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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10231 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 7 novembre 2025 innanzi al giudice OS OS, sono comparsi: per parte attrice l'avv. MUROLO GIUSEPPE e l'avv. VALERIA LABADESSA;
per parte convenuta l'avv. MAGGI PAOLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. MUROLO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. MAGGI conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, reitera la richiesta di convocazione del ctu a chiarimenti sulla base delle deduzioni svolte nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2025; in subordine, chiede termine per deposito di note conclusive.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS OS
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2366/2021 promossa da:
c.f.: elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Murolo
c.f.: , e avv. Valeria Labadessa, c.f.: dai quali è C.F._2 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario ex art. 105 cpc;
-ATTRICE
E
c.f.: in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Riviera Di Chiaia n.66, presso lo studio dell'avv. MAGGI PAOLO,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e quali esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla IA , hanno convenuto in giudizio , in persona Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni patite dalla minore in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi il 17.05.2020, alle ore 22.30-22.40 circa, allorquando, trasportata sul ciclomotore Peugeot tg. X7XN9K, di proprietà di , condotto da CP_2
quest'ultimo, dopo aver percorso la Via Salvator Rosa nel senso ascendente Parte_4
con direzione Piazza Mazzini ed aver quasi ultimato la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Francesco Saverio Correra, veniva urtato sul lato posteriore destro dalla parte anteriore destra di un autoveicolo, rimasto non identificato, proveniente dal senso opposto di marcia in direzione Museo, per cui cadeva al suolo unitamente alla trasportata che veniva condotta dai presenti prima presso il Pronto soccorso del presidio ospedaliero “Santobono” di
Napoli, con diagnosi di: “ferita III distale gamba dx”, e successivamente, presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cardarelli” di Napoli, con diagnosi di: “ferita da avulsione della testa del perone dx con ferita flc di gamba”.
Costituitasi in giudizio , in persona del legale rapp.te p.t., contestata la Controparte_1 fondatezza della domanda sia riguardo all'incolpevole mancata identificazione del veicolo rimasto sconosciuto, che riguardo alla dinamica del sinistro così come descritta in citazione, nonchè la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendone il rigetto.
Divenuta maggiorenne, , con intervento volontario, si è costituita in giudizio Parte_1 riportandosi a tutto quanto già dedotto negli atti e verbali di causa nel suo interesse.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica medica di ufficio sulla persona di . Parte_1
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969) con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni pagina 3 di 7 cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <<
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> > (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che << nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il pagina 4 di 7 danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Ebbene, nel caso di specie, può dirsi provata la verificazione del sinistro e, cioè la caduta di dal ciclomotore Peugeot tg. X7XN9K, condotto, nell'occasione, da Parte_1 Parte_4
atteso che nel verbale RIS n. 40.2019 redatto dalla Polizia Municipale di Napoli,
[...]
intervenuta nell'imminenza del fatto, si dà atto del coinvolgimento di quest'ultima in un sinistro stradale nelle dedotte circostanze di luogo e di tempo ma non vi è prova che lo stesso sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
Infatti, sul punto, nulla hanno dedotto gli agenti della Polizia Municipale atteso che il loro intervento sul luogo del sinistro è stato solo postumo allo stesso ed all'esito del quale hanno concluso che “sul luogo del sinistro non si riscontrava la presenza dei presunti veicoli coinvolti né dei conducenti, ma solo una macchia di olio sulla carreggiata al margine del marciapiede oltre alle macchie di sangue come allegate in foto”, coerentemente da quanto dedotto da
[...]
, un astante che aveva richiesto l'intervento delle autorità alle quali aveva dichiarato Per_1
di aver visto solo un motorino a terra con delle persone intorno che si sono dileguate non appena si era accostato nell'intento di prestare soccorso.
