Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1962, n. 58
Articolo 2
Versione
17 marzo 1962
Art. 1.
I limiti d'impegno di cui all' articolo 6, n. 2, lettere a) , b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1 luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.
Entrata in vigore il 17 marzo 1962