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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere relatore dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 316/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 1° marzo 2025, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il 3 Parte_1 CodiceFiscale_1
agosto 1949, rappresentato dall'avv. Giacomo Rossini (C.F.
[...]
) del Foro di Messina, giusta procura in atti, C.F._2
appellante contro
(già , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Bologna, via Stalingrado, 45, C.F. , P.IVA , R.E.A. P.IVA_1 P.IVA_2
511469, nella qualità di Impresa territorialmente designata per la gestione
del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno del foro di Messina (C.F. ), CodiceFiscale_3 appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 1772/2022 -
lesioni personali – assicurazione contro i danni.
Motivi della decisione
1. Il signor con citazione del 25 ottobre 2011 ha convenuto Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la nella qualità Controparte_3
di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui asseritamente subìti a seguito dell'incidente occorsogli in data 26 agosto 2006.
Al riguardo, ha dedotto che:
a) mentre procedeva sulla via Nazionale (S.S. 114) in Taormina, frazione
Mazzeo, direzione Catania-Messina a bordo del proprio motociclo, modello
Piaggio Liberty, mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata, era stato urtato dallo sportello di una vettura in sosta che era stato
“improvvisamente aperto” e che provocava la sua caduta a terra;
b) a causa dello scontro era caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali;
c) l'investitore si era allontanato senza lasciare le sue generalità;
d) egli era stato soccorso e con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso
dell'ospedale San Vincenzo di Taormina laddove, stante la gravità delle sue condizioni, era stato deciso il suo trasporto con accompagnamento del rianimatore presso il Policlinico di Messina;
e) la prognosi era stata sciolta dopo qualche giorno e in data 5 settembre
2006 era stato finalmente dimesso;
f) in data 15 settembre 2006 aveva sporto formale querela a seguito della quale era stato aperto un procedimento contro ignoti, successivamente archiviato;
g) aveva anche inoltrato diffida alla Consap S.p.a. unitamente alla
[...]
senza tuttavia ottenere riscontro positivo. Controparte_4
2. Instauratori rituale contraddittorio, nella resistenza della
[...]
nella qualità, il Tribunale adìto, con sentenza 26 ottobre Controparte_5
2022, n. 1772 ha rigettato la domanda attorea, ritenendo carenti di prova le modalità del fatto e, in particolare, la modalità del denunciato sinistro.
A fondamento della statuizione di rigetto, il giudice di primo grado ha valorizzato le incongruenze nelle prove e specificatamente nella deposizione della teste rispetto a pregresse dichiarazioni rese dalla stessa e Tes_1
da altro soggetto prima dell'istaurazione della causa, utilizzabili quali prove atipiche. La infatti, Tes_1
a) in sede di sommarie informazioni nel procedimento penale, il 21 settembre
2006, un mese dopo il sinistro, aveva dichiarato che il “andava a Pt_1
sbattere con lo sportello di un'autovettura che era già aperto”;
b) il 17 maggio 2011 aveva corretto il rito, dichiarando che il veniva Pt_1
“urtato” da uno sportello che veniva improvvisamente aperto;
c) in sede di assunzione testimoniale innanzi al giudice istruttore della presente causa, all'udienza del 18 aprile 2014, la teste aveva dichiarato che,
mentre si trovava sul lato opposto della carreggiata, assisteva all'incidente,
precisando che “lo sportello della vettura parcheggiata veniva aperto
improvvisamente e il conducente del motociclo ha preso i pieno lo sportello e
veniva sbalzato cadendo rovinosamente”. Il Tribunale ha altresì evidenziato altre incongruenze rispetto alle dichiarazioni del sig. , rese a sit ai Carabinieri, allegati da parte Testimone_2
attrice, avendo questi riferito che, giunto all'altezza dell'Hotel Caparena di
Taormina, si era accorto di “un uomo che a bordo di uno scooter sbandava e perdeva il controllo del veicolo rovinando per terra” e che non notava persone che si assumessero la responsabilità del sinistro o coinvolte nello stesso.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello,
chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento delle originarie domande.
4. Con il primo motivo di impugnazione, che si esamina congiuntamente al
secondo per sostanziale identità e comunque conseguenzialità logica,
l'appellante si duole della violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali e delle ulteriori risultanze probatorie, nonché dell'illogicità della motivazione, per avere affermato il
Tribunale la mancanza di prova circa l'esistenza del sinistro denunciato e delle modalità in cui si è verificato.
4.1 - In primis, il contesta che il Tribunale, valorizzando le prove Pt_1
atipiche costituite dalle sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) rese dai signori e nelle indagini preliminari penali, non abbia valutato tutti Tes_1 Tes_2
gli altri elementi di prova emergenti dalle stesse, tra i quali le circostanze che a) il procedimento penale era stato iscritto contro ignoti b) i Carabinieri di Taormina avevano riferito che “Alla luce delle dichiarazioni
rese da predetti ( e ) non si ritiene vi siano Tes_1 Testimone_2 elementi per addivenire alla identificazione del veicolo e del relativo
conducente che hanno provocato le lesioni al Sig. ”; Parte_1
c) il P.M aveva chiesto l'archiviazione perché non erano “emersi elementi utili
per l'identificazione dei responsabili”;
d) il GIP aveva accolto la richiesta di archiviazione “Ritenuto che non sono
stati identificati i responsabili”;
Ne consegue, a detta dell'appellante, che egli – tenuto anche conto delle dichiarazioni testimoniali - aveva ampiamente dimostrato che la sua caduta era stata causata dallo scontro con un altro veicolo e che non era stato possibile identificare né il veicolo responsabile dell'evento né il suo conducente.
In sostanza, da quel che è dato comprendere dall'appello, il censura Pt_1
la sentenza (anche) per non aver ritenuto che era stata raggiunta la prova che il sinistro era stato causato da soggetto ed auto non identificati.
4.2 – Ancora, l'appellante contesta la valutazione del Tribunale di inattendibilità della teste assumendo l'inesistenza dell'apparente Tes_1
discrasia delle sue dichiarazioni testimoniali e ritenendo che le s.i.t. della stessa avrebbero potuto essere utilizzate solo “per giudicare il teste inattendibile;
nel
momento e nella misura in cui non lo ha fatto, le uniche dichiarazioni utilizzabili
erano e sono quelle rese nel presente giudizio”, favorevoli all'attore.
4.3 - Inoltre, l'appellante assume l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto sussistente la solo apparente discrasia tra le dichiarazioni testimoniali rese dalla
Sig.ra e le S.I.T. del Sig. infatti, assume l'appellante che “uno Tes_1 Tes_2
scooter in movimento che viene urtato dallo sportello di una macchina è
piuttosto verosimile che sbandi prima di rovinare al suolo. Così come è
verosimile che gli Ufficiali di P.G., così come già avevano fatto con le dichiarazioni rese dalla Sig.ra non siano stati precisi nel trascrivere le Tes_1
dichiarazioni del Sig. . Tes_2
4.4 – La doglianza sub
4.1 non coglie nel segno.
Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In caso di
sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia
dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a
rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l. n. 990 del 1969,
art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o
querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia
senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più,
costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (Cass. 11 aprile
2022, n. 11656; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. 2 settembre 2013, n.
20666).
In tale contesto, correttamente il Tribunale ha dato rilevanza – quali prove atipiche pienamente utilizzabili - alle s.i.t. rese nelle indagini preliminari (la cui valutazione verrà effettuata di qui a poco), senza che il motivo dell'archiviazione del procedimento penale (impossibilità di identificare l'autore del sinistro) possa considerarsi ex se prova delle modalità dell'accadimento o dell'esistenza di un veicolo non identificato, come allegato dall'attore/appellante, ma mero indizio,
da valutare nel contesto dell'intero compendio probatorio che, come si vedrà, è
di segno opposto alla prospettazione attorea.
4.5 – Anche la censura sub
4.2 a giudizio della Corte è infondata.
