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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20040/2023
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 20040/2023 promossa da:
, in qualità di titolare dell'impresa individuale, Parte_1 [...]
, C.F. con l'Avv. MOSCA GIAN Parte_2 C.F._1
MARIA
RICORRENTE contro
“sotto il titolo di San VA ST Controparte_1
Decollato” (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
pagina 1 di 8 RESISTENTE
OGGETTO: appalto - pagamento somme
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
6.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.11.2023, ritualmente notificato il 29.11.2023,
, in qualità di titolare dell'impresa individuale ha Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio la “sotto il titolo di San Controparte_1
VA ST Decollato”, in persona del suo Governatore e legale rappresentante avv. Alberto
Tealdi, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.330,04, dovuta in forza delle fatture n.
28/2019 del 21.03.2019 e n. 35/2019, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, con capitalizzazione degli interessi maturati sino alla domanda giudiziale, ex art.1283 c.c., oltre spese di ATP e di assistenza legale. In particolare, ha esposto che:
- l'Arciconfraternita in data 17.07.2017 otteneva dalla GN di San Paolo un contributo a fondo perduto a sostegno dell'intervento di realizzazione del locale archivio, completo di servizi accessori e sale polifunzionali di consultazione della Chiesa di Via Barbaroux n. 41;
- in data 2.8.2018 l' sottoscriveva con l'impresa individuale Controparte_1 [...]
un contratto di appalto avente ad oggetto parte dei lavori oggetto di finanziamento Parte_2
della e, segnatamente, la realizzazione degli impianti elettrici e il controllo del Parte_3 funzionamento impianto allarme e rilevamento fumi, al prezzo complessivo di € 17.626,93 oltre IVA;
- le suddette opere venivano realizzate a regola d'arte e consegnate all' , senza che Controparte_1
venisse mai sollevata alcuna contestazione;
- tuttavia, l' , dopo aver chiesto e ottenuto una dilazione per addotte Controparte_1
“momentanee” carenze di cassa, senza alcuna motivazione si asteneva dal versare il saldo di quanto dovuto, pur avendo ricevuto da le somme necessarie per onorare il debito;
Parte_3
- stante il perdurante inadempimento della , il ricorrente avviava la procedura Controparte_1
monitoria e otteneva il decreto ingiuntivo n. 279/2020 del 10.01.2020 con il quale il Tribunale di
Torino ingiungeva alla il pagamento di “Euro 7.330,04, gli interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 1 dalla scadenza del termine di pagamento al 5/11/2019, disponendone la capitalizzazione, gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. a far data dal 6/11/2019 sino al saldo”;
- il decreto non veniva opposto e veniva dichiarato esecutivo il 26.10.2020;
pagina 2 di 8 - i tentativi di notifica del precetto non avevano buon esito così come i ripetuti tentativi di contatto con l'avv. Tealdi – che solo successivamente si scopriva essere il legale rappresentante dell'associazione – il quale, benchè avesse assicurato il pagamento, non vi provvedeva;
- a distanza di anni dalla conclusione dei lavori, la debitrice “ideava generiche imperfezioni nei lavori e paventava la non regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 145 c.p.c.”;
- al fine di superare anche tali eccezioni, veniva eseguito un sopralluogo tecnico congiunto volto a verificare sul posto lo stato dell'arte, all'esito del quale lo stesso tecnico nominato dall' ammetteva che l'opera realizzata dalla era esente da vizi;
Controparte_1 Parte_2
- stante il perdurante inadempimento della convenuta, depositava ricorso ex artt. 696 e 696 bis Pt_1
c.p.c. presso il Tribunale di Torino, all'esito del quale veniva accertata la corretta esecuzione delle opere appaltate e la debenza dell'intero importo dovuto;
- ciò nonostante, la non provvedeva al pagamento e anche l'invito alla negoziazione Controparte_1
assistita aveva esito negativo;
tanto premesso, ha allegato l'inadempimento della resistente alle obbligazioni assunte, invocando anche il disposto dell'art. 1665 c.c.; ha dedotto la nullità dell'art. 11 del contratto nella parte in cui subordina il saldo del corrispettivo alle verifiche da parte della;
ha chiesto, Parte_3 pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p. stante la violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto e nelle successive interlocuzioni.
La non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Parte attrice ha provato l'avvenuta conclusione di un contratto d'appalto con la parte convenuta avente ad oggetto “l'esecuzione dell'intervento di realizzazione del locale archivio, completo di accessori e sale polifunzionali di consultazione della Chiesa di via Barbaroux,n.41” (cfr. doc 2 pag. 1) e, segnatamente “ realizzazione impianti elettrici come da computo metrico estimativo e capitolato speciale redatti dal progettista Ing. e controllo funzionamento impianto allarme e Persona_1 rilevamento fumi Arciconfraternita”.
Tanto risulta sia dal preventivo lavori, redatto in data 23.07.2018 che è stato sottoscritto mediante l'apposizione del timbro di parte convenuta e redatto su carta intestata della ditta e corredato computo metrico estimativo (doc. 2), sia dalle fatture n. 28/ 2019 del 13.03.2019 e 35/2019 del 21.0.2019 emesse da (doc. n. 19 e 20) per l'intero importo di cui al preventivo stesso e avente ad Parte_1
oggetto le medesime lavorazioni ivi indicate.
pagina 3 di 8 Parte ricorrente ha, altresì, prodotto il registro delle fatture della Ditta Individuale di CP_2
e il relativo estratto autentico notarile certificato dal notaio Dott. (doc. n. 21).
[...] Per_2
L'esecuzione delle opere pattuite, peraltro, oltre a essere stata allegata dalla stessa parte ricorrente, è stata accertata all'esito della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 2155/2023 che ha preceduto il presente giudizio.
Come già accennato, il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto di appalto e la disciplina di riferimento è quella ex art. 1655 c.c. e ss.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. n.
25410/2024).
L'impresa ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la conclusione del contratto di appalto e l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, eseguendo l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, e allegando l'inadempimento della committenza rispetto all'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo pattuito.
Le risultanze di cui alla relazione tecnica d'ufficio redatta dall'ing. (doc. 17 del procedimento Per_3
per Accertamento Tecnico Preventivo – sopralluogo effettuato in data 31.03.2023) dimostrano che “il contratto è stato rispettato seguendo il progetto e le regole d'arte, come confermato dal sopralluogo del 31.03.2023; peraltro eventuali mancanze o errori, relative all'impianto elettrico rispetto al contratto, non sono state contestate da parte dell' [….] e che avendo riscontrato la Controparte_1
piena conformità delle opere, l'intero importo dovrà essere corrisposto alla ditta ricorrente
[...]
. Parte_2
In particolare, il CTU ha evidenziato che tutte le opere oggetto del contratto sono state realizzate in conformità a quanto previsto e nel rispetto delle norme di buona tecnica (cfr. pag. 6 della relazione tecnica “la ditta ha realizzato l'alimentazione dell'impianto di regolazione della Parte_4 temperatura e deumidificazione, l'illuminazione dei locali con interruttori magnetotermici, le prese di corrente standard per eventuali dispositivi elettronici (es. caricabatterie dei telefonini, PC), l'impianto con allarme antintrusione, rete dati, l'illuminazione di emergenza ed i relativi quadri elettrici”.. “.
Sono state rilevate la corretta esecuzione degli impianti dal punto di vista normativo e di buona pratica […] l'oggetto dell'impianto commissionato alla ricorrente è integro in tutte le sue parti, abbiamo verificato che sono correttamente collegati ed alimentati tutti i punti, compresi quelli dell'impianto di climatizzazione che è l'elemento che non riesce a mantenere i parametri impostati nel
pagina 4 di 8 tempo, ed è questo che risulta dal verbale di collaudo prodotto in atti;
e pag. 24 “Dal punto di vista tecnico non vi può essere alcun legame tra le mancate prestazioni della climatizzazione e l'impianto elettrico che lo alimenta e lo collega. Possiamo affermare che l'impianto oggetto del contratto è stato realizzato in conformità al contratto ed alle norme di buona tecnica e che la mancata regolazione del sistema di climatizzazione non dipende dall'operato della . Parte_2
La parte ricorrente ha, dunque, dimostrato di aver esattamente e integralmente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 2.8.2018.
Quanto alla eccepita nullità della clausola contenuta nell'art.11 del contratto di appalto stipulato tra le parti, la questione è superata dall'avvenuto verificarsi della condizione ivi prevista per il saldo del corrispettivo.
Per mera completezza espositiva, si osserva che la suddetta clausole recita testualmente che
“l'appaltatore accetta, incondizionatamente, le modalità di pagamento imposte al committente della Pa GN che ha interamente finanziato i lavori. I pagamenti avvengono per: Parte_3
Acconto pari al 20% dei lavori;
Stato Avanzamento Lavori Intermedio (SAL), secondo le seguenti modalità: l' Controparte_1
, ricevuto il benestare della Direzioni Lavori, presenterà al raggiungimento dell'utilizzo
[...]
del 50% del finanziamento, richiesta di SAL alla GN di San Paolo che, provvederà, successivamente, a pagare la committente. Entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento da parte della , la committente provvederà ad effettuare il pagamento a favore Parte_3 dell'appaltatore;
Saldo a collaudi avvenuti e verifica della documentazione da parte della GN .” Parte_3
Parte ricorrente ha sostenuto che tale clausola presenta profili di nullità in quanto prevede che “il saldo sarebbe avvenuto a collaudi avvenuti e verifica della documentazione da parte della GN di
[...]
”, omettendo di indicare il lasso temporale in cui doveva svolgersi tale verifica. Pt_3
In realtà, tale profilo di nullità non appare sussistere in quanto l'erogazione del contributo è stata subordinata a quanto prescritto nelle linee guide (ALL. A) ove vengono specificate in modo dettagliato le modalità di pagamento (tre tranche) con “il saldo (€ 103.500,00) che sarà versato al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista e completata la procedura di controllo.”. E', dunque, stata prevista una articolata procedura di controllo, scadenzata per fasi, che consente di individuare il termine della stessa.
In ogni caso, all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti della Fondazione
GN di San Paolo - avente ad oggetto la produzione della documentazione contabile attestante l'esatto ammontare del contributo effettivamente erogato all' - la Fondazione ha Controparte_1
pagina 5 di 8 attestato che i contributi erano stati “interamente corrisposti” alla resistente contumace, producendo la relativa documentazione. In particolare, ha dichiarato che “i contributi deliberati nell'ambito della propria attività istituzionale a favore di suddetta Fondazione sono stati interamente corrisposti” e ha trasmesso copia della documentazione afferente le attività realizzate e fatturate da Parte_2 nell'ambito del suddetto contributo, tra cui SAL intermedio e finale.
Dalla documentazione prodotta risulta, dunque, che la GN di San ha integralmente Pt_3 versato all' il contributo a fondo perduto di € 345.000,00, e Controparte_3 che il saldo (€ 103.500,00) sarebbe stato versato solo “al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista e completata la procedura di controllo”.
Ne consegue che, poiché il contributo è stato integralmente versato, si sono evidentemente verificate tutte le condizioni previste dall'art. 11 del contratto di appalto intercorso tra le parti, ossia il completamento dei lavori, il collaudo e la verifica positiva da parte della GN della Parte_3
documentazione necessaria e meglio dettagliata nel citato ALL. A, con conseguente esigibilità da parte della ricorrente del corrispettivo pattuito.
L'eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente è, pertanto, superata dall'acquisizione della prova dell'intero versamento da parte di della somma di € 345.000,00, di cui l'importo Parte_3 di € 7.330,04 (oltre IVA) dovrà essere corrisposto a per le opere realizzate e consegnate Parte_1 in forza delle fatture n.28/2019 e 35/2019 emesse a saldo dell'attività prestata.
Sulla somma di € 7.330,04, oltre Iva, vanno applicati gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con capitalizzazione degli interessi maturati ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Va, infine, respinta la domanda di condanna formulata da parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei relativi presupposti applicativi, stante la contumacia della parte resistente.
La costituzione in giudizio della parte di cui si chiede la condanna per lite temeraria costituisce, difatti, presupposto indefettibile per la valutazione della condotta tenuta, mentre le condotte extraprocessuali – pur ove contraria alla buona fede contrattuale - non rilevano ai fini dell'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; “questa, infatti, discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda della art. 96 c.p.c., comma 1, dall'avere agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, cfr., da ultimo, Cass. n. 3830/2021)” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25041/2021).
pagina 6 di 8 Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di ATP RG. n. 2155/2023, incluse quelle di
CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n.
197/2020), in base ai parametri medi per il procedimento di ATP, e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto.
