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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3550/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 settembre 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, tutti elettivamente domiciliati in
[...] Parte_9 Parte_10
Milano, via Orti, 2 presso lo studio dell'Avv. Prof. Franco Scarpelli, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Cosimo Damiano Cisternino per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza A. Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Prof. Marco Marazza e all'Avv. Domenico De Feo, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuta OGGETTO: assorbimento del superminimo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei Controparte_1 ricorrenti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi
1 illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
3) condannarsi alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei Controparte_1 superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
4) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate.
5) con vittoria delle spese di lite, da riconoscersi direttamente in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari, oltre spese generali, cpa e iva, C.U. pari ad € 259,00, e l'aumento del 30% per ogni soggetto assistito oltre al primo ex art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014 e del 30% per il collegamento ipertestuale ex art. 4, punto 1 bis, D.M. n. 55/2014.
PER LA CONVENUTA Controparte_1
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 settembre 2025,
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
ricorrevano al Tribunale di Milano, in Parte_9 Parte_10 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti dipendenti di Controparte_1
(denominata anche , presso le sedi di Trento, Verona, Udine, Padova, CP_2
Treviso, Venezia. Ad essi era stato sempre riconosciuto un superminimo di diverso importo, mai assoggettato ad alcun assorbimento. Tale condotta era stata adottata da verso tutti i propri Controparte_1 dipendenti, come confermato da molti precedenti giurisdizionali. Solo a febbraio 2018 e a luglio 2018, in corrispondenza dei due aumenti dei minimi tabellari e del riconoscimento dell'elemento retributivo separato (ERS), previsti dall'Accordo di programma del 23 novembre 2017, il superminimo aveva subito una decurtazione corrispondente a dette voci. Poiché alcun altro assorbimento si era mai registrato in corrispondenza degli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dai CCNL e dagli accordi antecedenti e
2 successivi a quello del 2017, ritenuta l'instaurazione di un uso aziendale o, in subordine, considerata la reiterata condotta di come Controparte_1 concludente nel senso dell'implicita rinuncia a far valere l'assorbibilità degli aumenti contrattuali, i ricorrenti instavano per far dichiarare gli assorbimenti operati in relazione agli incrementi di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 come illegittimi, con diritto dei lavoratori al ripristino del superminimo nella misura dovuta in assenza delle decurtazioni subite ed al pagamento delle somme sino ad oggi indebitamente assorbite. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La società riferiva innanzitutto che i precedenti giurisprudenziali largamente citati nel ricorso erano tutti sub iudice e non erano caratterizzati dalla totale univocità. Eccepiva poi l'inammissibilità delle domande per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio. Gravava esclusivamente sui lavoratori l'onere di provare in modo puntuale e rigoroso la sussistenza delle circostanze idonee ad attestare la volontà delle parti di sancire la non assorbibilità del superminimo, anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. In particolare, eccepiva che, per escludere Controparte_1
l'assorbimento di un superminimo qualificato ab origine come assorbibile fosse necessario un accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento. Nel caso di specie, tale accordo non era stato provato dai ricorrenti. Il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o di non disporre) l'assorbimento della preesistente erogazione doveva in ogni caso essere verificato con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale ed al contesto socioeconomico aziendale. La pregressa condotta datoriale (posta alla base del ritenuto uso aziendale) non poteva integrare un comportamento concludente né comportare, a carico dell'azienda, l'assunzione di un'obbligazione perpetua ed irrevocabile, dovendo essere necessariamente valutata in senso relativo, ovvero facendo riferimento al complesso di norme, anche collettive, tempo per tempo vigenti. Nel merito, riteneva che i ricorrenti non avessero subìto Controparte_1 alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci che componevano la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituiva il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
All'udienza dell'8 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
è fondato e va accolto. Parte_8 Parte_9 Parte_10
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie citate da indicate in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, Controparte_1
n. 434, 11 dicembre 2023 nn. 1133 e 1136, le quali hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc. conv.). Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. Saioni;
sent. n. 2330 del 13 ottobre 2022, est. ; sent. 12 maggio 2023 del medesimo attuale giudice Per_1 estensore). Tale indirizzo ha trovato poi ulteriore conforto nelle pronunzie del giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato CP_1
(App. Milano, 11 dicembre 2023, n. 1136). Questi precedenti hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione dei rinnovi contrattuali pregressi, né degli aumenti tabellari o a seguito del passaggio a un livello di inquadramento superiore. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Parte l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 4, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25, 29, 32 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, ove muniti dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda (in quel caso) insinuare al
4 passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (fra le altre sentenze conformi: Cass.17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017). Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il
5 mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass., 13 gennaio 2025, n. 805). E' pacifico che la convenuta negli anni dedotti in causa, Controparte_1 ossia dal 1998 fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia mai disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, pur a seguito di una valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi e consentire il cumulo con gli aumenti sopravvenuti (così in memoria, p. 16). Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato formalmente come “assorbibile”, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria a quella precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (memoria, § 46), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, il codice civile prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici relativi al contratto, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto negoziale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società datrice in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del
6 datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificato quel fascio di precetti derivanti dalla condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la datrice decida sic et simpliciter di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti. Al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di ciò non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la sola introduzione dell'ERS (v. § successivo), circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
5. Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è Pt_11 stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio 2018 la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Parte somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo,
7 oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_11 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di consistente nell'avere Controparte_1 assorbito il superminimo individuale da febbraio 2018. Va quindi sancito il diritto dei lavoratori alla ricostituzione da parte di
[...] del superminimo individuale, con l'obbligo di ripristino degli CP_1 importi illegittimamente assorbiti e il pagamento delle differenze retributive maturate da febbraio 2018 sino al ripristino della voce, pari alla differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello dovuto. Va anche dichiarato il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive derivanti dall'incidenza del superminimo sulle altre voci della retribuzione diretta ed indiretta (tredicesima, ferie, permessi straordinario) corrisposte loro fino ad oggi e sul trattamento di fine rapporto maturato. I ricorrenti hanno chiesto la sola condanna generica delle convenute, si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
8 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti a decorrere da febbraio Controparte_1
e luglio 2018; 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, alla
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
3) condanna alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei Controparte_1 superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
4) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione in Controparte_1 solido delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Franco Scarpelli, Cosimo Damiano Cisternino, antistatari, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso l'8 settembre 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 settembre 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, tutti elettivamente domiciliati in
[...] Parte_9 Parte_10
Milano, via Orti, 2 presso lo studio dell'Avv. Prof. Franco Scarpelli, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Cosimo Damiano Cisternino per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza A. Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Prof. Marco Marazza e all'Avv. Domenico De Feo, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuta OGGETTO: assorbimento del superminimo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei Controparte_1 ricorrenti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi
1 illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
3) condannarsi alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei Controparte_1 superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
4) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate.
5) con vittoria delle spese di lite, da riconoscersi direttamente in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari, oltre spese generali, cpa e iva, C.U. pari ad € 259,00, e l'aumento del 30% per ogni soggetto assistito oltre al primo ex art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014 e del 30% per il collegamento ipertestuale ex art. 4, punto 1 bis, D.M. n. 55/2014.
PER LA CONVENUTA Controparte_1
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 settembre 2025,
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
ricorrevano al Tribunale di Milano, in Parte_9 Parte_10 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti dipendenti di Controparte_1
(denominata anche , presso le sedi di Trento, Verona, Udine, Padova, CP_2
Treviso, Venezia. Ad essi era stato sempre riconosciuto un superminimo di diverso importo, mai assoggettato ad alcun assorbimento. Tale condotta era stata adottata da verso tutti i propri Controparte_1 dipendenti, come confermato da molti precedenti giurisdizionali. Solo a febbraio 2018 e a luglio 2018, in corrispondenza dei due aumenti dei minimi tabellari e del riconoscimento dell'elemento retributivo separato (ERS), previsti dall'Accordo di programma del 23 novembre 2017, il superminimo aveva subito una decurtazione corrispondente a dette voci. Poiché alcun altro assorbimento si era mai registrato in corrispondenza degli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dai CCNL e dagli accordi antecedenti e
2 successivi a quello del 2017, ritenuta l'instaurazione di un uso aziendale o, in subordine, considerata la reiterata condotta di come Controparte_1 concludente nel senso dell'implicita rinuncia a far valere l'assorbibilità degli aumenti contrattuali, i ricorrenti instavano per far dichiarare gli assorbimenti operati in relazione agli incrementi di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 come illegittimi, con diritto dei lavoratori al ripristino del superminimo nella misura dovuta in assenza delle decurtazioni subite ed al pagamento delle somme sino ad oggi indebitamente assorbite. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La società riferiva innanzitutto che i precedenti giurisprudenziali largamente citati nel ricorso erano tutti sub iudice e non erano caratterizzati dalla totale univocità. Eccepiva poi l'inammissibilità delle domande per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio. Gravava esclusivamente sui lavoratori l'onere di provare in modo puntuale e rigoroso la sussistenza delle circostanze idonee ad attestare la volontà delle parti di sancire la non assorbibilità del superminimo, anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. In particolare, eccepiva che, per escludere Controparte_1