4.5.1 – Intanto, in punto di diritto non può che concordarsi con il Tribunale nel ritenere che (v. ex multis, Cass. 1 febbraio 2023, n. 2947) in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può
legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, tra cui le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
Quindi, le sommarie informazioni testimoniali (liberamente valutabili dal giudice civile: Cass. 4 luglio 2019, n. 18025) non valgono solo come elementi di valutazione dell'attendibilità della testimonianza formale resa nella causa civile,
come vorrebbe l'appellante, ma possono contribuire ex sé, con i limiti ricordati,
a formare il convincimento del giudice.
4.5.2 – Da quanto detto consegue, a giudizio della Corte, che correttamente il Tribunale ha messo a confronto le plurime dichiarazioni rese sull'accadimento dalla signora evidenziando le palesi incongruenze tra la dichiarazione Tes_1
resa ai Carabinieri nella immediatezza del fatto (2006) e quelle successive (nel
2011 e nel 2014 nel corso del giudizio di primo grado), giungendo alla conclusione, del tutto condivisibile e che in questa sede va ribadita, che “La
teste, insomma, ha dichiarato, inizialmente che l'attore si sarebbe scontrato con
lo sportello già aperto di un autoveicolo in sosta, poi che egli sarebbe stato
colpito dallo sportello che, repentinamente, si apriva. La testimonianza della
sig.ra conseguentemente, non può ritenersi idonea a formare il Tes_1 convincimento di questo Giudice, poiché la stessa non ha fornito un racconto
chiaro e univoco sulla dinamica dell'incidente”.
4.6 – Quanto, infine, alla censura sub 4.3, lo sforzo dell'appellante di contestare l'assunto della sentenza di un'ulteriore incongruenza, ravvisabile dal raffronto con il verbale di sommarie informazioni rese dal sig. il Testimone_2
20 settembre 2006 (“notavo un uomo che a bordo di uno scooter sbandava e
perdeva il controllo del veicolo rovinando per terra”) non coglie nel segno.
Innanzitutto, l'affermazione secondo cui la Polizia giudiziaria abbia trascritto inesattamente le dichiarazioni del sono apodittiche. E, inoltre, la Tes_2
versione di quest'ultimo è, nella sua sinteticità, assolutamente chiara, avendo riferito di aver visto il motoveicolo sbandare, senza alcun riferimento, neanche indiretto, ad un veicolo in sosta che aveva lo sportello già aperto o che lo aveva improvvisamente aperto, come contraddittoriamente via via riferito dalla Tes_1
Nessuno dei presenti ( o ha riferito della condotta del Tes_2 Tes_1
conducente di tale vettura e del suo eventuale allontanamento.
In sostanza, le argomentazioni poste a fondamento dell'appello non riescono a superare e confutare la condivisibile (perché coerente con le emergenze probatorie) motivazione del Tribunale, che ha in maniera articolata valutato le prove stesse, giungendo ad un giudizio di mancata dimostrazione specifica delle modalità del sinistro che costituisce un presupposto essenziale per l'accoglibilità dell'azione, tanto più se diretta contro il Fondo di garanzia per le vittime della Strada (v., ex multis, Cass. 19 aprile 2023, n. 104540). In tale contesto, anche la contestata affermazione della sentenza secondo cui “è
difficile immaginare un motoveicolo che “sbanda” per essersi scontrato con uno
sportello completamente aperto, ritenendo più probabile che, in tale occasione, il conducente dello scooter cada direttamente per terra o venga, nella peggiore
delle ipotesi, catapultato al di là dello sportello stesso” ha una sua logica e verosimiglianza.
5. Da quanto detto consegue il rigetto dei primi due motivi di appello, inerenti l'an della invocata responsabilità, con conseguente assorbimento di ogni altra cebsura di merito attinente al quantum e, pertanto, con la conferma della fla sentenza di primo grado.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, nella misura di € 14.317,00 per compensi,
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.977,00, fase introduttiva
€ 1.911,00, fase istruttoria e/o di trattazione 4.326,00, fase decisoria €
5.103,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, in favore dell'appellata costituita, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 ,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
7. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 316/2023 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1772/2022 del Tribunale di Messina:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite del presente grado, liquidate in € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.,
ed iva;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 17 luglio 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)