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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 17.06.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 17.06.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO Parte_1
CAPOROTUNDO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA GRECO DE PASCALIS
nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA
resistenti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.07.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420229001314666000 dell'importo complessivo di € 77.729,81 emessa da e notificata il 05/07/2022 Controparte_1 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito.
- Avviso di addebito n. 32420120000730363000 asseritamente notificato il 01/06/2012 dell'importo di € 1.607,05;
- Avviso di addebito n. 32420130000598530000 asseritamente notificato il 17/04/2013 di € 888,75;
- Avviso di addebito n. 32420140000559790000 asseritamente notificato il 04/06/2014 di € 1.858,86;
- Avviso di addebito n. 32420140001528311000 asseritamente notificato il 08/10/2014 di € 1.843,35;
- Avviso di addebito n. 32420160002502244000 asseritamente notificato il 24/02/2017 di € 2.375,48. Nello specifico ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione per assenza del dettaglio dei crediti, per violazione dell'art. 42 DPR 600/73, per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi. Costituitasi in giudizio ha dedotto Controparte_1 la regolarità della notifica di atti di intimazione idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione perché infondata. Costituitisi in giudizio ha eccepito preliminarmente il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/99, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
Il ricorso deve essere parzialmente accolto. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_1 CP_2
Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46,
2 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” (cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_3 relative a crediti previdenziali, ove il motivo di
[...] impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Deve essere altresì disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato dedotta da parte ricorrente. Il primo comma dell'articolo 50 del Dpr 602/1973 attribuisce all' la facoltà di procede a espropriazione forzata Controparte_4
“quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, precisando, al successivo comma 2, che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, occorre procedere alla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito contratto con l'Erario e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà ad esecuzione forzata. Ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla
3 cartella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che eventualmente ritiene opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione. Inoltre, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Come precisato dalla Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. n. 28689 del 2018, Cass. Ordinanza n.10692 dell'11 aprile 2024). Del pari infondate devono ritenersi le avverse eccezioni relative alla violazione dell'art. 42 dpr 600/73 ed al calcolo degli interessi contenuti negli avvisi di addebito, stante la documentata regolare notifica degli stessi, con la conseguenza che le contestazioni formali e di merito andava proposte con rituale impugnazione nei termini prescritti dalla legge. Difatti, giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in
4 base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nel caso di specie, con riferimento all'intimazione di pagamento opposta parte ricorrente non ha proposto opposizione agli atti prodromici deducendone il difetto di notifica, bensì ha impugnato la successiva intimazione di pagamento, nel termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, nonché nel termine di 40 giorni per dedurre i vizi di merito. Occorre rilevare che sia che CP_2 Controparte_1 hanno prodotto prova attestante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta oggetto del presente giudizio (allegati fascicolo allegati nr. da 2 a 6 fascicolo CP_2
). Controparte_1
Ciò precisato, occorre valutare se sia maturata l'eccepita prescrizione. Come statuito da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni (vedasi, da ultimo Cass., sentenza n. 11335/2019; Cass., ordinanza n. 24106 del 27 settembre 2019). Nel caso di specie, attesa la corretta notifica di tutti gli atti prodromici oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che
[...]
ha depositato la seguente documentazione: Controparte_1
5 - Intimazione di pagamento n. 02420169002249026000 notificata in data 01.06.2016 con deposito presso la casa comunale (All. 7 e 7.1 fascicolo ) Controparte_1
- Intimazione di pagamento n. 02420179004930035000 notifica con raccomandata a/r in data 15.05.2018 (All. 8 e 8.1 fascicolo
) ; Controparte_1
- Intimazione di pagamento n. 02420189004917579000 notificata con pec in data 15.10.2018 (all. 9 fascicolo CP_1
);
[...]
- Intimazione di pagamento n. 02420229001314666000 notificata con raccomandata a/r in data 05.07.2022 (All. 10 e 10.1 fascicolo
). Controparte_1
Ebbene, dalla documentazione depositata da Controparte_1 emerge che:
- In relazione all'avviso di addebito n. 32420130000598530000 notificato il 17/04/2013, è valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 02420169002249026000 notificata il 11/06/2016 e la successiva intimazione di pagamento n. 02420179004930035000 notificata il 15/05/2018, con la conseguenza che alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione non era maturata;
- In relazione l'avviso di addebito n. 32420140000559790000 notificato il 04/06/2014, è valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02420169002249026000 notificata il 11/06/2016, l'intimazione di pagamento n. 02420179004930035000 notificata il 15/05/2018, con la conseguenza che alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione non era maturata;
- In relazione l'avviso di addebito n. 32420140001528311000 notificato il 08/10/2014, è valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02420169002249026000 notificata l'11/06/2016 e l'intimazione di pagamento n. 02420179004930035000 notificata il 15/05/2018, con la conseguenza che alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione non era maturata;
- In relazione l'avviso di addebito n. 32420160002502244000 notificato il 24/02/2017 è valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 02420189004917579000 notificata il 15/10/2018, con la conseguenza che alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione non era maturata;
- In relazione all'avviso di addebito n. 32420120000730363000 notificato in data 01/06/2012, è valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 02420169002249026000 notificata l'11/06/2016 con la conseguenza che alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione era maturata, in virtù della
6 sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020. Invero, la disciplina emergenziale prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Pertanto, pur applicando detta sospensione, il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica del predetto atto interruttivo (dall'11.6.2016) era già spirato al momento della notifica dell'intimazione opposta (intervenuta in data 5.7.2022). Del pari, infondata è l'eccezione relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, atteso che, in disparte la generica contestazione sul punto, l'intimazione di pagamento indica dettagliatamente gli importi dovuti a titolo di interessi e il riferimento all'art. 116, legge 338/2000 per il calcolo degli stessi. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve rigettato. Nulla per le spese nei confronti di attesi i motivi della CP_2 decisione. Le spese legali vengono poste a carico di secondo il CP_5 principio della soccombenza nei limiti dell'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 13.07.2022 da
, così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi indicati all'avviso di addebito n. 32420120000730363000;
- rigetta nella restante parte il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e;
CP_2
- condanna alla Controparte_6 refusione delle spese legali nei confronti di parte ricorrente liquidate in euro 886,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 17.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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