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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, RE
MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 813/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020170023264668000 TRIBUTI VARI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200001247570000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220010856456000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030877538000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014988265000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230016529338000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230020418455000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso vengono impugnati 7 estratti a ruolo inerenti a relative cartelle di pagamento per nullità delle notifiche delle cartelle, mancata indicazione del responsabile del procedimento, nullita della notificazione delle cartelle in quanto eseguita da PEC dell'ADR, non presente nei pubblici elenchi, prescrizione delle cartelle esattoriali.
Viene invocata l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo ai sensi del DL n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021.
Non è specificata la data di richiesta nè quella di ritiro, mentre il ricorso è da proporre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Non è impugnabile autonomamente l'estratto di ruolo (Cass. S.U.n. 19704/2015), si può impugnare il ruolo ai sensi dell'art. 12, 4 comma bis, DPR n. 600/1973 per invalidità della cartella, qualora sussista concreto pregiudizio per partecipazione ad appalto oppure per riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici.
La contribuente non ha dimostrato di rientrare in uno dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la disciplina sopra esposta asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle.
La notifica via PEC viene effettuata ai sensi dell'art. 26, 2 comma, del DPR n. 602/1973 per orientamento costant della Corte di Cassazione.
Le cartelle sono divenute definitive, in quanto non sono state tempestivamente impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, con condanna alle spese che si liquidano in Euro 6.000,00, in quanto le cartelle ormai divenute definitive in quanto non direttamente impugnate, non possono essere impugnate tramite l'estratto a ruolo, in quanto non si rientra nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 600/1973.
P.Q.M.
rigetto ricorso;
condanna del ricorrente alle spese di euro 6.000,00
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, RE
MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 813/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020170023264668000 TRIBUTI VARI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200001247570000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220010856456000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030877538000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014988265000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230016529338000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230020418455000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso vengono impugnati 7 estratti a ruolo inerenti a relative cartelle di pagamento per nullità delle notifiche delle cartelle, mancata indicazione del responsabile del procedimento, nullita della notificazione delle cartelle in quanto eseguita da PEC dell'ADR, non presente nei pubblici elenchi, prescrizione delle cartelle esattoriali.
Viene invocata l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo ai sensi del DL n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021.
Non è specificata la data di richiesta nè quella di ritiro, mentre il ricorso è da proporre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Non è impugnabile autonomamente l'estratto di ruolo (Cass. S.U.n. 19704/2015), si può impugnare il ruolo ai sensi dell'art. 12, 4 comma bis, DPR n. 600/1973 per invalidità della cartella, qualora sussista concreto pregiudizio per partecipazione ad appalto oppure per riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici.
La contribuente non ha dimostrato di rientrare in uno dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la disciplina sopra esposta asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle.
La notifica via PEC viene effettuata ai sensi dell'art. 26, 2 comma, del DPR n. 602/1973 per orientamento costant della Corte di Cassazione.
Le cartelle sono divenute definitive, in quanto non sono state tempestivamente impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, con condanna alle spese che si liquidano in Euro 6.000,00, in quanto le cartelle ormai divenute definitive in quanto non direttamente impugnate, non possono essere impugnate tramite l'estratto a ruolo, in quanto non si rientra nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 600/1973.
P.Q.M.
rigetto ricorso;
condanna del ricorrente alle spese di euro 6.000,00