TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.02.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 822/2023 pubbl. il 28/07/2023 del
Giudice di Pace di Palmi, promossa da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Interdonato Stefania, contro , appellata contumace, si dà Controparte_1
atto che parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note, parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 15/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15 /2024 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f ), elettivamente domiciliato in Messina, Via Consolare Valeria n. 81, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Interdonato Stefania, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 822/2023
R.S. pubbl. il 28/07/2023 del Giudice di Pace di Palmi.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.02.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione del 25.11.2023 la proponeva opposizione ai sensi dell'art. Controparte_2
615 cpc avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fascicolo n. 2022/17131 e documento n. 09476202200002228000 notificata il 22.11.2022, avente a presupposto tra l'altro, la cartella n. 09420190022557851000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €
1.016,96 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti all'anno 2016.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria alla data di notifica del preavviso, in assenza di atti interruttivi, e la nullità della notifica a mezzo pec di quest'ultimo e della presupposta cartella.
Si costituiva l' che, documentata la notifica via pec della cartella Controparte_3 di pagamento, contestava l'eccezione di prescrizione. Quanto alla validità della notifica degli atti esattoriali eseguita da indirizzo pec non incluso in registri ufficiali, la convenuta invocava il principio della sanatoria dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Con sentenza n. 237/2023 R.S. pubblicata il 28.02.2023, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione della , , sul presupposto della nullità insanabile (o Controparte_1
meglio inesistenza) della notifica della cartella esattoriale, effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi e della assenza di atti interruttivi;
inoltre, condannava alla refusione delle CP_4
spese di litein favore della società opponente.
Con atto di appello notificato il 29.12.2023 l' impugnava la Parte_2
sentenza in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione/ erronea applicazione dell'art. 3 bis L. n. 53/1994 e dell'art. 16 ter del DL
179/2012. Il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto che la notifica, effettuata con modalità telematiche, fosse da ritenersi inesistente laddove proveniente da indirizzi non inseriti in pubblici elenchi, quando invece, anche la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che ai fini della validità della notifica fosse necessario che l'indirizzo di destinazione (e non quello di provenienza) fosse inserito nei pubblici elenchi;
peraltro, la notificazione delle cartelle fiscali effettuata ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602/73 richiede che l'indirizzo del destinatario sia tratto dai pubblici elenchi, senza alcun riferimento all'indirizzo del mittente (a differenza della notificazioni effettuate dagli avvocati ai sensi dell'art. 3bis L. n. 53/1994) e, del resto le stesse Sezioni Unite n.15979 del 18.5.2022 hanno affermato l'irrilevanza dell'indirizzo del mittente ai fini della notifica effettuata;
2) Violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. Anche allorquando la notifica era da ritenersi invalida (ma non inesistente, essendovi stata un'attività materiale di trasmissione e consegna della cartella), la proposizione del ricorso da parte del contribuente aveva sanato tale invalidità;
3) Infondatezza della prescrizione. Non vi era alcuna prescrizione, in quanto, dalla data di notifica della cartella n. 09420190022557851000, in data 11.10.2019 alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca in data 22.11.2022 non era decorso alcun termine prescrizionale. Ad ogni buon conto l'agente della riscossione aveva dato prova della notifica via pec, in data 12.10.2022, del preavviso di fermo n. 09480202200005913000 che aveva rinnovato la richiesta di pagamento della predetta cartella.
In definitiva, l'appellante , chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“1. 1. Annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando validamente notificati la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 09476202200002228000 e la cartella di pagamento n. 09420190022557851000, e per l'effetto rigettare l'opposizione originaria;
2. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.” In grado d'appello la rimaneva contumace. Controparte_1
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
La questione di cui in giudizio attiene alla esistenza e della validità della consegna del preavviso di fermo posto in essere a mezzo pec, laddove la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma da altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it”. Inoltre, l'accertamento deve essere posto anche sulle conseguenze che il vizio può produrre sulla notifica, vale a dire se comporti nullità dell'atto o inesistenza dello stesso della notifica.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di notifica della cartella di pagamento,
l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cassazione civile sez. trib.,
28/10/2016, n.21865).
Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga attuata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (Cassazione civile sez. trib., 13/01/2016, n.384;
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, n.2272; Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4018).
D'altra parte la corte ha confermato, in materia di notifica di atti giudiziari, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066; Cassazione civile sez. III,
08/09/2022, n.26511).
Fatta questa premessa deve essere esaminata la questione dedotta dalla appellante in ordine alla validità della consegna della cartella di pagamento.
E' stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società ricorrente ed è quindi pacifico che la società ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla essendo Controparte_5
stato presentato il ricorso con notifica dello stesso ad in relazione ai crediti contenuti nella CP_4
cartella di pagamento.
Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge
890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito,
l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, n.23511).
Tenuto conto che l'utilizzo della pec ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie,
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, prevista dalle norme in materia di notifica, è destinata ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Dunque, si ritiene che alcun ipotesi di inesistenza abbia afferito la notificazione in parola, in quanto, secondo gli stringenti criteri adottati dalla Suprema Corte, risultano presenti sia l'attività di trasmissione sia quella di consegna all'indirizzo del destinatario tratto dai pubblici elenchi, tanto che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso avverso gli atti in questione e ciò anche stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, c.p.c. che esclude che possa essere dichiarata la la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio. Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cassazione civile sez. trib., 14/10/2024 n.26682) la quale, nell'affrontare identiche questioni, ha affermato che è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Parte_1
b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo Email_1
risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto impugnato.
Quindi, sulla scorta di quanto deciso dalle sezioni unite della corte di cassazione già nel 2022, si deve ritenere valida la notifica della cartella esattoriale n. 09420190022557851000 effettuata in data
11.10.2019 a mezzo PEC;
ne consegue, dato il compimento del predetto atto interruttivo,
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Da qui, in integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. formulata dalla Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono posti a carico della
[...]
e in favore dell' ; le stesse vengono Controparte_1 Parte_1
liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M 147/2022, secondo il valore dichiarato della causa, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti della , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello di e, in integrale riforma della impugnata Controparte_5
sentenza n. 822/2023 R.S. pubbl. il 28/07/2023 del Giudice di Pace di Palmi, rigetta l'opposizione della avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Controparte_1
fascicolo n. 2022/17131 e documento n. 09476202200002228000 notificata il 22.11.2022, relativamente alla cartella n. 09420190022557851000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.016,96 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti all'anno
2016;
- condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1 dell' che si liquidano in Euro 139,00 per compensi, oltre spese Controparte_5
generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell' che si liquidano in Euro 232,00 per Controparte_5
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 3/03/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.02.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 822/2023 pubbl. il 28/07/2023 del
Giudice di Pace di Palmi, promossa da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Interdonato Stefania, contro , appellata contumace, si dà Controparte_1
atto che parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note, parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 15/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15 /2024 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f ), elettivamente domiciliato in Messina, Via Consolare Valeria n. 81, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Interdonato Stefania, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 822/2023
R.S. pubbl. il 28/07/2023 del Giudice di Pace di Palmi.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.02.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione del 25.11.2023 la proponeva opposizione ai sensi dell'art. Controparte_2
615 cpc avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fascicolo n. 2022/17131 e documento n. 09476202200002228000 notificata il 22.11.2022, avente a presupposto tra l'altro, la cartella n. 09420190022557851000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €
1.016,96 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti all'anno 2016.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria alla data di notifica del preavviso, in assenza di atti interruttivi, e la nullità della notifica a mezzo pec di quest'ultimo e della presupposta cartella.
Si costituiva l' che, documentata la notifica via pec della cartella Controparte_3 di pagamento, contestava l'eccezione di prescrizione. Quanto alla validità della notifica degli atti esattoriali eseguita da indirizzo pec non incluso in registri ufficiali, la convenuta invocava il principio della sanatoria dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Con sentenza n. 237/2023 R.S. pubblicata il 28.02.2023, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione della , , sul presupposto della nullità insanabile (o Controparte_1
meglio inesistenza) della notifica della cartella esattoriale, effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi e della assenza di atti interruttivi;
inoltre, condannava alla refusione delle CP_4
spese di litein favore della società opponente.
Con atto di appello notificato il 29.12.2023 l' impugnava la Parte_2
sentenza in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione/ erronea applicazione dell'art. 3 bis L. n. 53/1994 e dell'art. 16 ter del DL
179/2012. Il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto che la notifica, effettuata con modalità telematiche, fosse da ritenersi inesistente laddove proveniente da indirizzi non inseriti in pubblici elenchi, quando invece, anche la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che ai fini della validità della notifica fosse necessario che l'indirizzo di destinazione (e non quello di provenienza) fosse inserito nei pubblici elenchi;
peraltro, la notificazione delle cartelle fiscali effettuata ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602/73 richiede che l'indirizzo del destinatario sia tratto dai pubblici elenchi, senza alcun riferimento all'indirizzo del mittente (a differenza della notificazioni effettuate dagli avvocati ai sensi dell'art. 3bis L. n. 53/1994) e, del resto le stesse Sezioni Unite n.15979 del 18.5.2022 hanno affermato l'irrilevanza dell'indirizzo del mittente ai fini della notifica effettuata;
2) Violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. Anche allorquando la notifica era da ritenersi invalida (ma non inesistente, essendovi stata un'attività materiale di trasmissione e consegna della cartella), la proposizione del ricorso da parte del contribuente aveva sanato tale invalidità;
3) Infondatezza della prescrizione. Non vi era alcuna prescrizione, in quanto, dalla data di notifica della cartella n. 09420190022557851000, in data 11.10.2019 alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca in data 22.11.2022 non era decorso alcun termine prescrizionale. Ad ogni buon conto l'agente della riscossione aveva dato prova della notifica via pec, in data 12.10.2022, del preavviso di fermo n. 09480202200005913000 che aveva rinnovato la richiesta di pagamento della predetta cartella.
In definitiva, l'appellante , chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“1. 1. Annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando validamente notificati la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 09476202200002228000 e la cartella di pagamento n. 09420190022557851000, e per l'effetto rigettare l'opposizione originaria;
2. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.” In grado d'appello la rimaneva contumace. Controparte_1
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
La questione di cui in giudizio attiene alla esistenza e della validità della consegna del preavviso di fermo posto in essere a mezzo pec, laddove la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma da altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it”. Inoltre, l'accertamento deve essere posto anche sulle conseguenze che il vizio può produrre sulla notifica, vale a dire se comporti nullità dell'atto o inesistenza dello stesso della notifica.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di notifica della cartella di pagamento,
l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cassazione civile sez. trib.,
28/10/2016, n.21865).
Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga attuata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (Cassazione civile sez. trib., 13/01/2016, n.384;
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, n.2272; Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4018).
D'altra parte la corte ha confermato, in materia di notifica di atti giudiziari, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066; Cassazione civile sez. III,
08/09/2022, n.26511).
Fatta questa premessa deve essere esaminata la questione dedotta dalla appellante in ordine alla validità della consegna della cartella di pagamento.
E' stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società ricorrente ed è quindi pacifico che la società ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla essendo Controparte_5
stato presentato il ricorso con notifica dello stesso ad in relazione ai crediti contenuti nella CP_4
cartella di pagamento.
Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge
890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito,
l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, n.23511).
Tenuto conto che l'utilizzo della pec ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie,
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, prevista dalle norme in materia di notifica, è destinata ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Dunque, si ritiene che alcun ipotesi di inesistenza abbia afferito la notificazione in parola, in quanto, secondo gli stringenti criteri adottati dalla Suprema Corte, risultano presenti sia l'attività di trasmissione sia quella di consegna all'indirizzo del destinatario tratto dai pubblici elenchi, tanto che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso avverso gli atti in questione e ciò anche stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, c.p.c. che esclude che possa essere dichiarata la la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio. Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cassazione civile sez. trib., 14/10/2024 n.26682) la quale, nell'affrontare identiche questioni, ha affermato che è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Parte_1
b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo Email_1
risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto impugnato.
Quindi, sulla scorta di quanto deciso dalle sezioni unite della corte di cassazione già nel 2022, si deve ritenere valida la notifica della cartella esattoriale n. 09420190022557851000 effettuata in data
11.10.2019 a mezzo PEC;
ne consegue, dato il compimento del predetto atto interruttivo,
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Da qui, in integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. formulata dalla Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono posti a carico della
[...]
e in favore dell' ; le stesse vengono Controparte_1 Parte_1
liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M 147/2022, secondo il valore dichiarato della causa, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti della , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello di e, in integrale riforma della impugnata Controparte_5
sentenza n. 822/2023 R.S. pubbl. il 28/07/2023 del Giudice di Pace di Palmi, rigetta l'opposizione della avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Controparte_1
fascicolo n. 2022/17131 e documento n. 09476202200002228000 notificata il 22.11.2022, relativamente alla cartella n. 09420190022557851000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.016,96 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti all'anno
2016;
- condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1 dell' che si liquidano in Euro 139,00 per compensi, oltre spese Controparte_5
generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell' che si liquidano in Euro 232,00 per Controparte_5
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 3/03/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella