Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15/5/2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11949/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Currao Giuseppe, per procura in atti;
Ricorrente C.F._1
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: - di essere dipendente del con la qualifica Controparte_1
di istruttore amministrativo, categoria C, senza rivestire alcuna posizione organizzativa;
- che, purtuttavia, ha assunto specifiche responsabilità, in quanto: I) adotta numerose determine erogando compensi a terzi, previa verifica dei presupposti e della loro quantificazione;
II) si occupa delle relazioni con Enti pubblici esterni (Ferrovia Circumetnea) predisponendo la relativa convenzione;
III) si occupa degli abbonamenti degli studenti pendolari (esaminando le relative istanze, verificando i presupposti reddituali e di frequenza, comunicando i nominativi alla FCE degli aventi diritto e di quelli per i quali il beneficio era stato revocato); IV) coordina l'attività di scuolabus (esaminando le istanze e verificando i presupposti in base alla distanza) rendendo disponibile lo scuolabus su richiesta dei dirigenti scolastici per escursioni e predisponendo un quadro-orario al fine di garantire il servizio con la presenza continua di almeno un assistente, oltre l'autista; - di avere assunto dirette e specifiche responsabilità; - che l'art. 70 quinquies, co. 1, CCNL Funzioni locali del 21.5.2018 dispone espressamente che “
1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato diposizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi”; - che del medesimo senso è l'art. 17 CCNL
a specifiche responsabilità in quanto titolari di incarichi aventi un certo “spessore”, con contenuti sicuramente significativi e qualificanti;
- che il parere dell' è stato recepito dal CP_2 Controparte_1
per il tramite di contratto decentrato integrativo, con il quale ha stanziato la somma di € 61.100,00 per il
2020 e di € 61.350,00 per il 2021 (v. delibera n. 210 del 17.10.2022); - che, pure nella vigenza di siffatta previsione, il ha proceduto alla ripartizione delle somme in assenza di interpello e Controparte_1
senza considerare l'attività resa dal ricorrente, neppure dopo la richiesta formulata con nota del
25.9.2023, trasmessa al protocollo dell'Ente.
Non avendo ottenuto riscontro positivo, il ricorrente ha agito in giudizio, chiedendo: “ritenere e dichiarare che ha diritto all'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL Parte_1
Funzioni Locali del 2018 per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte;
- in conseguenza, condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente Controparte_1
della somma di € 2.000,00, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e, quindi, la complessiva somma di €
4.000,00, a titolo di indennità per specifiche responsabilità, oltre interessi legali dal 25.9.2023 all'effettivo soddisfo”.
Non si è costituito il , ritualmente evocato, per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
L'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Il ricorrente lamenta di non essere stato destinatario, per gli anni 2020 e 2021, dell'indennità di specifiche responsabilità – prevista dall'art. 70 quinquies del CCNL Funzioni locali del 21.5.2018 ed intesa a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – in quanto, pur essendo tale misura prevista dalla contrattazione decentrata, lo stesso non veniva selezionato dall'amministrazione quale beneficiario della misura, deducendo che “i funzionari con mansioni dirigenziali, in palese difetto di trasparenza, senza procedere ad un interpello che, quantomeno, poteva fissare la platea degli aventi diritto e verificare la capienza del fondo rispetto ai concorrenti, senza procedere ad alcuna ripartizione tra
i vari Settori, cominciavano ad adottare determine dirigenziali di assegnazione di tale indennità per specifiche responsabilità senza procedere ad alcuna comparazione con gli altri potenziali candidati”.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “le posizioni organizzative e gli incarichi di elevata professionalità costituiscono posizioni di lavoro che non determinano un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano solo l'attribuzione «di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva» (Cass. S.U. n. 16540/2008; Cass. n. 20855/2015; Cass. n. 8141/2018);
6.3 il ricordato orientamento è stato richiamato e condiviso dalla Corte Costituzionale la quale, proprio facendo leva sulla temporaneità dell'incarico e sull'assenza di un mutamento definitivo di status, ha escluso che il conferimento delle posizioni organizzative e degli incarichi di elevata responsabilità (cosiddette POER) debba essere assoggettato al rispetto della regola del concorso pubblico
(Corte Cost. n. 164/2020) ed ha evidenziato che l'ente, nel procedere all'individuazione ed all'assegnazione delle funzioni, esprime la propria discrezionalità nell'organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa (Corte Cost. n. 128/2020)” (Cass. Sez. L, n. 30344/2022; Cass.
Sez. L, n. 19572/2024; Cass. Sez. L, n. 7419/2025).
Dunque, come osservato, non è necessario per la pubblica amministrazione locale indire un concorso pubblico, essendo invece imprescindibile che la sua scelta sia improntata ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa.
Ebbene, nella specie, a fronte di una allegazione sul punto generica, posto che non è specificato in cosa sia consistito il palese difetto di trasparenza, non è data prova, conformemente ai princìpi in materia di onus probandi che informano le regole del processo civile, della violazione di tali princìpi da parte dell'amministrazione comunale.
Sulla parte ricorrente incombe l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa creditoria, posto che, in tema di responsabilità contrattuale, “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale
o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. U, n. 13533/2001).
Nella fattispecie non risulta compiutamente allegata e provata la violazione del principio di trasparenza, non emergendo che le indennità siano state erogate indiscriminatamente, senza valutazione delle attività in concreto svolte dai beneficiari, e rilevandosi peraltro che le deduzioni relative al difetto di trasparenza
- che in astratto configurano violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - nel presente giudizio non sono state poste a fondamento di alcuna domanda risarcitoria.
Inoltre, non risulta specificamente allegata e provata la sussistenza dei presupposti di fatto affinché
l'indennità in questione vada riconosciuta anche alla parte ricorrente e, in particolare, che gli incarichi che quest'ultima assume avere svolto comportano quelle “specifiche responsabilità” che giustificano l'attribuzione dell'indennità. Sul punto, il parere ARAN RAL_1564_Orientamenti Applicativi, richiamato e versato in atti dalla stessa parte ricorrente, afferma: «Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo “spessore”, con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc. [...] Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un "responsabile di procedimento complesso", ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri "incarichi" formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono la assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato».
Tale parere dell' è stato recepito dal , con deliberazione della Giunta Comunale CP_2 Controparte_1
n. 209 del 17.10.2022, circoscrivendo l'ambito in cui può essere riconosciuta l'indennità: “La locuzione
“specifiche responsabilità” non coincide con “responsabilità del procedimento” pertanto non è sufficiente
l'assegnazione di una responsabilità di procedimento per far sorgere il diritto al compenso. La specifica responsabilità, anche di procedimento, deve qualificarsi come particolarmente complessa o deve riferirsi
a incarichi che impongono l'assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato”.
Nella specie le attività che il ricorrente deduce di avere svolto non appaiono implicare responsabilità connotate da quel certo “spessore”, con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, trattandosi di attività rientranti nella sfera della ordinaria amministrazione locale. Infatti, la peculiare responsabilità dante luogo al riconoscimento del beneficio deve avere contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe (v. parere cit.).
Pertanto, poiché le attività espletate dal ricorrente non vi è prova che implichino responsabilità particolari e specifiche, nella stringente accezione sopra richiamata, non può riconoscersi la chiesta indennità per specifiche responsabilità, per cui il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, del , Controparte_1
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 15.5.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi