Art. 26. (Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della
soppressa Cassa per i periodi compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979) 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attivita' lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, e' maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.
2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979 ovvero di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.
3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo ai 30 novembre 1979.
4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25.
soppressa Cassa per i periodi compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979) 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attivita' lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, e' maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.
2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979 ovvero di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.
3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo ai 30 novembre 1979.
4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25.