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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6456/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa LA ZA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6456/2015 promossa da
e rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_1 Parte_2 atti, dall'avv. Antonio Palazzo;
OPPONENTI contro
e per essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Campanale
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 23.04.2015, gli opponenti di cui in epigrafe hanno promosso opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro, in qualità di fideiussori omnibus del contratto di c/c n. 11/200771 acceso il 22.03.2004 dalla società Bicchierri Autotrasporti di Bicchierri
ET & C. s.a.s., per il pagamento in solido dell'importo di €56.592,34 oltre interessi e spese legali.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., nonché la nullità della notificazione del precetto, perché effettuata dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, anziché dall'U.G. del luogo in cui dev'essere eseguita la notificazione e dell'autorità giudiziaria competente. Nel merito hanno eccepito l'infondatezza della pretesa avanzata col precetto opposto, rilevando che la società debitrice è stata dichiarata fallita e parte opposta non si è insinuata al passivo;
hanno, inoltre, contestato l'usura tanto oggettiva quanto soggettiva, applicata al contratto.
2. Con comparsa depositata il 18.09.2015 si è costituita Controparte_3 [...]
contestando le eccezioni preliminari formulate dagli opponenti. Segnatamente ha Controparte_4 evidenziato la pretestuosità dell'eccezione relativa alla nullità della notifica effettuata da ufficiale giudiziario non competente, rilevando come la notifica sia stata effettuata correttamente dall' CP_5
. Analogamente, in merito all'eccezione di incompetenza territoriale, ha richiamato
[...]
l'interpretazione attribuita dalla Suprema Corte all'art. 480 comma 3 c.p.c., per cui se l'istante dichiara la residenza od elegge domicilio in un luogo in cui non vi sono beni su cui procedere ad esecuzione, il debitore può sempre proporre opposizione dinanzi al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto. Nel merito ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione su motivi che dovevano essere proposti nel procedimento di formazione del titolo giudiziale.
3. In data 6/3/2021, a seguito di cessione di credito, è intervenuta in giudizio, la
[...]
facendo proprie le conclusioni della cedente. Controparte_1
4. La causa istruita sulla scorta della sola produzione documentale delle parti, a seguito di una serie di rinvii per carico del ruolo, è stata riservata per la decisione all'udienza del 28.03.2025, con concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della notifica del precetto sollevata, incomprensibilmente, dagli opponenti, in quanto la notifica è stata effettuata dall'Ufficiale giudiziario di ritenuto, dagli stessi, competente con la formulata doglianza. CP_5 CP_5
2. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, si rammenta che l'art. 480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La suddetta norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c. (che attribuisce al giudice del luogo dell'esecuzione forzata – a sua volta individuabile alla stregua delle regole dettate dagli artt. 26 e 26-bis c.p.c. – la competenza per le cause di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., fatto salvo quanto previsto proprio dall'art. 480, comma 3, c.p.c.), rappresenta un espediente volto a consentire l'individuazione del giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto pre- esecutiva.
Pertanto, l'individuazione della competenza per territorio in sede di opposizione preventiva all'esecuzione è condizionata dalla dichiarazione del creditore intimante;
In particolare, in caso di mancata osservanza della norma (art. 480 co. 3 c.p.c.) si possono determinare due effetti:
1) in assenza di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio, il precetto resta valido, con riguardo agli effetti sostanziali dell'intimazione, consentendo, tuttavia, al debitore di proporre opposizione innanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione del precetto;
2) in presenza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio anomala, perché effettuata con riguardo a luogo in cui non può radicarsi l'esecuzione (tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 26-bis c.p.c.), ossia in modo difforme dal modello legale prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c., in quanto non vincolante, il debitore potrà (ancora una volta) proporre l'opposizione davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, ma dovrà notificare l'atto introduttivo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Ciò detto, in mancanza di contestazione del debitore sulla dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio inefficace e qualora egli faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice individuato in base alla stessa, si produrranno tutti gli effetti riconnessi alla dichiarazione e, a sua volta, il creditore non potrà contestare la competenza se è stata determinata sulla scorta della sua stessa dichiarazione fatta propria dal debitore opponente.
Nel caso di specie, invece, gli opponenti hanno incardinato l'opposizione dinanzi al Tribunale di Bari, in virtù dell'elezione di domicilio effettuata dal creditore in precetto, ma poi hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Bari in favore di quello di CP_5 avente appunto i collegamenti col luogo dell'esecuzione.
Quest'iniziativa, contraddittoria, si fonda in tutta evidenza su un'errata valutazione degli effetti da attribuire all'individuazione "anomala" del domicilio ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'elezione di domicilio cd. "anomala"
(siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1”(Cass. n. 30141 del 2017)
3. Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del
Tribunale di Matera, luogo di notificazione del precetto opposto, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c.
4. Sulle spese di lite si osserva, tuttavia, che la pronunzia di incompetenza non è favorevole alla parte opponente, ma è una sanzione alla sua iniziativa errata. Ne discende che le spese devono essere poste a carico degli opponenti per aver erroneamente adito un giudice incompetente, con l'aggravante poi di stimolarne la pronunzia di incompetenza (si veda per caso analogo Cass. n.
