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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. BALDOCCHI MASSIMA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GUARNACCIA ROCCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono che la causa venga definita alle medesime condizioni della separazione con la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 400,00 mensili onnicomprensivi (cfr. verbale di causa del 25.6.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 premesso di avere contratto con Parte_1
– parte resistente – matrimonio concordatario a Butera, in data 12.5.2001, trascritto CP_1
1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Butera al n. 9 Parte II Serie A dell'anno 2001, unione dalla quale è nata la figlia , nata a [...] il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la Persona_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge.
Esponeva che con sentenza n. 632/2009 il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “
1. coniugi erano autorizzati a vivere separati;
2. la figlia
era affidata in via esclusiva alla madre collocate presso l'abitazione della madre nel Per_1
Comune Vicopisano fraz. di S. Giovanni alla Vena Via della Posta;
3. non si dava luogo all'assegnazione della casa coniugale in quanto la signora viveva insieme alla figlia Pt_1 presso la casa dei genitori;
4. Il signor doveva corrispondere alla signora a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento per la figlia minore la somma di € 250,00 assoggettata ex lege alla rivalutazione
ISTAT: 5, non si provvedeva alla previsione di rimborso delle spese straordinarie”.
Allegava, altresì, che in sede di separazione era stato disposto in capo al Ministero della Giustizia – datore di lavoro del resistente – l'obbligo di provvedere direttamente, in qualità di terzo debitore, al pagamento del contributo al mantenimento stabilito in favore della figlia.
Affermava la necessità di revisione delle condizioni economiche di mantenimento della figlia, allegando che la stessa – divenuta maggiorenne – è attualmente impegnata nel percorso di studi universitari presso l'Università degli Studi di Bologna ove frequenta il primo anno Persona_1 della Facoltà di ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, sostenendo la spesa mensile di €
560,00 a titolo di canone di locazione dell'appartamento che condivide con altri studenti.
Aggiungeva, inoltre, di essersi negli anni fatta integralmente carico delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia avvalendosi delle proprie entrate mensili, pari a complessive €
2.000,00 mensili, verosimilmente analoghe a quelle percepite dal avente un grado di poco Per_1 inferiore rispetto a quello della ricorrente.
Con memoria difensiva del 26.4.2025 si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1 domanda sullo status.
Contestava, tuttavia, la prospettazione offerta in sede di ricorso con riguardo agli oneri di contribuzione al mantenimento della figlia, invocando la natura onnicomprensiva dell'onere posto a suo carico dalla sentenza di separazione.
All'udienza del 25.6.2025 venivano sentite personalmente le parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare nonché di avere trovato un'intesa sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rassegnavano, congiuntamente, le seguenti conclusioni: “definirsi la causa alle medesime condizioni della separazione salva la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia pari ad
2 € 400,00 mensili onnicomprensivi, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Spese compensate”.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pisa in sede di separazione (udienza celebrata in data 19.9.2006. Cfr. sentenza di separazione prodotta in atti), definita con sentenza n. 632/2009 emessa dal Tribunale di Gela in data 16.9.2009 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate – essenzialmente vertenti sul mantenimento della prole – non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e ciò in quanto attengono ai profili di contribuzione alle esigenze della figlia maggiorenne della coppia, ossia di un soggetto che ha la facoltà di agire in giudizio laddove ritenesse non confacenti al proprio interesse le condizioni divisate dalle odierne parti.
Infine, la domanda delle parti non può essere accolta con riguardo all'obbligo previsto in capo al di corrispondere direttamente alla ricorrente la somma dovuta dal Controparte_2 resistente per il mantenimento della figlia . Persona_1
È sufficiente sul punto rilevare che l'art. 473 bis.37 c.p.c. riconosce uno strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento derivanti da un provvedimento emesso nell'ambito dei giudizi di separazione, divorzio e filiazione tra genitori non coniugati che – a seguito dell'abrogazione delle eterogenee disposizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 156, co.6 e 316 bis c.c. nonché 8 L. n.
898/1970 (richiamato dalla stessa ricorrente) – ha inteso introdurre un unico modello procedimentale strutturato in analogia a quanto previsto proprio dall' art. 8 L. n. 898/1970 la cui attivazione non richiede il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, come risulta evidente dalla lettera della norma.
Considerato, difatti, che la duplice ratio che ha ispirato tale previsione è quella, da un lato, di garantire una celere e deformalizzata forma di tutela al titolare di crediti che l'ordinamento tiene in particolare considerazione – tenuto conto della loro intima connessione con interessi personalissimi
3 – e, dall'altro quello di evitare – in un'ottica di efficientamento della giustizia un ulteriore aggravio del contenzioso civile.
Il Collegio ritiene, dunque, di non potere pronunciare a carico del un Controparte_2 ordine di pagamento diretto degli obblighi di mantenimento stabiliti con la presente pronuncia non essendo più prevista dall'ordinamento la misura giurisdizionale di tutela del credito invocata dalla ricorrente (e accordata, in sede di separazione – in ossequio alla previgente disciplina – dal
Tribunale di Pisa).
