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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/08/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano ConSIliere
Dott. Luca Marchi ConSIliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d‟appello iscritta al n. 1876 del ruolo generale dell‟anno 2022 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di C.F._2
(c.f. , rappresentati e difesi dall‟Avv. Persona_1 C.F._3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Parte_3 C.F._4
in Corso Canalgrande n. 16 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante PA P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall‟Avv. (c.f. Parte_4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del secondo in Via C.F._5
A. Nardi n. 5 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall‟Avv. Marco Comaggi del Foro di Modena (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in presso il C.F._6
suo studio in Viale Caduti in Guerra n. 1 a Modena, giusta procura in atti;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1169/2022 del 19.9.2022, pubblicata pagina 1 di 23 l‟11.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all‟udienza del 15.10.2024:
Appellanti : Pt_1 Pt_2
“respingere tutte le domande, nessuna esclusa, di nel merito, PA in via principale
Accertare l‟inadempimento della appellata ai sensi e per gli effetti PA delle disposizioni del Codice del Turismo D.lgs. n. 79/2011, nonché a titolo di inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ. e ss., per tutti i fatti descritti in premessa e per gli ulteriori che emergeranno in corso di causa.
E conseguentemente:
Dichiarare risolto per inadempimento il contratto di pacchetto turistico “Guatemala-
Panama-Aruba” 16 notti All inclusive e per l‟effetto ordinare alle controparti la restituzione del corrispettivo di 16.571,00 euro;
Condannare le appellate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ai sensi dell‟art. 2059 cod. civ. nonché degli artt. 42, 43 e 46 del D.lgs. 79/2011 in quella misura che risulterà in corso di causa ovvero che parrà equa e giusta all‟Ecc.mo
Giudicante, ricorrendo se del caso per la quantificazione dei danni non patrimoniali a valutazione equitativa e/o parametrata al corrispettivo pagato per il pacchetto turistico dagli attori nonché ai danni patrimoniali subiti;
Disporre la refusione delle spese di vitto sostenute a Panama City per l‟importo di
662,00 euro;
Riconoscersi sulle somme così determinate la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell‟art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all‟effettivo soddisfo. in subordine
Condannare in ogni caso le appellate al pagamento di una somma risarcitoria in quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta all‟Ecc.mo
Giudicante, in ragione di quanto sopra esposto, ovvero in ogni caso in ragione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché del principio solidaristico ex art. 2
Cost. ed infine, ove non ritenute assorbite dalle norme suindicate dagli artt. 2043 e 2055 c.c., ovvero in estrema misura quale risarcimento a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c.;
Disporre la riduzione del corrispettivo pagato quantomeno per l‟importo di 4.991,00 euro, nonché il rimborso delle spese di vitto per euro 662,00;
Riconoscersi sulle somme così determinate la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell‟art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all‟effettivo soddisfo.
In via istruttoria
La difesa degli appellanti chiede l‟ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale del liquidatore e legale rappresentate di SI. sui seguenti CP_1 Persona_2 capitoli:
1) Vero che i SIg. e sono clienti da decenni Parte_1 Parte_2 dell‟agenzia di viaggi Serviaggi s.r.l., ora in liquidazione;
2) Vero che in data 19.03.2018 , in proprio e per conto dei suoi Parte_1 familiari, confermava la prenotazione del viaggio “Guatemala-Panama-Aruba” 16 notti All
pagina 2 di 23 inclusive al corrispettivo di 16.571 euro composto da 2 notti a Guatemala City, 1 notte a
Flores, 2 notti ad Antigua, 1 notte a Chichicastenango, 2 notti a Panama City, 6 notti ad
Aruba nell‟esclusivo Hotel Barcelo 5 stelle, il tutto come da programma allegato, contratto e mail che si rammostra (doc. 2, 29), con partenza prevista per il 5 agosto e ritorno il 20 agosto 2018;
3) Vero che la vacanza avrebbe dovuto svolgersi in compagnia di altri 7 partecipanti
(un gruppo di amici di dieci persone in totale tra adulti e ragazzi), e, precisamente, dei SIg.:
con i figli e e con Parte_5 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e con i figli e
[...] Controparte_3 Persona_6 Persona_7
4) Vero che l‟agenzia di viaggi, nell‟obbligatorio modulo/contratto di vendita di pacchetto turistico (come da documento che si rammostra - cfr. doc. n. 2 parte attrice e cfr. doc. n. 3 parte convenuta) del 20.3.2018, indicava: “VACCINAZIONE E PROFILASSI: NON
OBBLIGATORIE”.
5) Vero che in occasione di un precedente viaggio, in Brasile (svoltosi nell‟agosto del
2017 dai SIg. , , nonché dai SIg. Parte_1 Parte_2 Persona_1
Testimone_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
e , l‟agenzia viaggi, in data 19.5.2017 in merito CP_3 Persona_6 Persona_7 al punto “vaccinazioni e profilassi” inviava la mail che si rammostra (doc. n. 9) in cui si evidenziava espressamente “sono ovviamente conSIliate quella (vaccinazione, ndr) contro la febbre gialla e la malaria”;
6) Vero che i SIg. , e il figlio fecero il Parte_1 Parte_2 Per_1 vaccino contro la febbre gialla in data 18.7.2017, come da documento che si rammostra (doc.
31);
7) Vero che dopo aver trascorso la prima parte del viaggio, in data 11 agosto 2018, al momento di eseguire l‟imbarco per il volo in direzione Panama, dopo aver già fatto il check in ed aver imbarcato i bagagli, ai SIg. ed agli altri componenti del gruppo, veniva Pt_1 comunicato, da una addetta che non avrebbero potuto proseguire il viaggio per Aruba a causa della mancanza del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla (obbligatorio sull‟isola di Aruba per le persone in arrivo da alcuni paesi del Centro America, tra cui
Panama) e che, verosimilmente, sarebbe stato impedito loro di prendere il successivo aereo per Aruba;
8) Vero che telefonò alla SI.ra che, in ferie, non Parte_1 Testimone_2 rispose alla telefonata;
9) Vero che, trovandosi ormai nell‟immediatezza dell‟imbarco, con i bagagli già in stiva, e nella convinzione che fossero esatte le indicazioni date loro dall‟Agenzia di viaggio
(della non obbligatorietà di vaccinazioni), gli attori salivano sul volo per Panama City;
10) Vero che appena arrivati all‟aeroporto di Panama City, venivano accolti dalla referente di LC Tour Operator, corrispondente in loco di alla quale i SIg, CP_1 sottoponevano immediatamente la richiesta di verificare se fosse obbligatorio per i Pt_1 viaggiatori provenienti da Panama e diretti ad Aruba il possesso del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla e se ci fosse il rischio per loro di non poter prendere il successivo aereo per Aruba;
11) Vero che la referente di LC Tour Operator, corrispondente in loco di CP_1 riferì di non essere a conoscenza delle disposizioni in materia sanitaria e che avrebbe chiesto delucidazioni sia alla responsabile della propria agenzia, SI.ra , sia Persona_8 all‟agenzia in Italia;
pagina 3 di 23 12) Vero che seguivano numerosi contatti telefonici (telefonate e chat su Whatsapp) sia con la referente dell‟agenzia di viaggi in loco, SI.ra , sia con la Persona_8 dipendente di che aveva organizzato il viaggio, SI.ra la quale CP_1 Testimone_2 stante il periodo feriale non era presente in agenzia, sia con le persone, dipendenti di
che in quei giorni rispondevano al numero di cellulare della stessa (il CP_1 CP_1 periodo era in prossimità del ferragosto), SI.re Parte_6 Testimone_3 Tes_4
e per tentare di verificare la circostanza, prima, e di trovare una
[...] Parte_7 soluzione, poi (come da messaggi whatsApp che si rammostrano – doc. 10, 11,12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23);
13) Dica il teste se riconosce e conferma il contenuto dei messaggi whatsApp trascritti che si rammostrano (doc. 10, 11,12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
14) Vero che gli attori passarono i giorni 11, 12 e 13 a Panama City in continuo e costante contatto telefonico con l‟agenzia viaggi di Modena e con la referente in loco, ER
, per ricercare una soluzione al problema senza svolgere attività di vacanza,
[...] recandosi presso il Ministero della salute locale, recandosi in aeroporto più volte per verificare con la compagnia aerea Copa Aerolines, recandosi autonomamente presso agenzie locali per vedere se ci fosse una soluzione alternativa, contattando un amico che spesso si trova a Panama City per lavoro;
15) Vero che, ogni mattina, gli attori, così come il resto del gruppo, dovevano verificare se in hotel fossero disponibili le stanze (che erano state prenotate solo per le notti del 12 e 13 agosto 2018) come si evince dai messaggi whatsapp che si rammostrano (doc. n.
20, 21);
16) Vero che su undici partecipanti al viaggio solo due (l‟Avv. e il Parte_2 figlio avevano con loro, per puro caso, il certificato di vaccinazione per Persona_1 la febbre gialla;
17) Vero che tra le varie soluzioni, una volta appurato che non vi era alcuna possibilità di imbarcarsi per Aruba senza avere con sé i certificati contro la febbre gialla in originale, su idea dell‟Avv. il marito, Dott. scrisse un messaggio Pt_2 Pt_1 suggerendo una spedizione a mezzo DHL, come da messaggio whatsApp che si rammostra
(doc. n. 10);
18) Vero che solo gli attori, grazie alla fortuita presenza a Modena di un familiare in possesso delle chiavi di casa loro, chiedevano allo stesso di recarsi nella loro abitazione, prendere il certificato del Dott. e portarlo alla come da messaggio Pt_1 CP_1 whatsapp che si rammostra (doc. n. 20);
19) Vero che la SI.ra dipendente fece una spedizione Parte_7 CP_1 urgente DHL del certificato di vaccinazione del SI. portato all‟agenzia dal fratello Pt_1 dell‟Avv. alle ore 14,30 del 13/8/2018, nel tardo pomeriggio del 13/8/2018, come da Pt_2 messaggio whatsApp che si rammostra (doc. n. 20);
20) Vero che la soluzione della spedizione del certificato era prudenziale, in quanto il certificato sarebbe comunque arrivato due giorni dopo, posto che la volontà degli attori e degli altri partecipanti alla vacanza era quella di concordare con l‟agenzia una soluzione alternativa, che consentisse loro di stare tutti assieme, come da messaggio whatsApp che si rammostra (doc. n. 11, 13, 20);
21) Vero che gli attori comunicarono, in più riprese, alla referente in loco di essere disponibili a trascorrere i restanti giorni alle isole San Blas, affittando una imbarcazione, posto che su tali isole non esistono strutture turistiche che rispondono agli standard europei;
pagina 4 di 23 22) Vero che tuttavia l‟agenzia in loco non riuscì a reperire l‟imbarcazione richiesta, avendo reperito un catamarano, ma non il personale di bordo;
23) Vero che gli attori trovarono, autonomamente, presso una agenzia viaggi in
Panama City la soluzione di affittare un catamarano per le isole San Blas, a proprie spese, chiedendo di ricevere una mail con la quale l‟agenzia si impegnava a rimborsare il costo sostenuto, cosa che la rifiutò di fare;
CP_1
24) Vero che la soluzione “barca” era stata inizialmente approvata, verbalmente dall‟Agenzia e confermata a mezzo messaggi whatsapp che si rammostrano (doc. n. 13, 19) ma con la pretesa che il costo dovesse essere pagato interamente dai partecipanti il viaggio, senza alcun impegno scritto da parte dell‟agenzia a rimborsare (neppure in parte) la relativa spesa;
25) Vero che né la località, Bocas del Toro, né l‟hotel proposto in alternativa, Playa
Tortuga Hotel & Beach Resort, non sono, e non erano, minimamente paragonabili alla soluzione di Aruba, come si evince anche dal messaggio di , referente in loco Persona_8 dell‟agenzia (doc. n. 12), nonché delle stampe dal sito Trip Advisor e Booking che si rammostrano (doc. 24, 25);
26) Vero che a quel punto, il gruppo, compresi gli attori, chiese all‟agenzia di prenotare i voli di rientro (che, ovviamente essendo in prossimità del Ferragosto erano di difficile disponibilità) facendosi mettere in lista d‟attesa, come di evince dai messaggi whatsapp che si rammostrano (doc. 11,13, 19, 20);
27) Vero che le dipendenti che rispondevano al telefono della CP_1 CP_1 SIg.re e non avevano alcun potere decisionale;
Testimone_4 Parte_6
28) Vero che il giorno 14/8/18 le altre due famiglie, e partirono per Per_3 Per_5
l‟Italia;
29) Vero che i SIg. in considerazione della intervenuta spedizione del Pt_1 certificato del Dott. in originale, decisero, in data 14/8/18 di attenderne l‟arrivo; Pt_1
30) Vero che gli attori, nell‟attesa dell‟arrivo del DHL, previsto per il giorno seguente
(15/8/18) accettarono l‟offerta di partecipare ad una escursione alle isole San Blas proposta dall‟agenzia viaggi nel tentativo di „rasserenare gli animi‟, senza riuscirvi, dato lo stress e il disagio degli attori per la situazione creatasi;
31) Vero che l‟escursione alle Isole San Blas avvenne il giorno 15/8/18, giorno in cui sarebbe dovuto arrivare il certificato DHL e in cui si sarebbe dovuta dare, immediatamente dopo la ricezione del certificato, la conferma dei nuovi voli per Aruba;
32) Vero che alle isole San Blas non c‟è copertura internet, circostanza che ha cagionato ulteriore stress agli attori (partiti per l‟escursione alle ore 4,00 del mattino e rientrati in hotel alle ore 19,15) che erano impossibilitati a monitorare la spedizione DHL, come da documenti che si rammostrano (doc. n. 21, 26);
33) Vero che il certificato doveva arrivare entro le ore 12,00 del 15 agosto 2018;
34) Vero che il certificato venne consegnato in ritardo, solo alle ore 19.00, e ciò ha comportato di dover posticipare nuovamente il volo per Aruba, come da messaggi WhatsApp che si rammostrano (doc. n. 14, 15);
35) Vero che la dipendente ha riferito ai SIg. di aver prenotato il CP_1 Pt_1 volo diretto Panama – Aruba del 16/8/18 ma che la prenotazione era stata cancellata, come da messaggio whatsApp e da mail che si rammostrano (doc. n. 14, 16);
36) Vero che la prenotò un volo doppio, con due compagnie diverse, che CP_1 faceva scalo a UR;
pagina 5 di 23 37) Vero che i SIg. arrivati a UR, dovettero a ritirare le valigie, uscire Pt_1 dall‟aeroporto, passare il controllo dogana, e rientrare („di corsa‟ perché le coincidenze dei due voli erano molto ravvicinate), fare il nuovo check in, passare il controllo la dogana ed imbarcarsi per Aruba come da documento che si rammostra (doc. n. 26);
38) Vero che i SIg. arrivarono in aeroporto ad Aruba alle 15,00 pm del Pt_1
16/8/18 come da documento che si rammostra (doc. n. 3);
39) Vero che i SIg. utilizzarono i voli intercontinentali di rientro per l‟Italia, Pt_1 originariamente prenotati, con partenza dall‟hotel Barcelo di Aruba il 19/8/18 ore 13,30 dovendo essere in aeroporto almeno 3 ore prima, come da operativo voli che si rammostra
(doc. n. 27);
40) Vero che il pacchetto proposto e pagato comprendeva il trattamento All Inclusive presso l‟Hotel Barcelo di Aruba per i giorni 14-19/8/2018, come da documento che si rammostra (doc. n. 2);
41) Vero che l‟esponente ha sostenuto spese per pranzi e cene, trasferimenti e tasse nei giorni trascorsi a Panama City per un importo complessivo di USD 749,44 USD, pari ad
662 € (1,1321 cambio USD/EUR al 15.08.2018), come da ricevute e scontrini che si rammostrano (doc. n. 4, 28);
42) Vero che i SIg. hanno trascorso due giorni e mezzo ad Aruba (invece di Pt_1 sei giorni inizialmente preventivati nel piano vacanza), da soli e senza il gruppo degli altri amici;
43) Vero che negli ultimi 25 anni, i SIg. hanno sempre strutturato, con Pt_1 programmi di viaggio predisposti dalla SI.ra la vacanza del mese di Testimone_2 agosto - principale dell‟anno - in due parti: la prima parte di viaggio in località di interesse storico culturale ed una seconda parte da trascorrere in completo relax in una località di mare presso una struttura di elevato livello turistico;
44) Vero che dal 2010 i SIg. si sono sempre rivolti alla per Pt_1 CP_1
l‟organizzazione delle proprie vacanze;
45) Vero che la vaccinazione (rectius possesso dell‟originale del certificato di eseguita vaccinazione) era obbligatoria, come risulta dal sito “viaggiaresicuri” della Farnesina che si rammostra (doc. 5) che testualmente riportava (e tuttora riporta): “In applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale dell‟OMS, le Autorità di Aruba hanno introdotto, con decorrenza 1 marzo 2018, l‟obbligo della vaccinazione contro la febbre gialla per i visitatori che provengono da 43 Paesi considerati a rischio elevato o endemico. Tutti i passeggeri, anche di Paesi terzi (italiani), che giungono ad Aruba direttamente con voli e navi in arrivo da Paesi considerati ad elevato rischio (i Paesi dell‟America Latina con eccezione di Uruguay e Cile, metà circa dei Paesi dell‟Africa Subsahariana) dovranno portare con sé in viaggio e mostrare all‟arrivo, se richiesti, il proprio libretto giallo, prova dell‟avvenuta vaccinazione. In caso contrario potranno vedersi rifiutato l‟ingresso sull‟isola”;
46) Vero che la prenotazione del viaggio venne confermata in data 19.3.2018, come da mail che si rammostra (doc. n. 29);
47) Vero che nei giorni precedenti la partenza la SI.ra fornì numerosi Tes_2 dettagli relativi al viaggio, come da mail che si rammostrano (doc. n. 30);
48) Vero che nel 2017 gli attori avevano partecipato ad un viaggio, organizzato, come sempre, da in Brasile, paese in cui è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre CP_1 gialla;
pagina 6 di 23 49) Vero che in occasione del viaggio in Brasile del 2017 l‟agenzia aveva tempestivamente comunicato l‟obbligo di vaccinazione;
50) Vero che i SIg. avevano fatto la vaccinazione in data 18/7/2017(doc. n. Pt_1
31);
51) vero che pochi giorni dopo il rientro, i partecipanti al viaggio incontrarono la responsabile dell‟agenzia società proprietaria del 100% Parte_8 delle quote di SI.ra la quale, con successiva mail del CP_1 Persona_9
31.8.18, formulava direttamente ai partecipanti una proposta di pagamento della somma di €
5.491,00 come da mail che si rammostrano (doc. n. 6, 32, 33);
52) vero che in varie occasioni sia la SI.ra che l‟Avv. riferirono che Per_9 Pt_4
l‟imput da parte di era di trovare un accordo bonario con i SIg. in Parte_8 Pt_1 considerazione dei rapporti ultradecennali tra le parti;
53) Vero che la trattativa si interruppe allorquando l‟Avv. ritirò la proposta Pt_4 originariamente formulata.
Si indicano a testi, da sentirsi anche a controprova su eventuali capitoli avversari ammessi ed a prova contraria, su tutti i capitoli, i SIg.: , Parte_5 Testimone_1
, tutti residenti in [...]. Persona_5 Controparte_3
Si indicano altresì a testi, su tutti i capitoli, le SIg.re: Testimone_2 Tes_3
entrambe residenti in [...], residente in [...], loc. San
[...] Parte_6
Vito (MO), , residente in [...] e domiciliata presso Testimone_4 Parte_7 in Bologna. Parte_8
Si indicano, altresì, a testi le SIg.re: domiciliata presso Persona_9 in Bologna sui capitoli 51, 52 e 53 e l‟Avv. Parte_8 Parte_4 con studio in Modena sui capitoli 52 e 53.
Si chiede a prova contraria l‟ammissione dei seguenti capitoli con i testi già indicati, anche a controprova, in memoria n. 2:
54) Vero che la ommercializza crociere charterizzate;
Controparte_4
55) Vero che in data 13/8 le famiglie e diedero conferma all‟Agenzia Per_5 Per_3 per il rientro in Italia;
56) vero che l‟ipotesi mare a San Blas avrebbe comportato un trasferimento aereo in data 13/8 della durata indicativa di 2 ore e 30 ed il rientro con analogo volo da effettuarsi in data 18/8, nonché il pernottamento la notte del 18/8 al Radison di Panama City;
57) vero che la soluzione mare a “Bocas del Toro” era stata esclusa dai SIg.
e nei mesi precedenti la partenza, allorquando si vagliarono varie Pt_1 Per_5 Per_3 proposte sul soggiorno mare da abbinare
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado, oltre IVA,
CPA, rimborso forfettario ed accessori.”
Appellata – Appellante incidentale ): PA
“In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile ex art. 342 e 348bis c.p.c. l‟appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Nel merito ed in via principale,
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e non comprovato e per l‟effetto confermare la sentenza n. 1169/2022 del 11/10/2022 pronunciata dal Tribunale di Modena nell‟ambito del procedimento R.g.n. 5543/2019.
pagina 7 di 23 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accertare
e dichiarare ex art. 1227 c.c., la concorrente responsabilità degli appellanti nella verificazione del lamentato danno;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accertare
e dichiarare l‟operatività della Polizza assicurativa n. 000094.32. e P.IVA_3 conseguentemente condannare la terza chiamata
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_5 tenere manlevata, garantita e comunque indenne da PA qualsiasi obbligo risarcitorio in favore degli appellanti e condannarla altresì a rifondere a quest‟ultima tutte le somme che la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere agli appellanti per i titoli dedotti nella presente causa;
In via di appello incidentale
In riforma parziale dell‟impugnata sentenza n. 1169/2022 del 11/10/2022 pronunciata dal Tribunale di Modena nell‟ambito del procedimento R.g.n. 5543/2019, in riforma del punto n.
2) di cui al
PQM
della stessa, condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali di primo grado con condanna degli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria
- laddove l‟Ecc. ma Corte ritenga di rimettere in istruttoria la causa si insiste per
l‟ammissione delle istanze istruttorie richieste dalla in primo grado e non CP_1 ammesse di cui alle memorie 183, comma VI n. 2 (depositata il 28/05/2021) e n. 3 (depositata il 18/06/2021);
- in ogni caso dichiarare tardivo ed inammissibile il documento ex adverso prodotto con deposito telematico del 7/06/2022 nel giudizio di prime cure e riprodotto sub. 36) dell‟appello dichiarandone l‟inutilizzabilità anche d‟ufficio.”
Appellata ( : Controparte_2
“In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l‟appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Nel merito ed in via principale, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e non comprovato e per l‟effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Modena.
In subordine, in caso di condanna di e laddove quest‟ultima rinnovi CP_1 tempestivamente la domanda di manleva, limitare il risarcimento del danno a carico di
a quanto effettivamente provato e dovuto, previo accertamento della condotta PA colposa degli attori ex art. 1227 c.c..
Accertare la efficacia o meno del contratto assicurativo e se i fatti per cui è causa rientrino nelle condizioni di polizza e conseguentemente limitare la domanda svolta da PA unicamente per ciò che concerne la quota risarcitoria di sua spettanza, fatti salvi i limiti inerenti al contratto, nessuno escluso, compresi le franchigie e il massimale ed in ogni caso detratta la somma del 10% a titolo di franchigia contrattuale con un minimo di € 500,00.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 8 di 23 In via istruttoria, laddove la Corte rimetta in istruttoria la causa, si insiste per l‟ammissione delle istanze istruttorie di primo grado non ammesse e ci si oppone per i motivi in precedenza rappresentati all‟ammissione di quelle ex adverso dedotte.