13430/2020). Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione/istruttoria e in applicazione dei minimi per la scarna attività defensionale e la decisione in rito della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Matera, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in
€4.217,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 15.10.2025
Il Giudice
LA ZA AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa LA ZA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6456/2015 promossa da
e rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_1 Parte_2 atti, dall'avv. Antonio Palazzo;
OPPONENTI contro
e per essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Campanale
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 23.04.2015, gli opponenti di cui in epigrafe hanno promosso opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro, in qualità di fideiussori omnibus del contratto di c/c n. 11/200771 acceso il 22.03.2004 dalla società Bicchierri Autotrasporti di Bicchierri
ET & C. s.a.s., per il pagamento in solido dell'importo di €56.592,34 oltre interessi e spese legali.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., nonché la nullità della notificazione del precetto, perché effettuata dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, anziché dall'U.G. del luogo in cui dev'essere eseguita la notificazione e dell'autorità giudiziaria competente. Nel merito hanno eccepito l'infondatezza della pretesa avanzata col precetto opposto, rilevando che la società debitrice è stata dichiarata fallita e parte opposta non si è insinuata al passivo;
hanno, inoltre, contestato l'usura tanto oggettiva quanto soggettiva, applicata al contratto.
2. Con comparsa depositata il 18.09.2015 si è costituita Controparte_3 [...]
contestando le eccezioni preliminari formulate dagli opponenti. Segnatamente ha Controparte_4 evidenziato la pretestuosità dell'eccezione relativa alla nullità della notifica effettuata da ufficiale giudiziario non competente, rilevando come la notifica sia stata effettuata correttamente dall' CP_5
. Analogamente, in merito all'eccezione di incompetenza territoriale, ha richiamato
[...]
l'interpretazione attribuita dalla Suprema Corte all'art. 480 comma 3 c.p.c., per cui se l'istante dichiara la residenza od elegge domicilio in un luogo in cui non vi sono beni su cui procedere ad esecuzione, il debitore può sempre proporre opposizione dinanzi al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto. Nel merito ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione su motivi che dovevano essere proposti nel procedimento di formazione del titolo giudiziale.
3. In data 6/3/2021, a seguito di cessione di credito, è intervenuta in giudizio, la
[...]
facendo proprie le conclusioni della cedente. Controparte_1
4. La causa istruita sulla scorta della sola produzione documentale delle parti, a seguito di una serie di rinvii per carico del ruolo, è stata riservata per la decisione all'udienza del 28.03.2025, con concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della notifica del precetto sollevata, incomprensibilmente, dagli opponenti, in quanto la notifica è stata effettuata dall'Ufficiale giudiziario di ritenuto, dagli stessi, competente con la formulata doglianza. CP_5 CP_5
2. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, si rammenta che l'art. 480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La suddetta norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c. (che attribuisce al giudice del luogo dell'esecuzione forzata – a sua volta individuabile alla stregua delle regole dettate dagli artt. 26 e 26-bis c.p.c. – la competenza per le cause di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., fatto salvo quanto previsto proprio dall'art. 480, comma 3, c.p.c.), rappresenta un espediente volto a consentire l'individuazione del giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto pre- esecutiva.
Pertanto, l'individuazione della competenza per territorio in sede di opposizione preventiva all'esecuzione è condizionata dalla dichiarazione del creditore intimante;
In particolare, in caso di mancata osservanza della norma (art. 480 co. 3 c.p.c.) si possono determinare due effetti:
1) in assenza di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio, il precetto resta valido, con riguardo agli effetti sostanziali dell'intimazione, consentendo, tuttavia, al debitore di proporre opposizione innanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione del precetto;
2) in presenza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio anomala, perché effettuata con riguardo a luogo in cui non può radicarsi l'esecuzione (tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 26-bis c.p.c.), ossia in modo difforme dal modello legale prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c., in quanto non vincolante, il debitore potrà (ancora una volta) proporre l'opposizione davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, ma dovrà notificare l'atto introduttivo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Ciò detto, in mancanza di contestazione del debitore sulla dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio inefficace e qualora egli faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice individuato in base alla stessa, si produrranno tutti gli effetti riconnessi alla dichiarazione e, a sua volta, il creditore non potrà contestare la competenza se è stata determinata sulla scorta della sua stessa dichiarazione fatta propria dal debitore opponente.
Nel caso di specie, invece, gli opponenti hanno incardinato l'opposizione dinanzi al Tribunale di Bari, in virtù dell'elezione di domicilio effettuata dal creditore in precetto, ma poi hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Bari in favore di quello di CP_5 avente appunto i collegamenti col luogo dell'esecuzione.
Quest'iniziativa, contraddittoria, si fonda in tutta evidenza su un'errata valutazione degli effetti da attribuire all'individuazione "anomala" del domicilio ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'elezione di domicilio cd. "anomala"
(siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1”(Cass. n. 30141 del 2017)
3. Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del
Tribunale di Matera, luogo di notificazione del precetto opposto, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c.
4. Sulle spese di lite si osserva, tuttavia, che la pronunzia di incompetenza non è favorevole alla parte opponente, ma è una sanzione alla sua iniziativa errata. Ne discende che le spese devono essere poste a carico degli opponenti per aver erroneamente adito un giudice incompetente, con l'aggravante poi di stimolarne la pronunzia di incompetenza (si veda per caso analogo Cass. n.
13430/2020). Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione/istruttoria e in applicazione dei minimi per la scarna attività defensionale e la decisione in rito della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Matera, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in
€4.217,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 15.10.2025
Il Giudice
LA ZA AT