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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1481/2020, avente ad oggetto: impugnazione testamento per lesione di legittima
TRA
, anche quale eredE di (avv. Patrizia Pastore, giusta procura in atti) CP_1 _2
parte attrice
E
, esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_3 Persona_1
(avv. Sergio Simpativo, giusta procura in atti) parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
31/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e impugnavano per _2 CP_1
lesione di legittima il testamento con cui (moglie del primo e Persona_2
madre della seconda) attribuiva in legato a la nuda proprietà dell'immobile Persona_1
di cui al foglio 5, particella 280 sub 8 del NCEU del Comune di San Lorenzo Maggiore, e formulavano domanda di reintegrazione della legittima stessa. Si costituiva in giudizio CP_3
p. 1/4 , esercente la potestà genitorale sul figlio , il quale chiedeva il rigetto CP_3 Persona_1
della domanda, come in atti motivato. Nel corso del giudizio decedeva ed il processo _2
veniva proseguito da , anche quale unica erede di quest'ultimo. CP_1
2. Ciò premesso, con il testamento pubblicato in data 19/9/2017 Persona_2
disponeva in favore del nipote attribuendogli la nuda proprietà
[...] Persona_1
dell'immobile sito in San Lorenzo Maggiore (BN), via Palazzese n. 18, precisamente, "l'appartamento
con annessa area scoperta esclusiva ubicata su lati Sud, Ovest e Nord, composto da un deposito al piano terra, da una stanza e disimpegno al piano primo e quattro vani utili, bagno, disimpegno e ripostiglio al secondo piano, con la proprietà esclusiva della scala interna che collega il primo ed il secondo piano, catastalmente individuato al foglio 5, particella 280 sub 8 del NCEU del Comune di San Lorenzo Maggiore"
(relazione peritale, pag. 29). Con la medesima disposizione attribuiva al marito CP_4
l'usufrutto su detto immobile.
3. Ad avviso del C.T.U., nominato in ragione della natura tecnica delle questioni di causa,
l'immobile attribuito per testamento a ha un valore venale pari ad €.113.830, Persona_1
mentre i terreni, pure caduti in sucessione (la metà del terreno catastalmente individuato al foglio
18 particella 228 e la metà del terreno catastalmente individuato al foglio 18 particella 229), hanno un valore pari ad €.
7.795. La massa ereditaria, quindi, è pari ad €.121.625. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie la disponibile è pari ad 1/3, ed ai due eredi legittimi spettano le altre due quote di 1/3 ciascuno, la quota disponibile e le quote spettanti ai due eredi sono pari ad €.40.541,67 ciascuna. Alla quota di va, poi, aggiunto il valore dell'usufrutto, che il C.T.U., tenuto _2
conto dell'età del beneficiario al momento dell'apertura della successione, ha quantificato in
€.22.766. In tal senso, "con le disposizioni testamentarie e hanno ricevuto Persona_1 _2
una quota, rispettivamente, pari a €.91.064, ovvero il valore della nuda proprietà dell'immobile, ed €.22.766, valore dell'usufrutto. Per successione, e sono eredi dei terreni di valore pari ad _2 CP_1
€.
7.795 che, quindi, seguono le attribuzioni così come stabilite dalla legge nella misura del 50%, ovvero pari ad €.3.897,50 ciascuno. Il nipote da lascito testamentario ha ricevuto la nuda proprietà dell'immobile pari ad
un valore di €.91.064, a fronte di €.40.541,67, ovvero la quota disponibile, importo massimo che poteva ricevere dalla de cuius senza ledere le quote di legittima degli attori. Per cui, con il testamento pubblicato in data 19.09.2017 c'è stata lesione della legittima nei confronti degli attori per un importo pari ad €.50.522,33
(91.064-40.541,67), somma che deve essere restituita alla massa ereditaria. Una volta restituita alla massa
ereditaria tale importo consterà di una quota spettante alla figlia e di una spettante al marito, differenti come importo in virtù del fatto che il marito sta già beneficiando dell'usufrutto riservatogli dalla moglie per
p. 2/4 testamento. In particolare, di tale somma da restituire alla massa ereditaria, al coniuge spetta _2
l'importo di €.13.878,17 ottenuto dalla differenza tra l'importo a lui spettante come legittima (€.40.541,67)
ed il valore dell'usufrutto a lui riservato dalla de cuius per testamento (€.22.766) e l'importo a lui spettante sui terreni caduti in successione (€.3.897,50). Alla figlia spetta l'importo di €.36.644,17, dato dall'importo a lei spettante come legittima (€.40.541,67) detratto della quota dei terreni caduti in successione (€.3.897,50)"
(relazione peritale, pag. 31). In conclusione, "con le disposizioni testamentarie del 19/9/2017 vi è stata
certamente una lesione di legittima nei confronti degli attori per un importo pari ad €.50.522,33. Per cui, il nipote deve restituire alla massa ereditaria tale importo che corrisponde al valore della Persona_1
lesione di legittima spettante agli eredi legittimari, ovvero il coniuge della de cuius e alla figlia _2
. Tale importo consta di una quota spettante alla figlia pari ad €.36.644,17 e di una spettante CP_1
al marito pari ad €.13.878,17, differenti come importo in virtù del fatto che il marito sta già beneficiando dell'usufrutto riservatogli dalla moglie per testamento" (relazione peritale, pag. 31).
4. Dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U. non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati.
5. Tutto quanto innanzi, premesso, in accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima del testamento di pubblicato di 19/9/2017, Persona_2 CP_3
, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio , è condannato a
[...] Persona_1
corrispondere a , anche quale erede di , la somma di €.50.522/33, oltre CP_1 _2
interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di apertura della successione e sino all'integrale soddisfo.
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
– scaglione di valore compreso tra €.26.000/01 ed €.52.000, valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- condanna , quale esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_3 [...]
, a corrispondere a , anche quale erede di Persona_1 CP_1
, a titolo di reintegrazione della quota di legittima dell'eredità di _2 [...]
, la somma di €.50.522/33, oltre interessi al tasso legale con decorrenza Persona_2
dalla data di apertura della successione e sino all'integrale soddisfo;
p. 3/4 - condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi e €.7.616, per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Patrizia Pastore, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 12 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1481/2020, avente ad oggetto: impugnazione testamento per lesione di legittima
TRA
, anche quale eredE di (avv. Patrizia Pastore, giusta procura in atti) CP_1 _2
parte attrice
E
, esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_3 Persona_1
(avv. Sergio Simpativo, giusta procura in atti) parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
31/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e impugnavano per _2 CP_1
lesione di legittima il testamento con cui (moglie del primo e Persona_2
madre della seconda) attribuiva in legato a la nuda proprietà dell'immobile Persona_1
di cui al foglio 5, particella 280 sub 8 del NCEU del Comune di San Lorenzo Maggiore, e formulavano domanda di reintegrazione della legittima stessa. Si costituiva in giudizio CP_3
p. 1/4 , esercente la potestà genitorale sul figlio , il quale chiedeva il rigetto CP_3 Persona_1
della domanda, come in atti motivato. Nel corso del giudizio decedeva ed il processo _2
veniva proseguito da , anche quale unica erede di quest'ultimo. CP_1
2. Ciò premesso, con il testamento pubblicato in data 19/9/2017 Persona_2
disponeva in favore del nipote attribuendogli la nuda proprietà
[...] Persona_1
dell'immobile sito in San Lorenzo Maggiore (BN), via Palazzese n. 18, precisamente, "l'appartamento
con annessa area scoperta esclusiva ubicata su lati Sud, Ovest e Nord, composto da un deposito al piano terra, da una stanza e disimpegno al piano primo e quattro vani utili, bagno, disimpegno e ripostiglio al secondo piano, con la proprietà esclusiva della scala interna che collega il primo ed il secondo piano, catastalmente individuato al foglio 5, particella 280 sub 8 del NCEU del Comune di San Lorenzo Maggiore"
(relazione peritale, pag. 29). Con la medesima disposizione attribuiva al marito CP_4
l'usufrutto su detto immobile.
3. Ad avviso del C.T.U., nominato in ragione della natura tecnica delle questioni di causa,
l'immobile attribuito per testamento a ha un valore venale pari ad €.113.830, Persona_1
mentre i terreni, pure caduti in sucessione (la metà del terreno catastalmente individuato al foglio
18 particella 228 e la metà del terreno catastalmente individuato al foglio 18 particella 229), hanno un valore pari ad €.
7.795. La massa ereditaria, quindi, è pari ad €.121.625. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie la disponibile è pari ad 1/3, ed ai due eredi legittimi spettano le altre due quote di 1/3 ciascuno, la quota disponibile e le quote spettanti ai due eredi sono pari ad €.40.541,67 ciascuna. Alla quota di va, poi, aggiunto il valore dell'usufrutto, che il C.T.U., tenuto _2
conto dell'età del beneficiario al momento dell'apertura della successione, ha quantificato in
€.22.766. In tal senso, "con le disposizioni testamentarie e hanno ricevuto Persona_1 _2
una quota, rispettivamente, pari a €.91.064, ovvero il valore della nuda proprietà dell'immobile, ed €.22.766, valore dell'usufrutto. Per successione, e sono eredi dei terreni di valore pari ad _2 CP_1
€.
7.795 che, quindi, seguono le attribuzioni così come stabilite dalla legge nella misura del 50%, ovvero pari ad €.3.897,50 ciascuno. Il nipote da lascito testamentario ha ricevuto la nuda proprietà dell'immobile pari ad
un valore di €.91.064, a fronte di €.40.541,67, ovvero la quota disponibile, importo massimo che poteva ricevere dalla de cuius senza ledere le quote di legittima degli attori. Per cui, con il testamento pubblicato in data 19.09.2017 c'è stata lesione della legittima nei confronti degli attori per un importo pari ad €.50.522,33
(91.064-40.541,67), somma che deve essere restituita alla massa ereditaria. Una volta restituita alla massa
ereditaria tale importo consterà di una quota spettante alla figlia e di una spettante al marito, differenti come importo in virtù del fatto che il marito sta già beneficiando dell'usufrutto riservatogli dalla moglie per
p. 2/4 testamento. In particolare, di tale somma da restituire alla massa ereditaria, al coniuge spetta _2
l'importo di €.13.878,17 ottenuto dalla differenza tra l'importo a lui spettante come legittima (€.40.541,67)
ed il valore dell'usufrutto a lui riservato dalla de cuius per testamento (€.22.766) e l'importo a lui spettante sui terreni caduti in successione (€.3.897,50). Alla figlia spetta l'importo di €.36.644,17, dato dall'importo a lei spettante come legittima (€.40.541,67) detratto della quota dei terreni caduti in successione (€.3.897,50)"
(relazione peritale, pag. 31). In conclusione, "con le disposizioni testamentarie del 19/9/2017 vi è stata
certamente una lesione di legittima nei confronti degli attori per un importo pari ad €.50.522,33. Per cui, il nipote deve restituire alla massa ereditaria tale importo che corrisponde al valore della Persona_1
lesione di legittima spettante agli eredi legittimari, ovvero il coniuge della de cuius e alla figlia _2
. Tale importo consta di una quota spettante alla figlia pari ad €.36.644,17 e di una spettante CP_1
al marito pari ad €.13.878,17, differenti come importo in virtù del fatto che il marito sta già beneficiando dell'usufrutto riservatogli dalla moglie per testamento" (relazione peritale, pag. 31).
4. Dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U. non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati.
5. Tutto quanto innanzi, premesso, in accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima del testamento di pubblicato di 19/9/2017, Persona_2 CP_3
, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio , è condannato a
[...] Persona_1
corrispondere a , anche quale erede di , la somma di €.50.522/33, oltre CP_1 _2
interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di apertura della successione e sino all'integrale soddisfo.
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
– scaglione di valore compreso tra €.26.000/01 ed €.52.000, valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- condanna , quale esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_3 [...]
, a corrispondere a , anche quale erede di Persona_1 CP_1
, a titolo di reintegrazione della quota di legittima dell'eredità di _2 [...]
, la somma di €.50.522/33, oltre interessi al tasso legale con decorrenza Persona_2
dalla data di apertura della successione e sino all'integrale soddisfo;
p. 3/4 - condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi e €.7.616, per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Patrizia Pastore, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 12 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4