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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 18/02/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1436/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 01/08/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248771004 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante di AdE si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 28-05-2020, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 1436/2019 del 04-03-2019 con cui la CTP di Lecce aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 097 2017 0248771004 000, relativa all'anno di imposta 2016.
Con atto depositato il 29-05-2020, l'Agenzia delle Entrate di Lecce si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, con note difensive del 09-01-2026, la stessa appellante chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che già questa Corte, con sentenza n. 4243/2024 depositata il 18-12-2024, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio RGA n. 1885/2019 concernente l'avviso di liquidazione prodromico rispetto alla cartella di pagamento de qua;
e ciò, in quanto detto avviso di liquidazione era stato oggetto di definizione agevolata cd. “rottamazione quater”.
All'udienza del 06/02/2026, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerata l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, proposta dall'odierna appellante con note difensive del 09-01-2026 in considerazione del fatto che già questa
Corte, con sentenza n. 4243/2024 depositata il 18-12-2024, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio
RGA n. 1885/2019 concernente l'avviso di liquidazione prodromico rispetto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
considerato che
è pacifico tra le parti, oltre che provato dalla documentazione in atti, che “detta cartella scaturiva dall'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 16/1T/011026/000”, come afferma l'Ufficio nelle proprie controdeduzioni;
considerato che
tale avviso di liquidazione prodromico “ha costituito oggetto di definizione agevolata cd. rottamazione quater regolarmente accolta dall'Agente della Riscossione, cui ha fatto seguito il pagamento delle prime tre rate previste dal piano di rateizzazione”, come ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 4243/2024 sopra richiamata e come risulta dalla documentazione allegata alle ultime note difensive dell'appellante; visto l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92; tanto visto e considerato, la Corte ritiene che debba dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1436/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 01/08/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248771004 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante di AdE si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 28-05-2020, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 1436/2019 del 04-03-2019 con cui la CTP di Lecce aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 097 2017 0248771004 000, relativa all'anno di imposta 2016.
Con atto depositato il 29-05-2020, l'Agenzia delle Entrate di Lecce si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, con note difensive del 09-01-2026, la stessa appellante chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che già questa Corte, con sentenza n. 4243/2024 depositata il 18-12-2024, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio RGA n. 1885/2019 concernente l'avviso di liquidazione prodromico rispetto alla cartella di pagamento de qua;
e ciò, in quanto detto avviso di liquidazione era stato oggetto di definizione agevolata cd. “rottamazione quater”.
All'udienza del 06/02/2026, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerata l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, proposta dall'odierna appellante con note difensive del 09-01-2026 in considerazione del fatto che già questa
Corte, con sentenza n. 4243/2024 depositata il 18-12-2024, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio
RGA n. 1885/2019 concernente l'avviso di liquidazione prodromico rispetto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
considerato che
è pacifico tra le parti, oltre che provato dalla documentazione in atti, che “detta cartella scaturiva dall'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 16/1T/011026/000”, come afferma l'Ufficio nelle proprie controdeduzioni;
considerato che
tale avviso di liquidazione prodromico “ha costituito oggetto di definizione agevolata cd. rottamazione quater regolarmente accolta dall'Agente della Riscossione, cui ha fatto seguito il pagamento delle prime tre rate previste dal piano di rateizzazione”, come ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 4243/2024 sopra richiamata e come risulta dalla documentazione allegata alle ultime note difensive dell'appellante; visto l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92; tanto visto e considerato, la Corte ritiene che debba dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.