In ogni caso, dichiarare tardivo ed inammissibile il documento prodotto con deposito telematico del 7/06/2022 nel giudizio di prime cure e dichiararne l‟espunzione o l‟inutilizzabilità anche d‟ufficio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I SI. e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale di (da qui con atto di Persona_1 Pt_1
citazione del 12.11.2020 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Modena la società
(da qui , esponendo: PA CP_1
- gli attori il 20.03.2018 avevano prenotato presso l‟Agenzia di viaggi la CP_1
il pacchetto viaggio “Guatemala-Panama-Aruba” 16 notti All inclusive per il corrispettivo di € 16.571,00 (2 notti a Guatemala City, 1 notte a Flores, 2 notti ad
Antigua, 1 notte a Chichicastenango, 2 notti a Panama City, 6 notti ad Aruba nell‟esclusivo Hotel Barcelo 5 stelle) con partenza prevista per il 5 agosto e ritorno il 20 agosto 2018;
- la vacanza avrebbe dovuto svolgersi in compagnia di altri 7 partecipanti;
- l‟Agenzia di viaggi in merito alle “vaccinazioni e profilassi” richieste aveva indicato espressamente che erano “non obbligatorie”;
- dopo aver trascorso la prima parte del viaggio, l‟11.8.2018, al momento di eseguire l‟imbarco per il volo in direzione Panama, agli attori veniva comunicato, da una addetta all‟imbarco, che non avrebbero potuto proseguire il viaggio per Aruba a causa della mancanza del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla (obbligatorio sull‟isola di
Aruba per le persone in arrivo da alcuni paesi del Centro America, tra cui Panama), ma che il SI. non aveva portato con sé; Pt_1
- all‟aeroporto di Panama City, la corrispondente in loco di aveva riferito CP_1
loro che avrebbe chiesto delucidazioni sia alla responsabile della propria agenzia che direttamente in Italia;
- erano seguiti contatti telefonici sia con la referente in loco, sia con la a CP_1
non essedo risolto il problema gli attori erano stati costretti passare i giorni 11, 12 e 13 a
Panama City per ricercare una soluzione al problema senza svolgere attività di vacanza;
- appurato che non vi era alcuna possibilità di imbarcarsi per Aruba senza i certificati contro la febbre gialla in originale, gli attori, grazie alla presenza a Modena di un familiare, erano riusciti ad organizzare con il tramite della una spedizione CP_1
urgente DHL del certificato di vaccinazione del SI. che veniva spedito il Pt_1
pagina 9 di 23 13.8.2018;
- nel frattempo, gli attori avevano tentato di concordare una soluzione alternativa mediante soggiorno in altro luogo, ma non vi erano riusciti;
- il 14.8.2018, in attesa del certificato, avevano accettato di partecipare ad una escursione alternativa alle isole San Blas, proposta dall‟agenzia viaggi, nel tentativo di
„rasserenare gli animi‟, senza riuscirvi dato lo stress e disagio per la situazione creatasi;
- il 15 agosto era arrivato il certificato via DHL ma veniva consegnato in ritardo, costringendo gli attori a posticipare nuovamente il volo per Aruba;
- solo il 16 agosto gli attori erano riusciti a prendere il volo per Aruba, facendo scalo a
UR (con l‟ulteriore disagio) e quindi erano arrivati ad Aruba alle 15,00 del 16 agosto;
- durante il soggiorno prolungato a Panama gli attori avevano sostenuto spese per €
662,00, per vitto, trasferimenti ecc. sebbene la vacanza fosse “All Inclusive”;
- gli attori avevano quindi soggiornato ad Aruba solo due giorni e mezzo anziché sei e senza il gruppo degli altri amici (che nel frattempo avevano optato per il rientro in Italia a causa dello stesso problema);
- la era quindi responsabile del danno da “vacanza rovinata” in quanto CP_1
aveva fornito informazioni errate sulla non obbligatorietà del possesso dell‟originale del certificato di vaccinazione (dal 1.3.2018), in quanto detta prescrizione risultava già dal sito “Viaggiaresicuri” del Ministero degli Affari Esteri prima della prenotazione del
20.3.2018;
- l‟errore commesso dall‟Agenzia di viaggi era quindi evidente posto che non aveva informato gli attori dell‟obbligo di portare con sé il certificato, tenuto conto che il volo di provenienza era da Panama (paese considerato ad alto rischio febbre gialla);
- nei giorni di soggiorno forzato in Panama gli attori avevano fatto tutto quanto in loro potere per cercare una soluzione alternativa e per ridurre al minimo anche i costi dell‟agenzia in considerazione del rapporto di stima instaurato, accettando di soggiornare per soli due giorni e mezzo ad Aruba, consentendo all‟Agenzia di evitare di riposizionare
– con un evidente elevato ulteriore esborso - anche i loro tre voli intercontinentali di rientro;
- sussisteva quindi il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(c.d. vacanza rovinata) imputabili all‟inadempimento della convenuta.
Gli attori concludevano chiedendo in via principale la risoluzione del contratto di viaggio con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo (€ 16.551,00) ed un danno non patrimoniale di € 9.000,00 o in subordine da determinarsi in via equitativa, oltre i danni pagina 10 di 23 patrimoniali di € 662,00.
2. Si costituiva in giudizio la società sponendo: PA
- gli attori non erano viaggiatori sprovveduti ed erano tutti in possesso del certificato di vaccinazione;
- gli attori nulla avevano lamentato rispetto al tour in Guatemala il cui costo era pari ad
€ 11.000,00;
- l‟Avv. ed il figlio avevano con sé il certificato in originale, mentre Pt_2 Per_1 il dott. neanche la copia, pur essendo stati tutti vaccinati l‟anno precedente per Pt_1
aver trascorso l‟estate in Brasile, noto paese endemico;
- era onere dei viaggiatori avere tutta la documentazione medica necessaria per ogni evenienza a prescindere dalle informazioni ricevute dall‟Agenzia;
- l‟Agenzia non era comunque rimasta inerte adoperandosi per risolvere il problema causato da una dimenticanza del dott. proponendo soluzioni alternative (non Pt_1
accettate) ed assistendo costantemente in loco i viaggiatori e collaborando per avere il prima possibile il certificato;
- il tour si era comunque concluso e gli attori avevano potuto godere gran parte della vacanza, anche se per due giorni era stata compromessa a causa di una dimenticanza del dott. e per effetto del rifiuto delle varie soluzioni alternative proposte. Pt_1
Parte convenuta concludeva chiedendo in via preliminare la chiamata in causa in manleva della con la Controparte_5
quale aveva una polizza assicurativa;
inoltre, chiedeva la riunione della causa a quella (RG. n.
300/2019) pendente innanzi allo stesso Tribunale e promossa dagli altri partecipanti al tour.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attrici e comunque la condanna in manleva della compagnia assicuratrice.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
, aderendo alle difese della convenuta. Controparte_5
4. Respinta l‟istanza di riunione, all‟esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n.
1169/2022, rigettava la domanda attrice.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e Parte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di Parte_2
. Persona_1
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del PA
gravame e proponendo appello incidentale in punto di spese di lite.
pagina 11 di 23 7. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_6
CP (già coop. a . chiedendo il rigetto dell‟appello.
8. All‟udienza del 15.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
9. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della ma che successivamente è Controparte_8
divenuta Controparte_6
10. Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover esaminare l‟eccezione di inammissibilità dell‟appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall‟art. 342
c.p.c. avanzata dalle appellate, secondo le quali l'atto di appello sarebbe una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale, né le modifiche che andrebbero apportate alla decisione impugnata.
11. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale “il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l‟atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice"
(Cass. n. 3679/2021).
12. Nella fattispecie, la formulazione dell‟atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell‟applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
pagina 12 di 23 Sulle istanze istruttorie degli appellanti principali
13. Per quanto concerne le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e formulate nelle conclusioni dagli appellanti principali, la Corte ritiene che le istanze siano inammissibili. I motivi di appello concorrono a determinare l‟oggetto del relativo giudizio ed incidono sullo stesso esercizio del potere d‟impugnazione, non potendosi considerare proposti all‟esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell‟atto di appello. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il
Tribunale provveda nel corso del giudizio sulle istanze istruttorie, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (v. Cass. n.
1532/2018; n. 12036/2011).
14. Nella fattispecie la richiesta di prova orale formulata dagli appellanti, non è oggetto né di specifico motivo di appello, né risulta sviluppata nelle argomentazioni a supporto della medesima, considerando il rigetto della medesima da parte del Tribunale con propria ordinanza del 7.9.2021. Occorre altresì ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all‟istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia;
il giudice potrebbe apprezzare nel corso dell‟assunzione delle prove la sopravvenuta irrilevanza o superfluità di prove inizialmente ammesse, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie, anche implicitamente, nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) (ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n.
16113/2000). Tuttavia, è sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo delle istanze probatorie da parte del giudice, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste, che - in difetto - debbono intendersi tacitamente rinunciate.
Rispetto a tale provvedimento, la parte che si è vista rigettare le proprie istanze, ha l‟onere – ricavabile dall‟art. 177 c.p.c. – di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull‟istruttoria.
15. Dall‟esame delle carte processuali emerge che il Tribunale, con propria ordinanza del
7.9.2021, ha rigettato i capitoli di prova orale di cui gli appellanti ora chiedono l‟ammissione, ma quest‟ultimi non hanno immediatamente contestato la predetta ordinanza, limitandosi ad una mera reiterazione dell‟istanza nelle note di trattazione scritta per l‟udienza di precisazione delle conclusioni del 16.3.2022. In ogni caso - a prescindere dalla rilevata inammissibilità - i pagina 13 di 23 capitoli nn. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 24, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 48, 49,
54, 55, 56, 57 sono irrilevanti o comunque attinenti a circostanze non contestate;
sono inammissibili in quanto oggetto di prova documentale i capitoli nn. 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17,
26, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, in quanto generici i capitoli nn. 20, 21, 22, 23,
52, 53 e in quanto valutativi i capitoli nn. 25, 27, 30, 32.
Sulla produzione del documento n. 36 di parte appellante principale
16. Entrambe le parti appellate hanno sollevato l‟eccezione di inammissibilità in merito alla produzione documentale tardiva da parte degli appellanti del documento n. 36, ovvero della email del 7.6.2022 inviata dal Ministero degli Esteri – Unità di Crisi, e reiterata in questo grado di giudizio attraverso anche la sua riproduzione grafica nel corpo dell‟atto di appello.
17. L‟eccezione è fondata e pertanto la produzione in questione è inammissibile.
18. In primo grado gli attori hanno depositato il suddetto documento in data 7.6.2022, ovvero non solo oltre allo spirare del termine delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(scadenti rispettivamente il 31.5.2021 ed il 21.6.2021), ma addirittura oltre il termine per il deposito degli scritti difensivi conclusivi (6.6.2022). Gli scritti defensionali conclusivi hanno la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (cfr. Cass. n. 19894/2005, n. 21844/2010, n. 11547/2019). Con la comparsa conclusionale o la replica non possono quindi essere prodotti nuovi documenti finalizzati a provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione e integrante un‟attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Pertanto il Tribunale ha dichiarato correttamente inammissibile detta produzione.
19. In ogni caso, la produzione non sarebbe neppure ammissibile nel presente giudizio di appello. Come insegna la Cassazione, “la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (Cass. 10 maggio 2019, n. 12574). (Cass. n.
pagina 14 di 23 40882/2021).
20. Nella fattispecie la produzione (o la riproduzione grafica nel corpo del testo dell‟appello)
è inammissibile anche in questo grado di giudizio, in quanto pur trattandosi di documento di formazione successiva (7.6.2022) allo spirare dei termini istruttori, l'art. 345 c.p.c. (nel testo modificato nel 2012) limita la possibilità in appello di depositare documenti soltanto nell'ipotesi in cui la mancata produzione sia riconducibile all'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. La ragione allegata da parte degli appellanti a sostegno della produzione tardiva
(e cioè l‟aver ricevuto dal Ministero il documento solo il 7.6.2022) non può certamente configurare un impedimento non imputabile alla parte onerata, dovendo essere ascritto ad un comportamento negligente della parte stessa;
questa non ha provato di aver quantomeno richiesto all‟Amministrazione detto documento prima dello spirare dei termini preclusivi istruttori e quindi che la produzione è avvenuta tardivamente a causa del comportamento del
Ministero. Difatti è ben vero che quest‟ultimo ha risposto il 7.6.2022 ma la richiesta era stata inoltrata dall‟Avv. solo ai primi di maggio del 2022. Pertanto, la tardiva produzione Pt_2
del documento non può che essere imputata a parte appellante e quindi ne va dichiarata l‟inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
MERITO
APPELLO PRINCIPALE
21. Passando al merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti principali ritengono che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi in punto di responsabilità contrattuale derivante dall‟omessa informazione da parte della elle limitazioni CP_1
imposte dalle Autorità di Aruba per i viaggiatori. Secondo gli appellanti, difatti, il D.Lgs. n.
79/2011 (c.d. Codice del Turismo) impone uno specifico obbligo informativo di natura contrattuale a carico dell‟agenzia turistica, che nella fattispecie non sarebbe stato osservato con conseguente inadempimento della e conseguente risoluzione del contratto CP_1 oltre al un danno c.d. da “vacanza rovinata”.
22. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l‟erronea applicazione della specifica norma di cui all‟art. 37 del Codice del Turismo che pone a carico dell‟intermediario l‟onere di provare l‟adempimento ai propri obblighi. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che era onere degli attori dare prova del momento in cui la oteva ritenersi a conoscenza delle vaccinazioni richieste (ovvero la data in cui CP_1
il relativo avviso era stato pubblicato sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari
Esteri). Inoltre, in applicazione del principio generale ex art. 1218 c.c., era comunque stato pagina 15 di 23 onere della provare che l‟inadempimento era dovuto a causa ad essa non CP_1
imputabile ovvero dimostrare che al momento in cui è stato acquistato il pacchetto vacanze o anche successivamente, la stessa non poteva essere a conoscenza della limitazione relativa alle vaccinazioni imposte dalle Autorità di Aruba.
23. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti ritengono censurabile la sentenza laddove il Tribunale ha dato particolare rilievo al comportamento attivo della CP_1
per essersi prodigata per proporre soluzioni alternative. Secondo gli appellanti, invece, dalla documentazione agli atti, emergerebbe il contrario in quanto sarebbero state formulate proposte o improponibili (come rifare il vaccino) o comunque non gradite o estranee al viaggio ambito.
24. I suddetti motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati nei limiti di quanto appresso esposto.
25. La normativa che regola il contratto di pacchetto turistico, nella formulazione vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 62/2018 applicabili ai contratti conclusi dopo il
1.7.2018, agli articoli 37 e 38 pone a carico dell'intermediario turistico professionale che organizza il viaggio specifici obblighi di informazione e, al successivo articolo 46, prevede l'esonero da responsabilità del professionista quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L‟art. 37 del D.Lgs. n. 79/2011
(Informazioni del turista) prevede che al momento dell‟acquisto del pacchetto turistico (nella fattispecie il contratto è stato concluso il 20.3.2018) che “nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l‟intermediario o l‟organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell‟Unione europea in materia di passaporto e visto con
l‟indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l‟effettuazione del viaggio e del soggiorno”. La norma è stata poi ribadita nell‟art. 34 comma
1 lett. f) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 21.5.2018 n. 62 con effetto dal
1.7.2018 (1).
26. È pacifico in giurisprudenza che le omissioni di informazioni rilevanti, da parte dell‟intermediario turistico, costituiscono violazioni di natura contrattuale (v. Cass. n.
4372/2012). Ciò produce riflessi sull‟onere probatorio, secondo i principi generali posti
(1) Detta norma prevede che prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore o il venditore sono tenuti a fornire al viaggiatore, oltre al modulo informativo standard di cui all'allegato A, anche
“le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione”.
pagina 16 di 23 dall‟art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, ponendo a carico dell‟intermediario l‟onere di provare che l‟inadempimento (nella specie all‟obbligo informativo corretto) è dovuto a causa ad esso non imputabile (2
27. Tradotto nella fattispecie, era onere della rovare non solo di aver fornito le CP_1
corrette informazioni sugli obblighi vaccinali richiesti dal viaggio al momento in cui è stato acquistato il pacchetto (20.3.2018 – doc. 2 fasc. app.nti), ma anche al momento della partenza
(30.7.2018) allorché sono stati consegnati i documenti di viaggio. In nessuno dei due momenti risulta provato che la abbia fornito la corretta informazione agli appellanti in CP_1 merito all‟obbligo della vaccinazione e del possesso del libretto vaccinale;
né ha provato - ed era suo onere - che la mancata informazione è dipesa da impossibilità ad essa non imputabile, ovvero che l‟avviso sul sito ministeriale era pubblicato al momento della prenotazione o comunque alla data della partenza (3).
28. Sotto tale profilo la sentenza va quindi riformata laddove il Tribunale ha ritenuto che fosse onere della parte attrice provare che la fosse a conoscenza della CP_1
pubblicazione dell‟avviso sul sito del Ministero al momento della prenotazione e comunque anche successivamente, posto che l‟obbligo informativo a carico dell‟intermediario turistico persiste anche dopo l‟acquisto del pacchetto, nell‟ambito della regolare esecuzione del contratto e di assistenza al viaggiatore. D‟altra parte è acclarato che nel modulo di prenotazione del 20.3.2018 è chiaramente riportata la dicitura “nessu” sotto la voce
“vaccinazioni e profilassi: non obbligatorie / conSIliate”. Ne consegue la responsabilità contrattuale a carico della per aver omesso di fornire agli appellanti una CP_1
informazione essenziale per la corretta esecuzione del contratto e quindi per il pieno godimento della vacanza.
29. Non può assumere alcun rilievo neppure la circostanza che la moglie ed il figlio del dott.
(a differenza di quest‟ultimo) avessero portato con sé il libretto vaccinale;
trattasi di Pt_1
circostanza del tutto irrilevante e casuale, né rileva che gli appellanti fossero da considerarsi viaggiatori “esperti” o che prudenzialmente avrebbero dovuto informarsi autonomamente.
Trattasi di aspetti del tutto irrilevanti ai fini della esimente della responsabilità dell‟appellata o di un concorso di colpa e che comunque non possono incidere sul comportamento della considerato l‟affidamento degli appellanti in base proprio alle informazioni CP_1
(errate) fornite dall‟agenzia della quale avevano piena fiducia.
(2) Peraltro l‟onere probatorio a carico dell‟intermediario turistico è stato codificato nell‟art. 37 con le modifiche introdotte dal 1.7.2018. (3) Art. 37 co. 1: “L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista”.
pagina 17 di 23 30. Nella fattispecie si tratta di informazione pervenuta nella sfera di conoscibilità del cliente con contenuto errato e fuorviante e quindi non rileva quale che fosse la capacità o la possibilità degli appellanti di acquisire aliunde l‟informazione sulla esistenza dell‟obbligo vaccinale (peraltro limitato al solo ingresso ad Aruba). È pertanto da escludere che il fatto storico sia attribuibile agli appellanti a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., i quali si sono attenuti alle informazioni riferite dalla ia al momento della prenotazione, CP_1
sia al momento della partenza (v. email del 27.7.2018).
31. Viceversa la in ragione anche dell‟attività professionale svolta, era tenuta a CP_1
tenere un comportamento improntato ad una diligenza qualificata che imponeva quantomeno un riscontro al momento della partenza circa l‟assenza di condizioni particolari richieste per l‟ingresso ad Aruba, trattandosi di informazione essenziale per poter usufruire del viaggio.
Ciò in quanto l‟intermediario di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a sapere quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori, richiedano ad esempio il visto di ingresso o siano previste restrizioni (come appunto quelle sanitarie), posto che è comunque in grado di accertarsene con maggiore facilità che non il cliente, trovandosi quotidianamente ad affrontare problemi del genere (v. sul punto Cass. n. 25410/2013).
32. Né infine la responsabilità dell‟intermediario può essere esclusa in considerazione del comportamento tenuto dalla nel tentativo di risolvere la problematica sorta CP_1
quando a Panama è stata comunicata agli appellanti la necessità del libretto vaccinale per l‟ingresso ad Aruba. Deve quindi ritenersi accertata la responsabilità contrattuale della sotto il profilo dell'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta a seguito CP_1
della conclusione del contratto di "vendita di pacchetto turistico" con conseguente obbligo risarcitorio a carico di questa nei limiti di quanto appresso descritto.
33. Non può però trovare accoglimento la domanda principale di risoluzione del contratto di vendita di pacchetto turistico, con condanna della alla restituzione dell‟intero CP_1 corrispettivo di € 16.571,00.
34. L'inadempimento non può però essere valutato isolatamente, ma deve essere rapportato allo scopo complessivamente considerato al fine di comprendere se il sinallagma contrattuale abbia ricevuto un'alterazione tale da ledere in maniera sensibile le aspettative di riposo, svago, piacere determinanti per la stipulazione del contratto o se, invece, non sia stata superata quella soglia minima di offensività che, espressione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno un grado minimo di tolleranza e adattabilità, rendendo il pregiudizio subito non meritevole di tutela risarcitoria (ex multis Cass. n. 14662/2015). Ciò vuol dire che perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione pagina 18 di 23 delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva;
ciò che si richiede è la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio subito (v. Cass. n. 6830/2017).
35. Il c.d. danno “da vacanza rovinata”, dopo avere trovato consacrazione quale danno avente natura non patrimoniale sulla scorta dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. (Cass. SS.UU. n. 26972/2008) - in ragione del fatto che il godimento di un periodo di vacanza è espressione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente tutelati (interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo) - ha trovato espressa menzione nell'art. 47 del D.lgs. n.
79/2011. L‟art. 47 del Codice del Turismo (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che
“nel caso in cui l‟inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell‟articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all‟irripetibilità dell‟occasione perduta.”
36. L'art. 47 del codice del turismo raccorda quindi il danno al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta ed in ogni caso quel che rileva è che il danno da vacanza rovinata è risarcibile solo se - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito e la relativa prova è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (v. Cass. n. 7256/2012; v. anche C. App.
Bologna sez. II, n. 1503/2024).
37. Nella fattispecie è incontestato che gli appellanti hanno potuto usufruire pienamente della vacanza per il soggiorno in Guatemala e parzialmente a Panama, mentre il soggiorno ad
Aruba è stato ridotto dagli originari sei giorni a due;
secondo il programma l‟arrivo ad Aruba era previsto per il pomeriggio del 13.8.2018 con rientro in Italia il 19.8.2018, mentre è stata prolungata la permanenza a Panama fino al 16.8.2018.
38. Dunque il contratto ha avuto esecuzione avendo gli appellanti usufruito dei servizi ed il viaggio è stato portato a termine anche se la vacanza è stata compromessa per una parte.
Conseguentemente l‟inadempimento non può considerarsi grave e giustificativo della restituzione del corrispettivo;
difatti, nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del pagina 19 di 23 sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
39. Ciò posto l‟art. 47 prevede la risarcibilità del danno indipendentemente dalla risoluzione del contratto;
difatti deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell‟intermediario, possono derivare, per il consumatore, un danno patrimoniale - autonoma voce risarcitoria che si identifica con il pregiudizio di natura economica sofferto in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali - ed un danno non patrimoniale, ossia il c.d. “danno da vacanza rovinata”. Tale voce di danno consiste nel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago, riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche. Questa tipologia di danno non comporta una perdita patrimoniale per il turista, ma viene, identificata come il turbamento psicologico sofferto dallo stesso a causa degli inadempimenti ed è risarcibile come danno contrattuale in quanto conseguenza dell'inadempimento di un contratto. In tal caso, infatti, sussiste il diritto del consumatore di fruire pienamente della vacanza, diritto che si appunta riflette sulla causa stessa del contratto.
40. La Corte all'esito delle risultanze probatorie acquisite agli atti, ritiene la domanda attrice in puto di risarcimento del danno non patrimoniale sia meritevole di apprezzamento nei limiti del pregiudizio effettivamente patito rispetto all‟intero “pacchetto”, di cui gran parte gli appellanti hanno potuto usufruire, considerato il pregiudizio rappresentato dal disagio apprezzabile e dalla seria afflizione per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza.
41. È evidente, difatti, che non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, poiché la richiesta risarcitoria di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore (cfr. Cass. n. 7256/2012; n. 26142/2023). Il danno è dunque costituito dal parziale mancato godimento, in senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata, causate dall'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto pagina 20 di 23 turistico da parte del venditore o dell'organizzatore del viaggio.
42. Nella fattispecie, come detto, gli appellanti hanno comunque portato a termine il viaggio programmato, ma da un punto di quantitativo inferiore (cioè durata del soggiorno ad Aruba più breve ed allungamento di quello a Panama) e qualitativo (cioè lo stress derivato dalla situazione creatasi); purtuttavia, rispetto al programma iniziale e quindi alla durata complessiva ma anche ai servizi di cui gli appellanti hanno potuto comunque godere (v.
Guatemala e Panama ed in parte ad Aruba), la Corte ritiene - rapportato anche al diverso costo del soggiorno per ciascuna tappa del viaggio - che possa essere riconosciuto agli appellanti un danno non patrimoniale complessivo di € 2.500,00.
43. Oltre all suddetta voce di danno, non è in contestazione la somma richiesta (€ 662,00) per spese sostenute dagli appellanti, quale danno patrimoniale subito, che pertanto va riconosciuto agli appellanti.
44. L‟appello principale va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure e riforma della sentenza impugnata;
la va condannata al CP_1
risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, in favore degli appellanti, nella somma complessiva di € 3.122,00 di cui € 622,00 a titolo di danno patrimoniale e di € 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell‟atto di citazione (25.7.2019) fino al saldo.
45. Infine, in forza della polizza assicurativa n. 000094.32.300416, dalla condanna dell‟appellata consegue a sua volta la condanna della
[...]
a r.l., in manleva della Controparte_9 PA
per quanto questa dovrà versare a titolo di risarcimento del danno in esecuzione delle presente decisone, entro il massimale previsto e previa applicazione della franchigia minima prevista dalla polizza di € 500,00, anche a titolo di spese legali sostenute per resistere in giudizio.
APPELLO INCIDENTALE
46. Dall‟accoglimento dell‟appello principale, ancorché nei limiti di cui in motivazione, consegue il rigetto dell‟appello incidentale avanzato da con il quale questa si CP_1 duole della compensazione delle spese di lite di primo grado ed invoca l‟applicazione dell‟art. 96 c.p.c.
47. Quanto al primo aspetto, le spese di lite anche in primo grado seguono la soccombenza a seguito della riforma della sentenza appellata.
48. Quanto alla condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. non sussiste né il presupposto oggettivo (soccombenza degli appellanti) né quello soggettivo (mala fede o la colpa grave pagina 21 di 23 della parte, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
LE SPESE DI GIUDIZIO
49. In considerazione dell‟esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, va disposto quanto segue:
- va condannata a rifondere agli appellanti principali le PA
spese di lite che vanno liquidate per l'intero, per il giudizio di primo grado, in € 2.552,00 per compensi ed € 264,00 per spese anticipate e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014;
- già coop. a r.l.) va condannata a Controparte_2
rifondere a le spese di lite che vanno liquidate per l'intero, per il PA
giudizio di primo grado in € 1.800,00 per compensi ed € 279,83 per anticipazioni e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014;
Il tutto oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
50. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l‟appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell‟appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l‟appello principale proposto da Parte_1
e , in proprio e quali esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale di ed in riforma della sentenza del Tribunale di Persona_1
Modena n. 1169/2022, condanna la al pagamento in PA
favore degli appellanti della somma complessiva di € 3.122,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell‟atto di citazione (25.7.2019) fino al saldo;
- rigetta l‟appello incidentale proposto da PA
- condanna a rifondere a e PA Parte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di Parte_2
pagina 22 di 23 le spese di lite del giudizio di primo grado che vengono Persona_1 liquidate in € 2.552,00 per compensi ed € 264,00 per spese anticipate, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 1.923,00 per compensi ed in €
355,50 per spese anticipate, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la PA0
a manlevare la di quanto questa è tenuta a pagare a PA
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale di , in esecuzione della presente Persona_1
sentenza, nei limiti e con la franchigia di cui in motivazione;
- condanna la PA0
a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado che vengono PA liquidate in € 1.800,00 per compensi ed € 279,83 per anticipazioni, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 962,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell‟appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato, ai sensi dell‟art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 22.7.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il ConSIliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano ConSIliere
Dott. Luca Marchi ConSIliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d‟appello iscritta al n. 1876 del ruolo generale dell‟anno 2022 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di C.F._2
(c.f. , rappresentati e difesi dall‟Avv. Persona_1 C.F._3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Parte_3 C.F._4
in Corso Canalgrande n. 16 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante PA P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall‟Avv. (c.f. Parte_4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del secondo in Via C.F._5
A. Nardi n. 5 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall‟Avv. Marco Comaggi del Foro di Modena (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in presso il C.F._6
suo studio in Viale Caduti in Guerra n. 1 a Modena, giusta procura in atti;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1169/2022 del 19.9.2022, pubblicata pagina 1 di 23 l‟11.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all‟udienza del 15.10.2024:
Appellanti : Pt_1 Pt_2
“respingere tutte le domande, nessuna esclusa, di nel merito, PA in via principale
Accertare l‟inadempimento della appellata ai sensi e per gli effetti PA delle disposizioni del Codice del Turismo D.lgs. n. 79/2011, nonché a titolo di inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ. e ss., per tutti i fatti descritti in premessa e per gli ulteriori che emergeranno in corso di causa.
E conseguentemente:
Dichiarare risolto per inadempimento il contratto di pacchetto turistico “Guatemala-
Panama-Aruba” 16 notti All inclusive e per l‟effetto ordinare alle controparti la restituzione del corrispettivo di 16.571,00 euro;
Condannare le appellate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ai sensi dell‟art. 2059 cod. civ. nonché degli artt. 42, 43 e 46 del D.lgs. 79/2011 in quella misura che risulterà in corso di causa ovvero che parrà equa e giusta all‟Ecc.mo
Giudicante, ricorrendo se del caso per la quantificazione dei danni non patrimoniali a valutazione equitativa e/o parametrata al corrispettivo pagato per il pacchetto turistico dagli attori nonché ai danni patrimoniali subiti;
Disporre la refusione delle spese di vitto sostenute a Panama City per l‟importo di
662,00 euro;
Riconoscersi sulle somme così determinate la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell‟art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all‟effettivo soddisfo. in subordine
Condannare in ogni caso le appellate al pagamento di una somma risarcitoria in quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta all‟Ecc.mo
Giudicante, in ragione di quanto sopra esposto, ovvero in ogni caso in ragione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché del principio solidaristico ex art. 2
Cost. ed infine, ove non ritenute assorbite dalle norme suindicate dagli artt. 2043 e 2055 c.c., ovvero in estrema misura quale risarcimento a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c.;
Disporre la riduzione del corrispettivo pagato quantomeno per l‟importo di 4.991,00 euro, nonché il rimborso delle spese di vitto per euro 662,00;
Riconoscersi sulle somme così determinate la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell‟art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all‟effettivo soddisfo.
In via istruttoria
La difesa degli appellanti chiede l‟ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale del liquidatore e legale rappresentate di SI. sui seguenti CP_1 Persona_2 capitoli:
1) Vero che i SIg. e sono clienti da decenni Parte_1 Parte_2 dell‟agenzia di viaggi Serviaggi s.r.l., ora in liquidazione;
2) Vero che in data 19.03.2018 , in proprio e per conto dei suoi Parte_1 familiari, confermava la prenotazione del viaggio “Guatemala-Panama-Aruba” 16 notti All
pagina 2 di 23 inclusive al corrispettivo di 16.571 euro composto da 2 notti a Guatemala City, 1 notte a
Flores, 2 notti ad Antigua, 1 notte a Chichicastenango, 2 notti a Panama City, 6 notti ad
Aruba nell‟esclusivo Hotel Barcelo 5 stelle, il tutto come da programma allegato, contratto e mail che si rammostra (doc. 2, 29), con partenza prevista per il 5 agosto e ritorno il 20 agosto 2018;
3) Vero che la vacanza avrebbe dovuto svolgersi in compagnia di altri 7 partecipanti
(un gruppo di amici di dieci persone in totale tra adulti e ragazzi), e, precisamente, dei SIg.:
con i figli e e con Parte_5 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e con i figli e
[...] Controparte_3 Persona_6 Persona_7
4) Vero che l‟agenzia di viaggi, nell‟obbligatorio modulo/contratto di vendita di pacchetto turistico (come da documento che si rammostra - cfr. doc. n. 2 parte attrice e cfr. doc. n. 3 parte convenuta) del 20.3.2018, indicava: “VACCINAZIONE E PROFILASSI: NON
OBBLIGATORIE”.
5) Vero che in occasione di un precedente viaggio, in Brasile (svoltosi nell‟agosto del
2017 dai SIg. , , nonché dai SIg. Parte_1 Parte_2 Persona_1
Testimone_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
e , l‟agenzia viaggi, in data 19.5.2017 in merito CP_3 Persona_6 Persona_7 al punto “vaccinazioni e profilassi” inviava la mail che si rammostra (doc. n. 9) in cui si evidenziava espressamente “sono ovviamente conSIliate quella (vaccinazione, ndr) contro la febbre gialla e la malaria”;
6) Vero che i SIg. , e il figlio fecero il Parte_1 Parte_2 Per_1 vaccino contro la febbre gialla in data 18.7.2017, come da documento che si rammostra (doc.
31);
7) Vero che dopo aver trascorso la prima parte del viaggio, in data 11 agosto 2018, al momento di eseguire l‟imbarco per il volo in direzione Panama, dopo aver già fatto il check in ed aver imbarcato i bagagli, ai SIg. ed agli altri componenti del gruppo, veniva Pt_1 comunicato, da una addetta che non avrebbero potuto proseguire il viaggio per Aruba a causa della mancanza del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla (obbligatorio sull‟isola di Aruba per le persone in arrivo da alcuni paesi del Centro America, tra cui
Panama) e che, verosimilmente, sarebbe stato impedito loro di prendere il successivo aereo per Aruba;
8) Vero che telefonò alla SI.ra che, in ferie, non Parte_1 Testimone_2 rispose alla telefonata;
9) Vero che, trovandosi ormai nell‟immediatezza dell‟imbarco, con i bagagli già in stiva, e nella convinzione che fossero esatte le indicazioni date loro dall‟Agenzia di viaggio
(della non obbligatorietà di vaccinazioni), gli attori salivano sul volo per Panama City;
10) Vero che appena arrivati all‟aeroporto di Panama City, venivano accolti dalla referente di LC Tour Operator, corrispondente in loco di alla quale i SIg, CP_1 sottoponevano immediatamente la richiesta di verificare se fosse obbligatorio per i Pt_1 viaggiatori provenienti da Panama e diretti ad Aruba il possesso del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla e se ci fosse il rischio per loro di non poter prendere il successivo aereo per Aruba;
11) Vero che la referente di LC Tour Operator, corrispondente in loco di CP_1 riferì di non essere a conoscenza delle disposizioni in materia sanitaria e che avrebbe chiesto delucidazioni sia alla responsabile della propria agenzia, SI.ra , sia Persona_8 all‟agenzia in Italia;
pagina 3 di 23 12) Vero che seguivano numerosi contatti telefonici (telefonate e chat su Whatsapp) sia con la referente dell‟agenzia di viaggi in loco, SI.ra , sia con la Persona_8 dipendente di che aveva organizzato il viaggio, SI.ra la quale CP_1 Testimone_2 stante il periodo feriale non era presente in agenzia, sia con le persone, dipendenti di
che in quei giorni rispondevano al numero di cellulare della stessa (il CP_1 CP_1 periodo era in prossimità del ferragosto), SI.re Parte_6 Testimone_3 Tes_4
e per tentare di verificare la circostanza, prima, e di trovare una
[...] Parte_7 soluzione, poi (come da messaggi whatsApp che si rammostrano – doc. 10, 11,12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23);
13) Dica il teste se riconosce e conferma il contenuto dei messaggi whatsApp trascritti che si rammostrano (doc. 10, 11,12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
14) Vero che gli attori passarono i giorni 11, 12 e 13 a Panama City in continuo e costante contatto telefonico con l‟agenzia viaggi di Modena e con la referente in loco, ER
, per ricercare una soluzione al problema senza svolgere attività di vacanza,
[...] recandosi presso il Ministero della salute locale, recandosi in aeroporto più volte per verificare con la compagnia aerea Copa Aerolines, recandosi autonomamente presso agenzie locali per vedere se ci fosse una soluzione alternativa, contattando un amico che spesso si trova a Panama City per lavoro;
15) Vero che, ogni mattina, gli attori, così come il resto del gruppo, dovevano verificare se in hotel fossero disponibili le stanze (che erano state prenotate solo per le notti del 12 e 13 agosto 2018) come si evince dai messaggi whatsapp che si rammostrano (doc. n.
20, 21);
16) Vero che su undici partecipanti al viaggio solo due (l‟Avv. e il Parte_2 figlio avevano con loro, per puro caso, il certificato di vaccinazione per Persona_1 la febbre gialla;
17) Vero che tra le varie soluzioni, una volta appurato che non vi era alcuna possibilità di imbarcarsi per Aruba senza avere con sé i certificati contro la febbre gialla in originale, su idea dell‟Avv. il marito, Dott. scrisse un messaggio Pt_2 Pt_1 suggerendo una spedizione a mezzo DHL, come da messaggio whatsApp che si rammostra
(doc. n. 10);
18) Vero che solo gli attori, grazie alla fortuita presenza a Modena di un familiare in possesso delle chiavi di casa loro, chiedevano allo stesso di recarsi nella loro abitazione, prendere il certificato del Dott. e portarlo alla come da messaggio Pt_1 CP_1 whatsapp che si rammostra (doc. n. 20);
19) Vero che la SI.ra dipendente fece una spedizione Parte_7 CP_1 urgente DHL del certificato di vaccinazione del SI. portato all‟agenzia dal fratello Pt_1 dell‟Avv. alle ore 14,30 del 13/8/2018, nel tardo pomeriggio del 13/8/2018, come da Pt_2 messaggio whatsApp che si rammostra (doc. n. 20);
20) Vero che la soluzione della spedizione del certificato era prudenziale, in quanto il certificato sarebbe comunque arrivato due giorni dopo, posto che la volontà degli attori e degli altri partecipanti alla vacanza era quella di concordare con l‟agenzia una soluzione alternativa, che consentisse loro di stare tutti assieme, come da messaggio whatsApp che si rammostra (doc. n. 11, 13, 20);
21) Vero che gli attori comunicarono, in più riprese, alla referente in loco di essere disponibili a trascorrere i restanti giorni alle isole San Blas, affittando una imbarcazione, posto che su tali isole non esistono strutture turistiche che rispondono agli standard europei;
pagina 4 di 23 22) Vero che tuttavia l‟agenzia in loco non riuscì a reperire l‟imbarcazione richiesta, avendo reperito un catamarano, ma non il personale di bordo;
23) Vero che gli attori trovarono, autonomamente, presso una agenzia viaggi in
Panama City la soluzione di affittare un catamarano per le isole San Blas, a proprie spese, chiedendo di ricevere una mail con la quale l‟agenzia si impegnava a rimborsare il costo sostenuto, cosa che la rifiutò di fare;
CP_1
24) Vero che la soluzione “barca” era stata inizialmente approvata, verbalmente dall‟Agenzia e confermata a mezzo messaggi whatsapp che si rammostrano (doc. n. 13, 19) ma con la pretesa che il costo dovesse essere pagato interamente dai partecipanti il viaggio, senza alcun impegno scritto da parte dell‟agenzia a rimborsare (neppure in parte) la relativa spesa;
25) Vero che né la località, Bocas del Toro, né l‟hotel proposto in alternativa, Playa
Tortuga Hotel & Beach Resort, non sono, e non erano, minimamente paragonabili alla soluzione di Aruba, come si evince anche dal messaggio di , referente in loco Persona_8 dell‟agenzia (doc. n. 12), nonché delle stampe dal sito Trip Advisor e Booking che si rammostrano (doc. 24, 25);
26) Vero che a quel punto, il gruppo, compresi gli attori, chiese all‟agenzia di prenotare i voli di rientro (che, ovviamente essendo in prossimità del Ferragosto erano di difficile disponibilità) facendosi mettere in lista d‟attesa, come di evince dai messaggi whatsapp che si rammostrano (doc. 11,13, 19, 20);
27) Vero che le dipendenti che rispondevano al telefono della CP_1 CP_1 SIg.re e non avevano alcun potere decisionale;
Testimone_4 Parte_6
28) Vero che il giorno 14/8/18 le altre due famiglie, e partirono per Per_3 Per_5
