Decreto cautelare 24 giugno 2020
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/03/2023, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 01586/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2020, proposto da
AR Santoro, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR GE 2 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Sirio Giametta, Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) del decreto n. 158 del 19.11.2019, notificato l'11.6.2020, con il quale il Consorzio ASI di Napoli ha disposto l'espropriazione in via d'urgenza “del terreno individuato nell'allegato piano particellare, distinto al N.C.T. del Comune di Frattamaggiore al fl. n. 7 p.lla 318 di mq 1.824 e p.lla 319 di mq 231” di proprietà della ricorrente;
b) della nota prot. n. 2397 del 9.6.2020, notificata l'11.06.2020, con la quale il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli ha notificato alla ricorrente l'indicato decreto di esproprio e contestualmente comunicato che l'immissione in possesso avverrà il giorno 02.07.2020; c) di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenziale e quindi anche:
d) della delibera del Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019, mai comunicata, “con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-Arzano-Frattamaggiore”;
e) del decreto dirigenziale n. 41 del 3.10.2019, mai comunicato, “con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un opificio industriale denominato ‘Vega 46' alla AR GE 2 s.r.l. già AR Patrimony s.r.l.” e dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, mai comunicata;
f) per quanto occorra, del decreto dirigenziale n. 77 del 6.11.2019, mai comunicato, con il quale è stata determinata l'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. n. 327 del 2001;
g) se e per quanto di ragione, del parere pro veritate reso dal prof. Felice Laudadio in merito alle varianti interne al P.R.T. dell'ASI, acquisito dall'ente in data 05.06.2019 e richiamato nel provvedimento sub a);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Napoli e di AR GE 2 s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la nominata ricorrente ha contestato la legittimità degli atti meglio precisati in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili e chiedendone l’annullamento.
Si sono costituiti in resistenza l’intimata amministrazione comunale e la controinteressata AR GE 2 s.r.l., difendendo la legittimità degli atti impugnati e instando per il rigetto dell’impugnativa.
2. All’udienza del 7 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare va rilevato che, con memoria da ultimo depositata in vista della discussione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, posto che:
- in data 7 dicembre 2022 AR GE 1 Spa (già AR GE 2 srl) ha comunicato a mezzo pec, al resistente Consorzio, la rinuncia agli atti del procedimento di assegnazione delle aree indicate in premessa e del procedimento espropriativo;
- in data 2 marzo 2023 il Consorzio ASI di Napoli, con nota prot. n. 1105, ha comunicato di aver proceduto all’archiviazione del decreto di esproprio di urgenza, come anche documentato in atti.
Di tanto il Collegio non può che dare atto.
Difatti, l’intervenuta archiviazione del procedimento, con il riconoscimento dell’impossibilità di darvi seguito, rappresenta causa di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della controversia, costituendo una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della decisione ( cfr . Consiglio di Stato, sez. IV, 14 novembre 2019, n. 7831; sez. V, 6 settembre 2018, n. 5236).
4. Dunque, non sussistendo motivi ostativi alla definizione in rito della controversia, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell’esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
AR Abbruzzese, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Grazia D'Alterio | AR Abbruzzese |
IL SEGRETARIO