origine il mappale urbano 1958, costituente il lotto edificato.
Contr I fabbricati vennero, quindi, sottoposti ad accatastamento presentato presso l' di Salerno in data
29.10.1998 con protocollo n. 012623/98.
Con atto per notar del 17.12.1999, rep. 26916, racc. 4196, tra le medesime parti Persona_3
veniva riaffermato il diritto di proprietà pari al 25% del piano sottotetto dei germani CP_4
Nel sottotetto del fabbricato di cui sopra vennero realizzati, otto locali, contraddistinti dal numero di particella 1958 e dai subalterni 19, 21, 23, 29, 30, 35, 36 e 37.
A questo punto, le versioni delle parti divergono. Parte convenuta, in contrapposizione a quanto sostenuto da parte attrice, sostiene che i locali sottotetto, che in base all'atto di permuta erano in quota alla per il 75% e per il restante 25% dei germani nel corso Controparte_2 CP_4 dell'anno 1999 sarebbero stati assegnati, di fatto, con le seguenti modalità: ai germani CP_4 per l'intero il sottotetto identificato catastalmente al Foglio 18 Particella 1958–sub 30 mq 82 Totale
3 mq 82 e il sottotetto identificato catastalmente Foglio 18 Particella 1958 –sub 23 mq 82 Totale mq
82 a tacitazione come detto dell'intero, mentre gli altri sarebbero stati trattenuti in piena proprietà dalla stessa che provvedeva subito a vendere quattro dei suoi locali sottotetto, ossia Controparte_2
quelli contraddistinti dai subalterni 19, 21, 29 e 36, e nel 2006 i locali di cui alle particelle 35 e 37 al sig. con l'atto oggi impugnato. Controparte_1
A riscontro di ciò, parte convenuta richiama le tabelle millesimali del condominio in cui vengono poste in capo alla le particelle 19, 21, 29, 35, 36 e 37 e in capo ai germani Controparte_2 [...]
le particelle 23 e 30. CP_4
Parte convenuta, inoltre, evidenzia che i germani proponendo opposizione CP_4 all'esecuzione alla procedura R.G.N. 39/2002 presso il Tribunale di Salerno promossa contro la società avrebbero espressamente dichiarato che la particella riportata al Foglio 18 Controparte_2
Particella 1958–sub 30 oggetto dell'espropriazione fosse di loro esclusiva proprietà in virtù degli atti di permuta per Notar el 03.07.1995 e del 17.12.1999. Per_2
Infine, deduce ancora la convenuta, con atto per Notar Rep. 20558 Racc. 10510 del Per_4
13.06.2012 i germani e e gli eredi di vale a Controparte_6 CP_4 Parte_5
dire il coniuge ed i figli e , Parte_2 Parte_6 Controparte_8
scioglievano la comunione ereditaria e, per quel che qui interessa, al sig. veniva Parte_6 assegnata l'intera proprietà del sottotetto identificato catastalmente al Foglio 18 Particella 1958–sub
30 mq 82 Totale mq 82 e alla sig.ra veniva assegnata l'intera proprietà del Controparte_4
sottotetto identificato catastalmente al Foglio 18 Particella 1958–sub 23, mentre nessun riferimento veniva fatto agli altri locali sottotetto, tra cui quelli riportati ai sub 35 e 37 (oggi, a seguito di variazione catastale del 30.09.2016, divenuti rispettivamente sub 73 e 74).
Parte attrice invece, disconosce di aver avuto assegnati n.2 locali sottotetto in via esclusiva, corrispondenti alla quota del 25% del totale. A dimostrazione di ciò, richiama l'esito del procedimento esecutivo che ha riguardato le particelle 30, 35 e 37, sottoposte, nella loro interezza, a pignoramento immobiliare in danno della Controparte_2
con atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data
[...]
22.4.2002, reg. particolare n. 10588, reg. gener. n. 14243. Alla procedura esecutiva immobiliare, promossa innanzi al Tribunale di Salerno – ex Sezione di Eboli, venne attribuito il numero di
R.G.E. 39/2002.
In seguito all'opposizione all'esecuzione, il pignoramento venne ristretto al solo 75% dell'intera piena proprietà degli immobili stagiti e, pertanto, successivamente, il Tribunale di Salerno, con decreto di trasferimento depositato in cancelleria il 9 dicembre 2015, disponeva il trasferimento del
4 75% della particella 1958 sub 30, 35 e 37 in favore della società Parte_7
[...]
In effetti, l'atto impugnato, rogato in data 15.5.2006, non essendo opponibile alla procedura esecutiva, non ha impedito che il 75% delle sub particelle 30, 35 e 37 venisse attribuito e trasferito alla Parte_8
2. Orbene, così ricostruiti i fatti di causa, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione
[...]
giuridica della fattispecie negoziale a cui le parti hanno dato luogo, per una corretta definizione della vicenda in esame.
Il contratto in questione deve essere inquadrato nella categoria del contratto di permuta del diritto di proprietà di cosa presente (vale a dire, del terreno ceduti dagli attori) con il diritto di proprietà di cosa futura (cioè, delle unità immobiliari che la società convenuta si era impegnata a costruire sui terreni medesimi).
In tema, giova rilevare che il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di un'area edificabile, in cambio di una costruzione che sarà realizzata, a cura e con i mezzi del cessionario, sulla medesima area, o su altra area del cedente, integra gli estremi del contratto di permuta tra un bene esistente e un bene futuro, qualora il sinallagma negoziale consista nel trasferimento reciproco della proprietà attuale in cambio della cosa futura (si veda ex multis Cass. n. 24182 del 2013; Cass.
n. 28479 del 2005; Cass. n. 5147 del 1987).
Conformemente a tale principio, un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ha riconosciuto che “integra gli estremi della permuta di cosa presente con una cosa futura il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario, e ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una determinata opera, ad essere assunto come oggetto del contratto e come termine di scambio, mentre l'obbligo di erigere il fabbricato sia destinato a collocarsi su di un piano accessorio e strumentale, configurandosi, appunto, l'obbligo del permutante costruttore non come prestazione del risultato di un'opera, ma come trasferimento della proprietà di cose future” (cfr., Cass., 17 marzo 1967, n. 606; Cass., 12 ottobre 1970, n. 1944; Cass., 17 maggio 1979, n. 2823; Cass., 23 ottobre 1980, n. 5695; Cass., 12 giugno 1987, n. 5147; Cass., 21 novembre 1997, n. 11643; Cass., 22 novembre 2001, n. 14779;
Cass., 22 dicembre 2005, n. 28479).
Poiché, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1555 c.c., alla permuta si applicano, in quanto con questa compatibili, le norme stabilite per la vendita, in caso di permuta tra la proprietà di area fabbricabile (cosa presente) e porzione della proprietà di erigenda costruzione (cosa futura),
l'acquisto di quest'ultima si verifica, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà (cfr., Cass.,
5 20.07.1991, n. 8118), al momento della conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali;
rispetto all'evento traslativo, l'obbligo di consegna costituisce un'attività materiale successiva non coincidente con il trasferimento della proprietà, come può desumersi dalla regola dettata, per la vendita, dall'art. 1476, n. 1, c.c. (cfr., ex plurimis, Cass., 20/07/1991, n. 8118, secondo cui “il contratto con il quale il proprietario di un'area fabbricabile trasferisce questa ad un costruttore in cambio di parti dell'edificio che l'acquirente si impegna a realizzare sull'area medesima, deve qualificarsi come permuta di cosa presente con cosa futura e produce l'effetto del trasferimento immediato della proprietà dell'area e della costituzione dell'obbligazione dell'acquirente di tenere il comportamento necessario affinché la cosa da consegnare venga ad esistenza, evento che va individuato nel momento in cui si perfeziona il processo produttivo della cosa nelle sue componenti essenziali, essendo irrilevante che manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio non indispensabile per la sua realizzazione, e che è sufficiente da solo a determinare l'acquisto della proprietà al permutante dell'area, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà”; per i criteri distintivi tra permuta di cosa presente contro cosa futura e contratto misto di vendita e di appalto si vedano Cass. n. 8118 del 1991; Cass. n. 11643 del 1997, e Cass. n.
8487/87 ai sensi della quale “Si ha permuta, che è un contratto di scambio ad effetti reali, consistente nel reciproco trasferimento della proprietà di cose (o di altri diritti reali) o entrambe presenti o l'una presente e l'altra futura, quando il proprietario del suolo edificatorio lo ceda ad un imprenditore contro appartamenti del costruendo fabbricato, ma non quando le due parti si obbligano l'una a costruire un edificio e l'altra, (il proprietario del suolo), a cedere parte dell'immobile quale compenso. Quest'ultimo contratto che ha effetti obbligatori va qualificato come contratto innominato del genere do ut facias, analogo al contratto di appalto (dal quale differisce per la Mancanza di corrispettivo in danaro) e comporta una diversa valutazione dell'incidenza delle prestazioni delle parti e dei rispettivi inadempimenti”.