l'assorbimento di un superminimo qualificato ab origine come assorbibile fosse necessario un accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento. Nel caso di specie, tale accordo non era stato provato dai ricorrenti. Il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o di non disporre) l'assorbimento della preesistente erogazione doveva in ogni caso essere verificato con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale ed al contesto socioeconomico aziendale. La pregressa condotta datoriale (posta alla base del ritenuto uso aziendale) non poteva integrare un comportamento concludente né comportare, a carico dell'azienda, l'assunzione di un'obbligazione perpetua ed irrevocabile, dovendo essere necessariamente valutata in senso relativo, ovvero facendo riferimento al complesso di norme, anche collettive, tempo per tempo vigenti. Nel merito, riteneva che i ricorrenti non avessero subìto Controparte_1 alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci che componevano la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituiva il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
All'udienza dell'8 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
è fondato e va accolto. Parte_8 Parte_9 Parte_10
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie citate da indicate in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, Controparte_1
n. 434, 11 dicembre 2023 nn. 1133 e 1136, le quali hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc. conv.). Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. Saioni;
sent. n. 2330 del 13 ottobre 2022, est. ; sent. 12 maggio 2023 del medesimo attuale giudice Per_1 estensore). Tale indirizzo ha trovato poi ulteriore conforto nelle pronunzie del giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato CP_1
(App. Milano, 11 dicembre 2023, n. 1136). Questi precedenti hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione dei rinnovi contrattuali pregressi, né degli aumenti tabellari o a seguito del passaggio a un livello di inquadramento superiore. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Parte l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 4, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25, 29, 32 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, ove muniti dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda (in quel caso) insinuare al
4 passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (fra le altre sentenze conformi: Cass.17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017). Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il
5 mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass., 13 gennaio 2025, n. 805). E' pacifico che la convenuta negli anni dedotti in causa, Controparte_1 ossia dal 1998 fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia mai disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, pur a seguito di una valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi e consentire il cumulo con gli aumenti sopravvenuti (così in memoria, p. 16). Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato formalmente come “assorbibile”, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria a quella precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (memoria, § 46), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, il codice civile prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici relativi al contratto, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto negoziale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società datrice in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del
6 datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificato quel fascio di precetti derivanti dalla condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la datrice decida sic et simpliciter di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti. Al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di ciò non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la sola introduzione dell'ERS (v. § successivo), circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
5. Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è Pt_11 stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio 2018 la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Parte somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo,
7 oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_11 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di consistente nell'avere Controparte_1 assorbito il superminimo individuale da febbraio 2018. Va quindi sancito il diritto dei lavoratori alla ricostituzione da parte di
[...] del superminimo individuale, con l'obbligo di ripristino degli CP_1 importi illegittimamente assorbiti e il pagamento delle differenze retributive maturate da febbraio 2018 sino al ripristino della voce, pari alla differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello dovuto. Va anche dichiarato il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive derivanti dall'incidenza del superminimo sulle altre voci della retribuzione diretta ed indiretta (tredicesima, ferie, permessi straordinario) corrisposte loro fino ad oggi e sul trattamento di fine rapporto maturato. I ricorrenti hanno chiesto la sola condanna generica delle convenute, si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
8 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti a decorrere da febbraio Controparte_1
e luglio 2018; 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, alla
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
3) condanna alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei Controparte_1 superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
4) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione in Controparte_1 solido delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Franco Scarpelli, Cosimo Damiano Cisternino, antistatari, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso l'8 settembre 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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