l‟Italia;
29) Vero che i SIg. in considerazione della intervenuta spedizione del Pt_1 certificato del Dott. in originale, decisero, in data 14/8/18 di attenderne l‟arrivo; Pt_1
30) Vero che gli attori, nell‟attesa dell‟arrivo del DHL, previsto per il giorno seguente
(15/8/18) accettarono l‟offerta di partecipare ad una escursione alle isole San Blas proposta dall‟agenzia viaggi nel tentativo di „rasserenare gli animi‟, senza riuscirvi, dato lo stress e il disagio degli attori per la situazione creatasi;
31) Vero che l‟escursione alle Isole San Blas avvenne il giorno 15/8/18, giorno in cui sarebbe dovuto arrivare il certificato DHL e in cui si sarebbe dovuta dare, immediatamente dopo la ricezione del certificato, la conferma dei nuovi voli per Aruba;
32) Vero che alle isole San Blas non c‟è copertura internet, circostanza che ha cagionato ulteriore stress agli attori (partiti per l‟escursione alle ore 4,00 del mattino e rientrati in hotel alle ore 19,15) che erano impossibilitati a monitorare la spedizione DHL, come da documenti che si rammostrano (doc. n. 21, 26);
33) Vero che il certificato doveva arrivare entro le ore 12,00 del 15 agosto 2018;
34) Vero che il certificato venne consegnato in ritardo, solo alle ore 19.00, e ciò ha comportato di dover posticipare nuovamente il volo per Aruba, come da messaggi WhatsApp che si rammostrano (doc. n. 14, 15);
35) Vero che la dipendente ha riferito ai SIg. di aver prenotato il CP_1 Pt_1 volo diretto Panama – Aruba del 16/8/18 ma che la prenotazione era stata cancellata, come da messaggio whatsApp e da mail che si rammostrano (doc. n. 14, 16);
36) Vero che la prenotò un volo doppio, con due compagnie diverse, che CP_1 faceva scalo a UR;
pagina 5 di 23 37) Vero che i SIg. arrivati a UR, dovettero a ritirare le valigie, uscire Pt_1 dall‟aeroporto, passare il controllo dogana, e rientrare („di corsa‟ perché le coincidenze dei due voli erano molto ravvicinate), fare il nuovo check in, passare il controllo la dogana ed imbarcarsi per Aruba come da documento che si rammostra (doc. n. 26);
38) Vero che i SIg. arrivarono in aeroporto ad Aruba alle 15,00 pm del Pt_1
16/8/18 come da documento che si rammostra (doc. n. 3);
39) Vero che i SIg. utilizzarono i voli intercontinentali di rientro per l‟Italia, Pt_1 originariamente prenotati, con partenza dall‟hotel Barcelo di Aruba il 19/8/18 ore 13,30 dovendo essere in aeroporto almeno 3 ore prima, come da operativo voli che si rammostra
(doc. n. 27);
40) Vero che il pacchetto proposto e pagato comprendeva il trattamento All Inclusive presso l‟Hotel Barcelo di Aruba per i giorni 14-19/8/2018, come da documento che si rammostra (doc. n. 2);
41) Vero che l‟esponente ha sostenuto spese per pranzi e cene, trasferimenti e tasse nei giorni trascorsi a Panama City per un importo complessivo di USD 749,44 USD, pari ad
662 € (1,1321 cambio USD/EUR al 15.08.2018), come da ricevute e scontrini che si rammostrano (doc. n. 4, 28);
42) Vero che i SIg. hanno trascorso due giorni e mezzo ad Aruba (invece di Pt_1 sei giorni inizialmente preventivati nel piano vacanza), da soli e senza il gruppo degli altri amici;
43) Vero che negli ultimi 25 anni, i SIg. hanno sempre strutturato, con Pt_1 programmi di viaggio predisposti dalla SI.ra la vacanza del mese di Testimone_2 agosto - principale dell‟anno - in due parti: la prima parte di viaggio in località di interesse storico culturale ed una seconda parte da trascorrere in completo relax in una località di mare presso una struttura di elevato livello turistico;
44) Vero che dal 2010 i SIg. si sono sempre rivolti alla per Pt_1 CP_1
l‟organizzazione delle proprie vacanze;
45) Vero che la vaccinazione (rectius possesso dell‟originale del certificato di eseguita vaccinazione) era obbligatoria, come risulta dal sito “viaggiaresicuri” della Farnesina che si rammostra (doc. 5) che testualmente riportava (e tuttora riporta): “In applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale dell‟OMS, le Autorità di Aruba hanno introdotto, con decorrenza 1 marzo 2018, l‟obbligo della vaccinazione contro la febbre gialla per i visitatori che provengono da 43 Paesi considerati a rischio elevato o endemico. Tutti i passeggeri, anche di Paesi terzi (italiani), che giungono ad Aruba direttamente con voli e navi in arrivo da Paesi considerati ad elevato rischio (i Paesi dell‟America Latina con eccezione di Uruguay e Cile, metà circa dei Paesi dell‟Africa Subsahariana) dovranno portare con sé in viaggio e mostrare all‟arrivo, se richiesti, il proprio libretto giallo, prova dell‟avvenuta vaccinazione. In caso contrario potranno vedersi rifiutato l‟ingresso sull‟isola”;
46) Vero che la prenotazione del viaggio venne confermata in data 19.3.2018, come da mail che si rammostra (doc. n. 29);
47) Vero che nei giorni precedenti la partenza la SI.ra fornì numerosi Tes_2 dettagli relativi al viaggio, come da mail che si rammostrano (doc. n. 30);
48) Vero che nel 2017 gli attori avevano partecipato ad un viaggio, organizzato, come sempre, da in Brasile, paese in cui è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre CP_1 gialla;
pagina 6 di 23 49) Vero che in occasione del viaggio in Brasile del 2017 l‟agenzia aveva tempestivamente comunicato l‟obbligo di vaccinazione;
50) Vero che i SIg. avevano fatto la vaccinazione in data 18/7/2017(doc. n. Pt_1
31);
51) vero che pochi giorni dopo il rientro, i partecipanti al viaggio incontrarono la responsabile dell‟agenzia società proprietaria del 100% Parte_8 delle quote di SI.ra la quale, con successiva mail del CP_1 Persona_9
31.8.18, formulava direttamente ai partecipanti una proposta di pagamento della somma di €
5.491,00 come da mail che si rammostrano (doc. n. 6, 32, 33);
52) vero che in varie occasioni sia la SI.ra che l‟Avv. riferirono che Per_9 Pt_4
l‟imput da parte di era di trovare un accordo bonario con i SIg. in Parte_8 Pt_1 considerazione dei rapporti ultradecennali tra le parti;
53) Vero che la trattativa si interruppe allorquando l‟Avv. ritirò la proposta Pt_4 originariamente formulata.
Si indicano a testi, da sentirsi anche a controprova su eventuali capitoli avversari ammessi ed a prova contraria, su tutti i capitoli, i SIg.: , Parte_5 Testimone_1
, tutti residenti in [...]. Persona_5 Controparte_3
Si indicano altresì a testi, su tutti i capitoli, le SIg.re: Testimone_2 Tes_3
entrambe residenti in [...], residente in [...], loc. San
[...] Parte_6
Vito (MO), , residente in [...] e domiciliata presso Testimone_4 Parte_7 in Bologna. Parte_8
Si indicano, altresì, a testi le SIg.re: domiciliata presso Persona_9 in Bologna sui capitoli 51, 52 e 53 e l‟Avv. Parte_8 Parte_4 con studio in Modena sui capitoli 52 e 53.
Si chiede a prova contraria l‟ammissione dei seguenti capitoli con i testi già indicati, anche a controprova, in memoria n. 2:
54) Vero che la ommercializza crociere charterizzate;
Controparte_4
55) Vero che in data 13/8 le famiglie e diedero conferma all‟Agenzia Per_5 Per_3 per il rientro in Italia;
56) vero che l‟ipotesi mare a San Blas avrebbe comportato un trasferimento aereo in data 13/8 della durata indicativa di 2 ore e 30 ed il rientro con analogo volo da effettuarsi in data 18/8, nonché il pernottamento la notte del 18/8 al Radison di Panama City;
57) vero che la soluzione mare a “Bocas del Toro” era stata esclusa dai SIg.
e nei mesi precedenti la partenza, allorquando si vagliarono varie Pt_1 Per_5 Per_3 proposte sul soggiorno mare da abbinare
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado, oltre IVA,
CPA, rimborso forfettario ed accessori.”
Appellata – Appellante incidentale ): PA
“In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile ex art. 342 e 348bis c.p.c. l‟appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Nel merito ed in via principale,
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e non comprovato e per l‟effetto confermare la sentenza n. 1169/2022 del 11/10/2022 pronunciata dal Tribunale di Modena nell‟ambito del procedimento R.g.n. 5543/2019.
pagina 7 di 23 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accertare
e dichiarare ex art. 1227 c.c., la concorrente responsabilità degli appellanti nella verificazione del lamentato danno;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accertare
e dichiarare l‟operatività della Polizza assicurativa n. 000094.32. e P.IVA_3 conseguentemente condannare la terza chiamata
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_5 tenere manlevata, garantita e comunque indenne da PA qualsiasi obbligo risarcitorio in favore degli appellanti e condannarla altresì a rifondere a quest‟ultima tutte le somme che la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere agli appellanti per i titoli dedotti nella presente causa;
In via di appello incidentale
In riforma parziale dell‟impugnata sentenza n. 1169/2022 del 11/10/2022 pronunciata dal Tribunale di Modena nell‟ambito del procedimento R.g.n. 5543/2019, in riforma del punto n.
2) di cui al
PQM
della stessa, condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali di primo grado con condanna degli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria
- laddove l‟Ecc. ma Corte ritenga di rimettere in istruttoria la causa si insiste per
l‟ammissione delle istanze istruttorie richieste dalla in primo grado e non CP_1 ammesse di cui alle memorie 183, comma VI n. 2 (depositata il 28/05/2021) e n. 3 (depositata il 18/06/2021);
- in ogni caso dichiarare tardivo ed inammissibile il documento ex adverso prodotto con deposito telematico del 7/06/2022 nel giudizio di prime cure e riprodotto sub. 36) dell‟appello dichiarandone l‟inutilizzabilità anche d‟ufficio.”
Appellata ( : Controparte_2
“In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l‟appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Nel merito ed in via principale, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e non comprovato e per l‟effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Modena.
In subordine, in caso di condanna di e laddove quest‟ultima rinnovi CP_1 tempestivamente la domanda di manleva, limitare il risarcimento del danno a carico di
a quanto effettivamente provato e dovuto, previo accertamento della condotta PA colposa degli attori ex art. 1227 c.c..
Accertare la efficacia o meno del contratto assicurativo e se i fatti per cui è causa rientrino nelle condizioni di polizza e conseguentemente limitare la domanda svolta da PA unicamente per ciò che concerne la quota risarcitoria di sua spettanza, fatti salvi i limiti inerenti al contratto, nessuno escluso, compresi le franchigie e il massimale ed in ogni caso detratta la somma del 10% a titolo di franchigia contrattuale con un minimo di € 500,00.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 8 di 23 In via istruttoria, laddove la Corte rimetta in istruttoria la causa, si insiste per l‟ammissione delle istanze istruttorie di primo grado non ammesse e ci si oppone per i motivi in precedenza rappresentati all‟ammissione di quelle ex adverso dedotte.
In ogni caso, dichiarare tardivo ed inammissibile il documento prodotto con deposito telematico del 7/06/2022 nel giudizio di prime cure e dichiararne l‟espunzione o l‟inutilizzabilità anche d‟ufficio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I SI. e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale di (da qui con atto di Persona_1 Pt_1
citazione del 12.11.2020 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Modena la società
(da qui , esponendo: PA CP_1
- gli attori il 20.03.2018 avevano prenotato presso l‟Agenzia di viaggi la CP_1
il pacchetto viaggio “Guatemala-Panama-Aruba” 16 notti All inclusive per il corrispettivo di € 16.571,00 (2 notti a Guatemala City, 1 notte a Flores, 2 notti ad
Antigua, 1 notte a Chichicastenango, 2 notti a Panama City, 6 notti ad Aruba nell‟esclusivo Hotel Barcelo 5 stelle) con partenza prevista per il 5 agosto e ritorno il 20 agosto 2018;
- la vacanza avrebbe dovuto svolgersi in compagnia di altri 7 partecipanti;
- l‟Agenzia di viaggi in merito alle “vaccinazioni e profilassi” richieste aveva indicato espressamente che erano “non obbligatorie”;
- dopo aver trascorso la prima parte del viaggio, l‟11.8.2018, al momento di eseguire l‟imbarco per il volo in direzione Panama, agli attori veniva comunicato, da una addetta all‟imbarco, che non avrebbero potuto proseguire il viaggio per Aruba a causa della mancanza del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla (obbligatorio sull‟isola di
Aruba per le persone in arrivo da alcuni paesi del Centro America, tra cui Panama), ma che il SI. non aveva portato con sé; Pt_1
- all‟aeroporto di Panama City, la corrispondente in loco di aveva riferito CP_1
loro che avrebbe chiesto delucidazioni sia alla responsabile della propria agenzia che direttamente in Italia;
- erano seguiti contatti telefonici sia con la referente in loco, sia con la a CP_1
non essedo risolto il problema gli attori erano stati costretti passare i giorni 11, 12 e 13 a
Panama City per ricercare una soluzione al problema senza svolgere attività di vacanza;
- appurato che non vi era alcuna possibilità di imbarcarsi per Aruba senza i certificati contro la febbre gialla in originale, gli attori, grazie alla presenza a Modena di un familiare, erano riusciti ad organizzare con il tramite della una spedizione CP_1
urgente DHL del certificato di vaccinazione del SI. che veniva spedito il Pt_1
pagina 9 di 23 13.8.2018;
- nel frattempo, gli attori avevano tentato di concordare una soluzione alternativa mediante soggiorno in altro luogo, ma non vi erano riusciti;
- il 14.8.2018, in attesa del certificato, avevano accettato di partecipare ad una escursione alternativa alle isole San Blas, proposta dall‟agenzia viaggi, nel tentativo di
„rasserenare gli animi‟, senza riuscirvi dato lo stress e disagio per la situazione creatasi;
- il 15 agosto era arrivato il certificato via DHL ma veniva consegnato in ritardo, costringendo gli attori a posticipare nuovamente il volo per Aruba;
- solo il 16 agosto gli attori erano riusciti a prendere il volo per Aruba, facendo scalo a
UR (con l‟ulteriore disagio) e quindi erano arrivati ad Aruba alle 15,00 del 16 agosto;
- durante il soggiorno prolungato a Panama gli attori avevano sostenuto spese per €
662,00, per vitto, trasferimenti ecc. sebbene la vacanza fosse “All Inclusive”;
- gli attori avevano quindi soggiornato ad Aruba solo due giorni e mezzo anziché sei e senza il gruppo degli altri amici (che nel frattempo avevano optato per il rientro in Italia a causa dello stesso problema);
- la era quindi responsabile del danno da “vacanza rovinata” in quanto CP_1
aveva fornito informazioni errate sulla non obbligatorietà del possesso dell‟originale del certificato di vaccinazione (dal 1.3.2018), in quanto detta prescrizione risultava già dal sito “Viaggiaresicuri” del Ministero degli Affari Esteri prima della prenotazione del
20.3.2018;
- l‟errore commesso dall‟Agenzia di viaggi era quindi evidente posto che non aveva informato gli attori dell‟obbligo di portare con sé il certificato, tenuto conto che il volo di provenienza era da Panama (paese considerato ad alto rischio febbre gialla);
- nei giorni di soggiorno forzato in Panama gli attori avevano fatto tutto quanto in loro potere per cercare una soluzione alternativa e per ridurre al minimo anche i costi dell‟agenzia in considerazione del rapporto di stima instaurato, accettando di soggiornare per soli due giorni e mezzo ad Aruba, consentendo all‟Agenzia di evitare di riposizionare
– con un evidente elevato ulteriore esborso - anche i loro tre voli intercontinentali di rientro;
- sussisteva quindi il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(c.d. vacanza rovinata) imputabili all‟inadempimento della convenuta.
Gli attori concludevano chiedendo in via principale la risoluzione del contratto di viaggio con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo (€ 16.551,00) ed un danno non patrimoniale di € 9.000,00 o in subordine da determinarsi in via equitativa, oltre i danni pagina 10 di 23 patrimoniali di € 662,00.
2. Si costituiva in giudizio la società sponendo: PA
- gli attori non erano viaggiatori sprovveduti ed erano tutti in possesso del certificato di vaccinazione;
- gli attori nulla avevano lamentato rispetto al tour in Guatemala il cui costo era pari ad
€ 11.000,00;
- l‟Avv. ed il figlio avevano con sé il certificato in originale, mentre Pt_2 Per_1 il dott. neanche la copia, pur essendo stati tutti vaccinati l‟anno precedente per Pt_1
aver trascorso l‟estate in Brasile, noto paese endemico;
- era onere dei viaggiatori avere tutta la documentazione medica necessaria per ogni evenienza a prescindere dalle informazioni ricevute dall‟Agenzia;
- l‟Agenzia non era comunque rimasta inerte adoperandosi per risolvere il problema causato da una dimenticanza del dott. proponendo soluzioni alternative (non Pt_1
accettate) ed assistendo costantemente in loco i viaggiatori e collaborando per avere il prima possibile il certificato;
- il tour si era comunque concluso e gli attori avevano potuto godere gran parte della vacanza, anche se per due giorni era stata compromessa a causa di una dimenticanza del dott. e per effetto del rifiuto delle varie soluzioni alternative proposte. Pt_1
Parte convenuta concludeva chiedendo in via preliminare la chiamata in causa in manleva della con la Controparte_5
quale aveva una polizza assicurativa;
inoltre, chiedeva la riunione della causa a quella (RG. n.
300/2019) pendente innanzi allo stesso Tribunale e promossa dagli altri partecipanti al tour.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attrici e comunque la condanna in manleva della compagnia assicuratrice.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
, aderendo alle difese della convenuta. Controparte_5
4. Respinta l‟istanza di riunione, all‟esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n.
1169/2022, rigettava la domanda attrice.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e Parte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di Parte_2
. Persona_1
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del PA
gravame e proponendo appello incidentale in punto di spese di lite.
pagina 11 di 23 7. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_6
CP (già coop. a . chiedendo il rigetto dell‟appello.
8. All‟udienza del 15.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
9. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della ma che successivamente è Controparte_8
divenuta Controparte_6
10. Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover esaminare l‟eccezione di inammissibilità dell‟appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall‟art. 342
c.p.c. avanzata dalle appellate, secondo le quali l'atto di appello sarebbe una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale, né le modifiche che andrebbero apportate alla decisione impugnata.
11. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale “il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l‟atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice"
(Cass. n. 3679/2021).
12. Nella fattispecie, la formulazione dell‟atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell‟applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
pagina 12 di 23 Sulle istanze istruttorie degli appellanti principali
13. Per quanto concerne le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e formulate nelle conclusioni dagli appellanti principali, la Corte ritiene che le istanze siano inammissibili. I motivi di appello concorrono a determinare l‟oggetto del relativo giudizio ed incidono sullo stesso esercizio del potere d‟impugnazione, non potendosi considerare proposti all‟esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell‟atto di appello. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il
Tribunale provveda nel corso del giudizio sulle istanze istruttorie, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (v. Cass. n.
1532/2018; n. 12036/2011).
14. Nella fattispecie la richiesta di prova orale formulata dagli appellanti, non è oggetto né di specifico motivo di appello, né risulta sviluppata nelle argomentazioni a supporto della medesima, considerando il rigetto della medesima da parte del Tribunale con propria ordinanza del 7.9.2021. Occorre altresì ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all‟istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia;
il giudice potrebbe apprezzare nel corso dell‟assunzione delle prove la sopravvenuta irrilevanza o superfluità di prove inizialmente ammesse, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie, anche implicitamente, nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) (ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n.
16113/2000). Tuttavia, è sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo delle istanze probatorie da parte del giudice, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste, che - in difetto - debbono intendersi tacitamente rinunciate.
Rispetto a tale provvedimento, la parte che si è vista rigettare le proprie istanze, ha l‟onere – ricavabile dall‟art. 177 c.p.c. – di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull‟istruttoria.
15. Dall‟esame delle carte processuali emerge che il Tribunale, con propria ordinanza del
7.9.2021, ha rigettato i capitoli di prova orale di cui gli appellanti ora chiedono l‟ammissione, ma quest‟ultimi non hanno immediatamente contestato la predetta ordinanza, limitandosi ad una mera reiterazione dell‟istanza nelle note di trattazione scritta per l‟udienza di precisazione delle conclusioni del 16.3.2022. In ogni caso - a prescindere dalla rilevata inammissibilità - i pagina 13 di 23 capitoli nn. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 24, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 48, 49,
54, 55, 56, 57 sono irrilevanti o comunque attinenti a circostanze non contestate;
sono inammissibili in quanto oggetto di prova documentale i capitoli nn. 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17,
26, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, in quanto generici i capitoli nn. 20, 21, 22, 23,
52, 53 e in quanto valutativi i capitoli nn. 25, 27, 30, 32.
Sulla produzione del documento n. 36 di parte appellante principale
16. Entrambe le parti appellate hanno sollevato l‟eccezione di inammissibilità in merito alla produzione documentale tardiva da parte degli appellanti del documento n. 36, ovvero della email del 7.6.2022 inviata dal Ministero degli Esteri – Unità di Crisi, e reiterata in questo grado di giudizio attraverso anche la sua riproduzione grafica nel corpo dell‟atto di appello.
17. L‟eccezione è fondata e pertanto la produzione in questione è inammissibile.
18. In primo grado gli attori hanno depositato il suddetto documento in data 7.6.2022, ovvero non solo oltre allo spirare del termine delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(scadenti rispettivamente il 31.5.2021 ed il 21.6.2021), ma addirittura oltre il termine per il deposito degli scritti difensivi conclusivi (6.6.2022). Gli scritti defensionali conclusivi hanno la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (cfr. Cass. n. 19894/2005, n. 21844/2010, n. 11547/2019). Con la comparsa conclusionale o la replica non possono quindi essere prodotti nuovi documenti finalizzati a provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione e integrante un‟attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Pertanto il Tribunale ha dichiarato correttamente inammissibile detta produzione.
19. In ogni caso, la produzione non sarebbe neppure ammissibile nel presente giudizio di appello. Come insegna la Cassazione, “la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (Cass. 10 maggio 2019, n. 12574). (Cass. n.
pagina 14 di 23 40882/2021).
20. Nella fattispecie la produzione (o la riproduzione grafica nel corpo del testo dell‟appello)
è inammissibile anche in questo grado di giudizio, in quanto pur trattandosi di documento di formazione successiva (7.6.2022) allo spirare dei termini istruttori, l'art. 345 c.p.c. (nel testo modificato nel 2012) limita la possibilità in appello di depositare documenti soltanto nell'ipotesi in cui la mancata produzione sia riconducibile all'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. La ragione allegata da parte degli appellanti a sostegno della produzione tardiva
(e cioè l‟aver ricevuto dal Ministero il documento solo il 7.6.2022) non può certamente configurare un impedimento non imputabile alla parte onerata, dovendo essere ascritto ad un comportamento negligente della parte stessa;
questa non ha provato di aver quantomeno richiesto all‟Amministrazione detto documento prima dello spirare dei termini preclusivi istruttori e quindi che la produzione è avvenuta tardivamente a causa del comportamento del
Ministero. Difatti è ben vero che quest‟ultimo ha risposto il 7.6.2022 ma la richiesta era stata inoltrata dall‟Avv. solo ai primi di maggio del 2022. Pertanto, la tardiva produzione Pt_2
del documento non può che essere imputata a parte appellante e quindi ne va dichiarata l‟inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
MERITO
APPELLO PRINCIPALE
21. Passando al merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti principali ritengono che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi in punto di responsabilità contrattuale derivante dall‟omessa informazione da parte della elle limitazioni CP_1
imposte dalle Autorità di Aruba per i viaggiatori. Secondo gli appellanti, difatti, il D.Lgs. n.
79/2011 (c.d. Codice del Turismo) impone uno specifico obbligo informativo di natura contrattuale a carico dell‟agenzia turistica, che nella fattispecie non sarebbe stato osservato con conseguente inadempimento della e conseguente risoluzione del contratto CP_1 oltre al un danno c.d. da “vacanza rovinata”.
22. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l‟erronea applicazione della specifica norma di cui all‟art. 37 del Codice del Turismo che pone a carico dell‟intermediario l‟onere di provare l‟adempimento ai propri obblighi. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che era onere degli attori dare prova del momento in cui la oteva ritenersi a conoscenza delle vaccinazioni richieste (ovvero la data in cui CP_1
il relativo avviso era stato pubblicato sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari
Esteri). Inoltre, in applicazione del principio generale ex art. 1218 c.c., era comunque stato pagina 15 di 23 onere della provare che l‟inadempimento era dovuto a causa ad essa non CP_1
imputabile ovvero dimostrare che al momento in cui è stato acquistato il pacchetto vacanze o anche successivamente, la stessa non poteva essere a conoscenza della limitazione relativa alle vaccinazioni imposte dalle Autorità di Aruba.
23. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti ritengono censurabile la sentenza laddove il Tribunale ha dato particolare rilievo al comportamento attivo della CP_1
per essersi prodigata per proporre soluzioni alternative. Secondo gli appellanti, invece, dalla documentazione agli atti, emergerebbe il contrario in quanto sarebbero state formulate proposte o improponibili (come rifare il vaccino) o comunque non gradite o estranee al viaggio ambito.
24. I suddetti motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati nei limiti di quanto appresso esposto.
25. La normativa che regola il contratto di pacchetto turistico, nella formulazione vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 62/2018 applicabili ai contratti conclusi dopo il
1.7.2018, agli articoli 37 e 38 pone a carico dell'intermediario turistico professionale che organizza il viaggio specifici obblighi di informazione e, al successivo articolo 46, prevede l'esonero da responsabilità del professionista quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L‟art. 37 del D.Lgs. n. 79/2011
(Informazioni del turista) prevede che al momento dell‟acquisto del pacchetto turistico (nella fattispecie il contratto è stato concluso il 20.3.2018) che “nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l‟intermediario o l‟organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell‟Unione europea in materia di passaporto e visto con
l‟indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l‟effettuazione del viaggio e del soggiorno”. La norma è stata poi ribadita nell‟art. 34 comma
1 lett. f) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 21.5.2018 n. 62 con effetto dal
1.7.2018 (1).
26. È pacifico in giurisprudenza che le omissioni di informazioni rilevanti, da parte dell‟intermediario turistico, costituiscono violazioni di natura contrattuale (v. Cass. n.
4372/2012). Ciò produce riflessi sull‟onere probatorio, secondo i principi generali posti
(1) Detta norma prevede che prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore o il venditore sono tenuti a fornire al viaggiatore, oltre al modulo informativo standard di cui all'allegato A, anche
“le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione”.
pagina 16 di 23 dall‟art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, ponendo a carico dell‟intermediario l‟onere di provare che l‟inadempimento (nella specie all‟obbligo informativo corretto) è dovuto a causa ad esso non imputabile (2
27. Tradotto nella fattispecie, era onere della rovare non solo di aver fornito le CP_1
corrette informazioni sugli obblighi vaccinali richiesti dal viaggio al momento in cui è stato acquistato il pacchetto (20.3.2018 – doc. 2 fasc. app.nti), ma anche al momento della partenza
(30.7.2018) allorché sono stati consegnati i documenti di viaggio. In nessuno dei due momenti risulta provato che la abbia fornito la corretta informazione agli appellanti in CP_1 merito all‟obbligo della vaccinazione e del possesso del libretto vaccinale;
né ha provato - ed era suo onere - che la mancata informazione è dipesa da impossibilità ad essa non imputabile, ovvero che l‟avviso sul sito ministeriale era pubblicato al momento della prenotazione o comunque alla data della partenza (3).
28. Sotto tale profilo la sentenza va quindi riformata laddove il Tribunale ha ritenuto che fosse onere della parte attrice provare che la fosse a conoscenza della CP_1
pubblicazione dell‟avviso sul sito del Ministero al momento della prenotazione e comunque anche successivamente, posto che l‟obbligo informativo a carico dell‟intermediario turistico persiste anche dopo l‟acquisto del pacchetto, nell‟ambito della regolare esecuzione del contratto e di assistenza al viaggiatore. D‟altra parte è acclarato che nel modulo di prenotazione del 20.3.2018 è chiaramente riportata la dicitura “nessu” sotto la voce
“vaccinazioni e profilassi: non obbligatorie / conSIliate”. Ne consegue la responsabilità contrattuale a carico della per aver omesso di fornire agli appellanti una CP_1
informazione essenziale per la corretta esecuzione del contratto e quindi per il pieno godimento della vacanza.
29. Non può assumere alcun rilievo neppure la circostanza che la moglie ed il figlio del dott.
(a differenza di quest‟ultimo) avessero portato con sé il libretto vaccinale;
trattasi di Pt_1
circostanza del tutto irrilevante e casuale, né rileva che gli appellanti fossero da considerarsi viaggiatori “esperti” o che prudenzialmente avrebbero dovuto informarsi autonomamente.
Trattasi di aspetti del tutto irrilevanti ai fini della esimente della responsabilità dell‟appellata o di un concorso di colpa e che comunque non possono incidere sul comportamento della considerato l‟affidamento degli appellanti in base proprio alle informazioni CP_1
(errate) fornite dall‟agenzia della quale avevano piena fiducia.
(2) Peraltro l‟onere probatorio a carico dell‟intermediario turistico è stato codificato nell‟art. 37 con le modifiche introdotte dal 1.7.2018. (3) Art. 37 co. 1: “L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista”.
pagina 17 di 23 30. Nella fattispecie si tratta di informazione pervenuta nella sfera di conoscibilità del cliente con contenuto errato e fuorviante e quindi non rileva quale che fosse la capacità o la possibilità degli appellanti di acquisire aliunde l‟informazione sulla esistenza dell‟obbligo vaccinale (peraltro limitato al solo ingresso ad Aruba). È pertanto da escludere che il fatto storico sia attribuibile agli appellanti a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., i quali si sono attenuti alle informazioni riferite dalla ia al momento della prenotazione, CP_1
sia al momento della partenza (v. email del 27.7.2018).
31. Viceversa la in ragione anche dell‟attività professionale svolta, era tenuta a CP_1
tenere un comportamento improntato ad una diligenza qualificata che imponeva quantomeno un riscontro al momento della partenza circa l‟assenza di condizioni particolari richieste per l‟ingresso ad Aruba, trattandosi di informazione essenziale per poter usufruire del viaggio.
Ciò in quanto l‟intermediario di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a sapere quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori, richiedano ad esempio il visto di ingresso o siano previste restrizioni (come appunto quelle sanitarie), posto che è comunque in grado di accertarsene con maggiore facilità che non il cliente, trovandosi quotidianamente ad affrontare problemi del genere (v. sul punto Cass. n. 25410/2013).
32. Né infine la responsabilità dell‟intermediario può essere esclusa in considerazione del comportamento tenuto dalla nel tentativo di risolvere la problematica sorta CP_1
quando a Panama è stata comunicata agli appellanti la necessità del libretto vaccinale per l‟ingresso ad Aruba. Deve quindi ritenersi accertata la responsabilità contrattuale della sotto il profilo dell'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta a seguito CP_1
della conclusione del contratto di "vendita di pacchetto turistico" con conseguente obbligo risarcitorio a carico di questa nei limiti di quanto appresso descritto.
33. Non può però trovare accoglimento la domanda principale di risoluzione del contratto di vendita di pacchetto turistico, con condanna della alla restituzione dell‟intero CP_1 corrispettivo di € 16.571,00.
34. L'inadempimento non può però essere valutato isolatamente, ma deve essere rapportato allo scopo complessivamente considerato al fine di comprendere se il sinallagma contrattuale abbia ricevuto un'alterazione tale da ledere in maniera sensibile le aspettative di riposo, svago, piacere determinanti per la stipulazione del contratto o se, invece, non sia stata superata quella soglia minima di offensività che, espressione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno un grado minimo di tolleranza e adattabilità, rendendo il pregiudizio subito non meritevole di tutela risarcitoria (ex multis Cass. n. 14662/2015). Ciò vuol dire che perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione pagina 18 di 23 delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva;
ciò che si richiede è la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio subito (v. Cass. n. 6830/2017).
35. Il c.d. danno “da vacanza rovinata”, dopo avere trovato consacrazione quale danno avente natura non patrimoniale sulla scorta dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. (Cass. SS.UU. n. 26972/2008) - in ragione del fatto che il godimento di un periodo di vacanza è espressione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente tutelati (interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo) - ha trovato espressa menzione nell'art. 47 del D.lgs. n.
79/2011. L‟art. 47 del Codice del Turismo (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che
“nel caso in cui l‟inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell‟articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all‟irripetibilità dell‟occasione perduta.”
36. L'art. 47 del codice del turismo raccorda quindi il danno al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta ed in ogni caso quel che rileva è che il danno da vacanza rovinata è risarcibile solo se - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito e la relativa prova è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (v. Cass. n. 7256/2012; v. anche C. App.
Bologna sez. II, n. 1503/2024).
37. Nella fattispecie è incontestato che gli appellanti hanno potuto usufruire pienamente della vacanza per il soggiorno in Guatemala e parzialmente a Panama, mentre il soggiorno ad
Aruba è stato ridotto dagli originari sei giorni a due;
secondo il programma l‟arrivo ad Aruba era previsto per il pomeriggio del 13.8.2018 con rientro in Italia il 19.8.2018, mentre è stata prolungata la permanenza a Panama fino al 16.8.2018.
38. Dunque il contratto ha avuto esecuzione avendo gli appellanti usufruito dei servizi ed il viaggio è stato portato a termine anche se la vacanza è stata compromessa per una parte.
Conseguentemente l‟inadempimento non può considerarsi grave e giustificativo della restituzione del corrispettivo;
difatti, nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del pagina 19 di 23 sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
39. Ciò posto l‟art. 47 prevede la risarcibilità del danno indipendentemente dalla risoluzione del contratto;
difatti deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell‟intermediario, possono derivare, per il consumatore, un danno patrimoniale - autonoma voce risarcitoria che si identifica con il pregiudizio di natura economica sofferto in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali - ed un danno non patrimoniale, ossia il c.d. “danno da vacanza rovinata”. Tale voce di danno consiste nel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago, riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche. Questa tipologia di danno non comporta una perdita patrimoniale per il turista, ma viene, identificata come il turbamento psicologico sofferto dallo stesso a causa degli inadempimenti ed è risarcibile come danno contrattuale in quanto conseguenza dell'inadempimento di un contratto. In tal caso, infatti, sussiste il diritto del consumatore di fruire pienamente della vacanza, diritto che si appunta riflette sulla causa stessa del contratto.
40. La Corte all'esito delle risultanze probatorie acquisite agli atti, ritiene la domanda attrice in puto di risarcimento del danno non patrimoniale sia meritevole di apprezzamento nei limiti del pregiudizio effettivamente patito rispetto all‟intero “pacchetto”, di cui gran parte gli appellanti hanno potuto usufruire, considerato il pregiudizio rappresentato dal disagio apprezzabile e dalla seria afflizione per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza.
41. È evidente, difatti, che non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, poiché la richiesta risarcitoria di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore (cfr. Cass. n. 7256/2012; n. 26142/2023). Il danno è dunque costituito dal parziale mancato godimento, in senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata, causate dall'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto pagina 20 di 23 turistico da parte del venditore o dell'organizzatore del viaggio.
42. Nella fattispecie, come detto, gli appellanti hanno comunque portato a termine il viaggio programmato, ma da un punto di quantitativo inferiore (cioè durata del soggiorno ad Aruba più breve ed allungamento di quello a Panama) e qualitativo (cioè lo stress derivato dalla situazione creatasi); purtuttavia, rispetto al programma iniziale e quindi alla durata complessiva ma anche ai servizi di cui gli appellanti hanno potuto comunque godere (v.
Guatemala e Panama ed in parte ad Aruba), la Corte ritiene - rapportato anche al diverso costo del soggiorno per ciascuna tappa del viaggio - che possa essere riconosciuto agli appellanti un danno non patrimoniale complessivo di € 2.500,00.
43. Oltre all suddetta voce di danno, non è in contestazione la somma richiesta (€ 662,00) per spese sostenute dagli appellanti, quale danno patrimoniale subito, che pertanto va riconosciuto agli appellanti.
44. L‟appello principale va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure e riforma della sentenza impugnata;
la va condannata al CP_1
risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, in favore degli appellanti, nella somma complessiva di € 3.122,00 di cui € 622,00 a titolo di danno patrimoniale e di € 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell‟atto di citazione (25.7.2019) fino al saldo.
45. Infine, in forza della polizza assicurativa n. 000094.32.300416, dalla condanna dell‟appellata consegue a sua volta la condanna della
[...]
a r.l., in manleva della Controparte_9 PA
per quanto questa dovrà versare a titolo di risarcimento del danno in esecuzione delle presente decisone, entro il massimale previsto e previa applicazione della franchigia minima prevista dalla polizza di € 500,00, anche a titolo di spese legali sostenute per resistere in giudizio.
APPELLO INCIDENTALE
46. Dall‟accoglimento dell‟appello principale, ancorché nei limiti di cui in motivazione, consegue il rigetto dell‟appello incidentale avanzato da con il quale questa si CP_1 duole della compensazione delle spese di lite di primo grado ed invoca l‟applicazione dell‟art. 96 c.p.c.
47. Quanto al primo aspetto, le spese di lite anche in primo grado seguono la soccombenza a seguito della riforma della sentenza appellata.
48. Quanto alla condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. non sussiste né il presupposto oggettivo (soccombenza degli appellanti) né quello soggettivo (mala fede o la colpa grave pagina 21 di 23 della parte, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
LE SPESE DI GIUDIZIO
49. In considerazione dell‟esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, va disposto quanto segue:
- va condannata a rifondere agli appellanti principali le PA
spese di lite che vanno liquidate per l'intero, per il giudizio di primo grado, in € 2.552,00 per compensi ed € 264,00 per spese anticipate e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014;
- già coop. a r.l.) va condannata a Controparte_2
rifondere a le spese di lite che vanno liquidate per l'intero, per il PA
giudizio di primo grado in € 1.800,00 per compensi ed € 279,83 per anticipazioni e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014;
Il tutto oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
50. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l‟appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell‟appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l‟appello principale proposto da Parte_1
e , in proprio e quali esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale di ed in riforma della sentenza del Tribunale di Persona_1
Modena n. 1169/2022, condanna la al pagamento in PA
favore degli appellanti della somma complessiva di € 3.122,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell‟atto di citazione (25.7.2019) fino al saldo;
- rigetta l‟appello incidentale proposto da PA
- condanna a rifondere a e PA Parte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di Parte_2
pagina 22 di 23 le spese di lite del giudizio di primo grado che vengono Persona_1 liquidate in € 2.552,00 per compensi ed € 264,00 per spese anticipate, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 1.923,00 per compensi ed in €
355,50 per spese anticipate, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la PA0
a manlevare la di quanto questa è tenuta a pagare a PA
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale di , in esecuzione della presente Persona_1
sentenza, nei limiti e con la franchigia di cui in motivazione;
- condanna la PA0
a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado che vengono PA liquidate in € 1.800,00 per compensi ed € 279,83 per anticipazioni, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 962,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell‟appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato, ai sensi dell‟art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 22.7.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il ConSIliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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