Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 14 della Convenzione e allo articolo 24 del Protocollo.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 14 della Convenzione e allo articolo 24 del Protocollo.