Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 435 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
FAILLA 64B 95042 GRAMMICHELE ITALIA , CF elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. VIRGA SEBA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in G BURGIO 95041 Parte_2
CALTAGIRONE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv RULLI FRANCESCA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 12.6.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 28/04/2025 e adivano Parte_1 Parte_2
codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 07/02/2019 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di GRAMMICHELE al n.2 anno 2019 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto del 27.9.2022 reso nel procedimento R.G. 269/2022 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 12.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 27.9.2022
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 07/02/2019 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Pt_2
Grammichele al n. 2 anno 2019 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 2.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo