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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1928/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CASTELLARIN SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
FAVRETTO ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
resistente con i seguenti figli: , nata a [...] al Tagliamento il Persona_1
19/01/2016 e , nato a [...] al Tagliamento il 19/01/2016, Persona_2
entrambi riconosciuti dai genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/01/2025 e cioè “1) Mantenersi l'affidamento
condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti
l'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, lo svago e la scelta della residenza
abituale - dovranno essere assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di
ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente. Sarà onere
dei genitori quello di occuparsi direttamente e tenersi reciprocamente informati circa
tutte le questioni relative ai figli minori, così come di far sì che i figli mantengano un
rapporto equilibrato e continuativo con le rispettive famiglie. I minori conserveranno
la residenza presso la madre.
2) Il padre avrà i seguenti tempi di permanenza con i figli: dal giovedì mattina con
recupero a casa della madre e accompagnamento a scuola fino al venerdì con
riaccompagnamento a scuola e recupero a carico della madre;
il padre li andrà a
riprendere all'uscita dal lavoro e li terrà presso di sé, a settimane alternate, o sino al
sabato mattina con accompagnamento a scuola, o al lunedì mattina con
accompagnamento a scuola. Ciascun genitore trascorrerà con i figli tre settimane di
vacanza estive, anche non continuative, con comunicazione reciproca dei relativi
periodi entro il 31 maggio di ciascun anno (in caso di sovrapposizioni, negli anni pari
avrà priorità di scelta la madre, in quelli dispari il padre), metà periodo durante le
vacanze natalizie, inclusi il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni e
tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua, tenendo
sempre conto dei reciproci impegni lavorativi;
ponti e festività infrannuali alternati tra
genitori.
Sia nel periodo scolastico che di vacanza, verranno sempre consentiti i contatti
telefonici giornalieri tra bambini e genitore in quel momento non collocatario, con
reciproco buon senso e rispetto dei tempi, degli impegni e dei desideri dei figli.
2 3) Il padre continuerà a versare alla madre l'assegno quale contributo al
mantenimento ordinario per i figli minori originariamente di € 450,00, ora
attualizzato ad € 512,00 complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a
mezzo bonifico sul conto corrente noto al medesimo, rivalutabile in base all'indice
ISTAT, prossimo aggiornamento ottobre 2025, fino alla raggiunta autosufficienza
economica di ciascuno di essi.
4) Stabilirsi che le spese straordinarie di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di
Pordenone saranno divise al 50% tra genitori. Nell'ambito delle medesime non
rientreranno i buoni mensa, siccome l'abbigliamento e le scarpe, che saranno a carico
esclusivo della madre.
5) Le detrazioni fiscali sempre relative alla prole dovranno invece essere suddivise al
50% tra genitori, con impegno della Sig.ra a trasmettere le relative pezze Pt_1
giustificative al padre.
6) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, con rinuncia del padre.
7) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso per il rilascio/rinnovo dei
documenti d'identità e/o dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con impegno
reciproco a metterli a disposizione l'uno dell'altro.
8) Fermi gli altri punti di cui all'accordo originario omologato in data 15.09.20.
9) Spese di lite a carico di ciascuna parte in ragione del legale scelto.
10) I Sig.ri e rinunciano espressamente a comparire all'udienza del Pt_1 CP_1
30.01.25, dichiarando di volerla sostituire con note scritte”.
FATTO
Premesso che le parti, successivamente alla fine della loro relazione more
uxorio, adivano il Tribunale di Pordenone con ricorso congiunto ex art. 337 ter c.c. di data 30/07/2020, omologato con decreto Cron. n. 4608/2020 del
15/09/2020 – R.G. 2609/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone, al fine di regolamentare l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei figli
[...]
e , nati dalla loro relazione a San Vito al Tagliamento (PN) Per_1 Persona_2
il 19/01/2016, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
3 depositato in data 24/10/2024, ha chiesto di ottenere la Parte_1
modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , in atti generalizzati, rispetto al Per_1 Per_2
collocamento e al diritto di visita dei minori e rispetto al contributo al mantenimento dei minori, in seguito al mutamento delle condizioni economiche dei genitori. Nello specifico la ricorrente ha chiesto il mantenimento dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo tempi e modalità descritti in atti;
ha chiesto che il padre versi quale contributo al mantenimento per i figli minori la somma mensile pari ad euro 512,00 (euro 256,00 a figlio), somma da versarsi in modo tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mesi, e importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici IS (con prima rivalutazione ottobre 2025); ha chiesto l'attribuzione al 100% dell'assegno unico alla madre, o in via subordinata al 50% ciascuno tra i genitori, se così
ritenuto congruo da TO Giudicante ma, in tal caso, ha chiesto la rideterminazione del valore dell'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre ammontante ad una cifra ricompresa tra euro 512,00 e 750,00
mensili, con spese di lite rifuse.
, nel costituirsi nel procedimento in data 30/12/2024, CP_1
contestando integralmente il contenuto del ricorso avversario, ha chiesto il permanere dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
conservando la residenza presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo i tempi e le modalità descritte in atti;
ha chiesto che il padre continui a versare alla madre quale contributo al mantenimento ordinario per i figli minori la somma originariamente pattuita,
ovvero euro 450,00, ora attualizzata ad euro 512,00, mensili e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico e somma rivalutabile in base all'indice IS (prima rivalutazione ottobre 2025), fino alla raggiunta
4 autosufficienza economica di ciascuno dei figli;
ha chiesto che le spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone,
siano suddivise al 50% tra i genitori;
ha chiesto, altresì, che le detrazioni fiscali relative ai figli siano anch'esse suddivise al 50% tra i genitori;
ha chiesto che sia la madre a percepire l'assegno unico al 100%, con conseguente rinuncia del padre, con spese di lite a carico di ciascuna parte e con richiesta di espressa rinuncia a comparire all'udienza fissata per il giorno 30/01/2025, dichiarando di volerla sostituire con note scritte.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e all'udienza del 30/01/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza della prevalente collocazione dei figli presso la madre e le mutate condizioni economiche dei genitori.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto Cron. n. 4608/2020 del 15/09/2020 – R.G. 2609/2020 –
Tribunale Ordinario di Pordenone:
5 omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1928/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CASTELLARIN SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
FAVRETTO ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
resistente con i seguenti figli: , nata a [...] al Tagliamento il Persona_1
19/01/2016 e , nato a [...] al Tagliamento il 19/01/2016, Persona_2
entrambi riconosciuti dai genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/01/2025 e cioè “1) Mantenersi l'affidamento
condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti
l'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, lo svago e la scelta della residenza
abituale - dovranno essere assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di
ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente. Sarà onere
dei genitori quello di occuparsi direttamente e tenersi reciprocamente informati circa
tutte le questioni relative ai figli minori, così come di far sì che i figli mantengano un
rapporto equilibrato e continuativo con le rispettive famiglie. I minori conserveranno
la residenza presso la madre.
2) Il padre avrà i seguenti tempi di permanenza con i figli: dal giovedì mattina con
recupero a casa della madre e accompagnamento a scuola fino al venerdì con
riaccompagnamento a scuola e recupero a carico della madre;
il padre li andrà a
riprendere all'uscita dal lavoro e li terrà presso di sé, a settimane alternate, o sino al
sabato mattina con accompagnamento a scuola, o al lunedì mattina con
accompagnamento a scuola. Ciascun genitore trascorrerà con i figli tre settimane di
vacanza estive, anche non continuative, con comunicazione reciproca dei relativi
periodi entro il 31 maggio di ciascun anno (in caso di sovrapposizioni, negli anni pari
avrà priorità di scelta la madre, in quelli dispari il padre), metà periodo durante le
vacanze natalizie, inclusi il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni e
tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua, tenendo
sempre conto dei reciproci impegni lavorativi;
ponti e festività infrannuali alternati tra
genitori.
Sia nel periodo scolastico che di vacanza, verranno sempre consentiti i contatti
telefonici giornalieri tra bambini e genitore in quel momento non collocatario, con
reciproco buon senso e rispetto dei tempi, degli impegni e dei desideri dei figli.
2 3) Il padre continuerà a versare alla madre l'assegno quale contributo al
mantenimento ordinario per i figli minori originariamente di € 450,00, ora
attualizzato ad € 512,00 complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a
mezzo bonifico sul conto corrente noto al medesimo, rivalutabile in base all'indice
ISTAT, prossimo aggiornamento ottobre 2025, fino alla raggiunta autosufficienza
economica di ciascuno di essi.
4) Stabilirsi che le spese straordinarie di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di
Pordenone saranno divise al 50% tra genitori. Nell'ambito delle medesime non
rientreranno i buoni mensa, siccome l'abbigliamento e le scarpe, che saranno a carico
esclusivo della madre.
5) Le detrazioni fiscali sempre relative alla prole dovranno invece essere suddivise al
50% tra genitori, con impegno della Sig.ra a trasmettere le relative pezze Pt_1
giustificative al padre.
6) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, con rinuncia del padre.
7) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso per il rilascio/rinnovo dei
documenti d'identità e/o dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con impegno
reciproco a metterli a disposizione l'uno dell'altro.
8) Fermi gli altri punti di cui all'accordo originario omologato in data 15.09.20.
9) Spese di lite a carico di ciascuna parte in ragione del legale scelto.
10) I Sig.ri e rinunciano espressamente a comparire all'udienza del Pt_1 CP_1
30.01.25, dichiarando di volerla sostituire con note scritte”.
FATTO
Premesso che le parti, successivamente alla fine della loro relazione more
uxorio, adivano il Tribunale di Pordenone con ricorso congiunto ex art. 337 ter c.c. di data 30/07/2020, omologato con decreto Cron. n. 4608/2020 del
15/09/2020 – R.G. 2609/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone, al fine di regolamentare l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei figli
[...]
e , nati dalla loro relazione a San Vito al Tagliamento (PN) Per_1 Persona_2
il 19/01/2016, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
3 depositato in data 24/10/2024, ha chiesto di ottenere la Parte_1
modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , in atti generalizzati, rispetto al Per_1 Per_2
collocamento e al diritto di visita dei minori e rispetto al contributo al mantenimento dei minori, in seguito al mutamento delle condizioni economiche dei genitori. Nello specifico la ricorrente ha chiesto il mantenimento dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo tempi e modalità descritti in atti;
ha chiesto che il padre versi quale contributo al mantenimento per i figli minori la somma mensile pari ad euro 512,00 (euro 256,00 a figlio), somma da versarsi in modo tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mesi, e importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici IS (con prima rivalutazione ottobre 2025); ha chiesto l'attribuzione al 100% dell'assegno unico alla madre, o in via subordinata al 50% ciascuno tra i genitori, se così
ritenuto congruo da TO Giudicante ma, in tal caso, ha chiesto la rideterminazione del valore dell'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre ammontante ad una cifra ricompresa tra euro 512,00 e 750,00
mensili, con spese di lite rifuse.
, nel costituirsi nel procedimento in data 30/12/2024, CP_1
contestando integralmente il contenuto del ricorso avversario, ha chiesto il permanere dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
conservando la residenza presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo i tempi e le modalità descritte in atti;
ha chiesto che il padre continui a versare alla madre quale contributo al mantenimento ordinario per i figli minori la somma originariamente pattuita,
ovvero euro 450,00, ora attualizzata ad euro 512,00, mensili e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico e somma rivalutabile in base all'indice IS (prima rivalutazione ottobre 2025), fino alla raggiunta
4 autosufficienza economica di ciascuno dei figli;
ha chiesto che le spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone,
siano suddivise al 50% tra i genitori;
ha chiesto, altresì, che le detrazioni fiscali relative ai figli siano anch'esse suddivise al 50% tra i genitori;
ha chiesto che sia la madre a percepire l'assegno unico al 100%, con conseguente rinuncia del padre, con spese di lite a carico di ciascuna parte e con richiesta di espressa rinuncia a comparire all'udienza fissata per il giorno 30/01/2025, dichiarando di volerla sostituire con note scritte.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e all'udienza del 30/01/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza della prevalente collocazione dei figli presso la madre e le mutate condizioni economiche dei genitori.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto Cron. n. 4608/2020 del 15/09/2020 – R.G. 2609/2020 –
Tribunale Ordinario di Pordenone:
5 omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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