E' stato, inoltre, osservato che il contratto di cessione della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato (o di parte di esso) da erigere sull'area medesima a cura e con mezzi del cessionario partecipa della natura giuridica del contratto di permuta di bene presente con altro futuro, ovvero del contratto misto vendita-appalto, a seconda che, rispettivamente, il sinallagma negoziale consista nel trasferimento reciproco del diritto di proprietà attuale del terreno e di quello futuro sul fabbricato (l'obbligo di erigere il medesimo restando su di un piano meramente accessorio e strumentale), ovvero la costruzione del fabbricato risulti l'oggetto principale della volontà delle parti (ad essa risultando strettamente funzionale la precedente cessione dell'area) (vedi in tal senso
Cass. civ. n. 5322/1998).
6 3. Facendo applicazione dei menzionati principi di diritto al caso di specie deve ritenersi che, dal tenore letterale del testo contrattuale, appare evidente l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra il trasferimento, con effetti immediati, della cosa presente ed il trasferimento della cosa futura, costituita dagli immobili che la società convenuta si impegnava a realizzare, e che, tenuto conto degli interessi delle parti così come riversati nel programma negoziale, l'obbligo di erigere il fabbricato rimanga su di un piano meramente accessorio e strumentale, circostanza che induce ad escludere l'ipotesi dell'inquadramento della fattispecie in esame quale contratto misto vendita- appalto.
Nel caso di specie è pacifico che l'edificio sia stato realizzato così come pattuito e che siano venuti ad esistenza, tra gli altri, il locali sottotetto oggetto di permuta nella misura del 25% del totale. Il contratto, pertanto, è stato portato ad esecuzione e, con la realizzazione dell'edificio, la parte originariamente proprietaria del suolo e divenuta proprietaria della quota del 25% del locale sottotetto.
Va però osservato che, sulla base di tutto quanto ricostruito ed esposto, deve convenirsi con quanto affermato da parte attrice in ordine al fatto che, contrariamente a quanto assunto da parte conventa, al perfezionamento del contratto di permuta, nel senso su precisato, non ha fatto seguito un atto di divisione tra le parti divenute, in virtù del suddetto contratto, comproprietarie.
Conseguentemente, la sub-particella 30 è rimasta in comproprietà tra gli originari proprietari e, come tale, per effetto del pignoramento a carico della detta sub particella è stata Controparte_2
trasferita alla per il 75% del totale della piena proprietà. Parte_9
Stessa sorte va riferita alle sub particelle 35 e 37, che con l'atto del 15 maggio 2006, impugnato nel presente giudizio, il sig. ha acquistato dalla Controparte_1 [...]
per il 100% della proprietà. Controparte_2
Quanto all'atto di divisione per notar del 13.6.2012, richiamato dalla convenuta a Per_4
sostegno delle proprie tesi, con il quale i germani hanno provveduto a sciogliere la Parte_3
comunione tra loro intercorrente attribuendo il locale contraddistinto dal sub 23 alla signora
[...]
e quello dal sub 30 agli eredi del sig. , deve ritenersi che la Controparte_3 Persona_1
stessa non sia idonea, in ragione della propria natura, a produrre effetti traslativi avendo carattere meramente dichiarativo. In altre parole, i condividendi non avrebbero potuto dividere e assegnarsi più di quanto in proprietà comune. Tuttalpiù, la divisione può intendersi quale dimostrazione della comune volontà delle parti, che però non si realizzata in forma di negozio giuridico opponibile ai terzi e tra le parti originarie.
Alcun rilievo assumono in tal senso le tabelle millesimali e le dichiarazioni rese nella procedura esecutiva, richiamate dalla parte convenuta a sostegno delle proprie tesi.
7 Quanto all'eccezione di prescrizione, a prescindere dalla sua fondatezza o dalla sua vera natura, non può essere esaminata in ragione della tardiva costituzione di e Controparte_1 [...]
Controparte_2
4. Posto che, alla luce di tutto quanto considerato, l'atto di compravendita per Notaio
[...]
del 15 maggio 2006, rep. n.44197, racc. n. 6933, registrato in Eboli il 16.05.2006 e Per_3
trascritto a Salerno il 09 Maggio 2007 deve ritenersi a non domino per il 25% della intera proprietà alienata. Deva a questo punto indagarsi quale sia la tutela dei proprietari e la sorte del contratto impugnato.
A tale riguardo va osservato che ai sensi dell'art. 1478, comma 1, c.c., “se la cosa venduta non apparteneva al venditore, la vendita è valida, ma il venditore è tenuto a procurarne l'acquisto al compratore”. In giurisprudenza è pacificamente riconosciuto che la vendita di un bene altrui, anche solo parzialmente, non è nulla, ma produce effetti obbligatori: il venditore si obbliga a procurare l'acquisto del diritto (o della quota) non di sua spettanza. (Vedi Cass. civ., sez. II, sent. n.
10428/2018). Pertanto, tale contratto non produce effetti reali in relazione alla quota non appartenente al venditore: l'acquirente non acquista il diritto reale sulla porzione altrui del bene. In caso di vendita totale di un immobile da parte di un soggetto che ne possiede solo una quota, il contratto è valido solo nei limiti della quota effettivamente disponibile in capo al venditore. La vendita è quindi parzialmente efficace. Il comproprietario non venditore è estraneo al contratto e conserva intatti i propri diritti di proprietà sulla quota di sua spettanze, come tale, tra la sue facoltà, ha quella di esercitare un'azione di rivendica (art. 948 c.c.) nei confronti dell'acquirente che si comporti da proprietario esclusivo.
Il comproprietario non può chiedere la nullità dell'atto, ma ha diritto a vedere riconosciuta la proprietà della quota che non è stata legittimamente trasferita.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice di declaratoria di nullità o annullamento della compravendita in questione è infondata, dovendo la vicenda essere affrontata sotto un diverso profilo.
Escluse la nullità o l'annullabilità dell'atto di vendita di un bene da parte di chi non ne sia proprietario, la questione va ricondotta al piano dell'opponibilità, di guisa che l'alienazione a non domino, alla stregua di vendita di cosa altrui, risulta inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto (Cass. n. 1341/1981).
Gli attori - muovendo dall'assunto di fondo di essere i legittimi comproprietari dei beni illecitamente compra-venduti dai convenuti, - hanno formulato, in sostanza, una vera e propria azione di rivendicazione dei beni, chiedendo la rimozione dal mondo giuridico o privazione di
8 efficacia dell'atto pubblico di disposizione dei beni, e la loro restituzione nella situazione “quo ante”, ovvero quella di comproprietà dei beni da parte degli attori.
5. Ebbene, sulla base di tutte le considerazioni su esposte, deve ritenersi che l'atto pubblico di compravendita stipulato per notaio del 15 maggio 2006, rep. n. 44197, racc. n. Persona_3
6933, registrato ad Eboli il 16.5.2006 e trascritto a Salerno il 9 maggio 2007 con il quale la
[...]
ha venduto l'intera proprietà degli immobili Controparte_2
contraddistinti dalla particella 1958 subalterni 35 (ora 73) e 37 (ora 74) sia inefficace nei confronti degli attori.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, intesa quale domanda di rivendicazione nei confronti della e di , va Controparte_2 Controparte_1
accertato il diritto degli attori di comproprietà, nella misura del 25%, con riferimento agli immobili oggetto del contratto di compravendita stipulato per notaio del 15 maggio 2006, Persona_3
rep. n. 44197, racc. n. 6933, registrato ad Eboli il 16.5.2006 e trascritto a Salerno il 9 maggio 2007
e, quindi, agli immobili siti nel comune di Serre, via Tempone Siepagrande, in catasto fabbricati al foglio 18, particella 1958 subalterni 35 (ora 73) e 37 (ora 74).
6. Quanto al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti ed il sig. Controparte_2
, in ragione dell'andamento del giudizio e della oggettiva controvertibilità delle Controparte_1 questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. che inducono alla compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà, con condanna della parte convenuta al pagamento della restante parte delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo. Quanto al rapporto processuale tra gli attori e la sig.ra , non essendo stata spiegata alcuna domanda nei confronti Controparte_4
della medesima, le spese meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio
2543/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, rispetto agli attori, dell'atto di compravendita per notaio del 15 maggio 2006, rep. Persona_3
n. 44197, racc. n. 6933, registrato ad Eboli il 16.5.2006 e trascritto a Salerno il 9 maggio 2007 con il quale la ha venduto l'intera proprietà Controparte_2
degli immobili contrassegnati dalla particella 1958 subalterni 35 (ora 73) e 37 (ora 74), limitatamente alla quota del 25%;
9 2) accerta il diritto degli attori di comproprietà, nella misura del 25%, con riferimento agli immobili oggetto del contratto di cui al capo 1 e contrassegnati in catasto al foglio 18, dalla particella 1958, subalterni 35 (ora 73) e 37 (ora 74);
3) compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio tra gli attori e i convenuti
[...]
ed il sig. , e condanna parte convenuta al pagamento in Controparte_2 Controparte_1 favore di parte attrice della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in €400,00 per esborsi ed €5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa per il resto le spese di lite.
Salerno, 9.05.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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