Art. 35. (Decadenza dalla carica) 1. Il delegato ed il componente del consiglio di amministrazione dell'Ente decadono automaticamente dalla carica se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte. Il presidente dell'Ente provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dell'ultima assenza.
Articolo 35 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 34Articolo 36
Articolo 35 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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25 agosto 1991
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