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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2023 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANGIACOMO GUIDO, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. TASCONE Controparte_1 C.F._2
ANGELO, come da procura in atti;
-resistente-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.3.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio rappresentando, in sintesi e per quanto di Controparte_1 interesse, che:
- con sentenza passata in giudicato, n. 278/2022, il Tribunale di Vasto ha riconosciuto la responsabilità professionale della OP AB nei suoi confronti, per aver trasmesso una domanda di accesso a un contributo europeo priva della relativa istanza di concessione e condannato la stessa al risarcimento dei danni, quantificati in € 16.360,90, pari alla misura del beneficio perso a causa del suddetto inadempimento;
Pag. 1 a 9 - è sua intenzione estendere in via solidale, ai sensi dell'art. 38 c.c., il debito accertato nella richiamata sentenza al Presidente dell'epoca, , che si è altresì Controparte_1 occupato dell'assistenza tecnica e dell'effettivo inoltro della domanda.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CH) alla via G. D'Annunzio n. 9 rivestiva nel periodo luglio-ottobre 2015 la carica di presidente e legale responsabile della associazione non riconosciuta OP AB (C.F. ) P.IVA_1 attualmente con sede in Via SS 16 bis n. 86 Spoltore (PE)ed in tale veste, oltre che in quella di funzionario direttamente gestore della pratica, ritenerlo responsabile del danno di 16.360,90 € arrecato al avendo omesso di usare la dovuta diligenza nell'assistere lo stesso ed in Parte_1 particolare inoltrando la domanda in modo incompleto causando la non finanziabilità della stessa;
- per l'effetto estendere allo stesso l'efficacia della sentenza n. 278 pubblicata il 13.10.22 dal Tribunale di Vasto - ovvero in subordine e per l'effetto ritenere e dichiarare lo stesso solidamente responsabile con la OP AB del danno arrecato al per un importo di 16.360,90 €; - in Parte_1 ulteriore subordine, ritenere il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CH) alla via G. D'Annunzio n. 9 responsabile personalmente del danno arrecato al Parte_1
per un importo di 16.360,90 € a seguito della omessa diligenza nell'attività di consulenza
[...] personalmente prestata quale funzionario e presidente OP cui lo stesso si era rivolto per avere assistenza tecnica sulla domanda di contribuzione alla Regione AB - condannare il resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, aumentate del 30% essendo il presente atto redatto in conformità all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014”.
Con comparsa di risposta depositata l'8.9.2023 si è costituito in giudizio CP_1
, insistendo per l'inammissibilità e per il rigetto delle avverse pretese, sostenendo
[...]
l'inutilizzabilità della sentenza resa in altro procedimento di cui il resistente non è stato parte. Ha, poi, evidenziato la nullità del petitum per contraddittorietà, pretendendo l'attore due cose in antitesi tra loro, ovvero la responsabilità solidale della OP e del convenuto o (a scelta) la responsabilità del solo convenuto, nonché la carenza di interesse ad agire, posto che gli effetti di un'eventuale sentenza di accoglimento si riverbererebbero in favore della associazione. In ogni caso, il deducente ha contestato ogni e qualsivoglia responsabilità, nonché il fatto che egli abbia ricoperto le qualifiche e le mansioni che controparte vorrebbe attribuirgli e il suo coinvolgimento in ordine ai fatti narrati dal ricorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni ha così concluso: “1) dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda, anche perché la stessa muove dal presupposto di utilizzare in questo giudizio una sentenza
Pag. 2 a 9 emessa in altro giudizio e tra altre parti;
2) dichiararsi l'inammissibilità della domanda, per palese carenza di interesse del ricorrente;
3) dichiararsi la nullità del petitum della domanda perché contraddittoria e/o volta pur sempre a ottenere benefici a favore di un terzo estraneo alla causa;
4) ed, ove servisse, si vuole la declaratoria di infondatezza della domanda avversa, perché quanto vi si chiede
(a parte il resto) è indimostrato ed indimostrabile;
5) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Disposto il mutamento del rito da semplificato a ordinario, la causa, all'esito della trattazione e dell'istruttoria orale, all'udienza del 4.12.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
****
In via preliminare, va disattesa la domanda di ammissione dei mezzi istruttori articolata dal resistente nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e reiterata in sede di comparsa conclusionale, dovendosi confermare la declaratoria di inammissibilità delle circostanze escluse poiché irrilevanti ai fini del decidere, oltre che generiche e valutative.
L'odierno resistente ha, poi, insistito per l'inammissibilità della domanda del ricorrente sostenendo, in primo luogo, che non potrebbe utilizzarsi nel presente giudizio la citata sentenza del Tribunale di Vasto n. 278/2022 resa nell'ambito del giudizio n. 313/2017, posto che il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., potrebbe fare stato solamente tra le parti di quel processo e non anche nei confronti di soggetti rimasti estranei.
Ora, il giudicato esterno formatosi tra l'odierno ricorrente e la OP, oltre che nei confronti di e dell'assicurazione, non ha certo effetto diretto nel presente Parte_2 giudizio - essendo diverse le parti in causa- ma non vi è dubbio che tale statuizione possa essere utilizzata in questa sede al fine di trarre validi elementi di prova in ordine a quanto giudizialmente accertato.
Infatti, “il giudice può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ben potendo il giudicato esterno "inter alios" essere valutato liberamente dal Giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al processo, qualora venga invocato, non per la sua efficacia preclusiva quale regola del giudizio, ma ai soli fini del rilievo probatorio che
l'accertamento in esso contenuto può assumere nel successivo giudizio introdotto dal terzo o svolto contro il terzo rimasto estraneo al primo giudizio” (Cass. n. 15599/2019, in parte motiva;
si vedano, altresì, Cass. n. 22954/2015; Cass. n. 4241/2013; Cass. n. 19492/2007).
Tale assunto è espresso nella massima per cui “la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che
Pag. 3 a 9 abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo
e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (cfr. Cass. n. 15599/2019).
Conseguentemente, oltre a doversi rigettare la censura di inammissibilità della domanda per inutilizzabilità della sentenza passata in giudicato per le motivazioni sopra esposte, deve altresì dichiararsi che la pronuncia resa nel precedente giudizio n. 313/2017, così come le prove raccolte nel detto procedimento, costituiscono prove documentali liberamente utilizzabili nella presente sede.
Il resistente ha, poi, insistito per l'inammissibilità della domanda in ragione della contraddittorietà del petitum, nonché per carenza di interesse ad agire.
Sul punto, ritiene il giudicante che alcuna incompatibilità sussista tra le conclusioni rassegnate dal ricorrente posto che le domande avanzate in via subordinata, volte a veder riconosciuta la responsabilità solidale o esclusiva del resistente, risultano semplicemente quali differenti declinazioni giuridiche della domanda principale del , ovvero Parte_1
l'ottenimento di una sentenza che pronunci l'estensione al D'Amico degli effetti della citata pronuncia n. 278/2022 ai sensi dell'art. 38 c.c. e che alcuna contraddittorietà sia ravvisabile tra le pretese avanzate.
Anche l'ulteriore censura è priva di pregio posta l'evidenza dell'interesse giuridico sotteso all'azione intrapresa nel presente procedimento, ovvero l'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale idoneo a soddisfare il suo diritto al risarcimento del danno anche nei confronti del Presidente della associazione condannata, essendo rimasto insoddisfatto a seguito dell'escussione intrapresa nei confronti di quest'ultima (cfr. all.
3 - ricorso).
Chiariti tali aspetti preliminari, prima di procedere all'analisi del merito della causa è opportuno richiamare brevemente la vicenda da cui è originato il presente giudizio.
Con lettera di incarico professionale del 24.6.2014 il ha affidato a Parte_1 Parte_2
l'assistenza tecnica per la predisposizione, compilazione, presentazione e rendicontazione nell'ambito del Bando Mis.
1.2.1 del PSR 2007/2013 Regione AB con scadenza al
17.6.2014, dichiarata ammissibile, ma non finanziata per mancanza di fondi (circostanza pacifica tra le parti e riportata nella sentenza n. 278/2022 e nella relazione del Parte_2 all'assicurazione, all. 2 e 12 – ricorso).
Con successiva D.G.R. n. 253 del 31.3.2015 per i partecipanti alla misura originaria prevista dal Bando Mis 121 del PSR 2007/2013 Regione AB rimasti esclusi, è stata introdotta la possibilità di presentare una nuova istanza per l'ottenimento del contributo riconosciuto dal
Pag. 4 a 9 detto bando (cfr. all. 14 – ricorso)
Una volta inoltrata la domanda via pec, tuttavia, essa è stata dichiarata non ricevibile poiché mancante dell'istanza stessa di concessione dell'aiuto (cfr. all. 16 – ricorso)
Essendo emerso dal giudizio n. 313/2017 che l'inadempimento sia dipeso dalla condotta negligente del personale della OP che aveva materialmente inoltrato la pec senza l'allegato principale, e non del che invece non aveva assistito il per tale Parte_2 Parte_1 ulteriore attività, è stata dichiarata la responsabilità professionale della e la Parte_3 condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura di € 16.360,90 pari al contributo perso.
Così riassunta la vicenda, occorre procedere ad inquadrare giuridicamente la vicenda in esame.
ha agito nei confronti di invocando l'applicabilità Parte_1 Controparte_1 dell'art. 38 c.c., ai sensi del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questi e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. civ., sent. n. 1657/1985;
Cass. civ., sent. n. 5089/1998; Cass. civ., sent. n. 8919/2004; Cass. civ., sent. n. 718/2006;
Cass. civ., sent. n. 18188/2014; Cass. civ., sent. n. 8752/2017; Cass. civ., sent. n. 12714/2019).
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'ente è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis Cass. sez. Lav. sent. n.1655/1985; Cass. sent. n. 29733 /2011; Cass. sent. n.
12508/2015).
Pag. 5 a 9 La richiamata giurisprudenza, inoltre, nel negare la possibilità di estendere automaticamente l'efficacia del titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione verso i suoi rappresentanti, ha altresì chiarito che per ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti del preteso responsabile è necessario promuovere un ulteriore giudizio di cognizione direttamente contro lo stesso (Cass. civ. 12714/2019).
Sulla scorta dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati occorre, dunque, procedere alla verifica in merito all'esistenza, nella fattispecie in esame, degli elementi necessari per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38 c.c.
A tal uopo è, innanzitutto, necessario esaminare la natura giuridica della OP, posto che l'art. 38 c.c. si riferisce alle associazioni non riconosciute.
Guardando allo statuto della OP, in particolare al suo Preambolo, si evince che essa è una Confederazione di produttori agricoli, che “crede nella funzione di progresso dell'associazionismo quale strumento di valorizzazione e rappresentanza delle diverse componenti della società” e si struttura come “Organizzazione sindacale professionale a carattere orizzontale e
a vocazione generale, per esprimere e difendere compiutamente gli interessi collettivi economici, sociali e professionali dei produttori a qualunque titolo operanti nel comparto agricolo, agroalimentare
e nell'ambito rurale” (cfr. all. 13 - ricorso).
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono tradizionalmente inquadrate tra le associazioni non riconosciute, in considerazione della loro natura di gruppi di lavoratori organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari ed organizzativi adeguati allo svolgimento di una attività comune di autotutela.
In assenza di una legislazione di attuazione dell'art. 39, seconda parte, della Costituzione occorre fare riferimento -sia per le organizzazioni sindacali dei lavoratori che per quelle imprenditoriali- alla disciplina dettata dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile. (cfr. Cass. civ. 9043/2000).
La qualificazione della OP quale associazione non riconosciuta implica, oltre all'applicabilità dell'art. 38 c.c., anche il fatto che essa sia dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, per cui essa risponde delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio
(definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione.
Tale circostanza è altresì confermata nello Statuto costitutivo, nella parte III riferita al sistema confederale OP, all'art. 26 “Autonomia finanziaria”, che prevede “Ogni struttura territoriale, regionale e nazionale COPAGRI ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale e pertanto risponde direttamente delle obbligazioni assunte nella persona
Pag. 6 a 9 del proprio rappresentante legale nel rispetto delle regole fissate nello Statuto e nel Regolamento di
Attuazione nonché nell'esercizio delle proprie funzioni. È direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti, responsabile per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potrà per qualsiasi titolo
o causa, o in specie per il fatto dell'adesione alla confederazione, chiedere di essere sollevata dalle stesse. I presidenti delle organizzazioni territoriali o regionali, i responsabili comunque denominati a qualsiasi titolo, rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferire a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del più ampio organo di direzione politica e amministrativa.”.
Le parti hanno poi dibattuto in ordine alla qualifica ricoperta dal all'epoca dei fatti CP_1 di causa.
Pur mancando documentazione ufficiale che attesti la qualifica di Presidente e rappresentante legale della OP del D'Amico nel periodo in cui si è verificata l'inadempienza, il dato risulta confermato dalla stessa OP con pec del 22.3.2023 (cfr. all. 5).
La circostanza, inoltre, ha trovato definitiva conferma in sede di interrogatorio formale avendo lo stesso affermato di essere il Presidente e rappresentante legale pro CP_1 tempore della OP all'epoca dei fatti, pur precisando di aver assunto un ruolo di rappresentanza politica e sindacale e non amministrativo (cfr. verbale del 9.5.2024).
Appurati tali aspetti, occorre procedere alla verifica, nel caso di specie, della concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente, come visto, la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Guardando alle prove orali raccolte nel presente giudizio deve innanzitutto dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare di , non avendo Parte_2 egli un interesse concreto ed attuale nel presente giudizio essendo passata in giudicato la sentenza che ha escluso la sua responsabilità in ordine alla vicenda in esame.
Ciò posto, il interrogato sulle circostanze articolate dal ricorrente, ha dichiarato di Parte_2 aver visto il svolgere attività di assistenza tecnica ai propri iscritti all'interno del CP_1 centro di assistenza agricola, circostanza confermata anche dal teste , Testimone_1 mentre, con specifico riferimento alla vicenda in esame, ha affermato “posso solo dire che in data 4.07.2015 ho inviato una serie di documenti a che riguardavano l'istanza di Controparte_1 richiesta di contributi da parte di . In pratica ho provveduto ad istruire la pratica, Parte_1 però vi era un ulteriore passaggio da fare da parte del che ho riportato anche nel testo della CP_1 mail” e poi “Ricordo di essere stato contattato dal il quale mi avvisava di uno Controparte_1 Part scorrimento di graduatoria per l'assegnazione dei contributi e mi chiedeva di istruire la pratica di
Pag. 7 a 9 , al quale rispondevo che l'avrei istruita per suo conto però poi doveva occuparsene lui sia della Pt_1 presentazione che sia nelle fasi successive. Questo perché io non potevo farlo in quanto non avevo tempo. Preciso di aver parlato telefonicamente con il al quale chiedevo, visto che io Controparte_1 ero un collaboratore di e quindi frequentavo gli uffici della OP, di provvedere ad CP_1 effettuare i passaggi successivi all'istruttoria della pratica del . Non ero presente il Parte_1
6.07.2015 presso gli uffici della COPAGRI.” (cfr. verbale del 9.5.2024).
Quanto riferito ha trovato conferma nella documentazione di causa, in particolare nell'email del 4.7.2015 inviata dal all'indirizzo della OP Vasto, e in particolare riferita al Parte_2
, nella quale sono stati inviati i file da inviare alla Regione, con la Controparte_1 specificazione che la domanda di concessione doveva essere inviata all'indirizzo pec
“ egione.abruzzo.it” e che dovevano essere apposte le firme ove necessario (cfr. all. Email_1
11 – ricorso)
D'altronde che il abbia prestato assistenza al in tale fase è circostanza CP_1 Parte_1 confermata dallo stesso nella testimonianza resa nel giudizio n. R.G. 313/2017 nel quale ha dichiarato: “Gli allegati erano tutti quelli indicati nella pec, c'erano tutti, mancava proprio la domanda. Il inviò via mail questi documenti, già in formato pdf e noi abbiamo provveduto Parte_2 all'invio, così come ci sono stati inoltrati.”
Il coinvolgimento dello stesso nella gestione della pratica è stato altresì confermato dal
, sempre nell'ambito del giudizio n. R.G. 313/2017, il quale ha dichiarato “La Tes_1 pratica l'ha seguita il Presidente della OP sig. Io ho solo indicato il tecnico CP_1 Parte_2
(cfr. all. 9 – ricorso).
Fermo restando, dunque, che il stesso ha riconosciuto di essersi personalmente CP_1 occupato dell'inoltro via pec della domanda, il fatto che i file inviati dal al Parte_2 CP_1 siano otto, mentre la pec inviata alla Regione contenga solo quattro allegati, tra l'altro rinominati diversamente rispetto a quelli inoltrati dal fa presumere che il Parte_2 CP_1 non si sia limitato ad una mera attività di inoltro di quanto trasmessogli dal ma Parte_2 che abbia svolto un'effettiva attività di assistenza tecnica nei confronti del Parte_1 selezionando e/o rimaneggiando i file da inviare alla Regione (cfr. all. 11 e 7 – ricorso).
Si evidenzia, inoltre, che il documento mancante è l'istanza su cui il avrebbe Parte_1 dovuto apporre la propria firma, con la conseguenza che in ogni caso i destinatari avrebbero dovuto stamparlo, farlo sottoscrivere, scansionarlo e poi allegarlo nuovamente, non potendosi in ogni caso limitare ad un'attività di mero inoltro.
Da tutto quanto sopra risulta provato che il si sia concretamente occupato CP_1 dell'attività di assistenza ai fini dell'inoltro dell'istanza prevista dalla D.G.R. n. 253 del
31.3.2015, nonché che sia a lui riconducibile l'inadempimento oggetto del presente giudizio. Pag. 8 a 9 Da tale accertamento deriva l'accoglimento della domanda di . Parte_1
I chiarimenti della giurisprudenza di legittimità in merito all'impossibilità dell'estensione automatica degli effetti della sentenza che ha accertato la responsabilità dell'associazione e la configurazione della responsabilità del rappresentante in termini assimilabili alla responsabilità del fideiussore inducono l'odierno giudicante ad accogliere la domanda avanzata in via subordinata dall'attore, ovvero a dichiarare la responsabilità solidale dell'odierno resistente/convenuto del danno arrecato al per un importo Parte_1 di 16.360,90 e accertato nella sentenza n. 278/2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, considerato il valore della causa e l'attività processuale svolta dalle parti.
Non si ritiene di dover accogliere la domanda di aumento delle spese processuali del 30% in forza dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, non essendo stati gli atti di causa redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta e dichiara la responsabilità solidale con la Controparte_2 per il danno arrecato a pari a € 16.360,90; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 quantificate in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del
15 %, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2023 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANGIACOMO GUIDO, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. TASCONE Controparte_1 C.F._2
ANGELO, come da procura in atti;
-resistente-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.3.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio rappresentando, in sintesi e per quanto di Controparte_1 interesse, che:
- con sentenza passata in giudicato, n. 278/2022, il Tribunale di Vasto ha riconosciuto la responsabilità professionale della OP AB nei suoi confronti, per aver trasmesso una domanda di accesso a un contributo europeo priva della relativa istanza di concessione e condannato la stessa al risarcimento dei danni, quantificati in € 16.360,90, pari alla misura del beneficio perso a causa del suddetto inadempimento;
Pag. 1 a 9 - è sua intenzione estendere in via solidale, ai sensi dell'art. 38 c.c., il debito accertato nella richiamata sentenza al Presidente dell'epoca, , che si è altresì Controparte_1 occupato dell'assistenza tecnica e dell'effettivo inoltro della domanda.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CH) alla via G. D'Annunzio n. 9 rivestiva nel periodo luglio-ottobre 2015 la carica di presidente e legale responsabile della associazione non riconosciuta OP AB (C.F. ) P.IVA_1 attualmente con sede in Via SS 16 bis n. 86 Spoltore (PE)ed in tale veste, oltre che in quella di funzionario direttamente gestore della pratica, ritenerlo responsabile del danno di 16.360,90 € arrecato al avendo omesso di usare la dovuta diligenza nell'assistere lo stesso ed in Parte_1 particolare inoltrando la domanda in modo incompleto causando la non finanziabilità della stessa;
- per l'effetto estendere allo stesso l'efficacia della sentenza n. 278 pubblicata il 13.10.22 dal Tribunale di Vasto - ovvero in subordine e per l'effetto ritenere e dichiarare lo stesso solidamente responsabile con la OP AB del danno arrecato al per un importo di 16.360,90 €; - in Parte_1 ulteriore subordine, ritenere il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CH) alla via G. D'Annunzio n. 9 responsabile personalmente del danno arrecato al Parte_1
per un importo di 16.360,90 € a seguito della omessa diligenza nell'attività di consulenza
[...] personalmente prestata quale funzionario e presidente OP cui lo stesso si era rivolto per avere assistenza tecnica sulla domanda di contribuzione alla Regione AB - condannare il resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, aumentate del 30% essendo il presente atto redatto in conformità all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014”.
Con comparsa di risposta depositata l'8.9.2023 si è costituito in giudizio CP_1
, insistendo per l'inammissibilità e per il rigetto delle avverse pretese, sostenendo
[...]
l'inutilizzabilità della sentenza resa in altro procedimento di cui il resistente non è stato parte. Ha, poi, evidenziato la nullità del petitum per contraddittorietà, pretendendo l'attore due cose in antitesi tra loro, ovvero la responsabilità solidale della OP e del convenuto o (a scelta) la responsabilità del solo convenuto, nonché la carenza di interesse ad agire, posto che gli effetti di un'eventuale sentenza di accoglimento si riverbererebbero in favore della associazione. In ogni caso, il deducente ha contestato ogni e qualsivoglia responsabilità, nonché il fatto che egli abbia ricoperto le qualifiche e le mansioni che controparte vorrebbe attribuirgli e il suo coinvolgimento in ordine ai fatti narrati dal ricorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni ha così concluso: “1) dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda, anche perché la stessa muove dal presupposto di utilizzare in questo giudizio una sentenza
Pag. 2 a 9 emessa in altro giudizio e tra altre parti;
2) dichiararsi l'inammissibilità della domanda, per palese carenza di interesse del ricorrente;
3) dichiararsi la nullità del petitum della domanda perché contraddittoria e/o volta pur sempre a ottenere benefici a favore di un terzo estraneo alla causa;
4) ed, ove servisse, si vuole la declaratoria di infondatezza della domanda avversa, perché quanto vi si chiede
(a parte il resto) è indimostrato ed indimostrabile;
5) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Disposto il mutamento del rito da semplificato a ordinario, la causa, all'esito della trattazione e dell'istruttoria orale, all'udienza del 4.12.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
****
In via preliminare, va disattesa la domanda di ammissione dei mezzi istruttori articolata dal resistente nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e reiterata in sede di comparsa conclusionale, dovendosi confermare la declaratoria di inammissibilità delle circostanze escluse poiché irrilevanti ai fini del decidere, oltre che generiche e valutative.
L'odierno resistente ha, poi, insistito per l'inammissibilità della domanda del ricorrente sostenendo, in primo luogo, che non potrebbe utilizzarsi nel presente giudizio la citata sentenza del Tribunale di Vasto n. 278/2022 resa nell'ambito del giudizio n. 313/2017, posto che il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., potrebbe fare stato solamente tra le parti di quel processo e non anche nei confronti di soggetti rimasti estranei.
Ora, il giudicato esterno formatosi tra l'odierno ricorrente e la OP, oltre che nei confronti di e dell'assicurazione, non ha certo effetto diretto nel presente Parte_2 giudizio - essendo diverse le parti in causa- ma non vi è dubbio che tale statuizione possa essere utilizzata in questa sede al fine di trarre validi elementi di prova in ordine a quanto giudizialmente accertato.
Infatti, “il giudice può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ben potendo il giudicato esterno "inter alios" essere valutato liberamente dal Giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al processo, qualora venga invocato, non per la sua efficacia preclusiva quale regola del giudizio, ma ai soli fini del rilievo probatorio che
l'accertamento in esso contenuto può assumere nel successivo giudizio introdotto dal terzo o svolto contro il terzo rimasto estraneo al primo giudizio” (Cass. n. 15599/2019, in parte motiva;
si vedano, altresì, Cass. n. 22954/2015; Cass. n. 4241/2013; Cass. n. 19492/2007).
Tale assunto è espresso nella massima per cui “la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che
Pag. 3 a 9 abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo
e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (cfr. Cass. n. 15599/2019).
Conseguentemente, oltre a doversi rigettare la censura di inammissibilità della domanda per inutilizzabilità della sentenza passata in giudicato per le motivazioni sopra esposte, deve altresì dichiararsi che la pronuncia resa nel precedente giudizio n. 313/2017, così come le prove raccolte nel detto procedimento, costituiscono prove documentali liberamente utilizzabili nella presente sede.
Il resistente ha, poi, insistito per l'inammissibilità della domanda in ragione della contraddittorietà del petitum, nonché per carenza di interesse ad agire.
Sul punto, ritiene il giudicante che alcuna incompatibilità sussista tra le conclusioni rassegnate dal ricorrente posto che le domande avanzate in via subordinata, volte a veder riconosciuta la responsabilità solidale o esclusiva del resistente, risultano semplicemente quali differenti declinazioni giuridiche della domanda principale del , ovvero Parte_1
l'ottenimento di una sentenza che pronunci l'estensione al D'Amico degli effetti della citata pronuncia n. 278/2022 ai sensi dell'art. 38 c.c. e che alcuna contraddittorietà sia ravvisabile tra le pretese avanzate.
Anche l'ulteriore censura è priva di pregio posta l'evidenza dell'interesse giuridico sotteso all'azione intrapresa nel presente procedimento, ovvero l'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale idoneo a soddisfare il suo diritto al risarcimento del danno anche nei confronti del Presidente della associazione condannata, essendo rimasto insoddisfatto a seguito dell'escussione intrapresa nei confronti di quest'ultima (cfr. all.
3 - ricorso).
Chiariti tali aspetti preliminari, prima di procedere all'analisi del merito della causa è opportuno richiamare brevemente la vicenda da cui è originato il presente giudizio.
Con lettera di incarico professionale del 24.6.2014 il ha affidato a Parte_1 Parte_2
l'assistenza tecnica per la predisposizione, compilazione, presentazione e rendicontazione nell'ambito del Bando Mis.
1.2.1 del PSR 2007/2013 Regione AB con scadenza al
17.6.2014, dichiarata ammissibile, ma non finanziata per mancanza di fondi (circostanza pacifica tra le parti e riportata nella sentenza n. 278/2022 e nella relazione del Parte_2 all'assicurazione, all. 2 e 12 – ricorso).
Con successiva D.G.R. n. 253 del 31.3.2015 per i partecipanti alla misura originaria prevista dal Bando Mis 121 del PSR 2007/2013 Regione AB rimasti esclusi, è stata introdotta la possibilità di presentare una nuova istanza per l'ottenimento del contributo riconosciuto dal
Pag. 4 a 9 detto bando (cfr. all. 14 – ricorso)
Una volta inoltrata la domanda via pec, tuttavia, essa è stata dichiarata non ricevibile poiché mancante dell'istanza stessa di concessione dell'aiuto (cfr. all. 16 – ricorso)
Essendo emerso dal giudizio n. 313/2017 che l'inadempimento sia dipeso dalla condotta negligente del personale della OP che aveva materialmente inoltrato la pec senza l'allegato principale, e non del che invece non aveva assistito il per tale Parte_2 Parte_1 ulteriore attività, è stata dichiarata la responsabilità professionale della e la Parte_3 condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura di € 16.360,90 pari al contributo perso.
Così riassunta la vicenda, occorre procedere ad inquadrare giuridicamente la vicenda in esame.
ha agito nei confronti di invocando l'applicabilità Parte_1 Controparte_1 dell'art. 38 c.c., ai sensi del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questi e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. civ., sent. n. 1657/1985;
Cass. civ., sent. n. 5089/1998; Cass. civ., sent. n. 8919/2004; Cass. civ., sent. n. 718/2006;
Cass. civ., sent. n. 18188/2014; Cass. civ., sent. n. 8752/2017; Cass. civ., sent. n. 12714/2019).
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'ente è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis Cass. sez. Lav. sent. n.1655/1985; Cass. sent. n. 29733 /2011; Cass. sent. n.
12508/2015).
Pag. 5 a 9 La richiamata giurisprudenza, inoltre, nel negare la possibilità di estendere automaticamente l'efficacia del titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione verso i suoi rappresentanti, ha altresì chiarito che per ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti del preteso responsabile è necessario promuovere un ulteriore giudizio di cognizione direttamente contro lo stesso (Cass. civ. 12714/2019).
Sulla scorta dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati occorre, dunque, procedere alla verifica in merito all'esistenza, nella fattispecie in esame, degli elementi necessari per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38 c.c.
A tal uopo è, innanzitutto, necessario esaminare la natura giuridica della OP, posto che l'art. 38 c.c. si riferisce alle associazioni non riconosciute.
Guardando allo statuto della OP, in particolare al suo Preambolo, si evince che essa è una Confederazione di produttori agricoli, che “crede nella funzione di progresso dell'associazionismo quale strumento di valorizzazione e rappresentanza delle diverse componenti della società” e si struttura come “Organizzazione sindacale professionale a carattere orizzontale e
a vocazione generale, per esprimere e difendere compiutamente gli interessi collettivi economici, sociali e professionali dei produttori a qualunque titolo operanti nel comparto agricolo, agroalimentare
e nell'ambito rurale” (cfr. all. 13 - ricorso).
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono tradizionalmente inquadrate tra le associazioni non riconosciute, in considerazione della loro natura di gruppi di lavoratori organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari ed organizzativi adeguati allo svolgimento di una attività comune di autotutela.
In assenza di una legislazione di attuazione dell'art. 39, seconda parte, della Costituzione occorre fare riferimento -sia per le organizzazioni sindacali dei lavoratori che per quelle imprenditoriali- alla disciplina dettata dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile. (cfr. Cass. civ. 9043/2000).
La qualificazione della OP quale associazione non riconosciuta implica, oltre all'applicabilità dell'art. 38 c.c., anche il fatto che essa sia dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, per cui essa risponde delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio
(definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione.
Tale circostanza è altresì confermata nello Statuto costitutivo, nella parte III riferita al sistema confederale OP, all'art. 26 “Autonomia finanziaria”, che prevede “Ogni struttura territoriale, regionale e nazionale COPAGRI ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale e pertanto risponde direttamente delle obbligazioni assunte nella persona
Pag. 6 a 9 del proprio rappresentante legale nel rispetto delle regole fissate nello Statuto e nel Regolamento di
Attuazione nonché nell'esercizio delle proprie funzioni. È direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti, responsabile per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potrà per qualsiasi titolo
o causa, o in specie per il fatto dell'adesione alla confederazione, chiedere di essere sollevata dalle stesse. I presidenti delle organizzazioni territoriali o regionali, i responsabili comunque denominati a qualsiasi titolo, rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferire a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del più ampio organo di direzione politica e amministrativa.”.
Le parti hanno poi dibattuto in ordine alla qualifica ricoperta dal all'epoca dei fatti CP_1 di causa.
Pur mancando documentazione ufficiale che attesti la qualifica di Presidente e rappresentante legale della OP del D'Amico nel periodo in cui si è verificata l'inadempienza, il dato risulta confermato dalla stessa OP con pec del 22.3.2023 (cfr. all. 5).
La circostanza, inoltre, ha trovato definitiva conferma in sede di interrogatorio formale avendo lo stesso affermato di essere il Presidente e rappresentante legale pro CP_1 tempore della OP all'epoca dei fatti, pur precisando di aver assunto un ruolo di rappresentanza politica e sindacale e non amministrativo (cfr. verbale del 9.5.2024).
Appurati tali aspetti, occorre procedere alla verifica, nel caso di specie, della concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente, come visto, la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Guardando alle prove orali raccolte nel presente giudizio deve innanzitutto dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare di , non avendo Parte_2 egli un interesse concreto ed attuale nel presente giudizio essendo passata in giudicato la sentenza che ha escluso la sua responsabilità in ordine alla vicenda in esame.
Ciò posto, il interrogato sulle circostanze articolate dal ricorrente, ha dichiarato di Parte_2 aver visto il svolgere attività di assistenza tecnica ai propri iscritti all'interno del CP_1 centro di assistenza agricola, circostanza confermata anche dal teste , Testimone_1 mentre, con specifico riferimento alla vicenda in esame, ha affermato “posso solo dire che in data 4.07.2015 ho inviato una serie di documenti a che riguardavano l'istanza di Controparte_1 richiesta di contributi da parte di . In pratica ho provveduto ad istruire la pratica, Parte_1 però vi era un ulteriore passaggio da fare da parte del che ho riportato anche nel testo della CP_1 mail” e poi “Ricordo di essere stato contattato dal il quale mi avvisava di uno Controparte_1 Part scorrimento di graduatoria per l'assegnazione dei contributi e mi chiedeva di istruire la pratica di
Pag. 7 a 9 , al quale rispondevo che l'avrei istruita per suo conto però poi doveva occuparsene lui sia della Pt_1 presentazione che sia nelle fasi successive. Questo perché io non potevo farlo in quanto non avevo tempo. Preciso di aver parlato telefonicamente con il al quale chiedevo, visto che io Controparte_1 ero un collaboratore di e quindi frequentavo gli uffici della OP, di provvedere ad CP_1 effettuare i passaggi successivi all'istruttoria della pratica del . Non ero presente il Parte_1
6.07.2015 presso gli uffici della COPAGRI.” (cfr. verbale del 9.5.2024).
Quanto riferito ha trovato conferma nella documentazione di causa, in particolare nell'email del 4.7.2015 inviata dal all'indirizzo della OP Vasto, e in particolare riferita al Parte_2
, nella quale sono stati inviati i file da inviare alla Regione, con la Controparte_1 specificazione che la domanda di concessione doveva essere inviata all'indirizzo pec
“ egione.abruzzo.it” e che dovevano essere apposte le firme ove necessario (cfr. all. Email_1
11 – ricorso)
D'altronde che il abbia prestato assistenza al in tale fase è circostanza CP_1 Parte_1 confermata dallo stesso nella testimonianza resa nel giudizio n. R.G. 313/2017 nel quale ha dichiarato: “Gli allegati erano tutti quelli indicati nella pec, c'erano tutti, mancava proprio la domanda. Il inviò via mail questi documenti, già in formato pdf e noi abbiamo provveduto Parte_2 all'invio, così come ci sono stati inoltrati.”
Il coinvolgimento dello stesso nella gestione della pratica è stato altresì confermato dal
, sempre nell'ambito del giudizio n. R.G. 313/2017, il quale ha dichiarato “La Tes_1 pratica l'ha seguita il Presidente della OP sig. Io ho solo indicato il tecnico CP_1 Parte_2
(cfr. all. 9 – ricorso).
Fermo restando, dunque, che il stesso ha riconosciuto di essersi personalmente CP_1 occupato dell'inoltro via pec della domanda, il fatto che i file inviati dal al Parte_2 CP_1 siano otto, mentre la pec inviata alla Regione contenga solo quattro allegati, tra l'altro rinominati diversamente rispetto a quelli inoltrati dal fa presumere che il Parte_2 CP_1 non si sia limitato ad una mera attività di inoltro di quanto trasmessogli dal ma Parte_2 che abbia svolto un'effettiva attività di assistenza tecnica nei confronti del Parte_1 selezionando e/o rimaneggiando i file da inviare alla Regione (cfr. all. 11 e 7 – ricorso).
Si evidenzia, inoltre, che il documento mancante è l'istanza su cui il avrebbe Parte_1 dovuto apporre la propria firma, con la conseguenza che in ogni caso i destinatari avrebbero dovuto stamparlo, farlo sottoscrivere, scansionarlo e poi allegarlo nuovamente, non potendosi in ogni caso limitare ad un'attività di mero inoltro.
Da tutto quanto sopra risulta provato che il si sia concretamente occupato CP_1 dell'attività di assistenza ai fini dell'inoltro dell'istanza prevista dalla D.G.R. n. 253 del
31.3.2015, nonché che sia a lui riconducibile l'inadempimento oggetto del presente giudizio. Pag. 8 a 9 Da tale accertamento deriva l'accoglimento della domanda di . Parte_1
I chiarimenti della giurisprudenza di legittimità in merito all'impossibilità dell'estensione automatica degli effetti della sentenza che ha accertato la responsabilità dell'associazione e la configurazione della responsabilità del rappresentante in termini assimilabili alla responsabilità del fideiussore inducono l'odierno giudicante ad accogliere la domanda avanzata in via subordinata dall'attore, ovvero a dichiarare la responsabilità solidale dell'odierno resistente/convenuto del danno arrecato al per un importo Parte_1 di 16.360,90 e accertato nella sentenza n. 278/2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, considerato il valore della causa e l'attività processuale svolta dalle parti.
Non si ritiene di dover accogliere la domanda di aumento delle spese processuali del 30% in forza dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, non essendo stati gli atti di causa redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta e dichiara la responsabilità solidale con la Controparte_2 per il danno arrecato a pari a € 16.360,90; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 quantificate in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del
15 %, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
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