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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(P. IVA ) con sede legale ed operativa in Parte_1 P.IVA_1
Trento – Via Innsbruck n. 20, in persona del curatore dott. rappresentato e difeso (a Parte_2 seguito di Decreto di autorizzazione emanato ai sensi dell'art. 25 L.F. dal Giudice Delegato del Tribunale di Trento, in data 20.02.2023) dagli avv.ti Cinzia Bert (C.F. e Noemi C.F._1
Fanfarillo (C.F. , entrambe del Foro di Trento e presso il suo studio legale in CodiceFiscale_2
Mezzolombardo (TN) – Via della Rupa n. 10, elettivamente domiciliato giusta delega conferita in calce all'atto di citazione;
CONTRO
Via Fermeta, 1, 03020 Giuliano di Roma (FR) (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore:
CONVENUTA CONTUMACE
IN PUNTO: azione revocatoria fallimentare o azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito ed n principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 67 R.D. 267/1942, l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del sul versamento Parte_3 dell'importo di €17.065,20 del 02.12.2021 nei confronti di e conseguentemente Controparte_1 condannare quest'ultima alla restituzione di suddetto importo in favore del e/o Parte_1
pagina 1 di 5 della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002
e/o legali dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento;
nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle condizioni per una revocatoria ordinaria e, previa dichiarazione di inefficacia del versamento della somma di € 17.065,20 in data 02.12.2021, in favore di condannare quest'ultima Controparte_1
a restituire la citata somma in favore del fallimento n. 1/2022 e/o della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e/o legali dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre alle spese generali ed accessori.
In via istruttoria richiama invece tutta la produzione documentale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
/ Co. R.D. n. Con atto di citazione in revocatoria ex art. 267/1942 e/o ordinaria ex art. 2901 e segg. c.c. dd. 23.03.2023 il in persona del curatore dott. Parte_4 Parte_2 conveniva in giudizio la società rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti il G.I. dichiarava la nullità dell'atto di citazione, disponendone la rinnovazione.
Con atto di citazione in rinnovazione dd. 12.10.2023, ritualmente notificato in data 18.10.2023, esponeva: 1) che con sent. n. 1/2022, depositata il 12.01.2022, il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società nominando quale curatore fallimentare il Dott. Parte_4 [...]
2) che dalla documentazione contabile e bancaria rinvenuta presso la società fallita la Pt_2
Curatela evinceva che in data 02.12.2021 era stato effettuato un versamento in favore della società dell'importo di €17.065,20 con la causale “acconto fattura”; 3) che detta somma Controparte_1 veniva prelevata dal conto corrente intestato alla presso la Cassa di Trento;
3) Parte_3 che nella contabilità della fallita non erano state comunque rinvenute le relative fatture, né risultavano fatture passive nel cassetto fiscale della società convenuta;
4) che non esistevano rapporti commerciali e/o di lavoro tra le due società, considerato che la convenuta aveva la sede in provincia di Frosinone ed aveva ad oggetto sociale l'esercizio di impresa di costruzioni, ma alcuna prestazione per lavori edili era stata mai resa in favore della ditta fallita;
5) che essendo tale pagamento intervenuto nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento della Parte_3 era revocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 L.F. in quanto effettuato in periodo sospetto;
[...]
6) che non sussistevano le ipotesi di esenzione previste dall'art. 67 co. 3 L.F.; 7) che detto pagamento doveva ritenersi inefficace nei confronti della massa e, pertanto, doveva essere revocato ex art. 67
L.F., in quanto eseguito in data 02.12.2021, ovvero solo poco più di un mese prima rispetto alla data di dichiarazione del fallimento;
8) che comunque sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. La convenuta, ancorché le sia stata ritualmente notificato l'atto di citazione in rinnovazione in data 18.10.2023, non provvedeva a costituirsi.
pagina 2 di 5 All'udienza dd. 15.05.2024 il G.I., in conformità a quanto richiesto dall'attore, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza dd. 26.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, la domanda attorea, fondata, va accolta.
Invero, sulla scorta della documentazione prodotta risultano provati dal gli elementi Parte_1 richiesti dall'art. 67 co. 2 L.F. per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo effettuato in favore di CP_1 CP_1
In particolare, il bonifico bancario per €17.065,20 con la causale “acconto fattura” risulta effettuato in data 02.12.2021, ovvero nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data
12.01.2022.
Inoltre, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 67 co. 3 L.F. in quanto detto versamento non può considerarsi come rappresentativo di un pagamento per beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa secondo i termini d'uso (art. 67 co. 3 lett. a) L.F.), non essendo stato rinvenuto né presso la fallita né presso l'Agenzia delle Entrate alcun documento tale da ricondurre detto pagamento a rapporti contrattuali intercorsi tra le due società, considerato che il settore economico in cui operava la società fallita (logistica e trasporti) e quello della società convenuta (edilizia) e che le stesse svolgono la loro attività imprenditoriale a distanza di alcune centinaia di chilometri.
Ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 L.F. è altresì richiesto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque alterato le regole della par condicio creditorium a fronte dell'insolvenza del debitore (v. Cass. ord. n. 36029/2021).
Ed in effetti tale presupposto sussiste nella fattispecie in esame, laddove si consideri che il pagamento disposto dalla fallita in favore di non essendo ricollegato ad alcuna contro Controparte_1 prestazione, ha depauperato il patrimonio della società, riducendo la liquidità presente sul conto corrente, che diversamente, poteva essere destinata al soddisfacimento dei diritti dei creditori.
Preme evidenziare sul punto che alla data dd.22.11.2021 il conto corrente presentava un saldo attivo pari ad € 71.883,73, mentre alla data di dichiarazione di fallimento risultava un attivo di € 1.247,94, avendo la società fallita dal 30.11.2021 al 03.12.2021 effettuato bonifici in favore delle società
[...] CP_
in assenza sia di titolo che di documenti contabili e/o fiscali. Controparte_3
Quanto alla conoscenza dello stato di decozione da parte della società convenuta, vale richiamare
Cass. ord. n. 25635/2017, secondo cui “… l'onere del curatore di provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore non esclude che il giudice possa desumere il proprio convincimento in proposito da ogni elemento acquisito al processo, pur se non specificamente e direttamente forniti dal curatore, avvalendosi quindi di presunzioni ricavate da elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei in quanto tali ad operare un concreto collegamento del pagina 3 di 5 creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza… occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore”.
Orbene, alla luce degli enunciati principi, la prova della conoscenza dello stato di decozione di
[...]
in capo alla convenuta, è desumibile dai seguenti elementi: A) all'atto del bonifico era Parte_4 già pendente la procedura per la dichiarazione di fallimento, considerato che il relativo ricorso era stato presentato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento il 29.09.2021, mentre il pagamento è stato effettuato il 02.12.2021, laddove, il giorno 01.12.2021 il tribunale di Trento si era riservato di riferire in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di fallimento;
B) come evince dalla sentenza dichiarativa del fallimento e dalla richiesta del PM la non Parte_4 aveva presentato i bilanci per gli anni 2019-2020; C) a fronte del pagamento Controparte_1 ricevuto, non ha emesso alcuna fattura in favore di né è stata ricevuta Parte_4 alcuna documentazione comprovante la sussistenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra le due società.
Tali elementi premutivi si appalesano idonei a ritenere che l'attuale convenuta fosse consapevole che il bonifico eseguito in data 02.12.2021, in quanto prova di giustificazione causa sia stato disposto da al solo fine di depauperare il patrimonio della società Parte_4 prossima al fallimento, privando la mossa di creditori dalla disponibilità della relativa somma.
Pertanto, va dichiarata l'inefficienza del predetto atto dispositivo in favore di Parte_1 Parte_4
con conseguente condanna di alla restituzione della somma di
[...] Controparte_1
€17.065,20, oltre agli interessi legali dal momento della domanda giudiziale il saldo effettivo in quanto l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta e non di valore.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando il tribunale di Trento così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta;
- dichiara l'inefficacia ex art. 67 co. 2 L.F. del versamento di €17.065,20 effettuato in data 02.12.2021 da in favore di Parte_4 Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma di €17.065,20, oltre ad Parte_4 interessi legali dalla data di domanda giudiziale a saldo effettivo;
pagina 4 di 5 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese di giudizio sostenute dal che liquida in complessivi Parte_4
€3.661,00, di cui €3.397,00 per compensi professionali (€919,00 per fase di studio, €777,00 per fase introduttiva ed €1.701,00 per fase decisionale) ed €264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 15.04.2025
Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(P. IVA ) con sede legale ed operativa in Parte_1 P.IVA_1
Trento – Via Innsbruck n. 20, in persona del curatore dott. rappresentato e difeso (a Parte_2 seguito di Decreto di autorizzazione emanato ai sensi dell'art. 25 L.F. dal Giudice Delegato del Tribunale di Trento, in data 20.02.2023) dagli avv.ti Cinzia Bert (C.F. e Noemi C.F._1
Fanfarillo (C.F. , entrambe del Foro di Trento e presso il suo studio legale in CodiceFiscale_2
Mezzolombardo (TN) – Via della Rupa n. 10, elettivamente domiciliato giusta delega conferita in calce all'atto di citazione;
CONTRO
Via Fermeta, 1, 03020 Giuliano di Roma (FR) (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore:
CONVENUTA CONTUMACE
IN PUNTO: azione revocatoria fallimentare o azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito ed n principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 67 R.D. 267/1942, l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del sul versamento Parte_3 dell'importo di €17.065,20 del 02.12.2021 nei confronti di e conseguentemente Controparte_1 condannare quest'ultima alla restituzione di suddetto importo in favore del e/o Parte_1
pagina 1 di 5 della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002
e/o legali dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento;
nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle condizioni per una revocatoria ordinaria e, previa dichiarazione di inefficacia del versamento della somma di € 17.065,20 in data 02.12.2021, in favore di condannare quest'ultima Controparte_1
a restituire la citata somma in favore del fallimento n. 1/2022 e/o della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e/o legali dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre alle spese generali ed accessori.
In via istruttoria richiama invece tutta la produzione documentale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
/ Co. R.D. n. Con atto di citazione in revocatoria ex art. 267/1942 e/o ordinaria ex art. 2901 e segg. c.c. dd. 23.03.2023 il in persona del curatore dott. Parte_4 Parte_2 conveniva in giudizio la società rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti il G.I. dichiarava la nullità dell'atto di citazione, disponendone la rinnovazione.
Con atto di citazione in rinnovazione dd. 12.10.2023, ritualmente notificato in data 18.10.2023, esponeva: 1) che con sent. n. 1/2022, depositata il 12.01.2022, il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società nominando quale curatore fallimentare il Dott. Parte_4 [...]
2) che dalla documentazione contabile e bancaria rinvenuta presso la società fallita la Pt_2
Curatela evinceva che in data 02.12.2021 era stato effettuato un versamento in favore della società dell'importo di €17.065,20 con la causale “acconto fattura”; 3) che detta somma Controparte_1 veniva prelevata dal conto corrente intestato alla presso la Cassa di Trento;
3) Parte_3 che nella contabilità della fallita non erano state comunque rinvenute le relative fatture, né risultavano fatture passive nel cassetto fiscale della società convenuta;
4) che non esistevano rapporti commerciali e/o di lavoro tra le due società, considerato che la convenuta aveva la sede in provincia di Frosinone ed aveva ad oggetto sociale l'esercizio di impresa di costruzioni, ma alcuna prestazione per lavori edili era stata mai resa in favore della ditta fallita;
5) che essendo tale pagamento intervenuto nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento della Parte_3 era revocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 L.F. in quanto effettuato in periodo sospetto;
[...]
6) che non sussistevano le ipotesi di esenzione previste dall'art. 67 co. 3 L.F.; 7) che detto pagamento doveva ritenersi inefficace nei confronti della massa e, pertanto, doveva essere revocato ex art. 67
L.F., in quanto eseguito in data 02.12.2021, ovvero solo poco più di un mese prima rispetto alla data di dichiarazione del fallimento;
8) che comunque sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. La convenuta, ancorché le sia stata ritualmente notificato l'atto di citazione in rinnovazione in data 18.10.2023, non provvedeva a costituirsi.
pagina 2 di 5 All'udienza dd. 15.05.2024 il G.I., in conformità a quanto richiesto dall'attore, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza dd. 26.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, la domanda attorea, fondata, va accolta.
Invero, sulla scorta della documentazione prodotta risultano provati dal gli elementi Parte_1 richiesti dall'art. 67 co. 2 L.F. per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo effettuato in favore di CP_1 CP_1
In particolare, il bonifico bancario per €17.065,20 con la causale “acconto fattura” risulta effettuato in data 02.12.2021, ovvero nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data
12.01.2022.
Inoltre, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 67 co. 3 L.F. in quanto detto versamento non può considerarsi come rappresentativo di un pagamento per beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa secondo i termini d'uso (art. 67 co. 3 lett. a) L.F.), non essendo stato rinvenuto né presso la fallita né presso l'Agenzia delle Entrate alcun documento tale da ricondurre detto pagamento a rapporti contrattuali intercorsi tra le due società, considerato che il settore economico in cui operava la società fallita (logistica e trasporti) e quello della società convenuta (edilizia) e che le stesse svolgono la loro attività imprenditoriale a distanza di alcune centinaia di chilometri.
Ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 L.F. è altresì richiesto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque alterato le regole della par condicio creditorium a fronte dell'insolvenza del debitore (v. Cass. ord. n. 36029/2021).
Ed in effetti tale presupposto sussiste nella fattispecie in esame, laddove si consideri che il pagamento disposto dalla fallita in favore di non essendo ricollegato ad alcuna contro Controparte_1 prestazione, ha depauperato il patrimonio della società, riducendo la liquidità presente sul conto corrente, che diversamente, poteva essere destinata al soddisfacimento dei diritti dei creditori.
Preme evidenziare sul punto che alla data dd.22.11.2021 il conto corrente presentava un saldo attivo pari ad € 71.883,73, mentre alla data di dichiarazione di fallimento risultava un attivo di € 1.247,94, avendo la società fallita dal 30.11.2021 al 03.12.2021 effettuato bonifici in favore delle società
[...] CP_
in assenza sia di titolo che di documenti contabili e/o fiscali. Controparte_3
Quanto alla conoscenza dello stato di decozione da parte della società convenuta, vale richiamare
Cass. ord. n. 25635/2017, secondo cui “… l'onere del curatore di provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore non esclude che il giudice possa desumere il proprio convincimento in proposito da ogni elemento acquisito al processo, pur se non specificamente e direttamente forniti dal curatore, avvalendosi quindi di presunzioni ricavate da elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei in quanto tali ad operare un concreto collegamento del pagina 3 di 5 creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza… occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore”.
Orbene, alla luce degli enunciati principi, la prova della conoscenza dello stato di decozione di
[...]
in capo alla convenuta, è desumibile dai seguenti elementi: A) all'atto del bonifico era Parte_4 già pendente la procedura per la dichiarazione di fallimento, considerato che il relativo ricorso era stato presentato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento il 29.09.2021, mentre il pagamento è stato effettuato il 02.12.2021, laddove, il giorno 01.12.2021 il tribunale di Trento si era riservato di riferire in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di fallimento;
B) come evince dalla sentenza dichiarativa del fallimento e dalla richiesta del PM la non Parte_4 aveva presentato i bilanci per gli anni 2019-2020; C) a fronte del pagamento Controparte_1 ricevuto, non ha emesso alcuna fattura in favore di né è stata ricevuta Parte_4 alcuna documentazione comprovante la sussistenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra le due società.
Tali elementi premutivi si appalesano idonei a ritenere che l'attuale convenuta fosse consapevole che il bonifico eseguito in data 02.12.2021, in quanto prova di giustificazione causa sia stato disposto da al solo fine di depauperare il patrimonio della società Parte_4 prossima al fallimento, privando la mossa di creditori dalla disponibilità della relativa somma.
Pertanto, va dichiarata l'inefficienza del predetto atto dispositivo in favore di Parte_1 Parte_4
con conseguente condanna di alla restituzione della somma di
[...] Controparte_1
€17.065,20, oltre agli interessi legali dal momento della domanda giudiziale il saldo effettivo in quanto l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta e non di valore.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando il tribunale di Trento così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta;
- dichiara l'inefficacia ex art. 67 co. 2 L.F. del versamento di €17.065,20 effettuato in data 02.12.2021 da in favore di Parte_4 Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma di €17.065,20, oltre ad Parte_4 interessi legali dalla data di domanda giudiziale a saldo effettivo;
pagina 4 di 5 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese di giudizio sostenute dal che liquida in complessivi Parte_4
€3.661,00, di cui €3.397,00 per compensi professionali (€919,00 per fase di studio, €777,00 per fase introduttiva ed €1.701,00 per fase decisionale) ed €264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 15.04.2025
Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5