Art. 13.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1949-50 nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli n. 481 e n. 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1949-50 nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli n. 481 e n. 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.