Va, poi, accolta la domanda di rimborso dell'importo liquidato a titolo di tassa di registro per il decreto ingiuntivo (doc. 5) pari a € 418,00 (cfr. doc. 22 quietanza di versamento), mentre l'importo di € 145,50
a titolo di contributo unificato per l'avvio del procedimento monitorio è già oggetto del titolo monitorio e, quindi, la liquidazione in questa sede determinerebbe una duplicazione di titoli.
Va, altresì, accolta la domanda di pagamento dell'importo di € 3.206,40 di cui alla parcella del
11.07.2023 (doc. n. 26) emessa dal CTP Ing. Dott. per l'attività di assistenza prestata Persona_4 nell'ambito del procedimento per ATP, contenente la ricevuta di avvenuto pagamento. (cfr. tra le altre,
Cass. n. 10173/2015 “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990
n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716)”).
Quanto, infine, alle spese per assistenza stragiudiziale nel procedimento di negoziazione assistita,
l'importo di € 1.985,00 di cui al doc. n. 27, è stato correttamente determinato in base ai parametri medi del relativo scaglio di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
“sotto il titolo di San VA ST Decollato”, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , titolare della ditta Parte_1
individuale della somma di € 7.330,04, oltre Iva, interessi di cui al Parte_2
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con capitalizzazione degli interessi maturati ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Condanna la “sotto il titolo di San VA Controparte_1
ST Decollato”, in persona legale rappresentante, al pagamento in favore di , Parte_1
titolare della ditta individuale PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00; del procedimento di ATP RG. n. 2155/2023 che liquida pagina 7 di 8 in complessivi € 2.337,00, nonché € 3.206,40 per spese di CTP;
del procedimento di negoziazione assistita che liquida in € 1.985,00, oltre contributo unificato e marche, rimborso forfettario 15%, Iva e
C.p.a. come per legge e successive occorrende, nonché dell'importo di € 418,00 per spese di registro.
3) Pone le spese di CTU del procedimento di ATP definitivamente a carico di
“sotto il titolo di San VA ST Controparte_1 Controparte_1
Decollato”
Torino, 14 aprile 2025
pagina 8 di 8
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 20040/2023 promossa da:
, in qualità di titolare dell'impresa individuale, Parte_1 [...]
, C.F. con l'Avv. MOSCA GIAN Parte_2 C.F._1
MARIA
RICORRENTE contro
“sotto il titolo di San VA ST Controparte_1
Decollato” (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
pagina 1 di 8 RESISTENTE
OGGETTO: appalto - pagamento somme
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
6.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.11.2023, ritualmente notificato il 29.11.2023,
, in qualità di titolare dell'impresa individuale ha Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio la “sotto il titolo di San Controparte_1
VA ST Decollato”, in persona del suo Governatore e legale rappresentante avv. Alberto
Tealdi, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.330,04, dovuta in forza delle fatture n.
28/2019 del 21.03.2019 e n. 35/2019, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, con capitalizzazione degli interessi maturati sino alla domanda giudiziale, ex art.1283 c.c., oltre spese di ATP e di assistenza legale. In particolare, ha esposto che:
- l'Arciconfraternita in data 17.07.2017 otteneva dalla GN di San Paolo un contributo a fondo perduto a sostegno dell'intervento di realizzazione del locale archivio, completo di servizi accessori e sale polifunzionali di consultazione della Chiesa di Via Barbaroux n. 41;
- in data 2.8.2018 l' sottoscriveva con l'impresa individuale Controparte_1 [...]
