Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1950, n. 904
Articolo 3
Versione
12 dicembre 1950
Art. 4.
Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si la fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate accertate per l'esercizio 1949-50 con la legge 28 luglio 1950, n. 568 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Entrata in vigore il 12 dicembre 1950