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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3273/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SPATA ANTONELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Niscemi (CL), Via Samperi n. 309;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PACI CP_1 C.F._2
RA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano (MI), Via
Crema n. 15;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) il signor verserà alla signora a decorrere dal CP_1 Parte_1 mese di settembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio Per_1
la somma mensile di euro 300, da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese,
[...] rivalutazione in base agli indici Istat, costo vita, con ordine al datore di lavoro
, con sede in Pavia, Viale Camillo Golgi n. 19, Controparte_2 di corrispondere direttamente alla signora la suddetta somma prelevandola da Pt_1 quanto dovuto al signor a titolo di emolumenti mensili. CP_1
1)Le Parti dichiarano che con riferimento al periodo precedente null'altro è dovuto dal signor alla signora in relazione agli obblighi CP_1 Parte_1 stabiliti nella sentenza di divorzio del Tribunale di Caltagirone n. 264/2017.
2)Le spese di giudizio restano integralmente compensate tra le Parti”. pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Caltagirone n. 264/2017 pubbl. il 11/04/2017, RG n.
560/2011, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al contributo al mantenimento mensile dovuto alla Sig.ra per il figlio Parte_1 Per_1
nato Catania il 16.5.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Caltagirone n. 264/2017 pubbl. il 11/04/2017, RG n. 560/2011, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3273/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SPATA ANTONELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Niscemi (CL), Via Samperi n. 309;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PACI CP_1 C.F._2
RA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano (MI), Via
Crema n. 15;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) il signor verserà alla signora a decorrere dal CP_1 Parte_1 mese di settembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio Per_1
la somma mensile di euro 300, da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese,
[...] rivalutazione in base agli indici Istat, costo vita, con ordine al datore di lavoro
, con sede in Pavia, Viale Camillo Golgi n. 19, Controparte_2 di corrispondere direttamente alla signora la suddetta somma prelevandola da Pt_1 quanto dovuto al signor a titolo di emolumenti mensili. CP_1
1)Le Parti dichiarano che con riferimento al periodo precedente null'altro è dovuto dal signor alla signora in relazione agli obblighi CP_1 Parte_1 stabiliti nella sentenza di divorzio del Tribunale di Caltagirone n. 264/2017.
2)Le spese di giudizio restano integralmente compensate tra le Parti”. pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Caltagirone n. 264/2017 pubbl. il 11/04/2017, RG n.
560/2011, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al contributo al mantenimento mensile dovuto alla Sig.ra per il figlio Parte_1 Per_1
nato Catania il 16.5.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Caltagirone n. 264/2017 pubbl. il 11/04/2017, RG n. 560/2011, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2