un contratto di appalto avente ad oggetto parte dei lavori oggetto di finanziamento Parte_2
della e, segnatamente, la realizzazione degli impianti elettrici e il controllo del Parte_3 funzionamento impianto allarme e rilevamento fumi, al prezzo complessivo di € 17.626,93 oltre IVA;
- le suddette opere venivano realizzate a regola d'arte e consegnate all' , senza che Controparte_1
venisse mai sollevata alcuna contestazione;
- tuttavia, l' , dopo aver chiesto e ottenuto una dilazione per addotte Controparte_1
“momentanee” carenze di cassa, senza alcuna motivazione si asteneva dal versare il saldo di quanto dovuto, pur avendo ricevuto da le somme necessarie per onorare il debito;
Parte_3
- stante il perdurante inadempimento della , il ricorrente avviava la procedura Controparte_1
monitoria e otteneva il decreto ingiuntivo n. 279/2020 del 10.01.2020 con il quale il Tribunale di
Torino ingiungeva alla il pagamento di “Euro 7.330,04, gli interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 1 dalla scadenza del termine di pagamento al 5/11/2019, disponendone la capitalizzazione, gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. a far data dal 6/11/2019 sino al saldo”;
- il decreto non veniva opposto e veniva dichiarato esecutivo il 26.10.2020;
pagina 2 di 8 - i tentativi di notifica del precetto non avevano buon esito così come i ripetuti tentativi di contatto con l'avv. Tealdi – che solo successivamente si scopriva essere il legale rappresentante dell'associazione – il quale, benchè avesse assicurato il pagamento, non vi provvedeva;
- a distanza di anni dalla conclusione dei lavori, la debitrice “ideava generiche imperfezioni nei lavori e paventava la non regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 145 c.p.c.”;
- al fine di superare anche tali eccezioni, veniva eseguito un sopralluogo tecnico congiunto volto a verificare sul posto lo stato dell'arte, all'esito del quale lo stesso tecnico nominato dall' ammetteva che l'opera realizzata dalla era esente da vizi;
Controparte_1 Parte_2
- stante il perdurante inadempimento della convenuta, depositava ricorso ex artt. 696 e 696 bis Pt_1
c.p.c. presso il Tribunale di Torino, all'esito del quale veniva accertata la corretta esecuzione delle opere appaltate e la debenza dell'intero importo dovuto;
- ciò nonostante, la non provvedeva al pagamento e anche l'invito alla negoziazione Controparte_1
assistita aveva esito negativo;
tanto premesso, ha allegato l'inadempimento della resistente alle obbligazioni assunte, invocando anche il disposto dell'art. 1665 c.c.; ha dedotto la nullità dell'art. 11 del contratto nella parte in cui subordina il saldo del corrispettivo alle verifiche da parte della;
ha chiesto, Parte_3 pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p. stante la violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto e nelle successive interlocuzioni.
La non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Parte attrice ha provato l'avvenuta conclusione di un contratto d'appalto con la parte convenuta avente ad oggetto “l'esecuzione dell'intervento di realizzazione del locale archivio, completo di accessori e sale polifunzionali di consultazione della Chiesa di via Barbaroux,n.41” (cfr. doc 2 pag. 1) e, segnatamente “ realizzazione impianti elettrici come da computo metrico estimativo e capitolato speciale redatti dal progettista Ing. e controllo funzionamento impianto allarme e Persona_1 rilevamento fumi Arciconfraternita”.
Tanto risulta sia dal preventivo lavori, redatto in data 23.07.2018 che è stato sottoscritto mediante l'apposizione del timbro di parte convenuta e redatto su carta intestata della ditta e corredato computo metrico estimativo (doc. 2), sia dalle fatture n. 28/ 2019 del 13.03.2019 e 35/2019 del 21.0.2019 emesse da (doc. n. 19 e 20) per l'intero importo di cui al preventivo stesso e avente ad Parte_1
oggetto le medesime lavorazioni ivi indicate.
pagina 3 di 8 Parte ricorrente ha, altresì, prodotto il registro delle fatture della Ditta Individuale di CP_2
e il relativo estratto autentico notarile certificato dal notaio Dott. (doc. n. 21).
[...] Per_2
L'esecuzione delle opere pattuite, peraltro, oltre a essere stata allegata dalla stessa parte ricorrente, è stata accertata all'esito della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 2155/2023 che ha preceduto il presente giudizio.
Come già accennato, il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto di appalto e la disciplina di riferimento è quella ex art. 1655 c.c. e ss.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. n.
25410/2024).
L'impresa ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la conclusione del contratto di appalto e l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, eseguendo l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, e allegando l'inadempimento della committenza rispetto all'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo pattuito.
Le risultanze di cui alla relazione tecnica d'ufficio redatta dall'ing. (doc. 17 del procedimento Per_3
per Accertamento Tecnico Preventivo – sopralluogo effettuato in data 31.03.2023) dimostrano che “il contratto è stato rispettato seguendo il progetto e le regole d'arte, come confermato dal sopralluogo del 31.03.2023; peraltro eventuali mancanze o errori, relative all'impianto elettrico rispetto al contratto, non sono state contestate da parte dell' [….] e che avendo riscontrato la Controparte_1
piena conformità delle opere, l'intero importo dovrà essere corrisposto alla ditta ricorrente
[...]