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Butera, in data 12.5.2001, tra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Milano il 16.10.1971, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Butera al n. 9
Parte II Serie A dell'anno 2001;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili concordate dalle odierne seppure entro i limiti indicati in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. BALDOCCHI MASSIMA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GUARNACCIA ROCCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono che la causa venga definita alle medesime condizioni della separazione con la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 400,00 mensili onnicomprensivi (cfr. verbale di causa del 25.6.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 premesso di avere contratto con Parte_1
– parte resistente – matrimonio concordatario a Butera, in data 12.5.2001, trascritto CP_1
1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Butera al n. 9 Parte II Serie A dell'anno 2001, unione dalla quale è nata la figlia , nata a [...] il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la Persona_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge.
Esponeva che con sentenza n. 632/2009 il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “
1. coniugi erano autorizzati a vivere separati;
2. la figlia
era affidata in via esclusiva alla madre collocate presso l'abitazione della madre nel Per_1
Comune Vicopisano fraz. di S. Giovanni alla Vena Via della Posta;
3. non si dava luogo all'assegnazione della casa coniugale in quanto la signora viveva insieme alla figlia Pt_1 presso la casa dei genitori;
4. Il signor doveva corrispondere alla signora a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento per la figlia minore la somma di € 250,00 assoggettata ex lege alla rivalutazione
ISTAT: 5, non si provvedeva alla previsione di rimborso delle spese straordinarie”.
Allegava, altresì, che in sede di separazione era stato disposto in capo al Ministero della Giustizia – datore di lavoro del resistente – l'obbligo di provvedere direttamente, in qualità di terzo debitore, al pagamento del contributo al mantenimento stabilito in favore della figlia.
Affermava la necessità di revisione delle condizioni economiche di mantenimento della figlia, allegando che la stessa – divenuta maggiorenne – è attualmente impegnata nel percorso di studi universitari presso l'Università degli Studi di Bologna ove frequenta il primo anno Persona_1 della Facoltà di ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, sostenendo la spesa mensile di €
560,00 a titolo di canone di locazione dell'appartamento che condivide con altri studenti.
Aggiungeva, inoltre, di essersi negli anni fatta integralmente carico delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia avvalendosi delle proprie entrate mensili, pari a complessive €
2.000,00 mensili, verosimilmente analoghe a quelle percepite dal avente un grado di poco Per_1 inferiore rispetto a quello della ricorrente.
Con memoria difensiva del 26.4.2025 si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1 domanda sullo status.
Contestava, tuttavia, la prospettazione offerta in sede di ricorso con riguardo agli oneri di contribuzione al mantenimento della figlia, invocando la natura onnicomprensiva dell'onere posto a suo carico dalla sentenza di separazione.
All'udienza del 25.6.2025 venivano sentite personalmente le parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare nonché di avere trovato un'intesa sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rassegnavano, congiuntamente, le seguenti conclusioni: “definirsi la causa alle medesime condizioni della separazione salva la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia pari ad
2 € 400,00 mensili onnicomprensivi, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Spese compensate”.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pisa in sede di separazione (udienza celebrata in data 19.9.2006. Cfr. sentenza di separazione prodotta in atti), definita con sentenza n. 632/2009 emessa dal Tribunale di Gela in data 16.9.2009 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate – essenzialmente vertenti sul mantenimento della prole – non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e ciò in quanto attengono ai profili di contribuzione alle esigenze della figlia maggiorenne della coppia, ossia di un soggetto che ha la facoltà di agire in giudizio laddove ritenesse non confacenti al proprio interesse le condizioni divisate dalle odierne parti.
Infine, la domanda delle parti non può essere accolta con riguardo all'obbligo previsto in capo al di corrispondere direttamente alla ricorrente la somma dovuta dal Controparte_2 resistente per il mantenimento della figlia . Persona_1
È sufficiente sul punto rilevare che l'art. 473 bis.37 c.p.c. riconosce uno strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento derivanti da un provvedimento emesso nell'ambito dei giudizi di separazione, divorzio e filiazione tra genitori non coniugati che – a seguito dell'abrogazione delle eterogenee disposizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 156, co.6 e 316 bis c.c. nonché 8 L. n.
898/1970 (richiamato dalla stessa ricorrente) – ha inteso introdurre un unico modello procedimentale strutturato in analogia a quanto previsto proprio dall' art. 8 L. n. 898/1970 la cui attivazione non richiede il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, come risulta evidente dalla lettera della norma.
Considerato, difatti, che la duplice ratio che ha ispirato tale previsione è quella, da un lato, di garantire una celere e deformalizzata forma di tutela al titolare di crediti che l'ordinamento tiene in particolare considerazione – tenuto conto della loro intima connessione con interessi personalissimi
3 – e, dall'altro quello di evitare – in un'ottica di efficientamento della giustizia un ulteriore aggravio del contenzioso civile.
Il Collegio ritiene, dunque, di non potere pronunciare a carico del un Controparte_2 ordine di pagamento diretto degli obblighi di mantenimento stabiliti con la presente pronuncia non essendo più prevista dall'ordinamento la misura giurisdizionale di tutela del credito invocata dalla ricorrente (e accordata, in sede di separazione – in ossequio alla previgente disciplina – dal
Tribunale di Pisa).
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Butera, in data 12.5.2001, tra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Milano il 16.10.1971, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Butera al n. 9
Parte II Serie A dell'anno 2001;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili concordate dalle odierne seppure entro i limiti indicati in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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