TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2186 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Padre Giglio - Pal. Molino Bruno 2 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Stamile che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Rosalma Perugini, per procura speciale per atto Notaio del Persona_1
14/10/2022- Rep. 8953
-opposta -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; Persona_2
- terzo pignorato -
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_4
- creditori intervenuti non costituiti -
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza assegnazione emessa nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c. con provvedimento emesso il 19.01.2023 e depositato nonché comunicato in data 25.01.2023.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 14.7.2022 nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c., con provvedimento emesso il 19.01.2023 e comunicato in data 25.01.2023.
Premetteva che:
-con atto di pignoramento presso terzi notificato il 22.09.2020 e iscritto al R.G.E. n.1081/2020 del
Cont Tribunale di Cosenza, la “ ” (per brevità Controparte_5 pignorava “le somme di cui alle quote accantonate del trattamento di fine servizio versate al Fondo di
Tesoreria dello Stato presso l' ed in ogni caso tutte le somme a qualunque titolo detenute, dovute CP_2
e debende al sig. […] dall' […] per l'importo di € 70.986,91 aumentato della Parte_1 CP_2 metà ai sensi dell'art.546 c.p.c.” .
- con dichiarazione di terzo del 26.05.2022 l' comunicava di aver predisposto, a titolo di quota CP_2 cedibile / pignorabile della pensione spettante al debitore esecutato, un “accantonamento mensile di €
591,00 a decorrere dal 01/08/2022, prima rata utile di lavorazione”, specificando, altresì, che
[...]
è “titolare del trattamento di fine servizio con decorrenza pagamenti 01/11/2022, ad oggi Parte_1
non siamo nelle condizioni di quantizzare le somme da liquidare in quanto non è stata completata
l'istruttoria da parte delle Amministrazioni interessate”. Cont
-con ordinanza del 14.07.2022, il Giudice dell'Esecuzione assegnava al creditore procedente
“[…] la somma pari ad un quinto (1/5) della quota di pensione mensile cedibile dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato d' ” , mentre nulla disponeva in ordine al CP_2 Parte_1
pignoramento del trattamento di fine servizio (T.F.S.) spettante al debitore;
Cont
-con istanza di correzione di errore materiale del 22.07.2022 il creditore sul presupposto che con il suddetto provvedimento “[…] il GE ha assegnato alla deducente il quinto del trattamento pensionistico omettendo di assegnare il quinto del TFS in corso di quantificazione” e ritenendo “[…] che trattasi certamente di mero errore materiale”, chiedeva al GE di “correggere il provvedimento di assegnazione nella parte in cui è omessa la dicitura dell'assegnazione anche del quinto del TFS;
pagina 2 di 10 - con provvedimento del 19.01.2023, depositato e comunicato il 25.01.2023, il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di correzione di errore materiale proposta dal creditore ai sensi dell'art.288 c.p.c., nei seguenti termini: “Corregge il provvedimento di assegnazione crediti del 14/7/2022 nel procedimento in questione e lo integra con la seguente statuizione: Assegna salvo esazione, al creditore ed a soddisfo integrale di quanto vantato nei confronti del Controparte_5 debitore , al pagamento di una somma di danaro pari ad un quinto del TFS dovuto Parte_1 ad esso debitore e quale pensionato da parte dell' Ordina al terzo pignorato di attenersi a CP_2 CP_2
tale disposto di pagamento, secondo quanto prospettato in parte motiva, con esonero di responsabilità.
Sia annotato sull'originale del provvedimento di assegnazione” ;
- con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 comma 2 c.p.c. depositato il 10.02.2023, il debitore impugnava la suddetta ordinanza di assegnazione chiedendone Parte_1
l'annullamento relativamente alle parti oggetto di correzione con il provvedimento del 19.01.2023, ossia in relazione alle integrazioni con le quali era stata disposta l'assegnazione al creditore procedente di una somma pari ad un quinto del trattamento di fine servizio del debitore medesimo, formulando istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta ordinanza di assegnazione limitatamente alle parti corrette;
-con ordinanza emessa in data 23.03.2023, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione richiesta dall'opponente, fissando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che il procedimento di correzione di errore materiale, ex art.287 c.p.c., proposto dal creditore procedente si configurava inammissibile, in quanto lo stesso era funzionale alla sola eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo attribuibili al Giudice, ossia a sviste o disattenzioni rilevabili con immediata evidenza dal relativo testo, mentre nel caso in esame, con il provvedimento del 19.01.2023, il G.E. aveva effettuato una “integrazione” del contenuto
“decisorio” dell'ordinanza di assegnazione del 14.07.2022 non consentita con la procedura di correzione di errore materiale;
che la “correzione” disposta con il provvedimento del 19.01.2023 (ossia l'assegnazione del quinto del T.F.S.) fosse il risultato di un'attività “ricostruttiva” del pensiero del G.E. in ordine al tenore (positivo o negativo) da attribuire alla dichiarazione del terzo pignorato del CP_2
26.05.2022, sicchè si era in presenza di un elemento della decisione soggetto a “valutazione”, tanto che dalla lettura dell'ordinanza non emergeva alcun elemento da cui desumere che l'effettiva volontà del
G.E. fosse quella di assegnare il quinto del T.F.S., facendosi riferimento solo all'“importo della pensione goduta dal debitore e per come erogata dal terzo (giusta dichiarazione di quantità)”. CP_2
Concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità ovvero disposto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 14.07.2022 emessa nella procedura esecutiva R.G.E.
