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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4071 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30.01.1987,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gian Luigi Polato
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
che il Tribunale voglia omologare la presente separazione dei coniugi Parte_2
e alle seguenti concordate
[...] Parte_1
CONCLUSIONI
• assegnarsi la casa coniugale, condotta in locazione in LA
EN (Vi) via Vittorio Alfieri 22, con i beni mobili che attualmente l'arredano, alla sig.ra Parte_2
• affidarsi, secondo le modalità dell'affido condiviso, ad Persona_1
entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre Pt_2
nella cui abitazione così assegnata di LA EN (VI) Via
[...]
Vittorio Alfieri 22 continuerà stabilmente a vivere mantenendo la propria residenza con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé secondo il seguente programma
• nella settimana in cui osserva il turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00
dal sabato mattina alle ore 8,30 alle ore 18.00 orario di fine lavoro della madre con accompagnamento a scuola ogni mattina dal lunedì al venerdì alle ore
8.15 ed ancora con accompagnamento al termine dell'orario scolastico da parte della madre del sig. ig.ra Pt_1 Controparte_1
• nella settimana in cui osserva il turno dalle ore 6,00 alle 14,00
2 dal lunedì al giovedì di ogni pomeriggio dalle ore 16,15 (uscita da scuola) alle ore 20,00 con accompagnamento presso l'abitazione della madre. Il fine settimana dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola ore 16.15 fino al lunedì
mattina con accompagnamento a scuola lunedì mattina ore 8.15
• i coniugi si riservano di determinare, in ogni caso concordemente,
ulteriori giorni ed orari di visita
• sette giorni durante le vacanze natalizie comprendendo un anno il
Natale ed uno il Capodanno (e più precisamente dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio)
• Pasqua e Lunedì dell' ad anni alterni CP_2
• quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive previo accordo con la madre, relativo al periodo individuato, entro il 30 maggio di ogni anno
• disporsi quale contributo al mantenimento a carico del sig. Parte_1
a favore della figlia l'importo mensile di € 280,00
[...] Persona_1
(duecentottanta/00) somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT
oltre al 50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie quali: scolastiche,
medico-sportive, ricreative in conformità a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza
• assegno unico in favore della sig.ra Parte_2
• assenso di passaporto e/o altro documento valido per espatrio anche per intestazione della minore Persona_1
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Torri di OL (VI) in data 09.07.2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in LA EN (VI) in via Vittorio Alfieri 22 in favore di Pt_2
quale genitore convivente con la figlia minore;
[...]
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
, uniti in matrimonio in Torri di OL (VI) in data 09.07.2016 con
[...]
atto trascritto al n. 9, parte II, serie A, Anno 2016, Ufficio 1 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Torri di OL (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli
5 ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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