In assenza di accertamento da parte delle autorità, l'unica prova offerta in ordine alla riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente di un veicolo ignoto è affidata ai testi escussi nell'interesse della parte attrice, tuttavia, deve concludersi per la loro pagina 5 di 7 inattendibilità sussistendo seri dubbi sulla presenza degli stessi sul luogo del sinistro atteso che non sono stati indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Inoltre, non si ritiene provato il nesso di causalità giuridica tra il fatto e le lesioni patite atteso che non si spiega come pur essendo caduta, unitamente al motorino, sul lato Parte_1 sinistro, come dichiarato dalla stessa, dalla conducente del ciclomotore e dai testi escussi abbia patito lesioni alla gamba destra.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, in favore di quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra 52.000,00 euro e 260.000 euro , in ordine a tutte e quattro le fasi (riducendo della metà l'importo previsto per la fase decisionale non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico pagina 6 di 7 esclusivo , con il conseguente diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_1
dall'attrice le somme già versate o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 4.191,95 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 07/11/2025
Il giudice
OS OS
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 7 novembre 2025 innanzi al giudice OS OS, sono comparsi: per parte attrice l'avv. MUROLO GIUSEPPE e l'avv. VALERIA LABADESSA;
per parte convenuta l'avv. MAGGI PAOLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. MUROLO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. MAGGI conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, reitera la richiesta di convocazione del ctu a chiarimenti sulla base delle deduzioni svolte nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2025; in subordine, chiede termine per deposito di note conclusive.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS OS
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2366/2021 promossa da:
c.f.: elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Murolo
c.f.: , e avv. Valeria Labadessa, c.f.: dai quali è C.F._2 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario ex art. 105 cpc;
-ATTRICE
E
c.f.: in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Riviera Di Chiaia n.66, presso lo studio dell'avv. MAGGI PAOLO,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e quali esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla IA , hanno convenuto in giudizio , in persona Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni patite dalla minore in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi il 17.05.2020, alle ore 22.30-22.40 circa, allorquando, trasportata sul ciclomotore Peugeot tg. X7XN9K, di proprietà di , condotto da CP_2
quest'ultimo, dopo aver percorso la Via Salvator Rosa nel senso ascendente Parte_4
con direzione Piazza Mazzini ed aver quasi ultimato la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Francesco Saverio Correra, veniva urtato sul lato posteriore destro dalla parte anteriore destra di un autoveicolo, rimasto non identificato, proveniente dal senso opposto di marcia in direzione Museo, per cui cadeva al suolo unitamente alla trasportata che veniva condotta dai presenti prima presso il Pronto soccorso del presidio ospedaliero “Santobono” di
Napoli, con diagnosi di: “ferita III distale gamba dx”, e successivamente, presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cardarelli” di Napoli, con diagnosi di: “ferita da avulsione della testa del perone dx con ferita flc di gamba”.
Costituitasi in giudizio , in persona del legale rapp.te p.t., contestata la Controparte_1 fondatezza della domanda sia riguardo all'incolpevole mancata identificazione del veicolo rimasto sconosciuto, che riguardo alla dinamica del sinistro così come descritta in citazione, nonchè la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendone il rigetto.
Divenuta maggiorenne, , con intervento volontario, si è costituita in giudizio Parte_1 riportandosi a tutto quanto già dedotto negli atti e verbali di causa nel suo interesse.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica medica di ufficio sulla persona di . Parte_1
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969) con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni pagina 3 di 7 cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <<
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> > (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che << nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il pagina 4 di 7 danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Ebbene, nel caso di specie, può dirsi provata la verificazione del sinistro e, cioè la caduta di dal ciclomotore Peugeot tg. X7XN9K, condotto, nell'occasione, da Parte_1 Parte_4
atteso che nel verbale RIS n. 40.2019 redatto dalla Polizia Municipale di Napoli,
[...]
intervenuta nell'imminenza del fatto, si dà atto del coinvolgimento di quest'ultima in un sinistro stradale nelle dedotte circostanze di luogo e di tempo ma non vi è prova che lo stesso sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
Infatti, sul punto, nulla hanno dedotto gli agenti della Polizia Municipale atteso che il loro intervento sul luogo del sinistro è stato solo postumo allo stesso ed all'esito del quale hanno concluso che “sul luogo del sinistro non si riscontrava la presenza dei presunti veicoli coinvolti né dei conducenti, ma solo una macchia di olio sulla carreggiata al margine del marciapiede oltre alle macchie di sangue come allegate in foto”, coerentemente da quanto dedotto da
[...]
, un astante che aveva richiesto l'intervento delle autorità alle quali aveva dichiarato Per_1
di aver visto solo un motorino a terra con delle persone intorno che si sono dileguate non appena si era accostato nell'intento di prestare soccorso.
In assenza di accertamento da parte delle autorità, l'unica prova offerta in ordine alla riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente di un veicolo ignoto è affidata ai testi escussi nell'interesse della parte attrice, tuttavia, deve concludersi per la loro pagina 5 di 7 inattendibilità sussistendo seri dubbi sulla presenza degli stessi sul luogo del sinistro atteso che non sono stati indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Inoltre, non si ritiene provato il nesso di causalità giuridica tra il fatto e le lesioni patite atteso che non si spiega come pur essendo caduta, unitamente al motorino, sul lato Parte_1 sinistro, come dichiarato dalla stessa, dalla conducente del ciclomotore e dai testi escussi abbia patito lesioni alla gamba destra.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, in favore di quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra 52.000,00 euro e 260.000 euro , in ordine a tutte e quattro le fasi (riducendo della metà l'importo previsto per la fase decisionale non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico pagina 6 di 7 esclusivo , con il conseguente diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_1
dall'attrice le somme già versate o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 4.191,95 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 07/11/2025
Il giudice
OS OS
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