Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2) dott. C. Zappalà Consigliere
3) dott. F. Conti Consigliere
In esito all'udienza orale del 13 maggio 2025, nella controversia n. 97/2025
r.g., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 97/2025 r.g. proposta da:
nato a [...] [...], c.f. Parte_1
, in qualità di erede legittimo di , nata C.F._1 Persona_1
a Messina il 17 novembre 1944, c.f. , rappresentato e C.F._2
difeso dall'Avv. Fiorentino De Leo………………………….RICORRENTE IN
REVOCAZIONE
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Oliviero
Atzeni…………………………………………….……………RESISTENTE IN REVOCAZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14 ottobre 2022, Per_1
conveniva in giudizio l' , chiedendo che venisse accertato il
[...] CP_1
proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di agosto 2021, in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di Messina in data 13 giugno 2022, notificato all'ente convenuto in data 15 giugno 2022.
La VE deduceva che, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., l' non aveva dato seguito al CP_1
pagamento della prestazione, rendendo necessaria la proposizione del ricorso.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva il mancato invio nei termini da parte CP_1
della ricorrente del modello AP70, necessario per completare l'istruttoria amministrativa. Rappresentava, in ogni caso, di aver provveduto alla liquidazione e all'accredito della somma dovuta in data 1° febbraio 2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 1126/2023, pubblicata il 30 maggio 2023, il Tribunale di
Messina, Sezione Lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere,
Pag. 2 di 12 rilevato l'intervenuto pagamento della prestazione in corso di causa.
Nondimeno, condannava l' al pagamento degli interessi e della CP_1
rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte, dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.863,50, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' , deducendo l'erroneità CP_1
della sentenza nella parte in cui non si era tenuto conto della violazione del dovere di collaborazione nella trasmissione del mod. AP70, circostanza di rilievo anche ai fini della decorrenza degli accessori, e pertanto, tenuto conto di quanto esposto, chiedeva che fosse rigettata la domanda di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria con compensazione delle spese legali. L'ente appellante sosteneva che l'obbligo di invio del modello AP70 gravasse sull'assistita e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis c.p.c. dovesse ritenersi sospeso sino alla ricezione della suddetta documentazione.
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 611/2024 pubblicata il 16 settembre 2024, dando atto della contumacia dell'appellata Persona_1
dichiarata non costituita in giudizio, pur se ritualmente citata, accoglieva l'appello dell' , riformando la decisione di primo grado nella parte CP_1
relativa alla condanna alle spese, che venivano integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, escludendo la responsabilità dell'ente per il ritardo nell'erogazione della prestazione.
Pag. 3 di 12 Il Collegio accoglieva dunque le doglianze dell'ente, limitatamente alle spese di primo grado, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
22089/2021) secondo cui il termine di pagamento decorre solo dal momento in cui l'assistito fornisca la documentazione completa ai fini della liquidazione della provvidenza.
In data 17 marzo 2025 , in qualità di erede legittimo di Parte_1
, medio tempore deceduta, proponeva ricorso per revocazione Persona_1
della sentenza d'appello n. 611/2024, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la sentenza impugnata risulterebbe viziata da errore revocatorio, avendo la Corte erroneamente ritenuto ritualmente notificato l'appello, con conseguente errata dichiarazione di contumacia dell'appellata.
In particolare, il ricorrente deduceva che la Corte aveva dichiarato la contumacia della sig.ra basandosi sulla presunta regolare Per_1
notificazione del ricorso in appello, quando dagli atti risultava che la notifica era stata effettuata tardivamente, in violazione del termine perentorio di 25 giorni previsto dall'art. 435, co. 3, c.p.c., come risulta dalla ricevuta PEC depositata in atti, recante la data del 20 agosto 2024.
Tale errore, di natura meramente percettiva e non valutativa, aveva comportato la lesione del diritto di difesa, impedendo alla parte appellata di costituirsi e svolgere le proprie difese in appello. L'errore lamentato rientrava nella fattispecie di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., giustificando pertanto la revocazione della sentenza impugnata.
In via rescindente, concludeva chiedendo la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza emessa da codesta Corte d'Appello, in quanto
Pag. 4 di 12 viziata da errore di fatto risultante dagli atti del giudizio, per supposta esistenza della rituale e tempestiva notifica del ricorso in appello presso il procuratore costituito in primo grado.
Nell'ambito del giudizio rescissorio, chiedeva poi che la Corte, una volta pronunciata la revocazione della sentenza procedesse alla decisione della causa nel merito, in riforma della pronuncia d'appello impugnata.
A tal fine, il ricorrente lamentava la presunta violazione degli obblighi gravanti sull' in materia di liquidazione della prestazione assistenziale, CP_1
deducendo in particolare che l' fosse tenuto, ai sensi dell'art. 445- CP_1
bis, comma 6, c.p.c., a procedere alla liquidazione della prestazione entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, indipendentemente dall'invio del modello AP70 da parte dell'assistita. La sentenza impugnata avrebbe errato pertanto nel ritenere sospeso detto termine, ponendo a carico del beneficiario un onere documentale che la giurisprudenza della Cassazione ha escluso essere impeditivo del diritto alla prestazione, dovendo l'ente previdenziale attivarsi d'ufficio per richiedere eventuali integrazioni documentali.
Il ricorrente ribadiva inoltre che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n.
412/1991, l' sia tenuto al pagamento degli accessori, ossia degli CP_1
interessi legali e della rivalutazione monetaria, entro i limiti di cui alla richiamata normativa, su ciascun rateo della prestazione a far data dalle singole scadenze fino al saldo.
Il ricorrente sosteneva, infine che, nonostante il pagamento intervenuto in corso di causa, l' risulti soccombente in via virtuale, essendo stato il CP_1
Pag. 5 di 12 ritardo determinato dalla sua inerzia nell'espletamento degli adempimenti.
Ne discende il diritto dell'assistita (oggi dell'erede) alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di causalità processuale.
In via rescissoria, concludeva per il rigetto integrale dell'appello proposto dall' e, per l'effetto, istava per la conferma integrale della sentenza di CP_1
primo grado con condanna dell' al rimborso delle spese del giudizio CP_1
di revocazione e del giudizio di appello.
L' , costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, eccependo CP_1
l'infondatezza delle censure e la correttezza della pronuncia impugnata, ribadendo che il termine di 120 giorni per l'erogazione della prestazione assistenziale decorra unicamente dal momento in cui l'assistito adempie all'obbligo di trasmettere il modello AP70, necessario per il completamento della procedura di liquidazione.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda di parte avversa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 611/24 della Corte di Appello di
Messina. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, a seguito di istanza proposta del ricorrente in revocazione la trattazione scritta veniva trasformata in trattazione orale e in esito all'udienza del 13 maggio 2025 il giudizio veniva deciso con separato dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo sollevato osserva la Corte, in punto di fatto, che quanto sostenuto dal ricorrente, nella qualità di erede di , nel Persona_1
Pag. 6 di 12 frattempo deceduta, circa la dichiarata regolarità della notifica, nei confronti di quest'ultima, dell'atto introduttivo del giudizio di appello, è fondato. L' aveva, infatti, provveduto a notificare il gravame presso il CP_1
procuratore della costituito in primo grado senza il rispetto del Per_1
termine di venticinque giorni liberi in violazione dell'art.435 comma 3 c.p.c.
e, pertanto, la declaratoria di contumacia della parte appellata è errata.
Tuttavia occorre valutare se tale errore possa ritenersi di natura revocatoria, ossia tale da incidere sulla decisione, nel senso che, per effetto della dichiarata contumacia riversatasi in una irregolarità del contraddittorio, si sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità era, invece, positivamente stabilita, ovvero si sia supposta l'esistenza di un fatto la cui verità era, invece, incontrastabilmente esclusa.
Deve, in proposito, evidenziarsi, come di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2023 n. 34241 (che richiama anche le pronunce di legittimità n. 5408/2020 e n. 3704/2012), che “l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva”. In sostanza occorre verificare se l'errore di errata percezione processuale abbia determinato anche un'errata valutazione dei fatti che abbia determinato l'accoglimento dell'appello proposto dall' CP_1
Orbene l'avere il precedente Collegio erroneamente ritenuto la correttezza della notifica del gravame proposto dall' e non essendosi avvenuto della CP_1
richiesta avanzata dall'Istituto previdenziale nelle note scritte del 12
Pag. 7 di 12 settembre 2025 di essere autorizzato alla rinotifica, non costituisce di per sé errore revocatorio se a sua volta i superiori errori non abbiano influito sul decisum traducendosi, in concreto, nella supposizione di inesistenza di un fatto la cui verità era, invece, positivamente stabilita, ovvero nella supposizione di esistenza di un fatto la cui verità era, invece, incontrastabilmente esclusa. Ossia, in definitiva, se detti errori abbiano influito in modo determinante su uno o più fatti decisivi ai fini di causa, da intendersi quale erronea percezione di fatti materiali che, altrimenti (ove fosse stata concessa la rinotifica e ove la parte appellata si fosse costituita) sarebbero stati correttamente valutati. In sostanza la menomazione del diritto di difesa della parte appellata – scaturente dall'errore - deve essersi tradotto, per costituire motivo revocatorio, in un errore percettivo dell'autorità giudiziaria determinante un decisum errato.
Sostiene parte ricorrente che la Corte d'Appello abbia escluso un ritardo imputabile all' nella liquidazione della prestazione – indennità di CP_1
accompagnamento – senza considerare elementi determinanti che, ove l'appellata si fosse costituita, avrebbe evidenziato in punto di fatto e precisamente:
- se le informazioni contenute nel modello AP70 non fossero già in possesso dell' CP_1
- se le superiori informazioni non fossero reperibili attraverso le proprie banche dati;
- se sussistessero “straordinarie e motivate esigenze” che giustificassero una richiesta integrativa da parte dell' CP_1
Pag. 8 di 12 Orbene, nell'affrontare i superiori motivi osserva la Corte come nella sentenza impugnata in revocazione si sia motivato nel senso di ritenere che in assenza dell'invio del mod. AP70 l' fosse legittimato a non erogare la CP_1
prestazione non potendo verificare la sussistenza del requisito esterno (non costitutivo del diritto ma indispensabile ai fini della liquidazione) rappresentato dall'autocertificazione circa il mancato ricovero presso enti o istituti con retta a carico dello Stato. Si tratta, con ogni evidenzia, di requisito “esterno” non altrimenti conoscibile dall'Istituto previdenziale in quanto relativo a circostanze che già intuitivamente non sono reperibili né nei propri atti, e neppure da altre fonti o banche dati.
E, tuttavia, l'odierno ricorrente ha sostenuto che la domanda amministrativa era completa in ogni elemento necessario, compresa la dichiarazione di non ricovero e l'impegno a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.
Occorre rilevare che detta documentazione risulta oggi allegata al ricorso per revocazione, sebbene in primo grado fosse mancante. Analizzando il contenuta nella domanda amministrativa proposta a suo tempo all' CP_1
(documento allegato 14) può ritenersi accertata la sua presentazione in data
28 settembre 2020 nella quale veniva riportata la seguente formula “alla data di presentazione della domanda il titolare è in stato di ricovero:
NO”. Lo stesso attestava, nella ricevuta di avvenuta presentazione CP_1
della domanda, l'allegazione del documento di assunzione di responsabilità da parte della (documento che non può non riferirsi che alla condizione Per_1
di mancato ricovero al momento della domanda) e contestualmente in data
28 settembre 2020 risulta la compilazione del Mod Autocert. COD.AP70 nel
Pag. 9 di 12 quale la con assunzione di responsabilità di quanto dichiarato, Per_1
sottoscriveva la seguente dicitura: “la sottoscritta si Persona_1
impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modello”.
Del resto l' ha provveduto al pagamento dei ratei di prestazione in CP_1
corso di causa, sicchè il mod. AP70 doveva certamente essere in suo possesso e, quanto alla dedotta tardività della produzione sostenuta dall' essa risulta smentita dalla documentazione allegata, conforme alla CP_1
modulistica dell' . Pertanto la procedura amministrativa che CP_1
consentiva il pagamento della prestazione era completa già al momento della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. L' CP_1
nell'atto di appello aveva, infatti, sostenuto che detto modello non fosse stato prodotto dalla beneficiaria prima della proposizione del ricorso di primo grado, circostanza non corrispondente al vero. La permanenza nel tempo del requisito inerente il mancato ricovero è stata dimostrata con la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla in uno alla domanda, Per_1
secondo la modulistica dell'Istituto.
Pertanto parte appellante ha in concreto dimostrato, nel presente giudizio, la tempestiva trasmissione all' del mod. AP70 sicchè l'errore di ritenere CP_1
la sua contumacia ha gravemente nociuto al predetto, non messo in grado di contrastare efficacemente l'impugnazione proposta dall'Istituto il cui appello sulle spese di lite è stato accolto proprio in ragione della non configurabilità in capo all' di un errore colpevole nella tardiva CP_1
liquidazione sul presupposto di avere la Corte ritenuto insussistenti
Pag. 10 di 12 circostanze di fatto che solo la declaratori errata di contumacia non aveva consentito di appurare.
In definitiva l'odierno appellante ha dimostrato che, ove la propria dante causa fosse stata regolarmente citata nel precedente giudizio di appello, avrebbe potuto dimostrare l'errore colpevole dell' nel ritardo della CP_1
liquidazione producendo prova della data di avvenuta trasmissione della documentazione mancante, idonea a sconfessare i motivi di appello proposti dall' . In concreto avrebbe provato l'esistenza di circostanza di CP_1
fatto decisive per la sorte del giudizio trascurate dalla precedente Corte.
Pertanto, in accoglimento del presente ricorso va dichiarata la nullità della sentenza n. 611/2024 di questa CdA con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, compreso il capo di condanna dell' alle CP_1
spese del giudizio.
Quanto alle spese del presente giudizio e di quelle inerenti il precedente appello, esclusa la voce istruttoria/trattazione (essendo stati entrambi decisi alla prima udienza), ne va disposta la condanna dell' come da CP_1
separato dispositivo, con riduzione al 50% tenuto conto della natura delle questioni esaminate, di agevole soluzione. Con distrazione ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, proposto da
, nella qualità di erede di , avverso la sentenza Parte_1 Persona_1
d'appello n. 611/2024 così provvede:
-in accoglimento del ricorso per revocazione dichiara la nullità della
Pag. 11 di 12 sentenza impugnata e conferma la regolamentazione delle spese di primo grado;
-condanna l' al pagamento delle spese di appello e del presente CP_1
giudizio che liquida in € 950,00 per ciascuna fase, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. F. De Leo.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Beatrice Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
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