Ordinanza cautelare 20 luglio 2021
Sentenza 4 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 04/03/2022, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexander Stricker e Andrea Tanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via dei Vanga, n. 16;
contro
Comunità Comprensoriale Burgraviato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio fisico eletto ex lege presso i propri uffici in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento amministrativo datato 13.4.2021, prot. n. -OMISSIS-, recapitato alla destinataria il 20.4.2021, con il quale la Comunità Comprensoriale Burgraviato ha intimato all’odierna ricorrente la restituzione della complessiva somma di -OMISSIS- entro giorni 60 dal ricevimento della comunicazione, sospendendo altresì la medesima Sig.ra -OMISSIS- per cinque anni dal diritto di richiedere i contributi economici e decidendo, inoltre, l’avvio di un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa ex art. 2-bis legge provinciale n. 17/1993, art. 4 legge provinciale n. 9/1977, art. 14 legge n. 689/1981, denuncia all’autorità giudiziaria;
e di tutti gli altri atti ed esso presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Comprensoriale Burgraviato;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente espone di essere stata cresciuta dalla madre, da sempre in conflitto con il padre. Nel 2012, dalla sua unione con il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS- e disoccupato, è nato un figlio.
A partire dal 2013 la ricorrente, -OMISSIS- e a sua volta senza lavoro, chiedeva e otteneva contributi al canone di locazione e per spese accessorie, ai sensi dell’art. 20 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, dichiarando di avere i requisiti per potervi accedere.
A seguito di controlli avviati d’ufficio ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.G.P. n. 30 del 2000, l’Amministrazione veniva a conoscenza che il padre della ricorrente è titolare di un diritto di proprietà, al 50% con il fratello, su una seconda casa, ubicata a -OMISSIS- (doc. 2 dell’Amministrazione).
Con nota del 12 ottobre 2020 l’Amministrazione chiedeva quindi alla ricorrente di prendere posizione in merito, pena la restituzione dei contributi percepiti nel periodo dal gennaio 2013 al luglio 2020, pari a -OMISSIS- (doc. 3 dell’Amministrazione).
La ricorrente, con nota del 4 marzo 2021, spiegava all’Amministrazione di non essere in buoni rapporti col padre e di non aver saputo che lo stesso avesse un diritto di proprietà, pari al 50%, su un immobile sito a -OMISSIS-, comunque non abitabile e non locabile, in quanto privo di elettricità e di bagno o doccia (doc. 4 dell’Amministrazione).
Alla suddetta nota la ricorrente allegava due autodichiarazioni, una sua e una del padre, nonché estratti dal tavolare e fotografie del maso di -OMISSIS- (doc.ti 2, 5 e 6 dell’Amministrazione).
Con l’impugnato provvedimento del 13 aprile 2021 l’Amministrazione contestava alla ricorrente la non veridicità delle dichiarazioni allegate alle domande di contributo per il canone di locazione dal 13 maggio 2015 al 6 agosto 2019, intimandole la restituzione della complessiva somma di -OMISSIS-, indebitamente percepita.
Oltre alla revoca delle decisioni -OMISSIS-, con cui le sono stati concessi contributi al canone di locazione, con l’impugnato provvedimento veniva anche disposta l’esclusione della ricorrente dall’accesso ai contributi economici per un periodo di 5 anni e comunicato l’avvio del procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, rispettivamente art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (doc. 7 dell’Amministrazione).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.P.G.P. n. 30/2000. Violazione di legge e in particolare della legge provinciale n. 30/2020 (?) e D.P.P. n. 2/2011. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza ed illogicità. Difetto e/o carenza di motivazione”;
2. “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 47 D.P.G.P. n. 301 dell’11 agosto 2000 e degli artt. 2 e 2-bis L.P. n. 22.10.1993, n. 17; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto e/o carenza di motivazione”;
3. “Violazione e falsa applicazione del procedimento amministrativo e dell’art. 21-octies L. n. 241/1990, comma primo; eccesso di potere”.
Si è costituita in giudizio la Comunità comprensoriale Burgraviato, chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile per difetto di giurisdizione e infondato nel merito, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, avendo ritenuto che le questioni poste dalla ricorrente necessitassero di un adeguato approfondimento in sede di merito e che il pregiudizio lamentato fosse in re ipsa , tenuto conto dell’entità della somma da restituire e dello stato di disoccupata della ricorrente, -OMISSIS- e con un figlio minore a carico.
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie, anche di replica, a sostegno delle rispettive difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La difesa dell’Amministrazione ha poi depositato istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
All’udienza pubblica del -OMISSIS-, sentita la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va vagliata, anzitutto, l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente sul rilievo che il contributo in esame sarebbe riconosciuto direttamente dalla legge e che la ricorrente farebbe valere il suo asserito diritto al mantenimento di un contributo già corrispostole dall’Amministrazione.
L’eccezione non è fondata.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e di sovvenzioni pubbliche va attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere.
Di conseguenza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si verifichi un inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell'agevolazione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, mentre se la controversia attiene a questioni relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio economico o a quella successiva alla concessione del beneficio che determini l'annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si configura una situazione soggettiva di interesse legittimo (cfr., ex pluribus , Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6; Sez. VI, 7 luglio 2021, n. 5174; Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1251; Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 621; Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5197; Sez. III, 11 aprile 2019, n. 2373; T.R.G.A. Bolzano, 29 aprile 2021, n. 126; 25 maggio 2021, n. 154 e 29 aprile 2021, n. 126; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 2 marzo 2021, n. 188; TAR Veneto, Sez. II, 16 febbraio 2021, n. 222; altresì Cassazione, Sezioni Unite, 30 luglio 2020, n. 16457, 2 maggio 2019, n. 11587 e 1 febbraio 2019, n. 3166).
Nel caso di specie, non ci troviamo di fronte a un inadempimento della beneficiaria rispetto a obbligazioni derivanti dal rapporto sorto in base alla misura agevolativa, quanto piuttosto a una decadenza sanzionatoria attinente alla fase procedimentale concessoria, quindi a una fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo dell'agevolazione, per difetto dei presupposti in base alla quale l'agevolazione è stata richiesta e assentita, rientrante quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo alla luce dei principi stabiliti dalla citata giurisprudenza.
2. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole che le norme fatte valere dall’Amministrazione resistente non siano applicabili nella fattispecie e che la ricorrente abbia tutti i requisiti per beneficiare dei contributi percepiti, che perciò non solo non dovrebbero essere restituiti, ma dei quali dovrebbe poter beneficiare anche in futuro.
In particolare, la ricorrente afferma di convivere con il solo figlio minore, con il quale forma un nucleo familiare autonomo e separato. La disposizione di cui all’art. 20, comma 2, lett. a), n. 2), del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 non sarebbe applicabile nel caso in esame, perché il padre della ricorrente non potrebbe essere considerato un “ componente del nucleo familiare ” ai sensi dell’art. 29 del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2.
Le censure sono infondate.
L’art. 29 del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2 (“Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio”), così recita: “ 1. Salvo diversa disposizione dei singoli settori di intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche del terzo livello (n.d.r. tra cui rientrano le prestazioni di assistenza economica sociale) , si considerano i componenti del nucleo familiare di fatto.
2. Sono considerati componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all’utente, le persone di seguito elencate, purché con esso/essa conviventi:… c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell’utente o della persona di cui alla lettera a) …”.
Il Collegio sottolinea che, nel definire coloro che devono considerarsi componenti del nucleo familiare di fatto ai fini dell’attribuzione delle prestazioni di assistenza economica sociale, la norma fa salve le diverse disposizioni dei singoli settori di intervento, nella consapevolezza che il legislatore possa considerare in modo diverso i componenti del nucleo familiare, in base alla peculiarità della singola prestazione assistenziale economica.
Ne consegue che la citata norma non esclude affatto che per l’attribuzione del beneficio del contributo al canone di locazione e per le spese accessorie in esame non possa essere previsto un criterio più rigoroso, quale quello di escludere dal beneficio coloro i cui genitori siano proprietari di diritti di proprietà su seconde case, anche se non conviventi con il richiedente.
Il D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 (“Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”), all’art. 20 disciplina il contributo al canone di locazione e per le spese accessorie, e, al comma 2, lett. c), (lettera da ultimo sostituita dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26) esclude dal diritto al contributo al canone di locazione coloro “ i cui parenti di primo grado - in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare - hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d'abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l'usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con gli stessi ”.
Osserva il Collegio - condividendo sul punto l’interpretazione della difesa dell’Amministrazione - che l’inciso “ in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare ” non rappresenta una precisazione della locuzione “ i parenti di primo grado ”, ma va letto in modo autonomo.
In altre parole, la norma impone all’interprete un doppio passaggio logico-giuridico:
- in primo luogo si deve accertare quali siano i componenti maggiorenni costituenti il nucleo familiare;
- una volta individuati i componenti maggiorenni del nucleo familiare, vanno individuati i parenti di primo grado di questi ultimi.
L’art. 29 del citato D.P.P. n. 2 del 2011 rileva invece solo ai fini dell’individuazione dei componenti maggiorenni costituenti il nucleo familiare, ma non precludono, ai fini dell’esclusione e della decadenza dai contributi, la possibilità di prendere in considerazione parenti di primo grado non conviventi con il richiedente, in analogia peraltro a quanto previsto, a titolo di esempio, per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni (cfr. art. 46, comma 2, L.P. 17.12.1998, n. 13, come sostituito dall’art. 1, comma 8, della L.P. 22.1.2010, n. 1).
La ricorrente interpreta l’inciso “ in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare ” in senso restrittivo, ritenendo che il richiedente un contributo al canone di locazione possa essere escluso dal beneficio solo se i componenti maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, così come definito ai sensi del sopra citato art. 29, comma 2, lett. c), del D.P.P. n. 2 del 2011, siano conviventi.
Il Collegio non condivide siffatta interpretazione della ricorrente e privilegia la sopra richiamata interpretazione logico-sistematica della normativa in materia, coerente alla ratio degli interventi provinciali di assistenza economica sociale (tra cui rientra il contributo al canone di locazione e per le spese accessorie), che è quella di aiutare le persone che non sono in grado di affrontare direttamente e in via temporanea determinate situazioni di bisogno nel rispetto del principio di sussidiarietà, ovvero nei soli casi in cui lo stato di necessità non possa essere risolto dal richiedente attraverso l’utilizzo del reddito e del patrimonio propri e della propria famiglia.
In coerenza con le finalità delle disposizioni che regolano gli interventi di assistenza economica sociale, il Collegio ritiene quindi che l’art. 20 del D.P.G.P n. 30 del 2000 vada interpretato nel senso di escludere dal contributo i richiedenti i cui genitori siano proprietari di un diritto di proprietà, ovvero, come nel caso in esame, contitolari di un diritto di proprietà pari o superiore al 50% su seconde case.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 47 del D.P.G.P. n. 30 del 2000, nonché degli artt. 2 e 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, giustificando l’omissione dell’indicazione della quota di proprietà del 50% in capo al padre sul maso di -OMISSIS-, ereditato nel 2015 con il fatto di non essere mai venuta a conoscenza di detta eredità, come confermerebbe pure l’autodichiarazione del padre prodotta. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’immobile in questione si troverebbe in un pessimo stato, tale da non poter essere né abitato, né dato in locazione, mancando i servizi essenziali, quali il riscaldamento e il bagno o la doccia ed essendo presente muffa e umidità nelle stanze, tutte circostanze rappresentate all’Amministrazione.
Inoltre, la ricorrente non era neppure tenuta a controllare la situazione patrimoniale del padre, essendo quest’ultimo non convivente ed estraneo al nucleo familiare.
Infine, non sarebbe né giustificata, né tantomeno motivata l’applicazione - peraltro facoltativa, ex art. 2-bis della legge provinciale n. 17 del 1993 - del limite massimo (fino a 5 anni) di esclusione dal beneficio dei vantaggi economici attribuibili per legge alle persone che ne abbiano diritto.
La sanzione massima comminata, che prevede il divieto di beneficiare per 5 anni dei vantaggi economici cui avrebbe diritto, sarebbe eccessiva, tenuto conto della buona fede della ricorrente e della sua situazione di bisogno (-OMISSIS-).
Le censure sono fondate nei limiti di seguito esposti.
L’art. 47 del D.P.G.P. n. 30 del 2000, al comma 1, prevede che l’Amministrazione esegua controlli a campione sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari delle agevolazioni in materia di assistenza economica sociale, così come previsto, in via generale, dall’art. 2, comma 3, della legge provinciale n. 17 del 1993 per tutte le agevolazioni economiche erogate dalle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti.
Il comma 2 del sopra citato art. 47 stabilisce poi che “ gli enti competenti dispongono la decadenza dai benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero rideterminano l’entità dell’intervento economico e recuperano le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese ”.
Le censure riferite alla non applicabilità delle sopra citate norme sono prive di fondamento.
Osserva il Collegio che la circostanza della non conoscenza dell’esistenza della proprietà ereditata dal padre, quand’anche dimostrata, non può far venire meno l’applicazione della sopra citata norma, considerato che l’art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), del D.P.G.P. n. 30 del 2000 subordina l’esclusione dal contributo al solo dato oggettivo della titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione o, come nel caso che ne occupa, della contitolarità di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50% su seconde case.
Trattasi in altre parole di un requisito predeterminato dalla legge, di fronte al quale non possono avere rilievo i rapporti intercorrenti tra padre e figlia.
Né può la ricorrente escludere la qualificazione di “prima casa” dell’immobile di proprietà del padre ubicato a -OMISSIS-, giacché è la stessa ricorrente a dichiarare nel ricorso che trattasi di abitazione in cui il padre risiede (cfr. pag. 5 del ricorso e anche la carta di identità del padre della ricorrente, allegata al doc. 6 dell’Amministrazione), a nulla rilevando la circostanza che quest’ultimo abbia ereditato tale immobile per la quota del 50%.
E’ invece fondata la censura di difetto di motivazione in ordine alla sanzione del divieto di accesso ai benefici economici per 5 anni, applicata nel caso concreto alla ricorrente.
La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, all’art. 2-bis (“Indebita percezione di vantaggi economici”), comma 2 (da ultimo sostituito dall’art. 6, comma 2, della L.P. 4.5.2016, n. 9), così recita: “ Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni, decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni ”.
Osserva in primo luogo il Collegio che la sanzione amministrativa sopra richiamata costituisce un atto discrezionale, non vincolato, che richiede una valutazione da parte dell’Amministrazione sia in ordine all’ an (“può essere disposto”), sia alla durata della sanzione, perché la norma stabilisce solo il termine massimo del divieto di fruire di vantaggi economici (“ per un periodo fino a cinque anni ”).
Orbene, nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha disposto l’esclusione dai benefici economici per prestazioni speciali per il periodo di 5 anni (“Ausschluss von der Beanspruchung von Sonderleistungen für 5 Jahre” - cfr. doc. 7 dell’Amministrazione), senza però preoccuparsi di fornire alcuna motivazione sulle ragioni per le quali ha deciso di applicare al caso concreto la sanzione e per il massimo del periodo consentito dalla norma.
Rileva ancora il Collegio che il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Esso si considera rispettato se la scelta concreta dell’Amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale comunque da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5225 e T.R.G.A. Bolzano, 29 aprile 2021, n. 126).
Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza e buon andamento). In virtù di tale principio l’Amministrazione deve rispettare una direttiva di razionalità operativa, al fine di evitare decisioni arbitrarie.
Ciò vale a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui la ricorrente si trova in una situazione di particolare disagio, anche economico, situazione che vede coinvolto anche un minore, di cui l’Amministrazione, nella sua motivazione, avrebbe dovuto tenere conto nell’applicazione della sanzione.
Giova al riguardo richiamare la normativa statale che disciplina la decadenza dai benefici: l’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 2 (aggiunto dall’art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) prevede “ restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio ”.
Quest’ultima norma è stata di recente ripresa anche dal legislatore provinciale nell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge provinciale n. 17 del 1993 (comma introdotto dall’art. 3, comma 3, della L.P. 11.1.2021, n. 1, entrato in vigore il 15 gennaio 2021): “ Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale ”.
In conclusione il Collegio ritiene che la scelta dell’Amministrazione di applicare la sanzione del divieto di accesso ai benefici economici per le prestazioni speciali non sia motivata e appaia sproporzionata rispetto alla violazione contestata.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge 11 agosto 1990, n. 241, per non avere provveduto all’audizione della ricorrente e del padre, richiesta nella dichiarazione consegnata all’Amministrazione. Tale mancanza avrebbe determinato il vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.
La doglianza non ha pregio.
Rileva anzitutto il Collegio che l’audizione dell’interessato è una forma di partecipazione al procedimento che non rientra tra quelle contemplate espressamente dalla legge n. 241 del 1990, cosicché l’Amministrazione deve considerarsi obbligata ad ammetterla solo quando vi si sia preventivamente autovincolata (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 14 luglio 2009, n. 637).
Inoltre, la ricorrente non precisa quale apporto conoscitivo ulteriore, rispetto alla documentazione già in possesso dell’Amministrazione, avrebbe potuto fornire la sua audizione e quella del padre.
Osserva il Collegio che gli argomenti riferiti alla mancata conoscenza da parte della ricorrente del fatto che il padre disponesse di una seconda casa dal 2015 e alle condizioni dell’immobile sono già contenuti nella documentazione sulla base della quale è stata svolta l’istruttoria e, in particolare, nelle autodichiarazioni rese dal padre e dalla ricorrente e nella nota del 4 marzo 2021. In particolare, in quest’ultima nota la ricorrente afferma quanto segue: “Ich versichere Ihnen, dass ich vorher und bis zu diesem Zeitpunkt nichts davon gewusst hatte! Ich habe nämlich ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater und habe auch keinen Kontakt”. E ancora: “Laut meinem Vater ist dieser Hof, welcher als Volkswohnung A/4 eingestuft ist, jedoch unbewohnbar und daher auch nicht einmal vermietbar, da keine Heizung und nicht einmal eine Dusche vorhanden ist und sogar mit Schimmel befallen (siehe beigelegte Fotos)” (cfr. doc. 4 dell’Amministrazione e i relativi allegati).
Vero è che l’Amministrazione, nel corso dell’istruttoria, ha acquisito e tenuto in debito conto tutte le argomentazioni svolte dalla ricorrente e riproposte nel presente ricorso, non giudicandole però tali da impedire la decadenza dai benefici economici concessi.
3. Infine, va dichiarato inammissibile il motivo, non ritualmente dedotto nel ricorso giurisdizionale e formulato per la prima volta con la memoria di replica, con il quale la ricorrente lamenta che solo a decorrere dal 1° gennaio 2018 sarebbe stata inserita nell’art. 20, comma 2, lett. a), n. 2), del D.P.G.P. n. 30 del 2000 la locuzione “ o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento su seconde case ”, con la conseguenza che la richiesta di restituzione delle somme erogate dal maggio 2015 al dicembre 2017 sarebbe illegittima, non essendo stato violato, durante quel periodo, il precetto dell’art. 20, comma 2, al tempo vigente.
Come sopra già rilevato il motivo è inammissibile, perché introduce nel processo un nuovo motivo non notificato alla controparte, in aperta violazione delle prescrizioni in materia di contraddittorio tra le parti.
Non può tuttavia tacersi che la locuzione “ o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento su seconde case ” risulta effettivamente aggiunta all’art. 20, comma 2, lett. a), n. 2) del D.P.G.P. n. 30 del 2000 solo con l’art. 5, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26 a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta quindi salva la facoltà dell’Amministrazione di modificare il provvedimento impugnato, tenendo conto dell’entrata in vigore della suddetta modifica normativa e dell’ulteriore norma sopra indicata in tema di salvezza di determinati contributi.
Per tutte le ragioni espresse il ricorso è parzialmente fondato e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato in parte qua .
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- o altre persone indirettamente coinvolte.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Michele Menestrina, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Sarre Pirrone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenza Pantozzi Lerjefors | Michele Menestrina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.