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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Invalidità delle delibere condominiali per erroneità delle tabelle millesimaliAccesso limitatoAntonio Scarpa · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2809/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2809/19 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ri Christian Ianni e Silvia De Santis, Parte_1 domiciliata come in atti,
ATTRICE
CONTRO
con sede in L'Aquila, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. ed amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. Rosa, domiciliato come in atti,
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
E , rapp.ti e difesi dall'avv. U. Lopardi, dom.ti come in CP_2 CP_3 atti,
INTERVENUTI VOLONTARI
OGGETTO: DELIBERA CONDOMINIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per far accertare l'illegittimità della delibera assembleare del 16/05/2019; ha CP_1 impugnato inoltre e per gli stessi effetti le tabelle millesimali per la mancata corrispondenza delle stesse agli effettivi titoli di proprietà ed ha ancora contestato la legittimità del Regolamento di Condominio.
Il convenuto e gli intervenuti volontari signori e hanno eccepito CP_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda attorea, gli intervenuti hanno chiesto l'accertamento del diritto di proprietà del fondo contestato, per intervenuta usucapione in capo a loro.
L'istruttoria ha visto prova documentale e prova orale.
Conclusa l'istruttoria la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione pregiudiziale relativa all'improcedibilità del giudizio per mancata mediazione è infondata essendo stato disposta l'integrazione della procedura, come da verbale in atti.
Nel merito le domande attoree risultano infondate.
Il presente giudizio è diretto all'impugnazione della delibera dell'assemblea di condominio del 16.05.19 che ha approvato i bilanci consuntivo e preventivo ed i riparti;
a tale scopo l'attrice ha contestato l'errata attribuzione dei millesimi anche ai signori per illegittimità delle tabelle CP_2 millesimali;
allo stesso fine ha contestato il regolamento condominiale.
Le tabelle millesimali di un condominio sono gli atti presupposti delle decisioni dello stesso e dunque, nel caso di specie, sono state il presupposto della ripartizione delle spese nei bilanci annuali;
la delibera oggi impugnata ha raggiunto il suo scopo in ragione delle tabelle millesimali mai opposte;
giurisprudenza di legittimità fra cui in tal senso una delle pronunce - Cass. Sez. 2, 18/08/2005, n. 16982 - sottolinea la necessità di impugnare giudizialmente le tabelle chiedendo al giudice la loro modifica, non certo di impugnare la delibera che si basa sulle stesse. Del resto giurisprudenza di legittimità fra cui la pronuncia n. 20071/17 correttamente citata dal , CP_1 chiarisce la distinzione importante fra l'azione diretta alla contestazione delle tabelle e quelle diretta alla contestazione della delibera. Chiarisce in particolare che le tabelle non attribuiscono certo il titolo di proprietà ma sulla base di esso, valutano gli elementi che consentono il riparto fra tutti i condomini. Espressamente: “la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni possono essere riscontrate dal giudice sulla base di dette tabelle, finché non siano state modificate, senza essere tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come (eventualmente) difformi dalle tabelle;
”
Nel caso che ci occupa le tabelle che l'attrice ha inteso contestare in giudizio, erano vigenti al momento della redazione dei bilanci e della delibera assembleare che li ha approvati. Allegate alle tabelle stesse risultano le planimetrie dei singoli proprietarii.
Come le tabelle, allo stesso modo il regolamento di condominio era stato approvato dagli stessi condomini ed era in vigore al momento della assemblea condominiale di cui l'attrice ha impugnato il verbale. Prima del presente giudizio né le tabelle millesimali né il regolamento condominiale erano stati impugnati in nessuna sede, né modificati e/o corretti dall'assemblea dei proprietarii.
Pertanto risultano inammissibili le contestazioni sulle tabelle, sulle planimetrie allegate al Regolamento di condominio, su quest'ultimo e sull' attribuzione dei millesimi delle proprietà. E' inammissibile, pertanto, la contestazione degli esiti della delibera del 06.05.2019 assunta sulla base di tabelle e regolamento legittimi e legittimati dai condomini stessi, che sono il presupposto della decisione scaturita dalla assemblea.
Ancora, per contestare la legittimità e correttezza delle tabelle millesimale, l'attrice ha dedotto e contestato il titolo di proprietà degli intervenuti per aver essi acquistato a non domino. Parte_2
Anche questa contestazione è successiva all'assunzione della delibera e peraltro risulta in atti il titolo di proprietà di a mezzo di atto pubblico per Notaio del 23/06/1984 rep. 37553 CP_2 Per_1
e racc. 9169 regolarmente registrato al n. 2571 del 4/7/1984. Non risulta in atti né è stato dedotto dalle parti che l'atto di acquisto della proprietà sia stato impugnato da qualsivoglia soggetto, anche diverso dalle odierne parti e pertanto lo stesso è titolo valido ed efficace.
Risulta per tabulas il Regolamento del convenuto, registrato dal Notaio in CP_1 Persona_2 data 26/03/1984 al n. 1179; in esso si evince che i proprietari del terreno contraddistinto al n. 835 sono comproprietari delle aree condominiali, unitamente ai proprietari degli appartamenti delle palazzine A, B, C, e D.
Risulta ancora che il regolamento, all'allegato B, tabella A, attribuisce agli stessi proprietari della particella n. 835 una quota di 21 millesimi di proprietà condominiale. La decisione assunta ed oggi impugnata dunque è stata assunta in conformità alle tabelle ed al regolamento condominiale vigenti al momento della delibera.
Non è stato dedotto e tantomeno provato dall'attrice che il regolamento o le tabelle millesimali siano state modificate e questo sarebbe dovuto avvenire in sede di assemblea condominiale con le maggioranze previste per legge.
L'eccezione, così come la connessa domanda risultano inammissibili oltre che improcedibili per aver omesso l'attrice di instaurare il giudizio nei confronti di ogni proprietario come legittimato passivo in quanto la revisione dei millesimi influisce sul diritto del singolo a cui deve essere rivolto il contradittorio personalmente e non per il tramite dell'amministratore di condominio che fa da legale rapp.te dei singoli solo nelle questioni ed azioni che attengano alle parti comuni.
All'inammissibilità della domanda relativa alle tabelle millesimali ed al regolamento di condominio, segue l'inammissibilità della domanda di usucapione avanzata dagli intervenuti per quanto sopra detto atteso che il titolo di proprietà non può essere messo in discussione in questa sede.
Le domande degli intervenuti volontari, dirette alla dichiarazione di usucapione e di diritto di servitù di passaggio sono incompatibili col presente giudizio pertanto inammissibili.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico onorario avv. Annarita Giuliani, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda attorea confermando la delibera assembleare impugnata del 16.05.2019.
Dichiara improcedibili le domande di modifica delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio.
Dichiara improcedibili le domande degli intervenuti volontari, dirette al riconoscimento di usucapione e del diritto di servitù.
Liquida le spese di lite in € 5.077,00; condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto per l'intero; condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite liquidate come sopra, nei limiti di ½ a favore dell'avv. U. Lopardi dichiaratosi antistatario;
compensa il restante ½ fra l'attrice e gli intervenuti, in ragione della parziale soccombenza di questi ultimi.
Così deciso in L'Aquila il 29.09.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2809/19 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ri Christian Ianni e Silvia De Santis, Parte_1 domiciliata come in atti,
ATTRICE
CONTRO
con sede in L'Aquila, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. ed amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. Rosa, domiciliato come in atti,
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
E , rapp.ti e difesi dall'avv. U. Lopardi, dom.ti come in CP_2 CP_3 atti,
INTERVENUTI VOLONTARI
OGGETTO: DELIBERA CONDOMINIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per far accertare l'illegittimità della delibera assembleare del 16/05/2019; ha CP_1 impugnato inoltre e per gli stessi effetti le tabelle millesimali per la mancata corrispondenza delle stesse agli effettivi titoli di proprietà ed ha ancora contestato la legittimità del Regolamento di Condominio.
Il convenuto e gli intervenuti volontari signori e hanno eccepito CP_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda attorea, gli intervenuti hanno chiesto l'accertamento del diritto di proprietà del fondo contestato, per intervenuta usucapione in capo a loro.
L'istruttoria ha visto prova documentale e prova orale.
Conclusa l'istruttoria la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione pregiudiziale relativa all'improcedibilità del giudizio per mancata mediazione è infondata essendo stato disposta l'integrazione della procedura, come da verbale in atti.
Nel merito le domande attoree risultano infondate.
Il presente giudizio è diretto all'impugnazione della delibera dell'assemblea di condominio del 16.05.19 che ha approvato i bilanci consuntivo e preventivo ed i riparti;
a tale scopo l'attrice ha contestato l'errata attribuzione dei millesimi anche ai signori per illegittimità delle tabelle CP_2 millesimali;
allo stesso fine ha contestato il regolamento condominiale.
Le tabelle millesimali di un condominio sono gli atti presupposti delle decisioni dello stesso e dunque, nel caso di specie, sono state il presupposto della ripartizione delle spese nei bilanci annuali;
la delibera oggi impugnata ha raggiunto il suo scopo in ragione delle tabelle millesimali mai opposte;
giurisprudenza di legittimità fra cui in tal senso una delle pronunce - Cass. Sez. 2, 18/08/2005, n. 16982 - sottolinea la necessità di impugnare giudizialmente le tabelle chiedendo al giudice la loro modifica, non certo di impugnare la delibera che si basa sulle stesse. Del resto giurisprudenza di legittimità fra cui la pronuncia n. 20071/17 correttamente citata dal , CP_1 chiarisce la distinzione importante fra l'azione diretta alla contestazione delle tabelle e quelle diretta alla contestazione della delibera. Chiarisce in particolare che le tabelle non attribuiscono certo il titolo di proprietà ma sulla base di esso, valutano gli elementi che consentono il riparto fra tutti i condomini. Espressamente: “la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni possono essere riscontrate dal giudice sulla base di dette tabelle, finché non siano state modificate, senza essere tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come (eventualmente) difformi dalle tabelle;
”
Nel caso che ci occupa le tabelle che l'attrice ha inteso contestare in giudizio, erano vigenti al momento della redazione dei bilanci e della delibera assembleare che li ha approvati. Allegate alle tabelle stesse risultano le planimetrie dei singoli proprietarii.
Come le tabelle, allo stesso modo il regolamento di condominio era stato approvato dagli stessi condomini ed era in vigore al momento della assemblea condominiale di cui l'attrice ha impugnato il verbale. Prima del presente giudizio né le tabelle millesimali né il regolamento condominiale erano stati impugnati in nessuna sede, né modificati e/o corretti dall'assemblea dei proprietarii.
Pertanto risultano inammissibili le contestazioni sulle tabelle, sulle planimetrie allegate al Regolamento di condominio, su quest'ultimo e sull' attribuzione dei millesimi delle proprietà. E' inammissibile, pertanto, la contestazione degli esiti della delibera del 06.05.2019 assunta sulla base di tabelle e regolamento legittimi e legittimati dai condomini stessi, che sono il presupposto della decisione scaturita dalla assemblea.
Ancora, per contestare la legittimità e correttezza delle tabelle millesimale, l'attrice ha dedotto e contestato il titolo di proprietà degli intervenuti per aver essi acquistato a non domino. Parte_2
Anche questa contestazione è successiva all'assunzione della delibera e peraltro risulta in atti il titolo di proprietà di a mezzo di atto pubblico per Notaio del 23/06/1984 rep. 37553 CP_2 Per_1
e racc. 9169 regolarmente registrato al n. 2571 del 4/7/1984. Non risulta in atti né è stato dedotto dalle parti che l'atto di acquisto della proprietà sia stato impugnato da qualsivoglia soggetto, anche diverso dalle odierne parti e pertanto lo stesso è titolo valido ed efficace.
Risulta per tabulas il Regolamento del convenuto, registrato dal Notaio in CP_1 Persona_2 data 26/03/1984 al n. 1179; in esso si evince che i proprietari del terreno contraddistinto al n. 835 sono comproprietari delle aree condominiali, unitamente ai proprietari degli appartamenti delle palazzine A, B, C, e D.
Risulta ancora che il regolamento, all'allegato B, tabella A, attribuisce agli stessi proprietari della particella n. 835 una quota di 21 millesimi di proprietà condominiale. La decisione assunta ed oggi impugnata dunque è stata assunta in conformità alle tabelle ed al regolamento condominiale vigenti al momento della delibera.
Non è stato dedotto e tantomeno provato dall'attrice che il regolamento o le tabelle millesimali siano state modificate e questo sarebbe dovuto avvenire in sede di assemblea condominiale con le maggioranze previste per legge.
L'eccezione, così come la connessa domanda risultano inammissibili oltre che improcedibili per aver omesso l'attrice di instaurare il giudizio nei confronti di ogni proprietario come legittimato passivo in quanto la revisione dei millesimi influisce sul diritto del singolo a cui deve essere rivolto il contradittorio personalmente e non per il tramite dell'amministratore di condominio che fa da legale rapp.te dei singoli solo nelle questioni ed azioni che attengano alle parti comuni.
All'inammissibilità della domanda relativa alle tabelle millesimali ed al regolamento di condominio, segue l'inammissibilità della domanda di usucapione avanzata dagli intervenuti per quanto sopra detto atteso che il titolo di proprietà non può essere messo in discussione in questa sede.
Le domande degli intervenuti volontari, dirette alla dichiarazione di usucapione e di diritto di servitù di passaggio sono incompatibili col presente giudizio pertanto inammissibili.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico onorario avv. Annarita Giuliani, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda attorea confermando la delibera assembleare impugnata del 16.05.2019.
Dichiara improcedibili le domande di modifica delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio.
Dichiara improcedibili le domande degli intervenuti volontari, dirette al riconoscimento di usucapione e del diritto di servitù.
Liquida le spese di lite in € 5.077,00; condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto per l'intero; condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite liquidate come sopra, nei limiti di ½ a favore dell'avv. U. Lopardi dichiaratosi antistatario;
compensa il restante ½ fra l'attrice e gli intervenuti, in ragione della parziale soccombenza di questi ultimi.
Così deciso in L'Aquila il 29.09.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani