Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità delle notifiche delle cartelle

    La Corte rileva che le notifiche via PEC sono effettuate ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, secondo costante orientamento della Cassazione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte rigetta il ricorso nel suo complesso, ritenendo le cartelle divenute definitive e non impugnabili tramite l'estratto di ruolo.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle esattoriali

    La Corte afferma che le cartelle sono divenute definitive in quanto non tempestivamente impugnate e che l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente, salvo specifiche eccezioni non sussistenti nel caso di specie.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo

    La Corte invoca l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo ai sensi del DL n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021, poiché non si rientra nelle ipotesi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo previste dall'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 600/1973. Le cartelle sono inoltre divenute definitive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 39
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo