Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1426/2018
R.G. n. 1427/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- neI procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Luigi Pirillo ed Elvira Pirillo;
Parte_1
e
, resistente contumace;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2006 per n. 51 giornate annue (dal 27.10.2006 al
31.12.2006) alle dipendenze dell'azienda agricola Sarabina soc. coop a.r.l.; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate e l'infondatezza della richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno dedotto, previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato CP_ Tribunale per la prescrizione del credito vantato dall' e, previo accertamento del rapporto lavorativo, per l'accertamento negativo dell'indebito contestato.
Benché regolarmente evocato, l' è rimasto contumace in entrambi i giudizi. CP_2
Le controversie sono state istruite mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale. Già mature per la decisione innanzi ad altro magistrato, sono state riassegnate a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot.
N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Giova chiarire, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati da parte ricorrente datati
10.6.2017 e 9.6.2017 fanno riferimento alla medesima indennità (disoccupazione agricola per
1
Ebbene, deve essere dichiarata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riferimento alla prestazione maturata nel 2006.
Premesso che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che la prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito,
l'assenza di allegazioni sulla data della corresponsione non preclude di escludere il decorso del termine decennale.
Trattandosi, infatti, di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2006, la stessa è domandata per legge entro il 31 marzo dell'anno successivo - come attestato dalla stessa documentazione in atti (la domanda è stata presentata l'1.3.2007) - e liquidata successivamente a tale data, presumibilmente nel termine di 120 giorni di cui l' dispone ai sensi dell'art. CP_1
7 della l. n. 533/1973 (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 761/2023).
Sicché la richiesta di restituzione che l' le ha inviato a mezzo missive del 9 e del 10 giugno CP_2 del 2017 ha interrotto il corso dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. sentenza n. 15991/2018).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
3. Ed ancora, in via assorbente, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
2 Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021,
n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Questo è il motivo per cui, in assenza della data di pubblicazione degli elenchi, può essere assunto, come dies a quo del termine decadenziale di legge per reagire in giudizio, il momento in cui il lavoratore, avendo chiesto il pagamento di una prestazione, si senta opporre dall' CP_2
un diniego basato sulla carenza del numero delle giornate accreditate negli appositi elenchi
(letteralmente Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1742/2018) o, analogamente, il momento in cui momento sia destinatario di una richiesta restitutoria di una prestazione già erogata (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 485/2020: “Il momento in cui
3 l'appellata ha appreso del riesame delle sue domande di prestazione e del diniego basato sulla carenza del requisito di iscrizione negli elenchi agricoli può essere assunto, secondo la proposta ermeneutica condivisa dal Collegio, come dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. 7/1970 per reagire in giudizio. Da quella data, infatti, l'interessato viene a conoscenza della perdita del requisito condizionante l'accesso alle prestazioni e, di conseguenza, dell'indebita percezione delle stesse. L'art. 22 del d.l. 7/1970 prevede, per
l'appunto, che il termine inizi a decorrere dal momento in cui il provvedimento di mancata iscrizione o di cancellazione sia stato notificato all'interessato o da quello in cui, comunque, egli "ne abbia avuto conoscenza”; analogamente Corte di appello di Catanzaro, sentenza n.
1419/2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, è pacifico tra le parti ed espressamente allegato dalla stessa ricorrente che l'interessata abbia avuto conoscenza della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli con i provvedimenti del
9.6.2017 e del 10.6.2017 con cui l' la informava del riesame della domanda di CP_1
disoccupazione agricola presentata per il 2006, del conseguente rigetto e della ripetizione della somma erogata proprio in ragione della sopravvenuta carenza dell'iscrizione.
Da quel momento è, dunque, iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo. Ebbene, in assenza di allegazioni sulla data della notifica delle missive
-limitandosi parte ricorrente a riportare le date di redazione delle stesse- pur essendo tempestivo il ricorso amministrativo presentato il 26.7.2017 (cfr. allegati ricorso), deve comunque ritenersi tardiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 19.4.2018, perché intervenuta oltre il termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso (i cui tempi di definizione vanno computati tenendo conto di giorni 90 necessari
CP_ per la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente e di ulteriori giorni 30 per l'eventuale presentazione di ricorso di secondo grado).
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alla prestazione economica di cui la ricorrente ha rivendicato la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' . CP_2
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere
4 sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) nell'anno 2006, la ricorrente non ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno.
4. Spese compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese.
Castrovillari, 28.2.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
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