Sentenza 30 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 8 agosto 2024
Decreto presidenziale 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, decreto presidenziale 28/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2025 REG.PROV.PRES.
N. 03226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3226 del 2024, proposto da
ES SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zimatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi n.9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direttore Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02893/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 8 agosto 2024 n. 7063, con la quale è stato rigettato l’appello r.g. n. 3226/2024, proposto dal sig. ES SI avverso la sentenza del TAR per la Lombardia, sez. IV, n. 2893/2023;
Vista l’istanza 11 settembre 2024, con la quale l’avv. Valerio Zimatore, nella qualità di difensore del sig. ES SI, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto 3 maggio 2024 n. 105/2024), chiede la liquidazione degli onorari e delle spese, come da nota allegata;
Rilevato, in particolare, che oggetto di richiesta di liquidazione è la somma di Euro 12.543,05, di cui Euro 10.907,00 per compenso tabellare (calcolato ai valori medi) e Euro 1.636,05 pe spese generali, nella misura del 15% sul predetto compenso;
Visto l’art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto della “natura dell’impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che anche per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo, prevede la dimidiazione degli “importi spettanti al difensore”;
Considerato che l’art. 21, comma 7, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, prevede che le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso, si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, “tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso”;
Considerata la non particolare complessità del ricorso presentato al Consiglio di Stato, alla luce anche della costante giurisprudenza in materia, il che consente di utilizzare – così come peraltro effettuato dal legale richiedente - le somme di cui alla tabella allegata al decreto sub n. 22 (giudizi innanzi al Consiglio di Stato) nella classe di valore tra 26.000 e 52.000 euro;
Rilevato, tuttavia, che nella nota si espongono per il pagamento tutte le sei voci riportate nella suindicata tabella, laddove:
- nel giudizio de quo, non vi è stata una fase decisionale distinta dalla fase cautelare collegiale, data l’intervenuta applicazione dell’art. 60 c.p.a., di modo che occorre considerare solo la maggior somma prevista per la fase decisionale (euro 3.470,00) con esclusione di quella prevista per la fase cautelare collegiale (euro 1.890,00);
- non vi è stata fase cautelare monocratica, di modo che non può essere riconosciuta la richiesta somma di Euro 945,00;
Rilevato che, per effetto del predetto non riconoscimento, il totale delle somme richieste si riduce ad Euro 8.072,00;
Ritenuta, altresì, la necessità, ex art. 130 DPR n. 115/2002, di dimidiare il compenso come innanzi precisato, di modo che lo stesso è definitivamente determinato in Euro 4.036,00;
Considerato:
- che l’art. 13, co. 10, l. 31 dicembre 2012 n. 247, prevede che, oltre al compenso per la prestazione professionale e a quant’altro ivi previsto, all’avvocato è dovuta “una somma per il rimborso per le spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6”, cioè dal decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del CNF;
- che l’art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 prevede che, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, all’avvocato è dovuta “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale”;
- che tale somma deve intendersi come misura massima, pur a seguito dell’intervenuta abrogazione (con l’art. 1 D.M. 13 agosto 2022 n. 147) delle parole “di regola”, anteriormente contenute nella disposizione, posto che, diversamente opinando, la norma secondaria si porrebbe in contrasto con quella primaria che conferisce il potere regolamentare (art. 12, co. 10, l. n. 247/2012 cit.), in quanto si perverrebbe ad introdurre una misura “fissa” in luogo di una misura “massima”;
Ritenuto che da quanto innanzi considerato consegue la possibilità per il Giudice di determinare la misura delle spese forfettarie entro l’indicato importo massimo, in relazione allo svolgimento della controversia;
Ritenuto, pertanto, che il rimborso spese forfettarie nel caso de quo possa essere indicato nel 10% del compenso liquidato, anche tenuto conto della intervenuta riduzione delle fasi processuali;
Ritenuto, in conclusione, di dover determinare il compenso spettante al difensore richiedente nella somma di Euro 4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta/00), di cui Euro 4036,00 per compenso ed Euro 404,00 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA nella misura dovuta per legge;
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato liquida, in favore dell’istante avv. Valerio Zimatore, la somma di Euro 4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta/00), oltre IVA e CPA nella misura dovuta per legge.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO