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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 672/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 17/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 672/ 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZA CARMELITA , dall'avv. Parte_1
RA CC, dall'avv. COLOSIMO BENEDETTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA XX SETTEMBRE 1 00187 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PILLITU ALESSANDRO e Controparte_1 dall'avv. CHIOCCARELLO ALESSIA
APPELLATO Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 7719 del 28.9.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2020, esponeva : di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società dal 7.2.2017 al 30.7.2018, in assenza di contratto;
di aver CP_1 osservato un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali;
di aver svolto mansioni di IZ riconducibili al livello III del ccnl commercio;
di essere stato licenziato oralmente il 30.7.2018; di essere rimasto creditore della complessiva somma di € 16.906,45 per retribuzione, 13^, ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto. Conveniva in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 suddetta somma e al risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, in misura pari alla retribuzione di fatto dal licenziamento alla riammissione in servizio
La società si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto , in particolare sostenendo che il rapporto di lavoro fosse intercorso da settembre 2017 a luglio 2018 , con orario di
40 ore settimanali , mansioni riconducibili al livello del CCNL , e che la risoluzione fosse avvenuta per volontà del Pt_1
Il Tribunale ha rigettato le domande del ricorrente assumendo che in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio , spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa. Rilevava non essere stata raggiunta la prova dell'effettiva estromissione e del licenziamento orale.; inoltre i testi avevano riferito di aver visto il ricorrente lavorare da settembre
2017, periodo in cui la convenuta ha iniziato l'attività e nessuno dei tre testimoni aveva saputo riferire in ordine all'orario di lavoro osservato mentre sulle mansioni espletate le dichiarazioni dei testi erano risultate in insanabile contrasto in merito allo svolgimento delle mansioni di IZ da parte del ricorrente.
Avverso detta sentenza proponeva appello il lavoratore.
Con il primo motivo di appello lamentava l'errata interpretazione della domanda e delle allegazioni in ordine alla spettanza delle differenze retributive L'appellante censurava l'errore del Tribunale nel ritenere una sostanziale equivalenza tra gli importi percepiti e quelli dovuti, e nel rigettare la domanda per differenze retributive. Assumeva che il diritto alle differenze retributive sussisteva anche aderendo alla sola prospettazione della (lavoro da settembre 2017 a luglio 2018, 40 ore CP_1 settimanali, VI livello CCNL Pubblici Servizi), e ciò in quanto i conteggi della società indicavano un dovuto lordo di € 20.257,19, a fronte dei soli € 11.000 lordi percepiti dal per 11 mesi di Pt_1 lavoro .
Rilevava che Il Tribunale avrebbe commesso un errore logico ritenendo che il avesse Pt_1 percepito € 18.000 (somma relativa al periodo 18 mesi da febbraio 2017 a luglio 2018) invece degli effettivi € 11.000 .
Contestava ulteriormente l'omessa CTU e la contestata disomogeneità netto/lordo nei conteggi prodotti .
Con il secondo motivo di appello argomentava il diritto a fornire elementi di prova tramite messaggistica whatsapp rappresentando che la contestazione di non era stata "chiara, CP_1 circostanziata ed esplicita" come richiesto dall'art. 2712 c.c. (sulle riproduzioni meccaniche/informatiche) per far perdere al documento l'efficacia di prova piena. si era CP_1 limitata ad affermare genericamente che le chat potevano essere manipolate e che l'amministratore non le aveva invece conservate. Evidenziava che la chat offriva elementi importanti sulle CP_2 mansioni svolte e sul licenziamento, provando i plurimi tentativi del di rientrare al lavoro Pt_1
e le risposte evasive del , che indirettamente dimostravano l'inesistenza delle dimissioni CP_2 volontarie e l'avvenuto licenziamento per fatti concludenti.
Con il terzo motivo di appello censurava l'errore del Tribunale nel ritenere non provato lo svolgimento delle mansioni di IZ (III livello CCNL Pubblici Esercizi) e nel basarsi su un presunto
"insanabile contrasto tra le dichiarazioni dei testi". Rappresentava che il teste aveva visto il Tes_1 impastare, infornare e sfornare le pizze laddove i testi e , si erano Pt_1 Tes_2 Tes_3 limitati a dire di non aver visto il volgere tali mansioni o di non ricordarlo, o di aver sentito Pt_1 che fosse il IZ. Richiamava i contenuti della messaggistica sulle mansioni svolte che CP_2 consentivano di verificare che il si occupava della preparazione e cottura delle pizze in Pt_1 autonomia.
Con il quarto motivo di appello reiterava la domanda di accertamento della nullità del licenziamento verbale o per fatti concludenti.
Si contesta l'omessa o insufficiente motivazione del Tribunale nel rigettare la richiesta di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per fatti concludenti, costituendo a suo avviso onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà del lavoratore di dimettersi , mentre la prova dell'estromissione del lavoratore dal rapporto era fornita tramite gli indizi univoci presenti nella chat WhatsApp, che dimostravano i tentativi del di Pt_1 riprendere servizio dopo le ferie (fine agosto 2018) e il rifiuto evasivo e dilatorio del CP_2 (Amministratore Unico di ), che di fatto ha impedito la prosecuzione della prestazione CP_1 lavorativa.
Si costituiva la società anche nel presente grado contestando le avverse deduzioni e specificamente evidenziando che nel ricorso introduttivo il si era limitato a depositare la trascrizione Pt_1 messaggi whatsapp senza tuttavia mai farne riferimento nel corpo dell'atto.
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione . Il giudizio di primo grado era stato avviato dal er ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato "in nero" a tempo pieno Pt_1
e indeterminato (come IZ, III livello CCNL Pubblici Esercizi - Fipe Confcommercio, 48 ore settimanali) dal 7/02/2017 al 30/07/2018, la condanna di al pagamento di differenze CP_1 retributive di € 16.906,45, e l'accertamento della nullità del licenziamento intimatogli per fatti concludenti il 30/07/2018 con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno. aveva CP_1 riconosciuto il rapporto solo da settembre 2017 a luglio 2018, con mansioni di aiuto cucina (VI livello,
40 ore settimanali), chiedendo l'accertamento degli importi effettivamente dovuti e il rigetto delle maggiori domande. La sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta la prova né del licenziamento orale né delle circostanze (orario e mansioni superiori) poste a fondamento delle differenze retributive richieste.
Il primo Motivo di appello è fondato . Nel ricorso introduttivo del giudizio il signor Pt_1 assumeva di aver lavorato dal 7 Febbraio 2017 al 30 luglio 2018 presso la pizzeria LAB
[...]
GRAN GOURMET
L'istruttoria svolta consentito di confermare che l'attività lavorativa svolta presso la pizzeria LAB
GRAN GOURMET in viale angelico 153 aveva riguardato un periodo più ridotto rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo e cioè il periodo dal settembre del 2017 a luglio del 2018.
Il ricorrente indicava di aver percepito una retribuzione mensile di euro 1000. A fronte di tale allegazione , la società , in sede di costituzione , rilevava di aver corrisposto viceversa una retribuzione mensile di euro 1600 e un trattamento di fine rapporto di euro 800. La società non provava tuttavia l'erogazione di tali maggiori emolumenti , come sarebbe stato suo preciso onere
Tanto premesso la società ha correttamente rilevato in sede di memoria di costituzione nel pr3esente grado, l'inammissibilità dell'eccezione secondo la quale il ricorrente nel periodo dal febbraio al settembre 2017 aveva lavorato sempre per il legale rappresentante della società appellata , presso un esercizio diverso. Si tratta di allegazione e difesa inammissibile in quanto nuova e poiché nel presente giudizio non è convenuto il legale rappresentante , ma la società CP_1 E' tuttavia incontrovertibile che nel ricorso introduttivo del giudizio il abbia dichiarato di Pt_1 aver percepito una retribuzione mensile di euro 1000 , sicché nella quantificazione finale di eventuali differenze retributive il conteggio avrebbe dovuto tenere conto del riconoscimento di siffatta somma,
e non già del pagamento della maggior somma di euro 18.000 . Tale somma era ottenuta moltiplicando per 18 mensilità la retribuzione asseritamente percepita con cadenza mensile , ma , una volta sconfessata la durata del rapporto lavorativo per come dedotto dal ricorrente , non è ipotizzabile imputare le somme asseritamente percepite durante un periodo in cui egli non aveva prestato attività lavorativa per la società a prestazioni lavorative rese in epoca successiva al settembre del 2017.
Correttamente pertanto lamentava l'omessa considerazione della circostanza che la società Pt_1 costituendosi in giudizio aveva sostanzialmente riconosciuto l'esistenza di un rapporto “a nero” rendendosi disponibile a corrispondere quanto ancora dovuto come risultante dai conteggi prodotti o come accertato in corso di causa. Nei conteggi prodotti la società riconosceva come dovuta la somma di euro 20.257,19 per l'attività lavorativa resa da settembre 2017 e luglio 2018 al ricorrente in ragione del profilo professionale e della qualifica posseduta
Orbene, la società assumeva , senza tuttavia provarlo , di aver pagato le ferie e di aver corrisposto la somma mensile di euro 1600, oltre la somma di euro 800per TFR.
Viceversa il ricorrente ammetteva di aver ottenuto un pagamento mensile di euro 1000, per complessivi euro 11000. Tale pagamento, operato “a nero” era evidentemente al netto della contribuzione e delle trattenute mai versate mentre la pretesa azionata era necessariamente al lordo degli oneri contributivi e fiscali. Tuttavia non potendo la società trattenere somme mai versate a titolo di contribuzione e oneri fiscali , sulla scorta del solo riconoscimento della retribuzione spettante operata dalla società con i conteggi prodotti in atti avrebbe potuto riconoscersi al quanto Pt_1 meno la differenza tra la cifra riconosciuta come dovuta in sede di costituzione dalla società e la sola somma netta di euro 11000 riconosciuta dal lavoratore come percepita. L'onere della prova della regolarità dei pagamenti grava in effetti sul datore di lavoro . In difetto di prova deve riconoscersi come corrisposta la sola somma che lo stesso lavoratore ammette di aver regolarmente ricevuto in costanza di rapporto.
Con il secondo motivo di appello il contesta l'omessa considerazione , a fini probatori, del Pt_1 contenuto dei messaggi whatsapp . La Corte di Cassazione ha espresso in modo consolidato il principio secondo cui la semplice produzione di documenti non può in alcun modo sostituire l'onere di allegazione dei fatti che ne costituiscono il supporto narrativo e il fondamento della pretesa. Questo significa che il giudice non ha l'obbligo di esaminare o prendere in considerazione ai fini della decisione i documenti allegati se la parte non ha prima adempiuto all'onere, posto a suo carico, di esporre in modo puntuale e tempestivo i fatti costitutivi della domanda cui quei documenti si riferiscono.
La giurisprudenza di legittimità è molto chiara nel distinguere l'onere di allegazione dei fatti dall'onere della prova (cioè la produzione dei documenti). L'allegazione è un presupposto necessario, logico e giuridico, della prova stessa essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all'allegazione del fatto di cui il documento
è supporto narrativo, non si dà per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (così da ult. Cass. n. 27700 del 2024, Cass. 13625 del 2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass.
n. 1084 del 2023, Cass. n.14450 del 2024). In sintesi, affinché il giudice possa valutare i documenti allegati, è indispensabile che la parte abbia specificato e descritto in maniera non generica i fatti storici che quei documenti mirano a dimostrare, inserendoli nel thema decidendum (l'oggetto della controversia).
Il tema si lega strettamente anche all'onere di contestazione della controparte e alla possibilità che il giudice possa rilevare d'ufficio la mancata prova. La mancata spiegazione del contenuto degli allegati o l'allegazione generica di fatti correlati può rendere molto difficile alla controparte l'esercizio del proprio onere di contestazione specifica, con la conseguenza che il fatto non allegato non entrerà nel fuoco del giudizio.
In conclusione, la mancata spiegazione degli allegati può tradursi in un difetto di allegazione dei fatti ad essi sottesi . Nel ricorso introduttivo del giudizio tuttavia è ben rinvenibile il rinvio al contenuto dei messaggi whatsapp relativamente agli ordini direttivi e di vigilanza relativamente all'esecuzione delle specifiche mansioni assegnate al ( e asseritamente consistenti nella preparazione Pt_1 dell'impasto delle pizze, nella predisposizione della mise en place dei vari ingredienti , nella preparazione e condimento di pizze, calzoni, pinse, nella cottura al forno, preparazione, accensione e pulizia , insomma in tutte le attività tipiche del IZ ).
La società si è limitata a riferire che tali messaggi avrebbero potuto facilmente essere manipolati o prodotti in versione non integrale e che il , legale rappresentante della società non era in CP_2 condizione di verificarli perché non disponeva più del telefono cellulare in uso all'epoca dei fatti
Tanto premesso i messaggi prodotti in atti provano la fondatezza della pretesa al riconoscimento di una qualifica professionale diversa rispetto a quella riconosciuta, ma non anche della riconducibilità del licenziamento ad una estromissione decisa dalla parte datoriale ( anche per difetto di allegazione specifica , nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale, in relazione all'idoneità probatoria della messaggistica prodotta a provare detti eventi)
Nei messaggi sono rinvenibili comunicazioni tra , il legale rappresentante e un Parte_1 altro dipendente relativi ai turni , alle presenze in ristorante, ma soprattutto richieste rivolte dal datore di lavoro all'appellante di predisposizione di piatti o di fasi della preparazione dei piatti ( es impasto per la pizza con specifica dei quantitativi e del numero di grammi di lievito necessari, o indicazione delle modalità di cottura del pesce, o invito a tagliare le patate da preparare in frittura per la sera , lessare orzo e riso, preparare patate lesse etc.) . E' interessante notare che in più messaggi il datore di lavoro chiedeva al ricorrente se l'impasto fosse stato lasciato fuori a dimostrazione del fatto che l'attività di predisposizione dell'impasto competeva normalmente al;
in altri messaggi il Pt_1 legale rappresentante chiedeva al di fare un check di quello che serviva all'interno della Pt_1 cucina ovvero lo stesso accomandava al suo datore di lavoro di acquistare ingredienti (quali Pt_1
i messaggi in cui gli chiedeva di acquistare rucola, AN , melanzane e besciamella )per la realizzazione dei secondi piatti e altri messaggi in cui lo stesso legale rappresentante chiedeva al la predisposizione di alcuni piatti o gli dava indicazione sulle modalità di cottura del pesce Pt_1
, sui grammi di lievito da mettere nella pasta della pizza etc. ; tali messaggi si accompagnano anche con messaggi di diverso tenore in cui il insieme ad altro dipendente è richiesto di attività Pt_1 di pulizia del locale , caricamento del frigo e della cella , sistemazione del banco etc. In ogni caso i messaggi prodotti dimostrano che fosse ordinariamente impegnato nell'attività di Pt_1 preparazione e cottura dei piatti , trattandosi di richieste frequenti e continuative che coprono l'intero periodo lavorativo .
Anche i messaggi citati nell'atto di appello , tratti dalle molte chat prodotte in atti in relazione a 11 mesi di attività lavorativa possono confermare l'attività ivi riportata . In particolare nei messaggi del 18 dicembre 2017, del 25 dicembre 2017 , dell1,22,30 gennaio 2018, l 5 febbraio 2018, del 9 e delel'11 marzo 2018 il dava indicazioni dal sulle pizze che questi avrebbe dovuto CP_2 Pt_1 preparare , con i relativi condimenti e le tipologie e sulla quantità di impasto richiesto mentre nei messaggi del 24 marzo 2018 e del 26 aprile 2018 era lo stesso a chiedere al Pt_1 CP_2 indicazioni sui quantitativi di impasti da preparare , ovvero ad informarlo sulle attività compiute.
Anche le dichiarazioni del teste hanno confermato lo svolgimento di mansioni riconducibili Tes_1 al profilo di IZ . Il teste ha riferito di avere assistito all'attività di preparazione della Tes_1 pizza da parte del . I testi e non sono stati invece in grado di riferire Pt_1 Tes_3 Tes_4 alcunché in relazione all'eventuale svolgimento di attività di preparazione pizze da parte del ricorrente L'onere di provare le mansioni più qualificate gravava in capo al lavoratore che ne aveva interesse;
tale prova è stata offerta dall'appellante ma non già per il riconoscimento del terzo livello bensì per il riconoscimento del livello IV del CCNL di settore
Il livello terzo compete infatti agli ”Operai specializzati provetti che, in condizione di autonomia funzionale ed operativa ed in possesso di elevate specifiche competenze tecniche e capacità documentali, coordinano un gruppo di operai specializzati e qualificati, di diversi settori: rispondono dei risultati pratici ottenuti dal gruppo di lavoro;
del rispetto dei parametri operativi richiesti dall' ; del rispetto delle norme legali e di buona tecnica;
delle disposizioni sulla sicurezza e Pt_2 sull'igiene del lavoro ed ambientale e garantiscono gli elevati livelli di competenza settoriale richiesta “
Non v'è la prova che avesse elevate specifiche competenze tecniche , elevati livelli di Pt_1 competenza settoriale e che rispondesse dei risultati dell'intero gruppo di lavoro , ma soprattutto non v'è la prova – ed anzi v'è la prova contraria - che egli fosse IZ unico, unico profilo previsto nella qualifica III tra quelli comparabili alle mansioni svolte , non essendo il stabilmente Pt_1 presente nell'esercizio , ma, al contrario alternandosi con i colleghi secondo turni prestabiliti e coadiuvando il nell'attività di gestione della cucina CP_2
Compete invece al il livello IV proprio degli “operai specializzati che, con specifica Pt_1 collaborazione ed in condizioni d'autonomia funzionale, scelgono l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attuano, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze tecniche settoriali. Coordinano un gruppo omogeneo di altri
Lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nel loro ambito di competenza “. In effetti tra le declaratorie dei profili di appartenenza della IV qualifica vi è proprio il IZ che opera in pubblici esercizi mentre nel successivo livello V è previsto il solo profilo del IZ che opera “all'aria aperta” (e nel livello precedente - livello III – come si è detto, il IZ che opera con competenza esclusiva -unico IZ-). Il rispondeva dei risultati della sua attività perché era Pt_1 frequentemente richiesto di predisporre un adeguato numero di piatti (pizze, ma anche primi e secondi) elencati di volta in volta dal preposto, dovendo indicare le esigenze della cucina per apprestare i piatti che gli si chiedeva di approntare;
egli poteva dunque essere deputato anche a lavorazioni complesse , limitandosi il preposto ad indicare quantità e qualità della produzione culinaria richiestagli .
Nell'inferiore livello VI riconosciuto al dalla società appartengono invece gli “Operai Pt_1 qualificati che, con specifica esperienza e collaborazione, eseguono in condizioni di autonomia operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che rispondono ad un coordinatore di settore;
“Tra le qualifiche riconducibili al livello VI non è riprodotta quella di IZ , né in pubblici servizi, né in alberghi, né all'aria aperta. Inoltre il non operava in condizioni di Pt_1 autonomia operativa, rispondendo al coordinatore di settore , venendo invece richiesto di svolgere mansioni di preparazione di impasti, di primi e di secondi senza che la sua attività fosse mai supervisionata da alcuno e dovendo garantire l'obiettivo di una adeguata carta di cibi da offrire al pubblico , sulla scorta delle indicazioni del . CP_2
Devono pertanto riconoscersi al le differenze retributive maturate in ragione del corretto Pt_1 riconoscimento della qualifica professionale IV , per le mansioni concretamente svolte di IZ.
I conteggi nono sono stati specificamente contestati e possono costituire utile fondamento per la decisione , considerato altresì che la società non contestava la contrattazione collettiva applicabile e i minimi contrattuali indicati
In relazione al licenziamento verbale , invece , è noto che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. (Cass.
Sentenza n. 3822 del 08/02/2019).
In difetto della prova della comunicazione verbale di licenziamento , si tratta dunque di verificare se
è stata allegatala prova di comportamenti concludenti finalizzati ad estromettere il lavoratore , a fronte della difesa della società che il rapporto di lavoro si sia interrotto per dimissioni del dipendente.
L'unica allegazione in merito è rinvenibile nella chat whatsapp. Orbene, si è già detto in relazione alla mancata specifica allegazione dei contenuti della chat whatsapp nel ricorso introduttivo in relazione all'atto di recesso , ma pure a voler considerare siffatti contenuti sulla scorta del richiamo espresso nelle note di trattazione scritta, devesi concludere che la ricostruzione del ricorrente è rimasta sfornita di prova. Egli riporta in effetti che il DU gli comunicava che non avrebbe dovuto presentarsi il giorno 26 agosto in servizio e poi che lo avrebbe richiamato quando fosse tornato a Roma dalle ferie . L'1 settembre dalla chat emerge che nuovamente gli comunicava CP_2 che appena avesse avuto notizie lo avrebbe aggiornato in relazione alle aperture a pranzo o la sera . assume invece che il non lo contattò più . Pt_1 CP_2
Invero il messaggio su cui si fonda la prova della pretesa estromissione ( quello dell'01.9.18) è affatto univoco nel senso argomentato , risultando invece parimenti verosimile che il datore di lavoro intendesse dire al suo dipendente che l'impegno lavorativo sarebbe stato ridotto all'apertura del locale per pranzo, con esclusione dei turni serali. Il ricorrente non ha neppure dichiarato di essersi presentato al locale e di essere stato allontanato , né ha richiesto al chiarimenti sul fatto se CP_2 dovesse presentarsi al lavoro o meno . Infatti curiosamente non è neppure prodotto il messaggio del ricorrente cui il legale rappresentante rispondeva dicendo che lo avrebbe richiamato al rientro da
Riccione la domenica, e di non presentarsi il 26 agosto al locale . Non è riportato neppure il messaggio cui il legale rappresentante rispondeva “Ho tanta confusione e tante cose da sistemare bene, come ben sai, questo periodo penso di chiudere per il servizio serale , quindi solo pranzo, appena ho notizie ti aggiorno io, grazie mille” e soprattutto non è riportato neppure il messaggio di risposta del ricorrente al suo datore di lavoro. Il ricorrente potrebbe aver declinato la proposta di lavoro solo nella fascia oraria del pranzo o potrebbe aver richiesto al datore di lavoro quali fossero le sue intenzioni per il mese successivo, o altro ancora. Per altro verso il messaggio dimostra che c'erano stati altri contatti tra le parti ( si legge “ come ben sai” ) in merito alle determinazioni datoriali relative all'organizzazione dell'azienda, di cui non v'è traccia in atti . In conclusione in difetto di prova in ordine alla riconducibilità della cessazione del rapporto a volontà datoriale questo motivo di appello deve essere disatteso. L'appello deve essere dunque accolto nei termini sopra specificati e il parziale accoglimento legittima la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.9.17 al 31.7.18 per lo svolgimento , da parte di , delle mansioni di IZ e con il diritto di Parte_1 Parte_1 all'inquadramento nel quarto livello del CCNL pubblici esercizi;
condanna al CP_1 pagamento in favore di della soma di euro 10730,52 oltre interessi e rivalutazione. Parte_1
Compensa per un terzo le spese di lite liquidate , per il primo grado , per l'intero , in complessivi euro
4400,00 e per il presente grado , per l'intero, in complessivi euro 3200,00 , ponendo la restante parte a carico dell'appellato , oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
IA AN GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 17/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 672/ 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZA CARMELITA , dall'avv. Parte_1
RA CC, dall'avv. COLOSIMO BENEDETTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA XX SETTEMBRE 1 00187 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PILLITU ALESSANDRO e Controparte_1 dall'avv. CHIOCCARELLO ALESSIA
APPELLATO Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 7719 del 28.9.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2020, esponeva : di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società dal 7.2.2017 al 30.7.2018, in assenza di contratto;
di aver CP_1 osservato un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali;
di aver svolto mansioni di IZ riconducibili al livello III del ccnl commercio;
di essere stato licenziato oralmente il 30.7.2018; di essere rimasto creditore della complessiva somma di € 16.906,45 per retribuzione, 13^, ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto. Conveniva in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 suddetta somma e al risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, in misura pari alla retribuzione di fatto dal licenziamento alla riammissione in servizio
La società si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto , in particolare sostenendo che il rapporto di lavoro fosse intercorso da settembre 2017 a luglio 2018 , con orario di
40 ore settimanali , mansioni riconducibili al livello del CCNL , e che la risoluzione fosse avvenuta per volontà del Pt_1
Il Tribunale ha rigettato le domande del ricorrente assumendo che in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio , spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa. Rilevava non essere stata raggiunta la prova dell'effettiva estromissione e del licenziamento orale.; inoltre i testi avevano riferito di aver visto il ricorrente lavorare da settembre
2017, periodo in cui la convenuta ha iniziato l'attività e nessuno dei tre testimoni aveva saputo riferire in ordine all'orario di lavoro osservato mentre sulle mansioni espletate le dichiarazioni dei testi erano risultate in insanabile contrasto in merito allo svolgimento delle mansioni di IZ da parte del ricorrente.
Avverso detta sentenza proponeva appello il lavoratore.
Con il primo motivo di appello lamentava l'errata interpretazione della domanda e delle allegazioni in ordine alla spettanza delle differenze retributive L'appellante censurava l'errore del Tribunale nel ritenere una sostanziale equivalenza tra gli importi percepiti e quelli dovuti, e nel rigettare la domanda per differenze retributive. Assumeva che il diritto alle differenze retributive sussisteva anche aderendo alla sola prospettazione della (lavoro da settembre 2017 a luglio 2018, 40 ore CP_1 settimanali, VI livello CCNL Pubblici Servizi), e ciò in quanto i conteggi della società indicavano un dovuto lordo di € 20.257,19, a fronte dei soli € 11.000 lordi percepiti dal per 11 mesi di Pt_1 lavoro .
Rilevava che Il Tribunale avrebbe commesso un errore logico ritenendo che il avesse Pt_1 percepito € 18.000 (somma relativa al periodo 18 mesi da febbraio 2017 a luglio 2018) invece degli effettivi € 11.000 .
Contestava ulteriormente l'omessa CTU e la contestata disomogeneità netto/lordo nei conteggi prodotti .
Con il secondo motivo di appello argomentava il diritto a fornire elementi di prova tramite messaggistica whatsapp rappresentando che la contestazione di non era stata "chiara, CP_1 circostanziata ed esplicita" come richiesto dall'art. 2712 c.c. (sulle riproduzioni meccaniche/informatiche) per far perdere al documento l'efficacia di prova piena. si era CP_1 limitata ad affermare genericamente che le chat potevano essere manipolate e che l'amministratore non le aveva invece conservate. Evidenziava che la chat offriva elementi importanti sulle CP_2 mansioni svolte e sul licenziamento, provando i plurimi tentativi del di rientrare al lavoro Pt_1
e le risposte evasive del , che indirettamente dimostravano l'inesistenza delle dimissioni CP_2 volontarie e l'avvenuto licenziamento per fatti concludenti.
Con il terzo motivo di appello censurava l'errore del Tribunale nel ritenere non provato lo svolgimento delle mansioni di IZ (III livello CCNL Pubblici Esercizi) e nel basarsi su un presunto
"insanabile contrasto tra le dichiarazioni dei testi". Rappresentava che il teste aveva visto il Tes_1 impastare, infornare e sfornare le pizze laddove i testi e , si erano Pt_1 Tes_2 Tes_3 limitati a dire di non aver visto il volgere tali mansioni o di non ricordarlo, o di aver sentito Pt_1 che fosse il IZ. Richiamava i contenuti della messaggistica sulle mansioni svolte che CP_2 consentivano di verificare che il si occupava della preparazione e cottura delle pizze in Pt_1 autonomia.
Con il quarto motivo di appello reiterava la domanda di accertamento della nullità del licenziamento verbale o per fatti concludenti.
Si contesta l'omessa o insufficiente motivazione del Tribunale nel rigettare la richiesta di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per fatti concludenti, costituendo a suo avviso onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà del lavoratore di dimettersi , mentre la prova dell'estromissione del lavoratore dal rapporto era fornita tramite gli indizi univoci presenti nella chat WhatsApp, che dimostravano i tentativi del di Pt_1 riprendere servizio dopo le ferie (fine agosto 2018) e il rifiuto evasivo e dilatorio del CP_2 (Amministratore Unico di ), che di fatto ha impedito la prosecuzione della prestazione CP_1 lavorativa.
Si costituiva la società anche nel presente grado contestando le avverse deduzioni e specificamente evidenziando che nel ricorso introduttivo il si era limitato a depositare la trascrizione Pt_1 messaggi whatsapp senza tuttavia mai farne riferimento nel corpo dell'atto.
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione . Il giudizio di primo grado era stato avviato dal er ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato "in nero" a tempo pieno Pt_1
e indeterminato (come IZ, III livello CCNL Pubblici Esercizi - Fipe Confcommercio, 48 ore settimanali) dal 7/02/2017 al 30/07/2018, la condanna di al pagamento di differenze CP_1 retributive di € 16.906,45, e l'accertamento della nullità del licenziamento intimatogli per fatti concludenti il 30/07/2018 con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno. aveva CP_1 riconosciuto il rapporto solo da settembre 2017 a luglio 2018, con mansioni di aiuto cucina (VI livello,
40 ore settimanali), chiedendo l'accertamento degli importi effettivamente dovuti e il rigetto delle maggiori domande. La sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta la prova né del licenziamento orale né delle circostanze (orario e mansioni superiori) poste a fondamento delle differenze retributive richieste.
Il primo Motivo di appello è fondato . Nel ricorso introduttivo del giudizio il signor Pt_1 assumeva di aver lavorato dal 7 Febbraio 2017 al 30 luglio 2018 presso la pizzeria LAB
[...]
GRAN GOURMET
L'istruttoria svolta consentito di confermare che l'attività lavorativa svolta presso la pizzeria LAB
GRAN GOURMET in viale angelico 153 aveva riguardato un periodo più ridotto rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo e cioè il periodo dal settembre del 2017 a luglio del 2018.
Il ricorrente indicava di aver percepito una retribuzione mensile di euro 1000. A fronte di tale allegazione , la società , in sede di costituzione , rilevava di aver corrisposto viceversa una retribuzione mensile di euro 1600 e un trattamento di fine rapporto di euro 800. La società non provava tuttavia l'erogazione di tali maggiori emolumenti , come sarebbe stato suo preciso onere
Tanto premesso la società ha correttamente rilevato in sede di memoria di costituzione nel pr3esente grado, l'inammissibilità dell'eccezione secondo la quale il ricorrente nel periodo dal febbraio al settembre 2017 aveva lavorato sempre per il legale rappresentante della società appellata , presso un esercizio diverso. Si tratta di allegazione e difesa inammissibile in quanto nuova e poiché nel presente giudizio non è convenuto il legale rappresentante , ma la società CP_1 E' tuttavia incontrovertibile che nel ricorso introduttivo del giudizio il abbia dichiarato di Pt_1 aver percepito una retribuzione mensile di euro 1000 , sicché nella quantificazione finale di eventuali differenze retributive il conteggio avrebbe dovuto tenere conto del riconoscimento di siffatta somma,
e non già del pagamento della maggior somma di euro 18.000 . Tale somma era ottenuta moltiplicando per 18 mensilità la retribuzione asseritamente percepita con cadenza mensile , ma , una volta sconfessata la durata del rapporto lavorativo per come dedotto dal ricorrente , non è ipotizzabile imputare le somme asseritamente percepite durante un periodo in cui egli non aveva prestato attività lavorativa per la società a prestazioni lavorative rese in epoca successiva al settembre del 2017.
Correttamente pertanto lamentava l'omessa considerazione della circostanza che la società Pt_1 costituendosi in giudizio aveva sostanzialmente riconosciuto l'esistenza di un rapporto “a nero” rendendosi disponibile a corrispondere quanto ancora dovuto come risultante dai conteggi prodotti o come accertato in corso di causa. Nei conteggi prodotti la società riconosceva come dovuta la somma di euro 20.257,19 per l'attività lavorativa resa da settembre 2017 e luglio 2018 al ricorrente in ragione del profilo professionale e della qualifica posseduta
Orbene, la società assumeva , senza tuttavia provarlo , di aver pagato le ferie e di aver corrisposto la somma mensile di euro 1600, oltre la somma di euro 800per TFR.
Viceversa il ricorrente ammetteva di aver ottenuto un pagamento mensile di euro 1000, per complessivi euro 11000. Tale pagamento, operato “a nero” era evidentemente al netto della contribuzione e delle trattenute mai versate mentre la pretesa azionata era necessariamente al lordo degli oneri contributivi e fiscali. Tuttavia non potendo la società trattenere somme mai versate a titolo di contribuzione e oneri fiscali , sulla scorta del solo riconoscimento della retribuzione spettante operata dalla società con i conteggi prodotti in atti avrebbe potuto riconoscersi al quanto Pt_1 meno la differenza tra la cifra riconosciuta come dovuta in sede di costituzione dalla società e la sola somma netta di euro 11000 riconosciuta dal lavoratore come percepita. L'onere della prova della regolarità dei pagamenti grava in effetti sul datore di lavoro . In difetto di prova deve riconoscersi come corrisposta la sola somma che lo stesso lavoratore ammette di aver regolarmente ricevuto in costanza di rapporto.
Con il secondo motivo di appello il contesta l'omessa considerazione , a fini probatori, del Pt_1 contenuto dei messaggi whatsapp . La Corte di Cassazione ha espresso in modo consolidato il principio secondo cui la semplice produzione di documenti non può in alcun modo sostituire l'onere di allegazione dei fatti che ne costituiscono il supporto narrativo e il fondamento della pretesa. Questo significa che il giudice non ha l'obbligo di esaminare o prendere in considerazione ai fini della decisione i documenti allegati se la parte non ha prima adempiuto all'onere, posto a suo carico, di esporre in modo puntuale e tempestivo i fatti costitutivi della domanda cui quei documenti si riferiscono.
La giurisprudenza di legittimità è molto chiara nel distinguere l'onere di allegazione dei fatti dall'onere della prova (cioè la produzione dei documenti). L'allegazione è un presupposto necessario, logico e giuridico, della prova stessa essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all'allegazione del fatto di cui il documento
è supporto narrativo, non si dà per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (così da ult. Cass. n. 27700 del 2024, Cass. 13625 del 2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass.
n. 1084 del 2023, Cass. n.14450 del 2024). In sintesi, affinché il giudice possa valutare i documenti allegati, è indispensabile che la parte abbia specificato e descritto in maniera non generica i fatti storici che quei documenti mirano a dimostrare, inserendoli nel thema decidendum (l'oggetto della controversia).
Il tema si lega strettamente anche all'onere di contestazione della controparte e alla possibilità che il giudice possa rilevare d'ufficio la mancata prova. La mancata spiegazione del contenuto degli allegati o l'allegazione generica di fatti correlati può rendere molto difficile alla controparte l'esercizio del proprio onere di contestazione specifica, con la conseguenza che il fatto non allegato non entrerà nel fuoco del giudizio.
In conclusione, la mancata spiegazione degli allegati può tradursi in un difetto di allegazione dei fatti ad essi sottesi . Nel ricorso introduttivo del giudizio tuttavia è ben rinvenibile il rinvio al contenuto dei messaggi whatsapp relativamente agli ordini direttivi e di vigilanza relativamente all'esecuzione delle specifiche mansioni assegnate al ( e asseritamente consistenti nella preparazione Pt_1 dell'impasto delle pizze, nella predisposizione della mise en place dei vari ingredienti , nella preparazione e condimento di pizze, calzoni, pinse, nella cottura al forno, preparazione, accensione e pulizia , insomma in tutte le attività tipiche del IZ ).
La società si è limitata a riferire che tali messaggi avrebbero potuto facilmente essere manipolati o prodotti in versione non integrale e che il , legale rappresentante della società non era in CP_2 condizione di verificarli perché non disponeva più del telefono cellulare in uso all'epoca dei fatti
Tanto premesso i messaggi prodotti in atti provano la fondatezza della pretesa al riconoscimento di una qualifica professionale diversa rispetto a quella riconosciuta, ma non anche della riconducibilità del licenziamento ad una estromissione decisa dalla parte datoriale ( anche per difetto di allegazione specifica , nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale, in relazione all'idoneità probatoria della messaggistica prodotta a provare detti eventi)
Nei messaggi sono rinvenibili comunicazioni tra , il legale rappresentante e un Parte_1 altro dipendente relativi ai turni , alle presenze in ristorante, ma soprattutto richieste rivolte dal datore di lavoro all'appellante di predisposizione di piatti o di fasi della preparazione dei piatti ( es impasto per la pizza con specifica dei quantitativi e del numero di grammi di lievito necessari, o indicazione delle modalità di cottura del pesce, o invito a tagliare le patate da preparare in frittura per la sera , lessare orzo e riso, preparare patate lesse etc.) . E' interessante notare che in più messaggi il datore di lavoro chiedeva al ricorrente se l'impasto fosse stato lasciato fuori a dimostrazione del fatto che l'attività di predisposizione dell'impasto competeva normalmente al;
in altri messaggi il Pt_1 legale rappresentante chiedeva al di fare un check di quello che serviva all'interno della Pt_1 cucina ovvero lo stesso accomandava al suo datore di lavoro di acquistare ingredienti (quali Pt_1
i messaggi in cui gli chiedeva di acquistare rucola, AN , melanzane e besciamella )per la realizzazione dei secondi piatti e altri messaggi in cui lo stesso legale rappresentante chiedeva al la predisposizione di alcuni piatti o gli dava indicazione sulle modalità di cottura del pesce Pt_1
, sui grammi di lievito da mettere nella pasta della pizza etc. ; tali messaggi si accompagnano anche con messaggi di diverso tenore in cui il insieme ad altro dipendente è richiesto di attività Pt_1 di pulizia del locale , caricamento del frigo e della cella , sistemazione del banco etc. In ogni caso i messaggi prodotti dimostrano che fosse ordinariamente impegnato nell'attività di Pt_1 preparazione e cottura dei piatti , trattandosi di richieste frequenti e continuative che coprono l'intero periodo lavorativo .
Anche i messaggi citati nell'atto di appello , tratti dalle molte chat prodotte in atti in relazione a 11 mesi di attività lavorativa possono confermare l'attività ivi riportata . In particolare nei messaggi del 18 dicembre 2017, del 25 dicembre 2017 , dell1,22,30 gennaio 2018, l 5 febbraio 2018, del 9 e delel'11 marzo 2018 il dava indicazioni dal sulle pizze che questi avrebbe dovuto CP_2 Pt_1 preparare , con i relativi condimenti e le tipologie e sulla quantità di impasto richiesto mentre nei messaggi del 24 marzo 2018 e del 26 aprile 2018 era lo stesso a chiedere al Pt_1 CP_2 indicazioni sui quantitativi di impasti da preparare , ovvero ad informarlo sulle attività compiute.
Anche le dichiarazioni del teste hanno confermato lo svolgimento di mansioni riconducibili Tes_1 al profilo di IZ . Il teste ha riferito di avere assistito all'attività di preparazione della Tes_1 pizza da parte del . I testi e non sono stati invece in grado di riferire Pt_1 Tes_3 Tes_4 alcunché in relazione all'eventuale svolgimento di attività di preparazione pizze da parte del ricorrente L'onere di provare le mansioni più qualificate gravava in capo al lavoratore che ne aveva interesse;
tale prova è stata offerta dall'appellante ma non già per il riconoscimento del terzo livello bensì per il riconoscimento del livello IV del CCNL di settore
Il livello terzo compete infatti agli ”Operai specializzati provetti che, in condizione di autonomia funzionale ed operativa ed in possesso di elevate specifiche competenze tecniche e capacità documentali, coordinano un gruppo di operai specializzati e qualificati, di diversi settori: rispondono dei risultati pratici ottenuti dal gruppo di lavoro;
del rispetto dei parametri operativi richiesti dall' ; del rispetto delle norme legali e di buona tecnica;
delle disposizioni sulla sicurezza e Pt_2 sull'igiene del lavoro ed ambientale e garantiscono gli elevati livelli di competenza settoriale richiesta “
Non v'è la prova che avesse elevate specifiche competenze tecniche , elevati livelli di Pt_1 competenza settoriale e che rispondesse dei risultati dell'intero gruppo di lavoro , ma soprattutto non v'è la prova – ed anzi v'è la prova contraria - che egli fosse IZ unico, unico profilo previsto nella qualifica III tra quelli comparabili alle mansioni svolte , non essendo il stabilmente Pt_1 presente nell'esercizio , ma, al contrario alternandosi con i colleghi secondo turni prestabiliti e coadiuvando il nell'attività di gestione della cucina CP_2
Compete invece al il livello IV proprio degli “operai specializzati che, con specifica Pt_1 collaborazione ed in condizioni d'autonomia funzionale, scelgono l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attuano, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze tecniche settoriali. Coordinano un gruppo omogeneo di altri
Lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nel loro ambito di competenza “. In effetti tra le declaratorie dei profili di appartenenza della IV qualifica vi è proprio il IZ che opera in pubblici esercizi mentre nel successivo livello V è previsto il solo profilo del IZ che opera “all'aria aperta” (e nel livello precedente - livello III – come si è detto, il IZ che opera con competenza esclusiva -unico IZ-). Il rispondeva dei risultati della sua attività perché era Pt_1 frequentemente richiesto di predisporre un adeguato numero di piatti (pizze, ma anche primi e secondi) elencati di volta in volta dal preposto, dovendo indicare le esigenze della cucina per apprestare i piatti che gli si chiedeva di approntare;
egli poteva dunque essere deputato anche a lavorazioni complesse , limitandosi il preposto ad indicare quantità e qualità della produzione culinaria richiestagli .
Nell'inferiore livello VI riconosciuto al dalla società appartengono invece gli “Operai Pt_1 qualificati che, con specifica esperienza e collaborazione, eseguono in condizioni di autonomia operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che rispondono ad un coordinatore di settore;
“Tra le qualifiche riconducibili al livello VI non è riprodotta quella di IZ , né in pubblici servizi, né in alberghi, né all'aria aperta. Inoltre il non operava in condizioni di Pt_1 autonomia operativa, rispondendo al coordinatore di settore , venendo invece richiesto di svolgere mansioni di preparazione di impasti, di primi e di secondi senza che la sua attività fosse mai supervisionata da alcuno e dovendo garantire l'obiettivo di una adeguata carta di cibi da offrire al pubblico , sulla scorta delle indicazioni del . CP_2
Devono pertanto riconoscersi al le differenze retributive maturate in ragione del corretto Pt_1 riconoscimento della qualifica professionale IV , per le mansioni concretamente svolte di IZ.
I conteggi nono sono stati specificamente contestati e possono costituire utile fondamento per la decisione , considerato altresì che la società non contestava la contrattazione collettiva applicabile e i minimi contrattuali indicati
In relazione al licenziamento verbale , invece , è noto che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. (Cass.
Sentenza n. 3822 del 08/02/2019).
In difetto della prova della comunicazione verbale di licenziamento , si tratta dunque di verificare se
è stata allegatala prova di comportamenti concludenti finalizzati ad estromettere il lavoratore , a fronte della difesa della società che il rapporto di lavoro si sia interrotto per dimissioni del dipendente.
L'unica allegazione in merito è rinvenibile nella chat whatsapp. Orbene, si è già detto in relazione alla mancata specifica allegazione dei contenuti della chat whatsapp nel ricorso introduttivo in relazione all'atto di recesso , ma pure a voler considerare siffatti contenuti sulla scorta del richiamo espresso nelle note di trattazione scritta, devesi concludere che la ricostruzione del ricorrente è rimasta sfornita di prova. Egli riporta in effetti che il DU gli comunicava che non avrebbe dovuto presentarsi il giorno 26 agosto in servizio e poi che lo avrebbe richiamato quando fosse tornato a Roma dalle ferie . L'1 settembre dalla chat emerge che nuovamente gli comunicava CP_2 che appena avesse avuto notizie lo avrebbe aggiornato in relazione alle aperture a pranzo o la sera . assume invece che il non lo contattò più . Pt_1 CP_2
Invero il messaggio su cui si fonda la prova della pretesa estromissione ( quello dell'01.9.18) è affatto univoco nel senso argomentato , risultando invece parimenti verosimile che il datore di lavoro intendesse dire al suo dipendente che l'impegno lavorativo sarebbe stato ridotto all'apertura del locale per pranzo, con esclusione dei turni serali. Il ricorrente non ha neppure dichiarato di essersi presentato al locale e di essere stato allontanato , né ha richiesto al chiarimenti sul fatto se CP_2 dovesse presentarsi al lavoro o meno . Infatti curiosamente non è neppure prodotto il messaggio del ricorrente cui il legale rappresentante rispondeva dicendo che lo avrebbe richiamato al rientro da
Riccione la domenica, e di non presentarsi il 26 agosto al locale . Non è riportato neppure il messaggio cui il legale rappresentante rispondeva “Ho tanta confusione e tante cose da sistemare bene, come ben sai, questo periodo penso di chiudere per il servizio serale , quindi solo pranzo, appena ho notizie ti aggiorno io, grazie mille” e soprattutto non è riportato neppure il messaggio di risposta del ricorrente al suo datore di lavoro. Il ricorrente potrebbe aver declinato la proposta di lavoro solo nella fascia oraria del pranzo o potrebbe aver richiesto al datore di lavoro quali fossero le sue intenzioni per il mese successivo, o altro ancora. Per altro verso il messaggio dimostra che c'erano stati altri contatti tra le parti ( si legge “ come ben sai” ) in merito alle determinazioni datoriali relative all'organizzazione dell'azienda, di cui non v'è traccia in atti . In conclusione in difetto di prova in ordine alla riconducibilità della cessazione del rapporto a volontà datoriale questo motivo di appello deve essere disatteso. L'appello deve essere dunque accolto nei termini sopra specificati e il parziale accoglimento legittima la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.9.17 al 31.7.18 per lo svolgimento , da parte di , delle mansioni di IZ e con il diritto di Parte_1 Parte_1 all'inquadramento nel quarto livello del CCNL pubblici esercizi;
condanna al CP_1 pagamento in favore di della soma di euro 10730,52 oltre interessi e rivalutazione. Parte_1
Compensa per un terzo le spese di lite liquidate , per il primo grado , per l'intero , in complessivi euro
4400,00 e per il presente grado , per l'intero, in complessivi euro 3200,00 , ponendo la restante parte a carico dell'appellato , oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
IA AN GA