. Parte_2
In particolare, il CTU ha evidenziato che tutte le opere oggetto del contratto sono state realizzate in conformità a quanto previsto e nel rispetto delle norme di buona tecnica (cfr. pag. 6 della relazione tecnica “la ditta ha realizzato l'alimentazione dell'impianto di regolazione della Parte_4 temperatura e deumidificazione, l'illuminazione dei locali con interruttori magnetotermici, le prese di corrente standard per eventuali dispositivi elettronici (es. caricabatterie dei telefonini, PC), l'impianto con allarme antintrusione, rete dati, l'illuminazione di emergenza ed i relativi quadri elettrici”.. “.
Sono state rilevate la corretta esecuzione degli impianti dal punto di vista normativo e di buona pratica […] l'oggetto dell'impianto commissionato alla ricorrente è integro in tutte le sue parti, abbiamo verificato che sono correttamente collegati ed alimentati tutti i punti, compresi quelli dell'impianto di climatizzazione che è l'elemento che non riesce a mantenere i parametri impostati nel
pagina 4 di 8 tempo, ed è questo che risulta dal verbale di collaudo prodotto in atti;
e pag. 24 “Dal punto di vista tecnico non vi può essere alcun legame tra le mancate prestazioni della climatizzazione e l'impianto elettrico che lo alimenta e lo collega. Possiamo affermare che l'impianto oggetto del contratto è stato realizzato in conformità al contratto ed alle norme di buona tecnica e che la mancata regolazione del sistema di climatizzazione non dipende dall'operato della . Parte_2
La parte ricorrente ha, dunque, dimostrato di aver esattamente e integralmente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 2.8.2018.
Quanto alla eccepita nullità della clausola contenuta nell'art.11 del contratto di appalto stipulato tra le parti, la questione è superata dall'avvenuto verificarsi della condizione ivi prevista per il saldo del corrispettivo.
Per mera completezza espositiva, si osserva che la suddetta clausole recita testualmente che
“l'appaltatore accetta, incondizionatamente, le modalità di pagamento imposte al committente della Pa GN che ha interamente finanziato i lavori. I pagamenti avvengono per: Parte_3
Acconto pari al 20% dei lavori;
Stato Avanzamento Lavori Intermedio (SAL), secondo le seguenti modalità: l' Controparte_1
, ricevuto il benestare della Direzioni Lavori, presenterà al raggiungimento dell'utilizzo
[...]
del 50% del finanziamento, richiesta di SAL alla GN di San Paolo che, provvederà, successivamente, a pagare la committente. Entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento da parte della , la committente provvederà ad effettuare il pagamento a favore Parte_3 dell'appaltatore;
Saldo a collaudi avvenuti e verifica della documentazione da parte della GN .” Parte_3
Parte ricorrente ha sostenuto che tale clausola presenta profili di nullità in quanto prevede che “il saldo sarebbe avvenuto a collaudi avvenuti e verifica della documentazione da parte della GN di
[...]
”, omettendo di indicare il lasso temporale in cui doveva svolgersi tale verifica. Pt_3
In realtà, tale profilo di nullità non appare sussistere in quanto l'erogazione del contributo è stata subordinata a quanto prescritto nelle linee guide (ALL. A) ove vengono specificate in modo dettagliato le modalità di pagamento (tre tranche) con “il saldo (€ 103.500,00) che sarà versato al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista e completata la procedura di controllo.”. E', dunque, stata prevista una articolata procedura di controllo, scadenzata per fasi, che consente di individuare il termine della stessa.
In ogni caso, all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti della Fondazione
GN di San Paolo - avente ad oggetto la produzione della documentazione contabile attestante l'esatto ammontare del contributo effettivamente erogato all' - la Fondazione ha Controparte_1
pagina 5 di 8 attestato che i contributi erano stati “interamente corrisposti” alla resistente contumace, producendo la relativa documentazione. In particolare, ha dichiarato che “i contributi deliberati nell'ambito della propria attività istituzionale a favore di suddetta Fondazione sono stati interamente corrisposti” e ha trasmesso copia della documentazione afferente le attività realizzate e fatturate da Parte_2 nell'ambito del suddetto contributo, tra cui SAL intermedio e finale.
