Art. 3.
Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.
Tali piani devono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i corpi di polizia. Essi, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.
La relativa spesa e' posta dal Ministero dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 2, dal quale, per l'eventuale acquisto di immobili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dallo stesso articolo, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso.
Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresi' essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1979 e 1980.
Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.
Tali piani devono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i corpi di polizia. Essi, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.
La relativa spesa e' posta dal Ministero dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 2, dal quale, per l'eventuale acquisto di immobili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dallo stesso articolo, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso.
Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresi' essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1979 e 1980.