Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di conflitti di competenza, al fine di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, per reati "riferiti alla gestione dei rifiuti" (art. 3, comma primo, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), devono intendersi tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 44316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44316 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2705
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 022875/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIB. NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
GIP TRIB. SAN'ANGELO DEI LOMBARDI;
ORDINANZA del 23/06/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del Tribunale di Napoli.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 4 giugno 2008 e depositata il 5 giugno 2008, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, nel disporre il sequestro preventivo del deposito "di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi", sita in località Nerico del Comune di Calitri, a carico di EA NI e di KI YN, indagati pel concorso nel reato previsto e punito dall'art. 110 c.p. e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 256, comma 2, ha, contestualmente declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in favore del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice regionale per le indagini preliminari, motivando che il reato rientrava nel novero di quelli attributi alla competenza del giudice distrettuale ai termini del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3. 2. - Resiste alla declinatoria il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice distrettuale per le indagini preliminari, con ordinanza del 23 giugno 2008, colla quale propone conflitto negativo di competenza, sostenendo che "non ostante l'ampia formula usata dal legislatore di urgenza" (oltre alle particolari fattispecie di reato introdotte dal D.L. cit. ai sensi dell'art. 2, commi 5, 9 e art. 10) la istituita competenza funzionale del giudice regionale per le indagini concerne in via generale elusivamente le ipotesi di reato "nelle quali si configurino, quali elementi costitutivi o circostanziali, condotte amministrative da considerarsi come essenziali o connesse, in termini di stretta funzionalità, alla attività di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ovvero in grado di interferire sulla medesima gestione", nonché i reati ambientali "intrinsecamente idonei ad assumere rilievo ai fini degli interventi e delle iniziative necessarie per affrontare l'emergenza rifiuti della Campania, "ove riferibili al ciclo dei rifiuti già gestito delle Autorità Commissariali e, ora, dal Sottosegretario", e i reati connessi a norma dell'art. 12 c.p.p., laddove il reato ipotizzato a carico degli indagati "esula radicalmente dalla tipologia delle condotte criminose" in questione, trattandosi di un deposito abusivo di pneumatici, di batterie esauste di veicoli e di mezzi industriali.
3. - Il conflitto negativo, ammissibile in rito, alla stregua delle contrapposte declinazione della competenza - in ordine all'incidente cautelare - del collegio e del giudice delle indagini preliminari deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Collegio.
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 2, convertito nella L.14 luglio 2008, n. 123 - in relazione a quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità - accentra, richiamando il comma precedente, in relazione ai reati previsti dalla norma, le competenze dei giudici per le indagini preliminari e della udienza preliminare di tutti i tribunali di distretto di Napoli e di AL (comprese le competenze distrettuali previste dall'art. 328 c.p.p., comma 1 bis) in seno al Tribunale di Napoli;
istituisce presso il
Tribunale del capoluogo di Regione un nuovo organo giudiziario: il collegio dei giudici per le indagini preliminari;
e gli attribuisce la competenza funzionale a deliberare sulle richieste di misure cautelari personali e reali nei procedimenti relativi ai reati contemplati nel comma 1.
Quanto al profilo oggettivo, la nuova competenza regionale è determinata dal concorso:
a) del criterio territoriale, in funzione della luogo di commissione, delimitato dal territorio della Regione Campania;
b) del criterio cronologico, in funzione della commissione dei reati nell'arco di tempo compreso nel periodo di durata dello stato di emergenza, stabilito ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, colla espressa previsione della ultrattività della competenza, per detti reati, pur dopo il "termine dello stato emergenziale" (art. 3, comma 9, D.L. cit.);
c) del criterio funzionale - alternativamente concorrente col precedente - della pendenza del relativo procedimento alla data del 23 maggio 2008, per i reati commessi prima della deliberazione dello stato di emergenza, salvo che già il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale;
d) del criterio assiologico del bene giuridico protetto, annoverando la disposizione "i reati consumati o tentati, relativi alla gestione dei rifiuti", i "reati in materia ambientale", nonché (con le limitazioni infra indicate) i reati connessi a norma dell'art. 12 c.p.p.. A fronte della formulazione - invero più ampia - del testo del D.L. cit. art. 3, comma 1 (salicet: "reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ... in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'art. 12 c.p.p.), il legislatore in sede di conversione ha meglio precisato e ritagliato l'ambito oggettivo della competenza regionale accentrata, mediante inserzione dell'inciso: "attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 2" del Decreto. Secondo i primi commenti, censiti in dottrina, il legislatore avrebbe introdotto, con la precitata disposizione, la nuova categoria della cd. "connessione qualitativa".
Comunque, per quanto, più specificamente assume rilievo in relazione alla materia del conflitto in esame, è, certamente, errata la tesi del Collegio napoletano, secondo il quale, l'inciso in parola comporterebbe l'effetto di circoscrivere drasticamente la competenza accentrata ultradistrettuale ai soli reati previsti dal decreto legge cit. ai sensi dell'art. 2, commi 5, 9 e 10 nonché nell'ambito dei "reati in materia ambientale" e dei "reati riferiti alla gestione dei rifiuti" alle sole condotte che specificamente ineriscano all'esercizio delle attribuzioni del Sottosegretario di Stato. Nessun apprezzabile fondamento giuridico ha, innanzi tutto, la prospettazione della (supposta) ratio legis, individuata dal Collegio dei giudici per le indagini preliminari nella finalità di "fornire al Sottosegretario di Stato un unico interlocutore sotto il profilo giudiziario".
La "interlocuzione" de qua appare, infatti, espressione affatto nebulosa e inconsistente;
non ne è dato comprendere il contenuto, la funzione e, soprattutto, la compatibilità con l'assetto della articolazione costituzionale tra i poteri dello Stato, alla stregua del fondamentale principio della loro separazione. L'accentramento delle competenze dell'autorità giudiziaria, siccome stabilito dalla legge, risponde, piuttosto, alla più plausibile finalità (ritenuta e perseguita dal legislatore) di potenziare in tal modo - anche mediante gli interventi organizzativi, sinergici contemplati dall'art. 3 cit., comma 7 - l'efficacia della azione della Giustizia nel contesto dello "stato emergenziale" della Regione. Si tratta, appunto, di straordinarie misure di notevole portata di "redistribuzione dei magistrati in servizio" (anche attingendo alle dotazioni organiche della Magistratura militare) e "di riallocazione del personale amministrativo", espressamente previste proprio "alfine di potenziare gli uffici giudiziali di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dalla applicazione" della norma sull'accentramento della competenza regionale. Tanto contraddice la tesi - estremamente riduttiva dell'ambito della sua competenza - sostenuta dal Collegio dei giudici per le indagini preliminari.
Invero, in relazione alla determinazione della ridetta competenza, la nozione - rilevante pel regolamento del conflitto in esame - dei "reati riferiti alla gestione dei rifiuti", deve essere intesa, a fronte della generale previsione, contenuta nell'art. 2, comma 1, D.L. cit., nel senso della inclusione nella categoria in parola di tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel capo 1^ del titolo 6^) alla Parte 4^, intitolata, appunto: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".
Con riferimento a tale ambito, infatti, il legislatore ha esercitato, ai sensi della ridetta norma, l'intervento straordinario, nel cui contesto si collocano, per l'appunto, le disposizioni derogatrici - temporaneamente e per i soli distretti campani - delle norme ordinarie sulla competenza dei giudici e sulle attribuzioni degli uffici del Pubblico Ministero.
Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono circa la esatta ermeneutica della norma in esame, è decisivo il rilievo che le condotte ascritte agli indagati, in relazione all'esercizio del deposito di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi nel territorio del comune di Calitri, risultano pertinenti alla materia in questione, trattandosi del reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, Capo 1^, Titolo 6^, Parte 4^.
Sicché - essendo affatto pacifico il concorso degli altri criteri:
territoriale e temporale - trova applicazione la disposizione derogatrice della competenza ordinaria.
Conseguono l'affermazione della competenza del Collegio dei giudici per le indagini preliminari, istituito presso il Tribunale di Napoli e la trasmissione degli atti al suddetto Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza dell'Autorità giurisdizionale di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 2, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008