Dalla documentazione prodotta risulta, dunque, che la GN di San ha integralmente Pt_3 versato all' il contributo a fondo perduto di € 345.000,00, e Controparte_3 che il saldo (€ 103.500,00) sarebbe stato versato solo “al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista e completata la procedura di controllo”.
Ne consegue che, poiché il contributo è stato integralmente versato, si sono evidentemente verificate tutte le condizioni previste dall'art. 11 del contratto di appalto intercorso tra le parti, ossia il completamento dei lavori, il collaudo e la verifica positiva da parte della GN della Parte_3
documentazione necessaria e meglio dettagliata nel citato ALL. A, con conseguente esigibilità da parte della ricorrente del corrispettivo pattuito.
L'eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente è, pertanto, superata dall'acquisizione della prova dell'intero versamento da parte di della somma di € 345.000,00, di cui l'importo Parte_3 di € 7.330,04 (oltre IVA) dovrà essere corrisposto a per le opere realizzate e consegnate Parte_1 in forza delle fatture n.28/2019 e 35/2019 emesse a saldo dell'attività prestata.
Sulla somma di € 7.330,04, oltre Iva, vanno applicati gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con capitalizzazione degli interessi maturati ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Va, infine, respinta la domanda di condanna formulata da parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei relativi presupposti applicativi, stante la contumacia della parte resistente.
La costituzione in giudizio della parte di cui si chiede la condanna per lite temeraria costituisce, difatti, presupposto indefettibile per la valutazione della condotta tenuta, mentre le condotte extraprocessuali – pur ove contraria alla buona fede contrattuale - non rilevano ai fini dell'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; “questa, infatti, discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda della art. 96 c.p.c., comma 1, dall'avere agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, cfr., da ultimo, Cass. n. 3830/2021)” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25041/2021).
pagina 6 di 8 Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di ATP RG. n. 2155/2023, incluse quelle di
CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n.
197/2020), in base ai parametri medi per il procedimento di ATP, e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto.
Va, poi, accolta la domanda di rimborso dell'importo liquidato a titolo di tassa di registro per il decreto ingiuntivo (doc. 5) pari a € 418,00 (cfr. doc. 22 quietanza di versamento), mentre l'importo di € 145,50
a titolo di contributo unificato per l'avvio del procedimento monitorio è già oggetto del titolo monitorio e, quindi, la liquidazione in questa sede determinerebbe una duplicazione di titoli.
Va, altresì, accolta la domanda di pagamento dell'importo di € 3.206,40 di cui alla parcella del
11.07.2023 (doc. n. 26) emessa dal CTP Ing. Dott. per l'attività di assistenza prestata Persona_4 nell'ambito del procedimento per ATP, contenente la ricevuta di avvenuto pagamento. (cfr. tra le altre,
Cass. n. 10173/2015 “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990
n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716)”).
Quanto, infine, alle spese per assistenza stragiudiziale nel procedimento di negoziazione assistita,
l'importo di € 1.985,00 di cui al doc. n. 27, è stato correttamente determinato in base ai parametri medi del relativo scaglio di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
“sotto il titolo di San VA ST Decollato”, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , titolare della ditta Parte_1
individuale della somma di € 7.330,04, oltre Iva, interessi di cui al Parte_2
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con capitalizzazione degli interessi maturati ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Condanna la “sotto il titolo di San VA Controparte_1
ST Decollato”, in persona legale rappresentante, al pagamento in favore di , Parte_1
titolare della ditta individuale PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00; del procedimento di ATP RG. n. 2155/2023 che liquida pagina 7 di 8 in complessivi € 2.337,00, nonché € 3.206,40 per spese di CTP;
del procedimento di negoziazione assistita che liquida in € 1.985,00, oltre contributo unificato e marche, rimborso forfettario 15%, Iva e
C.p.a. come per legge e successive occorrende, nonché dell'importo di € 418,00 per spese di registro.
3) Pone le spese di CTU del procedimento di ATP definitivamente a carico di
“sotto il titolo di San VA ST Controparte_1 Controparte_1
Decollato”
Torino, 14 aprile 2025
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