pagina 3 di 10 n.1081/2020 relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi degli artt.287 e 288 c.p.c. con il provvedimento del 19.01.2023 depositato il 25.01.2023, ossia relativamente alle integrazioni con cui era stata disposta l'assegnazione al creditore procedente di una somma pari ad un quinto del trattamento di fine servizio del debitore esecutato, attesa l'inammissibilità e/o illegittimità del suddetto provvedimento di correzione, con ogni conseguenziale statuizione ai sensi di legge.
Si costituiva in giudizio la società " unipersonale che contestava la Controparte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, rilevando che il GE, in sede di correzione, aveva correttamente recepito l'orientamento della gurisprudenza di legittimità, rilevando che: “la correzione di un errore materiale afferente il quantum debeatur cui al titolo, non inficia l'accertamento del an debeatur in esso contenuto, non costituisce evento sopravvenuto cui alla consistenza del rapporto obbligatorio, non attiene alla formazione giuridica stessa del titolo, essendo, piuttosto, una circostanza specificativa cui al requisito della certezza del titolo speso”; deduceva, altresì, che il credito riveniente dal trattamento di fine servizio (TFS) fosse da qualificarsi come certo, liquido ed esigibile e ben potesse essere assegnato nei limiti del quinto, atteso che lo stesso si calcolava su parametri oggettivi definiti e determinati con riferimento agli anni di servizio ed alla retribuzione del personale dipendente della
Pubblica Amministrazione, tenuto conto che il D'TR era docente universitario presso l' che, Pt_2
per costante orientamento della Suprema Corte, l'espropriazione presso terzi poteva avere ad oggetto anche crediti illiquidi e condizionati ma suscettibili di capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile al momento dell'assegnazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da con vittoria di spese di Parte_1
lite.
Si costituiva, altresì, l' che evidenziava la propria estraneità ai motivi di doglianza per la qualità di CP_2
terzo pignorato dallo stesso rivestita, rilevando di avere adempiuto a quanto prescritto dalla norma.
Si rimetteva alla prudente decisione del Giudice, chiedendo che l' fosse lasciato indenne da CP_2
eventuali spese e compensi di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 25.03.2024 il difensore di parte opponente eccepiva la mancata iscrizione della società opposta nell'elenco di cui all'art.106 TUB in violazione della disposizione di cui all'art.2 comma 3 lett. c) Legge n.130/1999, con conseguente insussistenza del diritto dell'opposta a riscuotere il credito assegnato con l'impugnata ordinanza.
Quindi, all'udienza del 27.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
pagina 4 di 10 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della Controparte_1
alla riscossione del credito ceduto dalla (creditore procedente nell'esecuzione RGE
[...] CP_7
n.1081/2020) ed assegnato con l'ordinanza impugnata, sollevata dall'opponente. In particolare, a supporto di tale eccezione, il d'TR ha evidenziato che la avrebbe dovuto Controparte_1
avvalersi, in quanto “società veicolo”, di un intermediario autorizzato iscritto nell'elenco ex art.106
TUB, non essendo la stessa iscritta nel predetto elenco.
In merito, è sufficiente rilevare che è intervenuta, di recente, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 7243 del 18.3.2024) che ha evidenziato – con motivazione condivisa da questo giudicante - che le norme contenute nel TUB “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”, sicchè dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non può derivare alcuna invalidità del rapporto negoziale (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.).
Consegue che non assume rilievo la circostanza che la quale cessionaria della Controparte_1
creditrice procedente non sia iscritta all'albo ex art. 106 TUB, per l'attività di recupero dei CP_7
crediti oggetto della cessione. Né appare condivisibile il diverso orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ordinanza del Tribunale di Viterbo del 3.4.2024 allegata dal reclamante) che tende a ribadire la natura imperativa della norma contenuta all'art. 2 comma 6 L. n.
130/1999, in quanto preordinata alla tutela dei soggetti che hanno acquistato titoli emessi dalla società veicolo, atteso che, secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata,
“il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale, di per sé, a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del c.d. “diritto dell'economia”, contenuti in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)”.
Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
La questione oggetto della presente opposizione attiene alla legittimità del provvedimento con il quale il GE, decidendo sull'istanza, proposta dal creditore procedente, di correzione di errore materiale dell'ordinanza di assegnazione del 14/21.7.2022 - con la quale è stata assegnata al creditore procedente
“la somma pari a un quinto (1/5) della quota di pensione mensile cedibile dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato” al netto di trattenute fiscali e previdenziali e delle trattenute dipendenti da CP_2
pagina 5 di 10 precedenti pignoramenti e sino alla concorrenza dell'importo precettato oltre a spese e competenze della fase esecutiva - ha assegnato, salvo esazione, al predetto creditore, a soddisfo integrale di quanto vantato nei confronti del debitore , il pagamento di “una somma di denaro pari ad un Parte_1
quinto del TFS dovuto ad esso debitore e quale pensionato da parte dell' . CP_2
In particolare, l'opponente ha eccepito l'illegittimità del predetto provvedimento, sul presupposto che lo stesso non abbia apportato una mera correzione di un'omissione e/o di un errore commesso dal
Giudice ed immediatamente percepibile dalla lettura del documento, ma ne abbia modificato il contenuto sostanziale, tenuto conto che l'ordinanza di assegnazione del 14/21.7.2022 faceva riferimento al solo “importo della pensione goduta dal debitore e per come erogata dal terzo CP_2
(giusta dichiarazione di quantità)” senza fare menzione del trattamento di fine servizio, sicchè la circostanza che non fosse stata disposta l'assegnazione del TFS non poteva considerarsi un mero errore di compilazione del provvedimento.
Orbene, si deve premettere che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4319 del 14 febbraio 2019; Cass. Civ., n. 16087 del 9.6.2021).
Nel caso in esame, oggetto del pignoramento notificato dalla creditrice procedente sono CP_7
state “le somme di cui alle quote accantonate del trattamento di fine servizio versate al Fondo
Tesoreria dello Stato presso l' ed in ogni caso tutte le somme a qualunque titolo detenute, dovute CP_2
e debende al sig. per l'importo di euro 70.986,91, aumentato della metà ai sensi Parte_3 dell'art. 546 c.p.c., comprensivo di accessori …” e spese.
Il terzo pignorato , in data 26.5.2022, ha reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del seguente tenore: CP_2
“ Il/la Signor/a: nt 22/07/1951 cf ad oggi risulta titolare di Parte_1 C.F._1
pensioni n 50600125, per importo mensile, al netto delle ritenute fiscali, di euro 3661,42. Sulle prestazioni pensionistiche specificate, tenuto conto delle disposizioni in materia, dei limiti e misura della pignorabilità e salvaguardato il cosiddetto “minimo vitale” (L. 132/2015), si è provveduto–per il pignoramento de quo–a predisporre accantonamento mensile, di euro 591,00 a decorrere dal
01/08/2022, prima rata utile di lavorazione. Il/La sig. nt 22/07/1951 è inoltre Parte_1
titolare del trattamento di fine servizio con decorrenza pagamenti 01/11/2022, ad oggi non siamo nelle
pagina 6 di 10 condizioni di quantizzare le somme da liquidare in quanto non è stata completata l'istruttoria da parte delle altre Amministrazioni interessate, sarà nostra cura inviare una ulteriore Dichiarazione ex 547.”
Con sentenza n. 31844 del 27.10.2022, la Suprema Corte ha confermato il proprio consolidato orientamento, secondo cui "Possono essere assoggettati ad esecuzione, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, anche i crediti condizionati o comunque incerti ed eventuali, perche' anche ad essi deve riconoscersi la capacita' satisfattiva o per via di assegnazione o per via di vendita e successiva aggiudicazione" (cosi', Cass. n. 1835/1962); e ancora: "La esigibilita' del credito non e' una condizione della pignorabilita' e, quindi, della sequestrabilita' di esso, poiche' oggetto dell'espropriazione forzata e', non tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato" (Cosi', Cass. n. 2055/1972). I suddetti principi sono stati successivamente cesellati, tra le altre, da Cass. n. 9027/1987, secondo cui "La esigibilita' del credito non e' condizione della sua pignorabilita' poiche' oggetto dell'espropriazione forzata non e' tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicche' l'espropriazione (presso terzi) puo' configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacita' satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione" (conf., Cass. n. 5235/2004). Ancora di seguito, con specifico riferimento al credito futuro, se ne e' ritenuta la piena pignorabilita' "in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e gia' esistente" (Cass. n. 17501/2009), dovendo solo escludersi la pignorabilita' di un credito meramente eventuale, privo di un tale collegamento;
cio' e' stato nella sostanza ribadito, piu' di recente, anche da Cass. n. 15607/2017, che ha affermato che "L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi puo' riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilita' ad un rapporto giuridico identificato e gia' esistente" (sost. conf., Cass. n. 25042/2019)”.
Sulla scorta di tali principi ed esaminato il contenuto della dichiarazione del terzo , deve ritenersi CP_2
– conformemente a quanto riconosciuto anche da questo Tribunale, con ordinanza del 10.2.2023 in sede di reclamo di cui al proc. n. 80039/2022 r.g. – che quest'ultima abbia tenore positivo, confermando l'esistenza di un credito del d sia in relazione al trattamento mensile pensionistico, Pt_1
sia alla somma dovuta e già maturata a titolo di TFS.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una pagina 7 di 10 controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione;
ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa” (Cass. Civ.,
n. 5510 dell'8.4.2003).
Consegue che il GE, all'esito della verifica circa l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, è tenuto ad assegnare le somme indicate nella dichiarazione del terzo.
Nella fattispecie in esame, il G.E. con l'ordinanza del 19-25.01.2023 ha evidenziato il tenore positivo della dichiarazione del terzo anche con riguardo al TFS, precisando: “la dichiarazione del terzo CP_2
ai fini del provvedimento richiesto, è idonea a rappresentare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile da sottoporre ad esproprio. I flussi informatici e contabili che presiedono, accompagnano e sostengono l'azione amministrativa (previdenziale ed assistenziale) dello Stato ( , nel caso di CP_2
specie, hanno sancito l'esistenza di una posta attiva in capo al debitore esecutato e di cui lo stesso Ente strumentale è in possesso, perché erogabile e dovuta al debitore stesso. Tale obbligazione pecuniaria
(riflesso dì un diritto soggettivo a favore del debitore), certa nella sua consistenza, appare determinata
o comunque determinabile sulla base di un mero computo aritmetico e contabile, nella misura in cui le operazioni di verifica della posizione assicurativa e previdenziale….assumono un aspetto complementare e di specifica, ma non di impedimento e di negazione del diritto.
Consegue, pertanto, che la dichiarazione del terzo già inquadrata nella sua evidenza di credito CP_2
positivo ed utile all'assegnazione, nei limiti del dovuto (1/5) e rispetto alla quantificazione postuma o successiva (quale espressione di un efficienza della PA che, pur risentendo di taluni incagli burocratici
o amministrativi, assolve sempre ai compiti Istituzionali) degli uffici che maneggiano il carico o i fascicoli o le posizioni degli aventi diritto, è congrua ad identificare un quantum colorabile con una mera operazione di calcolo e riscontro/ conguaglio contabile”.
Appaiono, quindi, condivisibili le argomentazioni addotte dal G.E. che, in ragione del carattere positivo della dichiarazione resa dal terzo anche in riferimento alle somme dovute a a CP_2 Parte_1
titolo di TFS, nonché della mancata indicazione di tale posta di credito nell'ordinanza di assegnazione emessa in data 14/21.7.2022, ha provveduto alla correzione di tale omissione, da qualificarsi come mero errore materiale, disponendo l'assegnazione, in favore del creditore procedente, anche di un
CP_ quinto del somme dovute al d'TR a titolo di TFS da parte dell' non ostandovi la mancata esatta quantificazione del relativo importo, in quanto ricavabile in forza di semplici operazioni contabili.
Peraltro, la parte opposta ha dato atto che l' , costituendosi nella fase di reclamo, abbia indicato CP_2
pagina 8 di 10 l'esatta quantificazione delle somme accantonate in € 33.259,15, pari al quinto del TFS di titolarità del debitore esecutato.
In tal senso appare rispettato anche l'orientamento giurisprudenziale che ha ribadito che il procedimento disciplinato agli articoli 287 e 288 c.p.c. di correzione di errore materiale possa svolgere anche una funzione “integrativa”, introducendo nel provvedimento una statuizione di carattere consequenziale ed avente un contenuto predeterminato.
In conclusione, non appare ravvisabile alcun profilo di nullità del predetto provvedimento, essendo stata operata una corretta valutazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato da parte del G.E. che,
a seguito dell'istanza di correzione proposta dal creditore procedente, ha adottato un provvedimento di contenuto predeterminato, secondo le prescrizioni di cui all'art. 545 c.p.c., avente natura integrativa e consequenziale alla dichiarazione positiva del terzo e conforme al limite di quanto pignorato, disponendo l'assegnazione di un quinto delle somme del TFS.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, va rigettata l'opposizione proposta da e Parte_1
dichiarata la piena validità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c. con provvedimento emesso il 19.01.2023 e depositato in data
25.01.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile di non rilevante complessità, compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), avuto riguardo alla natura documentale della controversia, a carico dell'opponente soccombente e limitatamente alla posizione della parte opposta.
CP_ Rispetto al terzo pignorato ed ai creditori intervenuti, in considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta la validità ed Parte_1
efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c. con provvedimento emesso il 19.01.2023 e depositato in data 25.01.2023;
pagina 9 di 10 2) condanna alla rifusione, in favore della creditrice opposta, delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
CP_ 3) compensa le spese di lite tra l'opponente, il terzo pignorato ed i creditori intervenuti.
Cosenza, 15.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2186 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Padre Giglio - Pal. Molino Bruno 2 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Stamile che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Rosalma Perugini, per procura speciale per atto Notaio del Persona_1
14/10/2022- Rep. 8953
-opposta -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; Persona_2
- terzo pignorato -
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_4
- creditori intervenuti non costituiti -
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza assegnazione emessa nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c. con provvedimento emesso il 19.01.2023 e depositato nonché comunicato in data 25.01.2023.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 14.7.2022 nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c., con provvedimento emesso il 19.01.2023 e comunicato in data 25.01.2023.
Premetteva che:
-con atto di pignoramento presso terzi notificato il 22.09.2020 e iscritto al R.G.E. n.1081/2020 del
Cont Tribunale di Cosenza, la “ ” (per brevità Controparte_5 pignorava “le somme di cui alle quote accantonate del trattamento di fine servizio versate al Fondo di
Tesoreria dello Stato presso l' ed in ogni caso tutte le somme a qualunque titolo detenute, dovute CP_2
e debende al sig. […] dall' […] per l'importo di € 70.986,91 aumentato della Parte_1 CP_2 metà ai sensi dell'art.546 c.p.c.” .
- con dichiarazione di terzo del 26.05.2022 l' comunicava di aver predisposto, a titolo di quota CP_2 cedibile / pignorabile della pensione spettante al debitore esecutato, un “accantonamento mensile di €
591,00 a decorrere dal 01/08/2022, prima rata utile di lavorazione”, specificando, altresì, che
[...]
è “titolare del trattamento di fine servizio con decorrenza pagamenti 01/11/2022, ad oggi Parte_1
non siamo nelle condizioni di quantizzare le somme da liquidare in quanto non è stata completata
l'istruttoria da parte delle Amministrazioni interessate”. Cont
-con ordinanza del 14.07.2022, il Giudice dell'Esecuzione assegnava al creditore procedente
“[…] la somma pari ad un quinto (1/5) della quota di pensione mensile cedibile dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato d' ” , mentre nulla disponeva in ordine al CP_2 Parte_1
pignoramento del trattamento di fine servizio (T.F.S.) spettante al debitore;
Cont
-con istanza di correzione di errore materiale del 22.07.2022 il creditore sul presupposto che con il suddetto provvedimento “[…] il GE ha assegnato alla deducente il quinto del trattamento pensionistico omettendo di assegnare il quinto del TFS in corso di quantificazione” e ritenendo “[…] che trattasi certamente di mero errore materiale”, chiedeva al GE di “correggere il provvedimento di assegnazione nella parte in cui è omessa la dicitura dell'assegnazione anche del quinto del TFS;
pagina 2 di 10 - con provvedimento del 19.01.2023, depositato e comunicato il 25.01.2023, il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di correzione di errore materiale proposta dal creditore ai sensi dell'art.288 c.p.c., nei seguenti termini: “Corregge il provvedimento di assegnazione crediti del 14/7/2022 nel procedimento in questione e lo integra con la seguente statuizione: Assegna salvo esazione, al creditore ed a soddisfo integrale di quanto vantato nei confronti del Controparte_5 debitore , al pagamento di una somma di danaro pari ad un quinto del TFS dovuto Parte_1 ad esso debitore e quale pensionato da parte dell' Ordina al terzo pignorato di attenersi a CP_2 CP_2
tale disposto di pagamento, secondo quanto prospettato in parte motiva, con esonero di responsabilità.
Sia annotato sull'originale del provvedimento di assegnazione” ;
- con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 comma 2 c.p.c. depositato il 10.02.2023, il debitore impugnava la suddetta ordinanza di assegnazione chiedendone Parte_1
l'annullamento relativamente alle parti oggetto di correzione con il provvedimento del 19.01.2023, ossia in relazione alle integrazioni con le quali era stata disposta l'assegnazione al creditore procedente di una somma pari ad un quinto del trattamento di fine servizio del debitore medesimo, formulando istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta ordinanza di assegnazione limitatamente alle parti corrette;
-con ordinanza emessa in data 23.03.2023, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione richiesta dall'opponente, fissando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che il procedimento di correzione di errore materiale, ex art.287 c.p.c., proposto dal creditore procedente si configurava inammissibile, in quanto lo stesso era funzionale alla sola eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo attribuibili al Giudice, ossia a sviste o disattenzioni rilevabili con immediata evidenza dal relativo testo, mentre nel caso in esame, con il provvedimento del 19.01.2023, il G.E. aveva effettuato una “integrazione” del contenuto
“decisorio” dell'ordinanza di assegnazione del 14.07.2022 non consentita con la procedura di correzione di errore materiale;
che la “correzione” disposta con il provvedimento del 19.01.2023 (ossia l'assegnazione del quinto del T.F.S.) fosse il risultato di un'attività “ricostruttiva” del pensiero del G.E. in ordine al tenore (positivo o negativo) da attribuire alla dichiarazione del terzo pignorato del CP_2
26.05.2022, sicchè si era in presenza di un elemento della decisione soggetto a “valutazione”, tanto che dalla lettura dell'ordinanza non emergeva alcun elemento da cui desumere che l'effettiva volontà del
G.E. fosse quella di assegnare il quinto del T.F.S., facendosi riferimento solo all'“importo della pensione goduta dal debitore e per come erogata dal terzo (giusta dichiarazione di quantità)”. CP_2
Concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità ovvero disposto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 14.07.2022 emessa nella procedura esecutiva R.G.E.
pagina 3 di 10 n.1081/2020 relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi degli artt.287 e 288 c.p.c. con il provvedimento del 19.01.2023 depositato il 25.01.2023, ossia relativamente alle integrazioni con cui era stata disposta l'assegnazione al creditore procedente di una somma pari ad un quinto del trattamento di fine servizio del debitore esecutato, attesa l'inammissibilità e/o illegittimità del suddetto provvedimento di correzione, con ogni conseguenziale statuizione ai sensi di legge.
Si costituiva in giudizio la società " unipersonale che contestava la Controparte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, rilevando che il GE, in sede di correzione, aveva correttamente recepito l'orientamento della gurisprudenza di legittimità, rilevando che: “la correzione di un errore materiale afferente il quantum debeatur cui al titolo, non inficia l'accertamento del an debeatur in esso contenuto, non costituisce evento sopravvenuto cui alla consistenza del rapporto obbligatorio, non attiene alla formazione giuridica stessa del titolo, essendo, piuttosto, una circostanza specificativa cui al requisito della certezza del titolo speso”; deduceva, altresì, che il credito riveniente dal trattamento di fine servizio (TFS) fosse da qualificarsi come certo, liquido ed esigibile e ben potesse essere assegnato nei limiti del quinto, atteso che lo stesso si calcolava su parametri oggettivi definiti e determinati con riferimento agli anni di servizio ed alla retribuzione del personale dipendente della
Pubblica Amministrazione, tenuto conto che il D'TR era docente universitario presso l' che, Pt_2
per costante orientamento della Suprema Corte, l'espropriazione presso terzi poteva avere ad oggetto anche crediti illiquidi e condizionati ma suscettibili di capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile al momento dell'assegnazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da con vittoria di spese di Parte_1
lite.
Si costituiva, altresì, l' che evidenziava la propria estraneità ai motivi di doglianza per la qualità di CP_2
terzo pignorato dallo stesso rivestita, rilevando di avere adempiuto a quanto prescritto dalla norma.
Si rimetteva alla prudente decisione del Giudice, chiedendo che l' fosse lasciato indenne da CP_2
eventuali spese e compensi di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 25.03.2024 il difensore di parte opponente eccepiva la mancata iscrizione della società opposta nell'elenco di cui all'art.106 TUB in violazione della disposizione di cui all'art.2 comma 3 lett. c) Legge n.130/1999, con conseguente insussistenza del diritto dell'opposta a riscuotere il credito assegnato con l'impugnata ordinanza.
Quindi, all'udienza del 27.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
pagina 4 di 10 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della Controparte_1
alla riscossione del credito ceduto dalla (creditore procedente nell'esecuzione RGE
[...] CP_7
n.1081/2020) ed assegnato con l'ordinanza impugnata, sollevata dall'opponente. In particolare, a supporto di tale eccezione, il d'TR ha evidenziato che la avrebbe dovuto Controparte_1
avvalersi, in quanto “società veicolo”, di un intermediario autorizzato iscritto nell'elenco ex art.106
TUB, non essendo la stessa iscritta nel predetto elenco.
In merito, è sufficiente rilevare che è intervenuta, di recente, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 7243 del 18.3.2024) che ha evidenziato – con motivazione condivisa da questo giudicante - che le norme contenute nel TUB “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”, sicchè dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non può derivare alcuna invalidità del rapporto negoziale (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.).
Consegue che non assume rilievo la circostanza che la quale cessionaria della Controparte_1
creditrice procedente non sia iscritta all'albo ex art. 106 TUB, per l'attività di recupero dei CP_7
crediti oggetto della cessione. Né appare condivisibile il diverso orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ordinanza del Tribunale di Viterbo del 3.4.2024 allegata dal reclamante) che tende a ribadire la natura imperativa della norma contenuta all'art. 2 comma 6 L. n.
130/1999, in quanto preordinata alla tutela dei soggetti che hanno acquistato titoli emessi dalla società veicolo, atteso che, secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata,
“il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale, di per sé, a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del c.d. “diritto dell'economia”, contenuti in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)”.
Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
La questione oggetto della presente opposizione attiene alla legittimità del provvedimento con il quale il GE, decidendo sull'istanza, proposta dal creditore procedente, di correzione di errore materiale dell'ordinanza di assegnazione del 14/21.7.2022 - con la quale è stata assegnata al creditore procedente
“la somma pari a un quinto (1/5) della quota di pensione mensile cedibile dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato” al netto di trattenute fiscali e previdenziali e delle trattenute dipendenti da CP_2
pagina 5 di 10 precedenti pignoramenti e sino alla concorrenza dell'importo precettato oltre a spese e competenze della fase esecutiva - ha assegnato, salvo esazione, al predetto creditore, a soddisfo integrale di quanto vantato nei confronti del debitore , il pagamento di “una somma di denaro pari ad un Parte_1
quinto del TFS dovuto ad esso debitore e quale pensionato da parte dell' . CP_2
In particolare, l'opponente ha eccepito l'illegittimità del predetto provvedimento, sul presupposto che lo stesso non abbia apportato una mera correzione di un'omissione e/o di un errore commesso dal
Giudice ed immediatamente percepibile dalla lettura del documento, ma ne abbia modificato il contenuto sostanziale, tenuto conto che l'ordinanza di assegnazione del 14/21.7.2022 faceva riferimento al solo “importo della pensione goduta dal debitore e per come erogata dal terzo CP_2
(giusta dichiarazione di quantità)” senza fare menzione del trattamento di fine servizio, sicchè la circostanza che non fosse stata disposta l'assegnazione del TFS non poteva considerarsi un mero errore di compilazione del provvedimento.
Orbene, si deve premettere che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4319 del 14 febbraio 2019; Cass. Civ., n. 16087 del 9.6.2021).
Nel caso in esame, oggetto del pignoramento notificato dalla creditrice procedente sono CP_7
state “le somme di cui alle quote accantonate del trattamento di fine servizio versate al Fondo
Tesoreria dello Stato presso l' ed in ogni caso tutte le somme a qualunque titolo detenute, dovute CP_2
e debende al sig. per l'importo di euro 70.986,91, aumentato della metà ai sensi Parte_3 dell'art. 546 c.p.c., comprensivo di accessori …” e spese.
Il terzo pignorato , in data 26.5.2022, ha reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del seguente tenore: CP_2
“ Il/la Signor/a: nt 22/07/1951 cf ad oggi risulta titolare di Parte_1 C.F._1
pensioni n 50600125, per importo mensile, al netto delle ritenute fiscali, di euro 3661,42. Sulle prestazioni pensionistiche specificate, tenuto conto delle disposizioni in materia, dei limiti e misura della pignorabilità e salvaguardato il cosiddetto “minimo vitale” (L. 132/2015), si è provveduto–per il pignoramento de quo–a predisporre accantonamento mensile, di euro 591,00 a decorrere dal
01/08/2022, prima rata utile di lavorazione. Il/La sig. nt 22/07/1951 è inoltre Parte_1
titolare del trattamento di fine servizio con decorrenza pagamenti 01/11/2022, ad oggi non siamo nelle
pagina 6 di 10 condizioni di quantizzare le somme da liquidare in quanto non è stata completata l'istruttoria da parte delle altre Amministrazioni interessate, sarà nostra cura inviare una ulteriore Dichiarazione ex 547.”
Con sentenza n. 31844 del 27.10.2022, la Suprema Corte ha confermato il proprio consolidato orientamento, secondo cui "Possono essere assoggettati ad esecuzione, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, anche i crediti condizionati o comunque incerti ed eventuali, perche' anche ad essi deve riconoscersi la capacita' satisfattiva o per via di assegnazione o per via di vendita e successiva aggiudicazione" (cosi', Cass. n. 1835/1962); e ancora: "La esigibilita' del credito non e' una condizione della pignorabilita' e, quindi, della sequestrabilita' di esso, poiche' oggetto dell'espropriazione forzata e', non tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato" (Cosi', Cass. n. 2055/1972). I suddetti principi sono stati successivamente cesellati, tra le altre, da Cass. n. 9027/1987, secondo cui "La esigibilita' del credito non e' condizione della sua pignorabilita' poiche' oggetto dell'espropriazione forzata non e' tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicche' l'espropriazione (presso terzi) puo' configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacita' satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione" (conf., Cass. n. 5235/2004). Ancora di seguito, con specifico riferimento al credito futuro, se ne e' ritenuta la piena pignorabilita' "in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e gia' esistente" (Cass. n. 17501/2009), dovendo solo escludersi la pignorabilita' di un credito meramente eventuale, privo di un tale collegamento;
cio' e' stato nella sostanza ribadito, piu' di recente, anche da Cass. n. 15607/2017, che ha affermato che "L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi puo' riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilita' ad un rapporto giuridico identificato e gia' esistente" (sost. conf., Cass. n. 25042/2019)”.
Sulla scorta di tali principi ed esaminato il contenuto della dichiarazione del terzo , deve ritenersi CP_2
– conformemente a quanto riconosciuto anche da questo Tribunale, con ordinanza del 10.2.2023 in sede di reclamo di cui al proc. n. 80039/2022 r.g. – che quest'ultima abbia tenore positivo, confermando l'esistenza di un credito del d sia in relazione al trattamento mensile pensionistico, Pt_1
sia alla somma dovuta e già maturata a titolo di TFS.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una pagina 7 di 10 controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione;
ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa” (Cass. Civ.,
n. 5510 dell'8.4.2003).
Consegue che il GE, all'esito della verifica circa l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, è tenuto ad assegnare le somme indicate nella dichiarazione del terzo.
Nella fattispecie in esame, il G.E. con l'ordinanza del 19-25.01.2023 ha evidenziato il tenore positivo della dichiarazione del terzo anche con riguardo al TFS, precisando: “la dichiarazione del terzo CP_2
ai fini del provvedimento richiesto, è idonea a rappresentare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile da sottoporre ad esproprio. I flussi informatici e contabili che presiedono, accompagnano e sostengono l'azione amministrativa (previdenziale ed assistenziale) dello Stato ( , nel caso di CP_2
specie, hanno sancito l'esistenza di una posta attiva in capo al debitore esecutato e di cui lo stesso Ente strumentale è in possesso, perché erogabile e dovuta al debitore stesso. Tale obbligazione pecuniaria
(riflesso dì un diritto soggettivo a favore del debitore), certa nella sua consistenza, appare determinata
o comunque determinabile sulla base di un mero computo aritmetico e contabile, nella misura in cui le operazioni di verifica della posizione assicurativa e previdenziale….assumono un aspetto complementare e di specifica, ma non di impedimento e di negazione del diritto.
Consegue, pertanto, che la dichiarazione del terzo già inquadrata nella sua evidenza di credito CP_2
positivo ed utile all'assegnazione, nei limiti del dovuto (1/5) e rispetto alla quantificazione postuma o successiva (quale espressione di un efficienza della PA che, pur risentendo di taluni incagli burocratici
o amministrativi, assolve sempre ai compiti Istituzionali) degli uffici che maneggiano il carico o i fascicoli o le posizioni degli aventi diritto, è congrua ad identificare un quantum colorabile con una mera operazione di calcolo e riscontro/ conguaglio contabile”.
Appaiono, quindi, condivisibili le argomentazioni addotte dal G.E. che, in ragione del carattere positivo della dichiarazione resa dal terzo anche in riferimento alle somme dovute a a CP_2 Parte_1
titolo di TFS, nonché della mancata indicazione di tale posta di credito nell'ordinanza di assegnazione emessa in data 14/21.7.2022, ha provveduto alla correzione di tale omissione, da qualificarsi come mero errore materiale, disponendo l'assegnazione, in favore del creditore procedente, anche di un
CP_ quinto del somme dovute al d'TR a titolo di TFS da parte dell' non ostandovi la mancata esatta quantificazione del relativo importo, in quanto ricavabile in forza di semplici operazioni contabili.
Peraltro, la parte opposta ha dato atto che l' , costituendosi nella fase di reclamo, abbia indicato CP_2
pagina 8 di 10 l'esatta quantificazione delle somme accantonate in € 33.259,15, pari al quinto del TFS di titolarità del debitore esecutato.
In tal senso appare rispettato anche l'orientamento giurisprudenziale che ha ribadito che il procedimento disciplinato agli articoli 287 e 288 c.p.c. di correzione di errore materiale possa svolgere anche una funzione “integrativa”, introducendo nel provvedimento una statuizione di carattere consequenziale ed avente un contenuto predeterminato.
In conclusione, non appare ravvisabile alcun profilo di nullità del predetto provvedimento, essendo stata operata una corretta valutazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato da parte del G.E. che,
a seguito dell'istanza di correzione proposta dal creditore procedente, ha adottato un provvedimento di contenuto predeterminato, secondo le prescrizioni di cui all'art. 545 c.p.c., avente natura integrativa e consequenziale alla dichiarazione positiva del terzo e conforme al limite di quanto pignorato, disponendo l'assegnazione di un quinto delle somme del TFS.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, va rigettata l'opposizione proposta da e Parte_1
dichiarata la piena validità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c. con provvedimento emesso il 19.01.2023 e depositato in data
25.01.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile di non rilevante complessità, compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), avuto riguardo alla natura documentale della controversia, a carico dell'opponente soccombente e limitatamente alla posizione della parte opposta.
CP_ Rispetto al terzo pignorato ed ai creditori intervenuti, in considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta la validità ed Parte_1
efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi R.G.E. n.1081/2020, relativamente alle parti oggetto di correzione ai sensi dell'art.288 c.p.c. con provvedimento emesso il 19.01.2023 e depositato in data 25.01.2023;
pagina 9 di 10 2) condanna alla rifusione, in favore della creditrice opposta, delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
CP_ 3) compensa le spese di lite tra l'opponente, il terzo pignorato ed i creditori intervenuti.
Cosenza, 15.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10